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Decreti origine, ultimo atto

Origine latte, pasta, riso, pomodoro. La più grande beffa del circo Gentiloni, che ha deliberatamente reso illegittimi i provvedimenti invocati a gran voce dai consumAttori italiani, si chiude con un ultimo atto. A sua volta fuorilegge, ça va sans dir. Il DM 7.5.18, in Gazzetta Ufficiale 9.6.18. (1)

Il decreto 7 maggio 2018, ‘Disposizione applicativa dei decreti relativi all’indicazione del paese d’origine nell’etichetta degli alimenti’, è stato firmato da Paolo Gentiloni e Carlo Calenda. Nelle rispettive vesti di allora ministri delle politiche agricole, alimentari, forestali e dello sviluppo economico.

Un solo articolo, nella logica dei firmatari, varrebbe a restituire efficacia ai quattro decreti ministeriali recanti prescrizione obbligatoria d’origine della materia prima su latticini, pasta di frumento, riso e conserve di pomodoro. I quali sono invero decaduti, per espresse disposizioni ivi stabilite, l’1.6.18. Data di applicazione del regolamento-farsa sull’origine dell’ingrediente primario, il regolamento OPT (‘Origine Pianeta Terra’). (2)

Il gioco di prestigio in questo caso è formidabile:

– poiché i quattro decreti sarebbero decaduti a partire dalla ‘entrata in vigore’ del regolamento OPT, e

– il regolamento OPT è irrimediabilmente entrato in vigore, l’1 giugno 2018,

– non si può fare altro, negli ultimi giorni di fine governo, che modificare il concetto di ‘entrata in vigore’.

Carlo Calenda e Paolo Gentiloni Silveri hanno così creduto di poter riformare, con un decreto ministeriale, le disposizioni sulla legge in generale. (3) Vale a dire norme di livello para-costituzionale poiché si pongono, come la Costituzione Italiana, al di sopra delle altre leggi. In tre parole, una eresia giuridica.

L’ultimo atto peraltro – al pari di tre dei quattro cui viene fatto richiamo (origine pasta, riso, pummarola) – è manifestamente illegittimo anche per contrasto con il diritto europeo. Il quale, nella gerarchia delle fonti di diritto, ha rango superiore alle stesse norme costituzionali italiane. (4)

L’ex-governo italiano si è infatti guardato bene dal notificare alla Commissione europea, come invece doveroso, (5) il progetto di norma tecnica nazionale teso a introdurre e/o estendere l’efficacia temporale delle prescrizioni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari Made in Italy, supplementari rispetto al diritto comune.

Il decreto ministeriale 7 maggio 2018 è perciò illegittimo e le sue previsioni – al pari di quelle contenute in tutti i precedenti decreti origine – devono venire disapplicate ex officio da ogni funzionario della pubblica amministrazione, prima ancora che dagli organi della magistratura chiamati a pronunciarvisi. (6)

Ancora una volta, come già nel caso del decreto legislativo 145/17 sulla sede dello stabilimento, l’ex-premier Gentiloni e i suoi accoliti hanno abusato dei poteri loro conferiti, violando le regole europee e causando un danno ingiusto agli operatori della filiera alimentare italiana. I quali sono stati costretti a revisionare le loro etichette, e a destinare al macero quelle a magazzino non utilizzate entro i termini perentori fissati mediante provvedimenti illegittimi.

Anche in questo caso, provvederemo a segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma atti che a umile avviso di chi scrive integrano i delitti di abuso d’ufficio e falso ideologico in atti pubblici. Nell’auspicio che la magistratura competente, con il via libera del Tribunale dei ministri, possa accertare le responsabilità in capo a Paolo Gentiloni, Carlo Calenda e Andrea Olivero.

Un sincero consiglio ai funzionari della pubblica amministrazione, si guardino bene dal contestare ad alcun operatore eventuali violazioni dei decreti origine latte, pasta, riso, pomodoro. Oltreché del decreto legislativo sulla sede dello stabilimento. Poiché altrimenti essi stessi si espongono al rischio di subire, a titolo personale, contestazioni per il delitto di abuso d’ufficio. Il loro dovere è infatti quello di disapplicare le norme nazionali descritte, in quanto illegittime.

Gli incantatori di serpenti hanno superato ogni limite, ma dovranno rendere conto delle loro azioni. In sede politica e anche giudiziaria.

Dario Dongo

Note

(1) GURI 9.6.18

(2) V. reg. UE 2018/775

(3) Disposizioni note anche come preleggi, o disciplina preliminare al codice civile

(4) Se l’allora ministro dell’economia 4.0 avesse consultato anche solo Wikipedia, avrebbe potuto riscontrare che ‘In base al principio di preferenza, il diritto dell’Unione europea prevale sul diritto interno dei suoi Stati membri. La preminenza del diritto dell’Unione è sancita dall’articolo 10 della Convenzione Europea: «La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dellUnione nellesercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri» (Convenzione di Bruxelles, art. 10-Diritto dell’Unione Europea, comma 1)

(5) Cfr. dir. UE 2015/1535. Maggiori informazioni su http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/about-the-20151535/the-notification-procedure-in-brief1/

(6) Si richiama al proposito la sentenza della Corte di Giustizia UE nel caso ‘Fratelli Costanzo’ (causa C-103/88, punti 31-33)

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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