La Commissione europea ha aggiornato le regole sull’importazione in UE di alcuni prodotti di origine animale e i prodotti composti, nonché sui controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Le filiere coinvolte – in alcuni casi, con nuove e gravose prescrizioni – sono quelle di miele, carni, prodotti altamente raffinati, capsule di gelatina e prodotti della pesca.
Altre novità riguardano gli attestati privati per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
1) Regole UE per le importazioni di prodotti di origine animale, premessa
L’importazione di prodotti di origine animale da Paesi terzi è subordinata al rispetto dei criteri stabiliti in Animal Health Law (Reg. EU No 2016/429) e Official Control Regulation (EU) No 2017/625 (1,2). In estrema sintesi:
– è possibile importare, dai soli Paesi citati negli elenchi redatti dalla Commissione europea, partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per scopi sanitari (anche diversi dal consumo umano. Si veda Reg. EU No 2021/404), nonché per determinati animali (inclusi gli insetti) e merci destinate al solo consumo umano, come definito nel Reg. (EU) No 2021/405 (3,4),
– i requisiti generali di equivalenza degli standard di sicurezza alimentare tra i prodotti ‘made in EU’ e quelli d’importazione trovano specifica declinazione – per quanto attiene ai requisiti sanitari su animali, materiale germinale e prodotti di origine animale – nel Regolamento (EU) 2020/692, (5)
– i controlli ufficiali sui predetti animali, materiali e merci seguono i criteri e le procedure indicate nel Regolamento (EU) 2022/2292, la cui ultima riforma come si vedrà introduce nuove prescrizioni su taluni prodotti di origine animale (6,7).
2) Import di prodotti di origine animale, le nuove regole. Miele al centro
La Commissione europea – con il Regolamento delegato (EU) 2023/2652, che a decorrere dal 18 dicembre 2023 riforma il Reg. (EU) 2022/2292 – introduce nuove prescrizioni di impatto significativo sulla filiera del miele.
2.1) Miele di importazione da Paesi terzi, indiziato ‘speciale’
Il miele di importazione da Paesi terzi è entrato nell’occhio del ciclone, a Bruxelles, con il rapporto ‘From the Hives’ (2023). Laddove la Commissione europea, con il suo JRC (Joint Research Center) e l’OLAF (European Anti-Fraud Office), hanno:
– limitato l’osservazione a un numero esiguo di campioni di soli mieli di importazione extra-UE,
– considerato i risultati di prelievi eseguiti in 16 Stati membri con modalità difformi e spesso non conformi ai criteri di campionamenti e analisi definiti in Official Control Regulation (EU) No 2017/625,
– riconosciuto l’inadeguatezza di alcuni metodi di analisi e l’esigenza di definire un metodo armonizzato, previa sua validazione scientifica. E tuttavia, su tali incerte basi, la Commissione ha
– inferito la non-conformità di una quota significativa delle partite di miele analizzate. (8)
2.2) Miele e prodotti di apicoltura, nuovi requisiti per le importazioni da Paesi terzi
Il rapporto ‘From the Hives’ è stato utilizzato da Bruxelles per dedurre la necessità di ‘intensificare i controlli ufficiali’ sia sul miele, sia su altri prodotti dell’apicoltura (neppure citati nel report) di importazione, ai sensi dell’OCR e del regolamento (UE) 2019/1873. (9)
Tutti gli stabilimenti di Paesi terzi ove si producano miele e altri prodotti dell’apicoltura per il consumo umano devono ora venire inseriti in un apposito elenco – entro il 28 novembre 2024 – ai fini dell’importazione delle rispettive merci in Unione Europea. (10)
Le nuove regole sul miele e i prodotti dell’apicoltura perciò:
– richiamano le definizioni di ‘miele’ e di ‘prodotti dell’apicoltura’ soggette alle prescrizioni, (11)
– includono il miele e altri prodotti dell’apicoltura negli elenchi degli stabilimenti di Paesi terzi o loro regioni. (12)
2.3) Elenchi UE degli stabilimenti di Paesi terzi che producono miele, procedure
La compilazione degli elenchi di stabilimenti dei Paesi terzi che producono miele destinato all’importazione in UE postula che gli Stati extra-UE ove tali stabilimenti hanno sede si attivino presso la Commissione europea per fornire le informazioni e garanzie di cui a seguire: (13)
– comunicazione alla Commissione europea, senza indebito ritardo, dell’elenco degli stabilimenti e di ogni suo aggiornamento,
– conformità degli stabilimenti alle prescrizioni richiamate nel Reg. (EU) 2021/405, a partire da Hygiene 2 Regulation (EC) No 853/2004, o a prescrizioni riconosciute come equivalenti,
– esclusivo impiego, nei predetti siti produttivi, di materie prime di origine animale che provengano da Paesi terzi dotati di piano di sorveglianza dei residui approvato per tale categoria di prodotti, ovvero da Stati membri UE, (14)
– esecuzione di controlli regolari ed efficaci da parte delle autorità competenti del Paese terzo ove gli stabilimenti hanno sede. Con il potere di bloccare le spedizioni verso l’Unione Europea dei prodotti di tali stabilimenti, qualora essi non siano conformi ai requisiti UE ovvero a quelli del Paese di origine, che devono essere riconosciuti come ‘almeno equivalenti’.
Le registrazioni devono venire eseguite dalle autorità competenti dei Paesi terzi attraverso il sistema elettronico ‘Establishment Amendments Lists’. A tal fine le autorità competenti devono registrarsi sulla piattaforma TRACES NT e seguire il percorso di aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti. (15) La Commissione europea può richiedere informazioni aggiuntive ai fini della verifica della correttezza dei dati e la rispondenza ai requisiti di cui sopra.
3) Altri alimenti di origine animale, semplificazioni
La riforma in esame viceversa chiarisce e semplifica le procedure di importazione per vari altri alimenti di origine animale. Su misura delle istanze delle lobby dei settori interessati, si direbbe:
– carni. I certificati ufficiali non prevedono casi di esenzione (incluse le partite di animali e merci destinati al consumo umano), mentre la voce ‘carni trasformate’ è stata sostituita da ‘prodotti a base di carne’ (ed è scomparso il termine ‘colostro’),
– prodotti altamente raffinati. Ai fini dell’importazione in UE, si precisa che i prodotti realizzati in Paesi terzi possono anche utilizzare materie prime di provenienza UE. Si formalizza così il via libera alla delocalizzazione delle attività di trasformazione,
– capsule di gelatina. I certificati ufficiali non vengono più richiesti, sebbene tali merci rientrino nei codici NC (nomenclatura combinata) e SA (sistema armonizzato) dei prodotti di origine animale e dei prodotti composti non ottenuti da ossa di ruminanti, (16)
– prodotti della pesca. La circostanza che tali prodotti provengono da catture allo stato selvatico è valsa a esentarli dalle prescrizioni supplementari previste dal reg. (UE) 2022/2292. (17) Sebbene i rischi sui prodotti della pesca siano ben superiori a quelli sui prodotti di apicoltura, su entrambi i fronti della sicurezza alimentare (i.e. patogeni, metalli pesanti) e della sostenibilità (Illegal, unreported and unregulated fishing, IUU).
4) Import di prodotti composti, aggiornamenti
I prodotti composti – definiti dal legislatore europeo come gli alimenti che contengono ‘prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale’ – sono a loro volta soggetti ai requisiti d’importazione stabiliti nel reg. (UE) 2022/2292.
La guida pubblicata dalla Commissione europea il 7.11.23 – sotto forma di Q&A (18) – aiuta a comprendere le regole da applicare all’importazione di questi prodotti, che ha incontrato vari ostacoli a causa delle disposizioni temporanee.
Gli attestati privati, inoltre, non devono più accompagnare i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, fatte salve espresse prescrizioni in tal senso. (19)
4.1) Prodotti composti, esenzioni
Alcuni prodotti composti e prodotti composti a lunga conservazione (non soggetti a trasporto o conservazione a temperature controllate) sono esentati dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, al ricorrere delle condizioni stabilite. (20)
L’esenzione è in questo caso giustificata dalla circostanza che gli unici ingredienti di origine animale contenuti nei prodotti in questione – vitamina D3, enzimi, additivi o aromi alimentari – presentino rischi trascurabili per la salute umana ed animale. (21)
5) Conclusioni provvisorie
L’ampia delega conferita dal legislatore europeo alla Commissione, in ambito di sicurezza alimentare e controlli ufficiali in materia, ha innescato una frammentazione delle regole che muove in direzione opposta alla semplificazione allora invocata nel ‘White Paper on Food Safety’ (2000).
Gli straordinari oneri imposti ai produttori di miele di Paesi terzi, senza alcuna giustificazione obiettiva, rappresentano un grave ostacolo al commercio internazionale. Ancor più grave in quanto penalizza gli apicoltori contadini, veri custodi della biodiversità a livello planetario.
Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna
Note
(1) Dario Dongo, Marina de Nobili. Sanità animale, 7 nuovi regolamenti completano la riforma UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.7.20
(2) Dario Dongo, Giulia Torre. Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.12.2019
(3) Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429. Current consolidated version 16.11.23 https://foodtimes.eu/2f9bydh3
(4) Commission Implementing Regulation (EU) 2021/405 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries or regions thereof authorised for the entry into the Union of certain animals and goods intended for human consumption in accordance with Regulation (EU) 2017/625. Current consolidated version 29.3.23 https://foodtimes.eu/2p8p6e66
(5) Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 supplementing Regulation (EU) 2016/429 as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin. Current consolidated version 7.2.23 https://foodtimes.eu/yrrm3r9z
(6) Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2292 supplementing Regulation (EU) 2017/625 with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of food-producing animals and certain goods intended for human consumption. Previous consolidated text 3.7.23 https://tinyurl.com/4xbcme9d
(7) Commission Delegated Regulation (EU) 2023/2652 of 15 September 2023 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2022/2292 with regard to requirements for the entry into the Union of honey, meat, highly refined products, gelatine capsules, fishery products and requirements for private attestation and amending Delegated Regulation (EU) 2021/630 as regards private attestation requirements for composite products exempted from official controls at border control posts https://foodtimes.eu/2p8zrdr4
(8) Dario Dongo. Miele d’importazione extra-UE, l’ambiguo rapporto della Commissione europea. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.7.23
(9) Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1873 of 7 November 2019 on the procedures at border control posts for a coordinated performance by competent authorities of intensified official controls on products of animal origin, germinal products, animal by-products and composite products https://foodtimes.eu/2p85pcbn
(10) Vedere Regulation (EU) 2017/625, articolo 127, paragrafo 3, lettere ‘ii’ e ‘iii’
(11) Si fa riferimento al ‘miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, anche per quanto riguarda le principali varietà di miele, e ai ‘prodotti dell’apicoltura’ intesi come ‘miele, cera d’api, pappa reale, propoli o polline destinati al consumo umano’
(12) L’elenco degli stabilimenti dei Paesi terzi e delle loro regioni può venire consultato su https://foodtimes.eu/2xx92fak
(13) Reg. (UE) 2022/2292, articolo 13, paragrafi 1,2
(14) Reg. (UE) 2022/1644, reg. (UE) 2022/1646
(15) European Commission, DG Sante. Establishment listing https://foodtimes.eu/2p8af4wr
(16) Reg. (UE) 2022/2292, articoli 20.1 e 21.1b
(17) Reg. (UE) 2023/2652, recital 4,8
(18) Import of composite products into the EU. Q&A. European Commission. 7.11.23 https://tinyurl.com/5a2uskbf
(19) I prodotti interessati sono prodotti composti a lunga conservazione che contengono unicamente prodotti trasformati di origine animale, o prodotti composti che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (CE) 1332/08, 1333/08 o 1334/08, o che contengono unicamente vitamina D3
(20) Commission Delegated Regulation (EU) 2021/630 of 16 February 2021 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards certain categories of goods exempted from official controls at border control posts and amending Commission Decision 2007/275/EC https://foodtimes.eu/mss3ha77
(21) Reg. (UE) 2023/2652, recital 13
(22) Dario Dongo, Alessandra Mei. Miele, succhi di frutta, confetture e marmellate, latte disidratato. Proposte di riforma dei marketing standard in UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 3.5.23