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Nuovi OGM, Alt dalla Corte UE

La Corte di Giustizia UE si è finalmente espressa sui c.d. nuovi OGM. (1) Affermando che gli organismi realizzati con nuove tecniche di manipolazione genetica – New Plant Breeding TechniquesNPBTs – devono sottostare alle stesse regole previste in Europa per gli OGM tradizionali. (2)

Nuovi OGM, José Bové vs. Emmanuel Macron 

La controversia europea ha avuto origine in Francia, grazie a Confédération paysanne – il sindacato agricolo fondato da José Bové – e 8 associazioni ambientaliste. Che hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato di Parigi contro il Primo ministro e il Ministro dell’Agricoltura, Agroalimentare e Foreste.

Il governo Macron ha insistito nel mantenere in vigore una norma nazionale secondo cui la mutagenesi non si qualifica come manipolazione genetica. Laddove invece la mutagenesi (o cisgenesi) si distingue dalla transgenesi solo in quanto la modifica viene realizzata sul genoma stesso, senza inserirvi tratti genetici di altri organismi. 

La direttiva 2001/18/CE ha a suo tempo escluso le sementi ottenute con mutagenesi dagli obblighi previsti per gli OGM (autorizzazione, monitoraggio, valutazione dei rischi, tracciabilità, etichettatura). Considerando la mutagenesi una delle ‘tecniche di modificazione genetica utilizzate convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza’. (3)

Le moderne tecniche di mutagenesi sono tuttavia evolute al punto da consentire lo sviluppo di varietà di piante (es. colza) resistenti ai pesticidi ad ampio spettro (es. glifosate, o glifosato, dicamba). Manipolazioni analoghe a quelle che un tempo richiedevano l’impiego di tecniche di transgenesi.

I giudici di Lussemburgo sono stati perciò chiamati da quelli di Parigi. A decidere se le regole stabilite in Europa per gli OGM ‘classici’ (da transgenesi) debbano applicarsi anche ai ‘nuovi OGM’ (da mutagenesi). E l’avvocato generale alla Corte di Giustizia – cieco ai beni da tutelare, oltreché ceco di nazionalità – si è espresso negativamente.

Nuovi OGM, la pronuncia della Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE – nel disattendere le conclusioni dell’avvocato generale c(i)eco – ha invece chiarito che gli organismi ottenuti mediante mutagenesi si qualificano come OGM poiché il loro materiale genetico è comunque modificato con modalità che non si realizzano in natura. (4)

L’esenzione dalle regole OGM prevista dalla direttiva del 2001, ad avviso della Corte, non si applica alle NPBTs o NBTs. Infatti ‘i rischi legati all’impiego di tali nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. (…)

La modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo in detto organismo e (…) lo sviluppo di tali nuove tecniche o nuovi metodi consente di produrre varietà geneticamente modificate a un ritmo e in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi casuale.’ (5)

Viva la Corte!

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) Sentenza 25.7.18, causa C-528/16

(2) Si intendono per NPBTs le ‘nuove tecniche per l’incrocio tra piante. In questo caso il termine incrocio è inteso a livello di DNA e non a livello di cellule riproduttive maschili e femminili. Tali tecniche sono molto complesse e vanno dall’uso per la mutagenesi di oligonucleotidi a quello di proteine legate allo zinco, ma la tecnologia prevalente e più promettente ha l’impronunciabile sigla Crisps-Cas9 (…)’. Dal glossario al documento presentato dal CNR, Dipartimento di Scienze Bioagroalimentari, in all’Audizione alla Commissione Agricoltura del Senato in merito all’Affare (591), ‘Nuove tecnologie in agricoltura, con particolare riferimento all’uso delle biotecnologie sostenibile e di precisione’

(3) V. dir. 2001/18/CE, Considerando 17. Il grano Creso, ad esempio, è stato sviluppato mediante impiego di radiazioni gamma. In modo da adattare il DNA del frumento originario alle esigenze agronomiche

(4) Si qualifica come OGM ‘un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l’accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale’ (dir. 2001/18/CE, art. 2)

(5) Sentenza di cui in nota 1, punto 48

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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Laureata in giurisprudenza, master in European Food Law, si occupa di legislazione agro-alimentare, veterinaria, agricola. Dottoranda alla Scuola per il Sistema Agroalimentare AGRISYSTEM, Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi in materia di novel food.

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