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AGEA e MASAF ‘Coldiretti’. La soppressione dei liberi professionisti in agricoltura

AGEA e MASAF (Agenzia Generale per le Erogazioni in Agricoltura e ministero dell’Agricoltura, la Sovranità Alimentare e le Foreste) – sempre più ‘Coldiretti’ – portano avanti il piano per la soppressione dei liberi professionisti in agricoltura e dintorni.

Dopo le misure adottate dall’AGEA, volte ad affermare l’esclusiva dei CAA nella gestione dei fascicoli aziendali per i finanziamenti europei, emerge una bozza di decreto ministeriale teso a proclamare il monopolio assoluto di Coldiretti. #VanghePulite.

1) Premessa. Agricoltura e sviluppo rurale, i finanziamenti europei

L’Italia è al primo posto in Europa per il valore aggiunto in agricoltura, essenzialmente grazie alla produzione di vino di cui è leader globale. La sopravvivenza del settore è peraltro legata ai finanziamenti europei in agricoltura e sviluppo rurale, nell’ambito della PAC (Politica Agricola Comune). La loro erogazione in Italia dipende da:

AGEA. L’organo della pubblica amministrazione che gestisce in Italia la mole di contributi europei nel settore agroalimentare, oltre alla massa di dati, comunicazioni e registrazioni obbligatorie che le imprese sono tenute a presentare per accedervi. Da una Regione all’altra, AGEA gestisce direttamente le domande e i pagamenti oppure indirizza e coordina un organismo pagatore regionale,

SIAN. Il Sistema Informativo Agricolo Nazionale è l’infrastruttura informatica attraverso cui transitano le pratiche di erogazione di finanziamenti UE nel settore agroalimentare. I quali riguardano agricoltori e allevatori ma anche imprese di trasformazione di alimenti e mangimi (anche da materie prime extra-UE), nonché quelle certificate per produzione e commercio di alimenti biologici. (1)

2) CAA e liberi professionisti

I CAA – Centri di Assistenza Agricola autorizzati – sono società costruite ‘su misura’ delle confederazioni agricole a cui lo Stato italiano ha affidato la gestione della gran parte delle pratiche del settore agroalimentare, presentate attraverso l’infrastruttura SIAN e poi gestite da AGEA per le fasi di raccolta dati, istruttoria e liquidazione. (2)

I liberi professionisti sono perciò costretti a costituire CAA o a convenzionarsi con essi per poter semplicemente lavorare, cioè offrire ai propri clienti i servizi per i quali essi sono abilitati dalla normativa vigente e dagli ordini professionali di appartenenza. Con buona pace alla libera concorrenza, e un’ulteriore beffa:

– i professionisti sono soggetti a precisi requisiti di istruzione superiore o laurea, a seconda dei casi, oltre agli esami di abilitazione professionale e gli obblighi di formazione continua,

– i dipendenti CAA non hanno obblighi di studio e possono semplicemente auto-certificare sei mesi di ‘esperienza nel settore agricolo’ (es. lavoro in una confederazione agricola) per poter accedere all’infrastruttura SIAN.

3) Soppressione dei liberi professionisti in agricoltura, delibera AGEA 9.8.22

Le ambizioni di monopolio dei CAA – leggasi, il sistema ‘Impresa Verde’ di Coldiretti – avevano già trovato ampia soddisfazione nelle convenzioni con essi stipulate da Gabriele Papa Pagliardini. A partire dal 2020, l’allora direttore di AGEA, in conflitto d’interessi con il cerchio magico di Coldiretti, (3) aveva iniziato a escludere i liberi professionisti dall’accesso al SIAN. Innescando un contenzioso amministrativo con gli ordini professionali infine concluso a loro ulteriore danno (4,5,6).

La condizione imposta ai liberi professionisti per operare sull’infrastruttura SIAN è l’abiura delle proprie scelte di lavoro e di vita:

– migliaia di agronomi, agrotecnici e periti agrari (ma anche geometri, periti industriali, ragionieri e dottori commercialisti, consulenti del lavoro, etc.) dovrebbero costituire apposite società (CAA) e affidare ai soli lavoratori dipendenti l’accesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale,

– così da ultimo, la delibera AGEA 9.8.22 n. 41 ha previsto la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN per gli operatori non dipendenti dei CAA o delle società con essa convenzionate, a partire dal 1° settembre 2023. L’ennesimo fulmine a ciel sereno. Ma non è tutto.

4) Monopolio di Coldiretti, il nuovo schema di decreto ministeriale

Il monopolio di Coldiretti verrà coronato entro fine anno – nelle ambizioni imperialistiche di Vincenzo Gesmundo, colui da cui tutto dipende – attraverso un decreto ministeriale che mira a escludere non solo i liberi professionisti in agricoltura ma addirittura anche i CAA ‘figli di un Dio minore’. Si allega una bozza di tale decreto, elaborata a fine agosto 2023 (v. Allegato), con sottolineatura in ocra dei suoi tratti salienti. Alcuni cenni a seguire.

4.1) Servizio pubblico, concorrenza sleale, conflitti d’interesse

I CAA occupano un posto di rilievo nel processo di erogazione delle risorse pubbliche della PAC, in quanto rivestono il duplice ruolo di mandatari delle imprese agricole che a loro si rivolgono per l’erogazione di attività di assistenza e per la costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, e di delegati degli Organismi pagatori, che possono affidare loro, mediante apposita convenzione, lo svolgimento di attività amministrative pubbliche connesse ai controlli di regolarità formale della documentazione fornita dagli agricoltori e al corretto inserimento delle relative informazioni nel SIAN e nei sistemi informativi degli organismi pagatori’ (considerando 1).

Le imprese agricole (e non solo) vengono così costrette ad affidarsi ai CAA per accedere ai finanziamenti europei, e questi stessi CAA – incaricati in esclusiva di un pubblico servizio che implica la gestione diretta dei fascicoli aziendali – possono poi fornire alle imprese stesse una ‘assistenza’ i cui limiti non vengono mai chiaramente definiti. I liberi professionisti sono dunque costretti a ‘cedere’ i propri clienti ai CAA, i quali possono poi offrire alle imprese gli stessi servizi di ‘assistenza’ già offerti dai liberi professionisti, senza badare ai conflitti d’interesse tra funzione pubblica (di delegato dell’organismo pagatore) e privata (di interlocuzione con il delegato dell’organismo pagatore stesso) né alla concorrenza sleale che ne deriva.

4.2) Professionisti in schiavitù

I professionisti che partecipino come soci a un CAA, soggetto a capitale minimo di € 51.646, incorrono invece in una serie di divieti:

– ‘utilizzare i dati delle imprese dei quali siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle attività delegate ai CAA per altri scopi, e, comunque, nell’ambito della propria attività libero-professionale’,

– ‘prestare consulenza o svolgere attività, ivi comprese le funzioni delegate di controllo (…) in qualsivoglia modo connesse a procedimenti amministrativi, avviati o gestiti dal CAA di appartenenza e da ogni altro CAA operante sul territorio nazionale’.

Gli iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali o al Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati – oltre a venire costretti a sottomettersi ai singoli CAA – dovrebbero perciò rispettare anche un divieto di concorrenza con l’universalità dei CAA.

4.3) Accessi ai registri SIAN

All’interno del SIAN sono istituiti i seguenti registri informatici:

– ‘elenco sedi CAA’: registro unico a livello nazionale contenente l’elenco dei CAA autorizzati ai sensi del presente decreto e delle relative sedi,

– ‘Registro Nazionale Operatori’: registro unico a livello nazionale contenente le generalità degli operatori dei CAA’ (schema decreto MASAF, articolo 5).

Soppressi così definitivamente i liberi professionisti, in barba ai diritti fondamentali affermati nella Costituzione italiana e la ‘EU Charter for Fundamental Human Rights’. (7)

4.4) Requisiti dei CAA

La concorrenza dei CAA ‘figli di un Dio minore’ viene cancellata dagli appositi requisiti, operativi e strutturali, introdotti nella bozza di decreto:

– ‘l’ambito territoriale minimo di operatività dei CAA coincide con il territorio della regione o di una provincia autonoma’,

– ‘il CAA deve possedere strutture operative in tutte le province della regione in cui intende operare e dimostrare idonea capacità operativa in riferimento alle sedi proprie e delle società di servizi impiegate (…), in riferimento a ciascuna provincia’ (articolo 9),

– ‘deve essere garantita la disponibilità di locali adibiti all’esercizio delle attività del CAA, in via esclusiva o contestualmente all’esercizio dell’attività del Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAF)’,

– ‘nei locali adibiti all’esercizio delle attività di CAA non possono essere svolte attività diverse rispetto a quelle oggetto di delega da parte degli Organismi pagatori’,

– ‘i CAA, e le società di cui essi si avvalgono, operano attraverso dipendenti, collaboratori, professionisti, con comprovata esperienza ed affidabilità nella prestazione di attività di assistenza in materia agricola, nel rispetto degli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa’ (articolo 10),

– ‘i dipendenti e i collaboratori che svolgano le funzioni di operatore CAA:
a) devono essere dipendenti del CAA con rapporto di lavoro subordinato e clausola di esclusiva,
b) non devono intrattenere rapporti di consulenza con pubbliche amministrazioni e con soggetti privati’ (articolo 11).

4.5) Regole di svolgimento delle funzioni delegate

Il cerchio (del monopolio) si chiude con un rigoroso regime di ‘svolgimento delle funzioni delegate’ (articolo 12), che contempla ‘la separazione tra le funzioni di ricevibilità (verifica di completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione delle istanze, delle domande e delle dichiarazioni nell’interesse del produttore e la funzione di registrazione nei Sistemi Informativi dei dati e dei documenti per conto dei soggetti pubblici deleganti ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 127/2022’.

Come non bastasse – in aggiunta alle separazione delle funzioni, le certificazioni operative e di bilancio, etc. – ‘le convenzioni tra i CAA e l’organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono prevedere, in relazione alle attività oggetto di affidamento, requisiti di capacità operativa aggiuntivi rispetto a quelli minimi’ già stabiliti nella bozza di decreto (articolo 12).

4.6) Società di servizi

Le sole società di servizi di cui i CAA possono avvalersi per lo svolgimento delle loro funzioni e attività devono essere interamente possedute ‘dalle organizzazioni e associazioni che hanno costituito i CAA o dalle loro organizzazioni territoriali’.

Tali società devono in ogni caso rispondere ai requisiti strutturali e amministrativi previsti per gli stessi CAA, di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto (vedi sopra, paragrafo 4.4. V. bozza decreto, articolo 12). ‘Mission impossible’, ancora una volta, per i liberi professionisti che intendano mantenere il proprio ruolo di consulenti.

4.7) Corrispettivi ‘su misura’

Le ‘modalità di definizione dei corrispettivi’ che spettano ‘ai CAA per le funzioni amministrative delegate’ prevedono l’istituzione, da parte delle amministrazioni deleganti, di ‘un sistema incentivante che tenga conto della struttura organizzativa del CAA e dei tempi impiegati per l’espletamento di tutte le fasi della procedura, tali da evitare picchi di attività e ritardi nella presentazione delle domande’ (articolo 6).

In pratica, gli impavidi che oseranno provare a concorrere con i CAA di Coldiretti (anche soltanto a livello regionale o di provincia autonoma), dopo aver affrontato le fatiche di Ercole per organizzare i ‘requisiti minimi’ definiti nelle norme sopracitate, rischieranno di ricevere contributi inferiori per le loro attività. Poiché nessuno potrà mai competere con le strutture organizzative delle bandiere gialle, le quali perciò riceveranno maggiori corrispettivi.

4.8) Mandato, norme transitorie

I produttori e le imprese interessati a ricevere assistenza nell’accesso ai dati presenti nei sistemi informativi nazionale e regionali devono attribuire ai CAA ‘un mandato ad hoc’ (articolo 19). Vale a dire che i liberi professionisti non potranno più delegare la gestione delle pratiche ai CAA monopolisti ma dovranno a tutti gli effetti cedere loro i clienti, perdendo così di fatto ogni ‘chance’ di fornire loro la ‘assistenza’ su quelle e varie altre pratiche.

Dodici mesi di purgatorio, dalla data di pubblicazione del decreto, verranno riconosciuti ai soli ‘CAA e le società di cui essi si avvalgono già abilitati’. Nei sessanta giorni successivi a tale ultima data l’organismo di coordinamento verificherà il possesso dei ‘requisiti minimi’, in vista della revoca delle precedenti autorizzazioni da parte di Regioni e Province autonome. Il decreto in esame abrogherà la previgente disciplina dei CAA. (2)

5) Impatto sulla libera concorrenza e l’occupazione

L’obbligo per i CAA di operare solo attraverso personale dipendente comporta:

– un’ingiustificata restrizione alla fornitura di servizi nel mercato UE, a danno dei liberi professionisti da sempre abilitati a fornire assistenza nella gestione delle pratiche di finanziamenti UE nel settore agroalimentare,

– un altrettanto ingiustificato limite alla concorrenza, che preclude alle imprese committenti la scelta dei fornitori dei predetti servizi. Con potenziale aggravio di costi legati ai corrispettivi di CAA operanti in regime di monopolio,

– il concreto rischio di riduzione della qualità dei servizi, poiché i requisiti di competenza e professionalità richiesti ai dipendenti dei CAA sono notevolmente inferiori a quelli richiesti dagli ordinamenti professionali per i liberi professionisti (v. supra, paragrafo 2).

6) Agricoltura e zootecnia in Italia, quale futuro?

La Corte dei Conti aveva già stigmatizzato la precedente gestione di AGEA, laddove Gabriele Papa Pagliardini aveva bruciato irrimediabilmente € 4,168 miliardi di aiuti allo sviluppo rurale (oltre a diverse decine di milioni di euro tra disavanzi, aiuti non riscossi e varie altre irregolarità). (8) Pagliardini, secondo alcune voci, sarebbe poi stato ‘esiliato’ in Bonifiche Ferraresi – socio di minoranza con poteri rafforzati in CAI SpA, alias Federconsorzi 2 – per occuparsi di gare e appalti.

Il nuovo direttore generale di AGEA, Fabio Vitale, ha di recente annunciato il ‘nuovo corso’ dell’Agenzia Generale per le Erogazioni in Agricoltura. Evidenziando come un terzo dei terreni coltivabili, pari a 3,7 milioni di ettari, sia oggi abbandonato. (9) Le domande di finanziamenti ad AGEA – attraverso la quale transitano circa € 7,5 miliardi ogni anno – sono diminuite del 10%, da 500 a 450 mila, solo nell’ultimo esercizio. Rimane da chiedersi come il ‘nuovo corso’ possa redimere l’agricoltura in Italia senza liberarsi dei veri responsabili del suo sfacelo.

#VanghePulite

Dario Dongo

ALLEGATO Bozza decreto ministero dell’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste

Note

(1) Gli enti di formazione e di ricerca che erogano corsi o sviluppano progetti di ricerca a loro volta possono usufruire dei fondi europei di settore agroalimentare, come pure le pubbliche amministrazioni che presentino progetti nell’ambito dello sviluppo rurale, come la ristrutturazione di un borgo di valore storico in territorio rurale

(2) I CAA, istituiti in Italia nel 2001, sono a tutt’oggi disciplinati dal DM 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola) https://tinyurl.com/34xwrvw6

(3) Dario Dongo. AGEA – Coldiretti, la Commissione europea boccia il conflitto d’interessi. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.3.21

(4) Dario Dongo. TAR Lazio annulla la convenzione AGEA-CAA. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 12.5.21

(5) Dario Dongo. Tris del TAR Lazio sui CAA. Riammessi i liberi professionisti. GIFT (Great Italian Food Trade). 11.6.21

(6) Dario Dongo. CAA, il Consiglio di Stato boccia i liberi professionisti. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.4.22

(7) L’articolo 15 della Carta europea per i diritti fondamentali, ‘Freedom to choose an occupation and right to engage in work’, prevede infatti che:

1. Everyone has the right to engage in work and to pursue a freely chosen or accepted occupation.
2. Every citizen of the Union has the freedom to seek employment, to work, to exercise the right of establishment and to provide services in any Member State

(8) Dario Dongo, Giulia Orsi. Relazione della Corte dei conti sull’AGEA diretta da Gabriele Papa Pagliardini. #VanghePulite. GIFT (Great Italian Food Trade). 12.3.21

(9) Giorgio Dell’Orefice. Agricoltura, un terzo dei terreni coltivabili è abbandonato. Il Sole 24 Ore. 24.9.23

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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