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Microplastiche, le prime restrizioni nel Vecchio Continente in una mini-riforma del regolamento REACH

La Commissione europea ha adottato le prime restrizioni a determinati impieghi delle microplastiche, in una mini-riforma del REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) Regulation (EC) No 1907/2006. (1)

Le misure riguardano le microparticelle di polimeri sintetici deliberatamente incluse in alcuni prodotti per assolvere varie funzioni. Con ampie deroghe e progressività giustificate dall’esigenza di ‘limitare i turbamenti’ nel mercato dei veleni.

Fertilizzanti, pesticidi e altre sostanze destinate all’utilizzo in agricoltura – oltre agli additivi alimentari – sono in parte coperti dalle nuove regole, tra varie deroghe e lunghi periodi transitori.

1) Microplastiche, disastro ambientale e rischi di salute pubblica

L’inquinamento da microplastiche è uno dei disastri ambientali e di salute pubblica più gravemente sottostimati. (2) Queste microparticelle, come si è visto:

– sono ubiquitarie nelle acque dolci e salate, i suoli agricoli e l’atmosfera,

microplastiche restrizioni
Figura 1 – Human exposure and the path of micro- and nanoplastic particles in the human body. Maxi B. Paul, Valerie Stock,, Julia Cara-Carmona, Elisa Lisicki, Sofiya Shopova, Valérie Fessard, Albert Braeuning, Holger Sieg, Linda Böhmert. Micro- and nanoplastics – current state of knowledge with the focus on oral uptake and toxicity. Nanoscale Adv, 2020, 2, 4350-4367. doi: 10.1039/D0NA00539H

– raggiungono gli esseri umani attraverso l’aria, l’acqua potabile e gli alimenti (es. organismi acquatici, frutta e verdura e altri cibi),

– fino a raggiungere e depositarsi nei tessuti umani (es. placenta, sangue, polmoni).

2) Microplastiche, classificazione e fonti

JRC – Joint Research Center, Commissione europea – include tra le microplastiche tutte le particelle solide (tra 0,1 e 5.000 μm, in via generale) composte da miscele di polimeri e additivi funzionali, spesso altresì caratterizzate dalla presenza di impurità.

Le microplastiche sono deliberatamente aggiunte a varie categorie di prodotti (es. pesticidi e fertilizzanti, materiali e oggetti a contatto con gli alimenti, cosmetici), per assolvere a funzioni specifiche, oltre a derivare dall’usura di oggetti di diversa dimensione (es. tessuti, pneumatici). (3,4)

3) Unione Europea, blande iniziative per la riduzione della plastica

Il Consiglio europeo ha più volte sollecitato la Commissione a proporre misure per ridurre la dispersione nell’ambiente marino di residui di plastica di ogni forma (macro e micro), anche attraverso il divieto d’impiego di polimeri in specifici prodotti quali cosmetici, prodotti per l’igiene personale e detergenti. (5) Dalle parole ai fatti:

– la Commissione europea ha adottato la ‘Strategia Europea per la plastica nell’economia circolare’, nel cui ambito è stata sviluppata la Single Use Plastics Directive. Con alcune criticità, anche in fase di recepimento negli Stati membri (e.g. Italia),

– la Corte dei Conti europea, nel rapporto ‘L’azione dell’UE per affrontare il problema dei rifiuti di plastica’ (2020), ha analizzato l’inefficacia delle misure adottate rispetto agli obiettivi posti. Anche per quanto attiene al problema dell’inquinamento da microplastiche.

4) Prime restrizioni all’impiego delle microplastiche nella mini-riforma del regolamento REACH. Excursus

ECHA (European Chemicals Agency) ha pubblicato un fascicolo – su richiesta della Commissione, ai sensi del regolamento REACH, Allegato XV – che comprende:

  • analisi dei rischi per l’ambiente associati all’uso intenzionale di microplastiche,
  • proposta di gestione del rischio, la quale comprende il divieto d’uso di microplastiche in alcuni settori dai cui deriva il loro inevitabile rilascio nell’ambiente,
  • valutazione d’impatto delle misure proposte, grazie alle quali si stima una riduzione dell’emissione nell’ambiente di 500.000 tonnellate di plastica, nei venti anni successivi all’introduzione del suddetto divieto.

Il fascicolo di ECHA ha considerato le dimensioni e i gruppi di polimeri di maggiore interesse, escludendo quelli biodegradabili o idrosolubili nonché i polimeri naturali non chimicamente modificati, proponendo metodi di prova standard e soglie per la valutazione della degradabilità o solubilità biotica. Proponendo altresì la durata dei periodi transitori, ove ritenuti necessari, nell’introduzione del divieto di utilizzo dei polimeri plastici su varie categorie di prodotti.

RAC e SEAC – ‘Committee for Risk Assessment’ e ‘Committee for Socio-economic Analysis’, in ECHA – hanno poi adottato pareri che concordano in parte con il fascicolo iniziale, proponendo una serie di modifiche. (6) La Commissione europea ha quindi adottato la mini-riforma in esame del REACH Regulation, il 25 settembre 2023, tramite regolamento (UE) 2023/2055. (7)

5) Restrizioni all’impiego deliberato di microplastiche in alcuni prodotti, le nuove regole UE

Le restrizioni introdotte nella mini-riforma del regolamento REACH riguardano le ‘microparticelle di polimeri sintetici’, definite come ‘polimeri solidi che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a) sono contenuti in particelle e costituiscono almeno l’1%, in peso, di tali particelle, o creano un rivestimento superficiale continuo sulle particelle,

b) almeno l’1% in peso delle particelle di cui alla lettera a) soddisfa una delle condizioni seguenti:

i) tutte le dimensioni delle particelle sono uguali o inferiori a 5 mm,

ii) la lunghezza delle particelle è uguale o inferiore a 15 mm e il loro rapporto lunghezza/diametro è superiore a 3’.

Sono invece esclusi da tale definizione:

a) polimeri derivati da processi di polimerizzazione che hanno avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione, che non sono sostanze chimicamente modificate,

b) i polimeri degradabili come dimostrato conformemente all’appendice 15,

c) polimeri aventi una solubilità superiore a 2 g/l, come dimostrato conformemente all’appendice 16,

d) polimeri che non contengono atomi di carbonio nella loro struttura chimica’.

5.1) Deroghe

REACH Regulation già esclude dal proprio campo di applicazione i prodotti già soggetti a normative di settore, con riguardo sia alle singole sostanze che alle loro miscele allo stato finito, destinate all’utilizzatore finale. (8) Sono perciò almeno in parte esclusi dall’ambito di applicazione della mini-riforma, fatti salvi i doveri d’informazione (v. supra, paragrafi 5.2,5.3):

  • medicinali e medicinali veterinari,
  • prodotti fertilizzanti dell’UE,
  • alimenti e additivi alimentari,
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Sono escluse anche le microparticelle di polimeri sintetici destinati all’uso presso siti industriali, nonché:

a) microparticelle di polimeri sintetici contenute con mezzi tecnici in modo da evitare rilasci nell’ambiente se utilizzate in conformità alle istruzioni per l’uso durante l’uso finale previsto,

b) microparticelle di polimeri sintetici le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l’uso finale previsto così che il polimero non rientra più nell’ambito di applicazione della presente voce,

c) microparticelle di polimeri sintetici incorporate in modo permanente in una matrice solida durante l’uso finale previsto.

5.2) Divieti

Le microparticelle di polimeri sintetici non possono venire commercializzate tal quali né venire impiegate nei prodotti per conferire loro le caratteristiche ricercate se presenti a una concentrazione pari o superiore allo 0,01% del peso. Nei casi in cui risulti impossibile determinare la concentrazione delle microparticelle attraverso metodi analitici o documenti di accompagnamento, si tengono in considerazione solo quelle delle dimensioni che seguono:

  • 0,1 μm per qualsiasi lato, per le particelle aventi tutte le dimensioni al massimo pari a 5 mm,
  • 0,3 μm di lunghezza, per le particelle aventi una lunghezza al massimo pari a 15 mm e un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3.

5.3) Doveri di informazione agli utenti e i consumatori

Doveri di informazione specifica agli utenti e i consumatori possono venire assolti con messaggi di testo, in alcuni casi anche con pittogrammi – in relazione ai diversi tipi
di prodotto – sulle etichette, schede di sicurezza, foglietti illustrativi. Ed è prevista, tra l’altro, la possibilità di utilizzare strumenti digitali per fornire (senza particolare evidenza) le informazioni in modalità elettronica.

I fornitori di microparticelle di polimeri sintetici per usi industriali, a partire dal 17 ottobre 2025, devono fornire le seguenti informazioni:

a) istruzioni per l’uso e lo smaltimento che spieghino agli utilizzatori industriali a valle come prevenire il rilascio di microparticelle di polimeri sintetici nell’ambiente,

b) la dichiarazione ‘Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all’allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio’,

c) informazioni sulla quantità o, se del caso, la concentrazione di microparticelle di polimeri sintetici presenti nella sostanza o nella miscela,

d) informazioni generiche sull’identità dei polimeri contenuti nella sostanza o la miscela, per consentire ai fabbricanti, agli utilizzatori a valle industriali e ad altri fornitori di adempiere ai loro obblighi sulla trasmissione di informazioni a ECHA (vedi successivo paragrafo 5.3).

Le etichette di additivi alimentari e nei dispositivi medico-diagnostici in vitro – dal 17.10.26 e 17.10.27, rispettivamente – devono riportare istruzioni per l’uso e lo smaltimento, in modo da spiegare agli utilizzatori professionali e al pubblico come prevenire i rilasci di microparticelle di polimeri sintetici.

5.4) Rapporti annuali da trasmettere a ECHA

Fabbricanti e utilizzatori a valle devono trasmettere all’ECHA entro il 31 maggio di ogni anno – a partire dal 2026 (nei soli casi di microparticelle di polimeri sintetici in forma di pellet, fiocchi e polveri, utilizzate come materie prime nella fabbricazione di plastica presso siti industriali) e dal 2027 (negli altri casi) – una serie di informazioni:

a) descrizione degli usi delle microparticelle di polimeri sintetici nell’anno civile precedente,

b) informazioni generiche sull’identità dei polimeri utilizzati per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici,

c) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell’ambiente nell’anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell’ambiente durante il trasporto,

d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga per l’uso nei siti industriali. (9)

L’identità e la funzione dei polimeri contenuti nei prodotti devono venire fornite alle autorità competenti che ne facciano richiesta. Qualora le informazioni non siano disponibili, devono essere richieste ai fornitori o, nel caso quest’ultimo non intendesse riferirle all’operatore, deve fare esso da diretto tramite con le autorità competenti.

Gli operatori che realizzano e utilizzano microparticelle di polimeri sintetici escluse dalle nuove regole per motivi di degradabilità o solubilità devono fornire le informazioni a supporto della dimostrazione che i polimeri siano effettivamente degradabili o solubili, sulla base delle nuove modalità definite dall’appendice 15 e appendice 16, rispettivamente.

5.5) Periodi transitori

Le nuove regole non si applicano alle microparticelle immesse sul mercato prima del 17 ottobre 2023. Lunghi periodi transitori sono definiti per i diversi settori e prodotti, ‘in modo da favorire e agevolare le innovazioni tecnologiche e di mercato, permettendo l’individuazione di alternative valide per il mercato e l’ambiente’. L’applicazione della mini-riforma viene perciò posticipata, a seconda degli usi delle microparticelle, di:

– quattro anni (17.10.2027) per i prodotti cosmetici da ‘sciacquare’,

– cinque anni (17.10.28) per detergenti, cere, lucidanti e prodotti per la profumazione dell’aria, nonché per prodotti fertilizzanti generici (diversi dai prodotti fertilizzanti dell’UE) e altri prodotti destinati a usi in agricoltura e/o orticoltura,

– sei anni (17.10.29) per incapsulamento di fragranze, prodotti cosmetici da ‘non sciacquare’, dispositivi medici,

– otto anni (17.10.31) per prodotti fitosanitari (i.e. pesticidi, erbicidi, etc.) e sementi conciate con tali prodotti, biocidi; intaso granulare da utilizzare su superfici sportive sintetiche,

– dodici anni (17.10.35) per i prodotti per le labbra, le unghie e il trucco. Questi prodotti possono riferire in etichetta la dicitura ‘Questo prodotto contiene microplastiche’, obbligatoria a decorrere dal 17 ottobre 2031. Con eccezione per i prodotti contenenti ‘microsfere’ (microparticelle di polimeri sintetici da utilizzare come abrasivi, ossia per esfoliare, lucidare o pulire), non soggetti ad alcun periodo transitorio.

6) Conclusioni provvisorie

La mini-riforma del regolamento REACH – seppure blanda, ricca di deroghe e intempestiva nei tempi di applicazione – rappresenta la prima restrizione all’impiego intenzionale di microparticelle di polimeri sintetici in una serie di prodotti. In linea con alcuni incipit di ‘Green Deal’, ‘Circular Economy Action Plan’, ‘Zero Polluction Action Plan’. Non abbastanza per una riduzione significativa dell’inquinamento da microplastiche.

La ‘Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability’ pubblicata dalla Commissione europea nel 2022, peraltro, aveva previsto la progressiva messa al bando di migliaia di altre sostanze chimiche tossiche – tra cui PVC, PFAS, ritardanti di fiamma, parabeni – a concludersi entro il 2030. Ma la Commissione guidata da Ursula von der Leyen ha privilegiato gli interessi privati delle Corporations rispetto alle conclamate esigenze di tutela della salute pubblica.

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Immagine di copertina: Challenges and pitfalls in the field of micro- and nanoplastics research (Paul et al., 2020. Citazione in Figura 1)

Note

(1) Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023, recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj

(2) Paola Palestini, Dario Dongo. Microplastiche e salute umana, l’invisibile male. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.3.19

(3) Munoz-Pineiro M. (2018). MICROPLASTICS: Focus on Food and Health. Publications Office of the European Union JRC110629, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC110629

(4) I ricercatori suddividono le microplastiche in:

  • primarie, ossia rilasciate direttamente nell’ambiente sotto forma di piccole particelle (15-31% delle microplastiche nei mari), e
  • secondarie, derivanti dalla degradazione di oggetti più grandi (es. buste di plastica, bottiglie, reti da pesca. 68-81% delle microplastiche nei mari)

(5) Si vedano le conclusioni del Consiglio su ‘L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare’ e ‘Governance internazionale degli oceani: un’agenda per il futuro dei nostri oceani’

(6) Il fascicolo predisposto da ECHA (ai sensi del REACH Regulation, Allegato XV) e i pareri dei comitati sono disponibili al link https://echa.europa.eu/it/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18244cd73

(7) Le restrizioni sono adottate ai sensi del reg. (CE) n. 1907/2006, art. 68, par. 1

(8) V. reg. (CE) n. 1907/2006, art. 2, par. 5 e 6

(9) Condizioni analoghe valgono per i fornitori di medicinali e medicinali veterinari, additivi alimentari e dispositivi medico-diagnostici in vitro contenenti microparticelle di polimeri sintetici, immessi sul mercato per la prima volta per gli utilizzatori professionali e il pubblico:
a) una descrizione degli usi finali per i quali le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato nell’anno civile precedente,
b) per ogni uso finale per il quale le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, informazioni generiche sull’identità dei polimeri immessi sul mercato nell’anno civile precedente,
c) per ciascun uso finale per il quale le microparticelle di polimeri sintetici sono state immesse sul mercato, una stima della quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell’ambiente nell’anno civile precedente, comprendente anche la quantità di microparticelle di polimeri sintetici rilasciate nell’ambiente durante il trasporto,
d) per ciascun uso delle microparticelle di polimeri sintetici, un riferimento alla deroga o alle deroghe applicabili ai specifici prodotti, o alle forme escluse dall’ambito di applicazione

(10) Alessandra Mei. Rimandata l’approvazione delle modifiche al REACH. La lobby della chimica può esultare. GIFT (Great Italian Food Trade). 26.10.22

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Andrea Adelmo Della Penna
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Laureato in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, tecnologo alimentare abilitato, segue l’area di ricerca e sviluppo. Con particolare riguardo ai progetti di ricerca europei (in Horizon 2020, PRIMA) ove la divisione FARE di WIISE S.r.l. società benefit partecipa.

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