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Nuove regole UE sull’etichettatura dei vini, linee guida della Commissione europea

L’8 dicembre 2023, come si è visto, entrano in applicazione le nuove norme sull’etichettatura dei vini introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117 (1,2). Meglio tardi che mai – due settimane prima dell’ora X – la Commissione europea ha pubblicato le linee guida sull’argomento, sotto forma di ‘questions and answers’. (3)

1) Etichettatura dei vini, premessa

I ‘marketing standards’ relativi ai vini sono attualmente definiti nel Common Market Organisation Regulation (EU) No 1308/2013 (CMO o OCM, Organizzazione Comune dei Mercati), oltre ai regolamenti delegati (EU) 2019/933, 2019/934.

L’etichettatura e presentazione dei vini, in assenza di normative di settore, è soggetta alle norme generali stabilite nel Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (FIR).

Dichiarazione nutrizionale e lista degli ingredienti seguono i criteri stabiliti nel FIR agli artt 30-35 nonché 18,20,21.1,22, Allegati VI-VIII, fatto salvo quanto stabilito in OCM, articoli 40,41,48 bis.

2) Informazioni obbligatorie in etichetta ed etichetta elettronica

Le indicazioni obbligatorie che devono venire riportate in etichetta o presentate in forma elettronica sono:

i) designazione della categoria di prodotti vitivinicoli (compreso, se del caso, il termine «dealcolizzato»/«parzialmente dealcolizzato»). A eccezione di quanto previsto in OCM, articolo 119.2, per taluni vini a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta,

ii) termini «denominazione di origine protetta» (DOP) o «indicazione geografica protetta» (IGP) e il relativo nome per i vini DOP/IGP,

iii) titolo alcolometrico volumico effettivo,

iv) indicazione della provenienza,

v) nome dell’imbottigliatore o, per alcune categorie di prodotti (4,5,6,7), il nome del produttore o del venditore, se pertinente,

vi) contenuto netto,

vii) tenore di zucchero in caso di categorie di vini spumanti (4,5,6,7),

viii) dichiarazione nutrizionale,

ix) elenco degli ingredienti,

x) termine minimo di conservazione per i prodotti vitivinicoli sottoposti a trattamento di dealcolizzazione.

3) L’elenco degli ingredienti

L’elenco degli ingredienti deve venire introdotto dalla parola ‘ingredienti’ e riportare i singoli ingredienti in ordine decrescente di peso (FIR, articolo 18). Gli ingredienti residuali che rappresentano meno del 2% del peso del prodotto possono venire elencati in ordine differente, dopo gli ingredienti principali. Tutti gli ingredienti devono venire designati con la loro denominazione specifica.

Gli additivi alimentari devono venire citati in lista ingredienti, tramite codice di autorizzazione E… ovvero denominazione specifica, preceduti dall’indicazione della loro categoria funzionale. I soli additivi autorizzati nella produzione del vino sono indicati nel regolamento delegato (UE) 2019/934, Allegato I, parte A, tabella 2.

3.1) Coadiuvanti tecnologici

Non è obbligatorio viceversa indicare gli additivi ed enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici, fatto salvo il dovere di citazione espressa delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze (FIR, articolo 9).

Gli allergeni devono essere sempre facilmente visibili al consumatore. Con evidenza grafica – i.e. carattere, dimensione, colore, stile, sfondo differente – rispetto agli altri ingredienti (reg. UE 1169/11, art. 21.1).

Qualora l’elenco degli ingredienti venga fornito tramite e-label, l’indicazione degli allergeni deve venire preceduta dalla dicitura ‘contiene’ (reg UE 2019/33, articoli 42, 48-bis.4, Allegato I).

3.2) Sostanze di arricchimento

Le sostanze di arricchimento ammesse nella produzione dei vini, si ricorda, sono ‘mosto di uve concentrato’, ‘mosto di uve concentrato rettificato’ e ‘saccarosio’ (OCM, Allegato VII, parte 1).

La lista ingredienti – in antitesi alla trasparenza dichiarata dalla Commissione europea (4) – può peraltro venire compilata mediante:

  • designazione dei mosti, anche rettificati, con il nome della categoria ‘mosto di uve concentrato’ (parte A),
  • indicazione del ‘saccarosio’, cioè zucchero, solo facoltativa. Fatto salvo l’obbligo, in tal caso, di indicare tale voce separatamente. Tutti i tipi di saccarosio possono comunque venire designati come ‘zucchero’.

4) ‘Imbottigliato in atmosfera protettiva

In barba ai requisiti di chiarezza e non-ambiguità delle informazioni al consumatore (reg. UE 1169/11, articoli 7,36), la dicitura ‘Imbottigliato in atmosfera protettiva’ può venire sostituita con ‘può essere imbottigliato in atmosfera protettiva’ (reg. UE 2019/33, articolo 48-bis. 6). Una di tali indicazioni è sempre obbligatoria, qualora i vini siano conservati in atmosfera modificata, senza obbligo di specificare i nomi dei gas utilizzati.

5) Dichiarazione nutrizionale

La dichiarazione nutrizionale segue le indicazioni contenute nel reg. UE 1169/11 (FIR), articolo 34. Deve perciò venire presentata in forma tabulare – con le voci poste in un elenco verticale e le cifre allineate – a meno che l’etichetta sia di ridotte dimensioni, nel qual caso è possibile ricorrere al formato lineare. Tale ultima ipotesi ovviamente non si applica alle e-label.

L’ordine dei valori nutrizionali segue a sua volta le regole generali. Valore energetico (kJ, kcal), grassi (di cui saturi), carboidrati (di cui zuccheri), proteine, sale (inteso come sodio-equivalente). (5) Se il valore di uno o più elementi è pari a zero, la relativa o le relative voci possono venire sostituite dalla dicitura ‘contiene quantità trascurabili di (…)’.

5.1) Valori nutrizionali, criteri di calcolo

I valori nutrizionali sono valori medi stabiliti da:

  • analisi dell’alimento effettuata dal produttore (scelta che dovrebbe venire favorita, tenuto conto delle variazioni legate ai processi fermentativi), o
  • valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati, o
  • calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati (FIR, art. 31).

Il valore energetico deve venire calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui in Allegato XIV al regolamento (UE) 1169/11 e presentato prima in kilojoule (kJ), poi in kilocalorie (kcal). I valori energetici e nutrizionali devono sempre venire espressi per per 100 ml di prodotto, nel caso delle bevande (FIR, articolo 32.2).

6) Campo visivo e visibilità

Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti devono figurare nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie (con la sola eccezione del codice di lotto, che può venire riportato altrove) e potersi leggere simultaneamente senza dover ruotare il recipiente (reg. UE 2019/33, articolo 40.1).

I caratteri devono essere indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni. La loro dimensione deve essere pari o superiore a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato (reg. UE 2019/33, articolo 40.3). (6)

7) Entrata in vigore

Come regola generale, queste nuove indicazioni obbligatorie devono applicarsi ai vini immessi sul mercato a decorrere dalla rispettiva data di applicazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2117, ossia l’8 dicembre 2023. I vini «prodotti» prima di tale data possono tuttavia continuare a essere immessi sul mercato in base ai requisiti di etichettatura applicabili prima dell’8 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle scorte’.

La Commissione europea assume così il potere (non concessole) di suggerire una deroga (priva di valore giuridico) a un regolamento europeo. Adducendo poi un’ulteriore proroga dei suoi termini di applicazione, poiché un vino si intende ‘prodotto’ non solo dopo la conclusione della fermentazione, ma anche in seguito all’attuazione di alcune pratiche enologiche.

Si riportano così gli esempi di:

– vino (categoria 1). È il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve. Il vino deve aver raggiunto il titolo alcolometrico e il tenore di acidità richiesti, come indicato nell’allegato VII, parte II, punto 1, del regolamento OCM,

– vino spumante (categoria 4). Se prodotto mediante seconda fermentazione alcolica si può ritenere che il vino sia stato «prodotto» soltanto dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento OCM.

In vino veritas?

Dario Dongo e Alessandra Mei

Note

(1) Dario Dongo. Vini, valori nutrizionali e lista ingredienti in vista, ma non troppo. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.10.22

(2) Dario Dongo, Giorgio Perrone. Vini dealcolizzati, nuove regole UE e alto potenziale di crescita. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.2.22

(3) Commission Notice – Questions and answers on the implementation of new EU wine labelling provisions following the amendment of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council and Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33. C/2023/1190 https://tinyurl.com/2hu5y7v6

(4) Dario Dongo, Marta Strinati. Vino, zucchero svelato. GIFT (Great Italian Food Trade). 11.10.18

(5) Dario Dongo. Dichiarazione nutrizionale in etichetta. L’ABC delle regole UE. FARE (Food and Agriculture Requirements). 30.10.16

(6) La visibilità dei caratteri delle informazioni obbligatorie in etichetta dei vini, si noti bene, risulta così inferiore a quella stabilita per l’etichettatura della generalità degli alimenti e bevande, laddove solo in tale ultimo caso l’altezza minima di 1,2 mm è riferita alla lettera ‘x’. Si veda l’articolo citato in nota 5

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Alessandra Mei
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Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha frequentato il Master in Food Law presso la stessa Università. Partecipa alla squadra di WIISE srl benefit dedicandosi ai progetti europei e internazionali di ricerca e innovazione.

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