HomeMercatiPratiche commerciali sleali, è direttiva

Pratiche commerciali sleali, è direttiva

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno finalmente raggiunto, il 19.12.18, un accordo politico sul testo della nuova direttiva sulle pratiche commerciali sleali (Unfair Trading PracticesUTPs).

Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare

Le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare rappresentano a tutt’oggi uno dei più gravi problemi che affligge la produzione agricola, la trasformazione degli alimenti (primo settore manifatturiero in Europa), i lavoratori e infine gli stessi consumatori.

I consumatori sono vittime del decadimento della qualità dei prodotti, che è inevitabile conseguenza della battaglia sui prezzi imposta dall’egemonia della grande distribuzione organizzata (GDO). A loro volta i consumatori partecipano, sia pure inconsapevolmente, alla filiera globale dello sfruttamento.

La direttiva previgente, nondimeno, ha limitato il proprio campo di applicazione alle sole pratiche commerciali sleali realizzate dagli operatori economici nei confronti dei consumatori. (1) Omettendo perciò di considerare le pratiche contrattuali inique realizzate a monte della distribuzione finale.

Unfair Trading Practices (UTPs), la nuova direttiva

La direttiva UTPsUnfair Trading Practices, introduce una serie di norme volte a tutelare gli agricoltori e le imprese di trasformazione degli alimenti basati in UE, rispetto agli abusi posti in essere nei loro confronti dai colossi della GDO e dell’ecommerce. La sua proposta è stata adottata dalla Commissione europea dopo una dozzina d’anni di vivaci quanto infruttuosi dibattiti. (2)

Il campo di applicazione della ‘UTPs Directive’ comprende tutti i prodotti alimentari e agricoli – ivi compresi quelli con destino diverso rispetto all’alimentare (es. piante ornamentali) – oggetto di scambi nel Mercato interno. Quand’anche gli acquirenti, distributori o importatori e intermediari di sorta, siano localizzati al di fuori dell’UE.

Le nuove norme si applicano ai singoli produttori come alle loro organizzazioni e cooperative, sul versante dei fornitori. A importatori, intermediari, distributori all’ingrosso e al dettaglio anche online, sul fronte degli acquirenti.

La protezione dei fornitori di derrate agroalimentari opera a condizione che il potere economico dell’acquirente sia superiore a quello del fornitore. A tal fine sono identificate 6 classi di fatturato (0-2, 2-10, 10-50, 50-150, 150-350, >350 milioni di euro). Ogni fornitore sarà protetto solo se il proprio acquirente rientri in una classe di fatturato superiore. (3)

Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni armonizzate – che definiscono un sistema di base a protezione dei diritti tutelati – introducendo apposite procedure di vigilanza e sanzione. Nell’attuare tali norme, i legislatori nazionali potranno in ogni caso rafforzare il livello di tutela mediante previsioni ulteriori ovvero più restrittive.

UTPs, le pratiche commerciali vietate

Le otto prassi inique considerate dalla Commissione si suddividono in:

-4 pratiche nere, sempre vietate (ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili oltre i 30 giorni, modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura, cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso e pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all’acquirente),

-4 pratiche grigie, consentite solo se soggette a un accordo diretto chiaro e inequivocabile tra le parti (restituzione dei prodotti invenduti, pagamenti per poter diventare fornitore o per altri servizi non richiesti, pagamenti per spese promozionali, pagamenti per spese pubblicitarie).

Altre otto ‘unfair trading practices’ sono state introdotte nella direttiva, grazie al Parlamento europeo – la cui delegazione è stata guidata dall’On.le Paolo De Castro, relatore della proposta – e dal Consiglio. Anche in questo caso, le prassi considerate si dividono in:

-6 precetti inderogabili (termine di pagamento a 60 giorni per i prodotti non deperibili, divieto di pagamento per servizi non resi, obbligo di contratto scritto ove richiesto dal fornitore, divieto di abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell’acquirente, divieto di ritorsioni commerciali – o anche solo la loro minaccia – nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti dalla direttiva, divieto di pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non attribuibili a sua negligenza).

-2 prassi vietate ‘salvo diverso accordo’, negoziato in modo trasparente e prima dell’inizio dell’accordo di fornitura (trasferimento al fornitore di costi pubblicitari aggiuntivi rispetto a quelli relativi a promozione e marketing dei suoi prodotti, pagamento per la gestione – es. logistica – del prodotto a seguito della consegna).

Le nuove regole, quando e come

Il testo dell’accordo 19.12.18 verrà ora sottoposto al Parlamento e al Consiglio per la sua formale approvazione, quindi sarà trasmesso ai competenti uffici per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore.

Gli Stati membri – oltre a recepire la direttiva nei propri ordinamenti – dovranno designare le autorità incaricate di garantire il rispetto delle nuove norme, mediante attività di indagine e provvedimenti sanzionatori. Garantendo altresì la riservatezza sui nomi degli autori di reclami che ne facciano richiesta, onde proteggerli da possibili ritorsioni commerciali. 

La Commissione europea istituirà un meccanismo di coordinamento tra le autorità di controllo, per favorire la condivisione delle migliori prassi applicative. Dopo 4 anni dall’entrata in vigore del provvedimento, la Commissione sarà infine chiamata a valutarne l’efficacia e se del caso proporne la revisione.

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. dir. 2005/29/CE, recepita in Italia con il c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 205/06)

(2) Risale al 7.5.08 la decisione CE di istituire un ‘High Level Group on the Competitiveness of the Agro-Food Industry’. Cui ha fatto seguito ‘the High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain’, istituito a seguito di decisione del Consiglio 30.7.10

(3) NB: tale sistema è destinato a causare sperequazioni. Limitare il campo di applicazione della direttiva al soli rapporti con i fornitori più piccoli significa incentivare la GDO a rivolgersi ai gruppi industriali più grandi (potendo così sottrarsi all’applicazione delle regole). A discapito delle PMI ma anche dei consorzi e delle industrie di media dimensione

+ posts

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti

Translate »