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Meat sounding, il Parlamento europeo vota contro

Dopo la messa al bando definitiva del ‘cheese sounding’ in UE, è giunta l’ora del ‘meat sounding. L’evocazione dei nomi carnei su carni di laboratorio e prodotti di altra natura potrebbe venire vietata, grazie a una presa di posizione del Parlamento europeo.

‘Meat sounding’, forma e sostanza

Nome e noumeno, forma e sostanza. Perché chiamare ‘carne’ – o ‘costata’, ‘bistecca’, ‘arrosto’, ‘salsiccia’, ‘spezzatino’, ‘salame’, ‘bresaola’ – prodotti che con le carni non hanno nulla a che fare? È un meccanismo orwelliano, sostituire parole e concetti, del tutto privo di senso. Oltreché offensivo della dignità degli animali, di cui si invoca la macellazione e sezionamento nell’immaginario collettivo al solo scopo di vendere a caro prezzo prodotti sostitutivi a basso costo.

La falsificazione ha incontrato l’ingegneria genetica – con l’Impossible Burger al sangue OGM – e la grande finanza che guida Big Food. Così anche Nestlé, primo colosso tra le ‘10 grandi sorelle del cibo, si accinge ora a lanciare in Europa i suoi sanguinolenti ‘Garden Gourmet Incredible Burger’. Il mercato cresce ed è redditizio, così molti vi si gettano senza badare spesso, tra l’altro, alle qualità nutrizionali dei prodotti.

Paolo De Castro – l’eurodeputato italiano da sempre più attivo nella tutela della filiera agroalimentare italiana – si è più volte adoperato per garantire la correttezza dell’informazione ai consumatori. Anche in relazione a prodotti che vengano presentati quali ‘alternative di’ alimenti del tutto diversi. E in assenza di riscontri da parte di un commissario del tutto inutile, Paolo De Castro è intervenuto come meglio si addice al legislatore europeo. Con un apposito emendamento alla proposta regolativa che aggiorna l’Organizzazione Comune dei Mercati, OCM. (1)

Forma e sostanza devono coincidere. Nei latticini e formaggi (i quali non sono sempre vegetariani, si ricorda), come in pesce e uova, e nelle carni. Per l’ecologia della mente (Gregory Bateson) e della società. Altrimenti, non si farà altro che complicare le etichette con denominazioni descrittive che aggiungono ulteriore confusione. Anziché comunicare in modo chiaro e conciso ciò che davvero conta, sui prodotti vegetariani e vegani. E dunque, a cosa corrisponde questo nuovo prodotto rispetto alle esigenze nutritive quotidiane dell’individuo? (2)

Carni, prodotti a base di carne e preparazioni di carne. Le denominazioni legali proposte nel nuovo OCM

L’1.4.19 la Commissione AGRI del Parlamento ha adottato l’emendamento a firma degli onorevoli Paolo De Castro (S&D, Italia) e Nuno Melo (PPE, Portogallo). Nel testo di compromesso realizzato da Éric Andrieu (S&D, Francia), relatore alla proposta di riforma dell’OCM. Il testo a seguire.

Carni, prodotti a base di carne e preparazioni di carne

Ai fini della presente Parte del presente Allegato, per “carne” si intendono le parti commestibili degli animali di cui ai punti da 1.2 a 1.8 dell’Allegato I del regolamento (CE) 853/2004, compreso il sangue.

I termini e i nomi relativi alla carne che rientrano nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e che sono attualmente utilizzati per le carni e i tagli di carne devono essere riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali.

Per “preparazioni di carne si intende la carne fresca, compresa la carne ridotta in frammenti, a cui sono stati aggiunti alimenti, condimenti o additivi o che ha subito processi che non alterano la struttura interna delle fibre muscolari della carne in misura sufficiente a carne fresca da eliminare.

Per “prodotti a base di carne si intendono i prodotti trasformati risultanti dalla lavorazione della carne o dall’ulteriore lavorazione di tali prodotti trasformati, in modo che la superficie di taglio dimostri che il prodotto non ha più le caratteristiche della carne fresca.

I nomi che rientrano nell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011, attualmente utilizzati per i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne, sono riservati esclusivamente ai prodotti contenenti carne. Queste designazioni includono, ad esempio:

– bistecca,

– salsiccia,

– scaloppina,

– burger,

– hamburger.

I [nomi dei] prodotti e i tagli di pollame definiti nel regolamento (UE) n. 543/2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, sono riservati esclusivamente alle parti commestibili degli animali e prodotti contenenti carne di pollame.’

Ad maiora’

La riforma andrà al voto dell’Assemblea che verrà, a seguito delle elezioni di maggio a cui purtroppo Paolo De Castro non partecipa. Dopo la scelta masochista, di Nicola Zingaretti, di inserire come capolista Carlo Calenda. Colui che si dichiara ‘europeo’ dopo avere violato le regole più elementari che vigono in Europa da decenni, allorché ministro di uno sviluppo economico che è peraltro sfuggito alle cronache. (3)

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. reg. UE 1308/2013

(2) Paradossalmente, il ruolo dei singoli alimenti nella dieta può venire facilmente inteso quando si tratti di cibi tradizionali, classificati da decenni nelle linee guida nutrizionali. È viceversa un enigma su prodotti innovativi, se pure apprezzabili, poiché la composizione e il profilo nutrizionale di ciascuna porzione può variare sensibilmente negli apporti energetici e dei macro-nutrienti

(3) Chi scrive ha invano denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma Carlo Calenda, assieme a Paolo Gentiloni, Maurizio Martina, etc. Per abusi d’ufficio e falso ideologico in atti pubblici, in relazione al decreto legislativo sulla sede dello stabilimento (d.lgs. 145/17) e ai decreti ministeriali sull’origine di grano e semola nella pasta, risone nel riso, pomodoro nelle conserve. Decreti che sono stati presentati con enfasi, sotto varie tornate elettorali, salvo rivelarsi tutti incostituzionali, carta straccia. Poiché i loro stessi sedicenti promotori avevano deliberatamente omesso le doverose notifiche a Bruxelles le quali – come pure i muri (e i muli) sanno – dal 1983 costituiscono la ‘conditio sine qua non’ per l’applicabilità delle norme tecniche nazionali

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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