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Alimenti sfusi e preincarti, collettività

Il d.lgs. 231/17, in vigore dal 9 marzo 2018, attribuisce precise responsabilità alla GDO – sui prodotti MDD, come su quelli IDM (1) – per quanto attiene alla conformità delle etichette alimentari. Si aggiungono i doveri d’informazione al consumatore su alimenti sfusi e preincarti, oltreché sui cibi offerti dalle collettività.

Alimenti sfusi e preincarti, cibi offerti dalle collettività. I soggetti responsabili

Sia la GDO e la distribuzione tradizionale, sia i laboratori artigiani e i pubblici esercizi (es. bar, gelaterie e pasticcerie, forni e pizzerie, take-away e tavole calde, etc.) sono responsabili di fornire al consumatore notizie precise sulla natura, composizione e caratteristiche degli alimenti 

I doveri d’informazione si applicano ai singoli prodotti offerti in vendita allo stato sfuso (es. gelati, tramezzini, panini e altri alimenti da consumare all’esterno, prodotti di panetteria e pasticceria), come pure ai cibi somministrati (es. pizze, panini caldi, pasti caldi e freddi da consumare nei locali).

Tutti gli operatori predetti devono perciò adottare soluzioni concrete e idonee a garantire l’effettiva disponibilità al consumatore delle informazioni prescritte dal reg. UE 1169/11 in relazione ai singoli alimenti. Per esigenze che in primo luogo attengono alla tutela della salute pubblica. (2)

Alimenti sfusi e preincarti, cibi offerti dalle collettività. Quali notizie?

Un cartello unico o un apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale’ – tenuti bene in vista in prossimità dei banchi di esposizione – possono venire alternativamente utilizzati per esporre le informazioni obbligatorie di cui in seguito. A condizione, si noti bene, che gli allergeni siano riferiti ai singoli prodotti.

  • Denominazione dell’alimento,
  • Lista ingredienti,
  • Ingredienti allergenici,
  • Modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili,
  • Data di scadenza per paste fresche e paste fresche con ripieno,
  • Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con tenore di alcol superiore a 1,2% in volume,
  • Percentuale di glassatura (tara) dei prodotti congelati glassati,
  • Designazione ‘decongelato’, nei casi previsti. (3)

Sono fatte salve le le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati. (4) E le prescrizioni eventualmente stabilite nei disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP.

Per le bevande vendute mediante spillatura, il cartello può venire applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

Le acque potabili non preconfezionate servite dalle collettività devono riportare, ove del caso, le denominazioni di vendita ‘acqua potabile trattata’ o ‘acqua potabile trattata e gassata’ (in caso di aggiunta di anidride carbonica).

I prodotti dolciari e da forno venduti a pezzo o alla rinfusa, ‘generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto’, benché all’origine preconfezionati, possono riportare le notizie obbligatorie sul solo cartello o sul contenitore, purché facilmente visibili e leggibili.

NB: l’indicazione sulla presenza di ingredienti allergenici nei pubblici esercizi deve venire sempre fornita per iscritto – in lingua italiana e di facile lettura – ‘in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività’. Attraverso un ‘menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista’. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le notizie devono risultare anche su registri cartacei facilmente reperibili. (5)

Decongelato, obbligo di informazione scritta da parte delle collettività. I pubblici esercenti, oltreché i gestori di mense ed esercizi di catering hanno altresì l’obbligo di informare gli avventori quando l’alimento sia decongelato. (6)

Alimenti sfusi e preincarti, cibi offerti dalle collettività. Le sanzioni

L’omessa indicazione degli ingredienti allergenici nei singoli prodotti è punita con la sanzione da € 3.000 a € 24.000, ‘salvo che il fatto costituisca reato’.

L’indicazione degli allergeni con modalità difformi rispetto a quelle stabilite dal Ministero della Salute con circolare 6.2.15 (7) comporta invece l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 8.000. Penalità che si dimezza in caso di soli errori formali. (8)

Dario Dongo

Note

(1) Marca del distributore (MDD), o private label, e Industria di marca (IDM)

(2) Con peculiare attenzione alle vulnerabilità dei consumatori affetti da allergie alimentari e intolleranze, come la celiachia. In aggiunta alle altre notizie di rilievo sanitario. Si veda il paragrafo ‘sicurezza alimentare e informazione al consumatore’, nell’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/controlli-il-ruolo-dellamministrazione-sanitaria/

(3) V. d.lgs. 231/17, articolo 19

(4) Si segnalano in particolare le notizie che devono accompagnare la vendita di ortofrutta allo stato sfuso. Si veda l’articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/notizie/ortofrutta-origine-e-altre-informazioni-obbligatorie/

(5) Non è sufficiente perciò indicare sul registro o sul menù di ‘rivolgersi, in caso di allergie, al personale’. Né tantomeno limitarsi a riportare l’elenco completo degli ingredienti allergenici previsti all’Allegato II del reg. UE 1169/11. Si veda l’articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/notizie/europa-allergeni-nei-pubblici-esercizi-il-memento-del-min-sal/

(6) Si segnala al riguardo la distinzione tra pesce decongelato e prodotti ittici soggetti ad abbattimento termico https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/pesce-abbattuto-o-congelato

(7) V. articolo citato in nota 5

(8) Cfr. d.lgs. 231/17, articolo 23

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