HomeImballaggi e MOCALe linee guida della direttiva SUP

Le linee guida della direttiva SUP

Dal 3 luglio 2021, i prodotti di plastica monouso commercializzati nell’UE devono rispettare i requisiti e le restrizioni stabilite dalla direttiva 2019/904 (o direttiva SUP, Single Use Plastic) sulla riduzione dell’impatto di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
Per aiutare gli Stati membri a recepire tale direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali e ad applicarne i requisiti, il 31 maggio 2021 la Commissione europea ha pubblicato le linee guida che forniscono indicazioni importanti sull’ambito di applicazione del provvedimento e sulla natura delle materie plastiche coinvolte.

I requisiti della SUP

La direttiva SUP impone restrizioni e stabilisce requisiti per

– prodotti in plastica monouso che rientrano nell’ambito di specifiche categorie elencate nelle diverse parti dell’allegato alla SUP,

– tutti i prodotti realizzati in plastica oxo-degradabile, vale a dire costituita da ‘materiali plastici che contengono additivi che, per ossidazione, portano alla frammentazione del materiale plastico o alla decomposizione chimica‘.

In particolare, la SUP impone alcuni requisiti e restrizioni sui prodotti monouso.

Divieto di immissione sul mercato

È vietata l’immissione sul mercato di tutti i prodotti che contengono plastica oxo-degradabile, nonché i prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato alla SUP.

L’elenco include posate e piatti in plastica, agitatori per bevande, contenitori per bevande in polistirene espanso, compresi i relativi tappi e coperchi.

Obblighi di riduzione del consumo

Gli Stati membri devono ottenere una riduzione nel consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato della direttiva. In questa sezione si trovano tazze per bevande (con relativi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti specifici (destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto,  consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento).

Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri possono imporre misure diverse, come vietare la messa a disposizione gratuita dei prodotti nei punti vendita, obbligare a sostituire tali prodotti con alternative riutilizzabili e persino arrivare a vietarne completamente la commercializzazione.

Requisiti di progettazione

I coperchi e i tappi dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato (contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri nonché imballaggi compositi per bevande) devono essere progettati in modo tale da rimanere attaccati al contenitore per tutta la durata d’uso prevista.

Contenuto minimo riciclato

I prodotti in plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato alla direttiva SUP (bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi) dovranno:

– contenere almeno il 25% di plastica riciclata entro il 2025, per quelle prodotte con polietilene tereftalato come componente principale (le classiche bottiglie in PET);

– contenere almeno il 30% di plastica riciclata entro il 2030, indipendentemente dal materiale coinvolto.

Requisiti di marcatura ed etichettatura

Prodotti quali assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi, salviette umidificate (per l’igiene personale e per uso domestico), prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco nonché tazze per bevande, come elencato nella parte D dell’allegato alla direttiva, devono essere marchiati/etichettati in conformità al regolamento di esecuzione della Commissione 2020/2151.

L’obiettivo è informare i consumatori sulla presenza di plastica nel prodotto, sull’impatto negativo dei rifiuti e in merito alle opzioni appropriate di smaltimento. Il regolamento di esecuzione 2020/2151 impone requisiti specifici sulla formulazione, il design, le dimensioni, il colore e la posizione della marcatura. Consente inoltre ai produttori di rispettare i requisiti tramite un adesivo se i prodotti in plastica monouso sono commercializzati prima del 4 luglio 2022.

Responsabilità estesa del produttore

Tutti gli Stati membri devono imporre regimi di responsabilità estesa ai produttori di contenitori per alimenti in plastica monouso, bicchieri per bevande, salviettine umidificate, prodotti del tabacco e tutti gli altri prodotti elencati nella parte E dell’allegato.

I produttori sono tenuti a coprire i costi di raccolta, trasporto e trattamento dei loro rifiuti, nonché i costi per la pulizia dei rifiuti e l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione per il pubblico in generale.

Raccolta differenziata

Entro il 2025, gli Stati membri devono raccogliere separatamente il 77% delle bottiglie per bevande in plastica monouso immesse sul mercato (compresi i loro tappi e coperchi), attraverso l’attuazione di sistemi di restituzione del deposito o obiettivi di raccolta differenziata per i produttori.

L’obiettivo è fissato al 90% entro il 2029.

Sensibilizzazione

Gli Stati membri devono adottare misure per informare i consumatori dei sistemi di riutilizzo disponibili e sulle opzioni di gestione dei rifiuti a loro disposizione nonché sull’impatto dell’abbandono di rifiuti per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato alla direttiva SUP e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Cos’è un prodotto in plastica monouso

Secondo la direttiva, per ‘prodotto di plastica monouso’ si intende un ‘prodotto realizzato interamente o in parte in plastica e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito’.

Con il termine ‘plastica’ si intende un ‘materiale costituito da un polimero [come da definizione contenuta nel regolamento UE REACH 1907/2006 sulle sostanze chimiche], cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente’ (direttiva 2019/904, art. 3, comma 1).

Le definizioni

Le definizioni appena riferite suggeriscono che un prodotto è considerato in plastica monouso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

Un prodotto è fatto di ‘plastica’ quando i materiali utilizzati per realizzare il prodotto:
(i) siano polimeri o miscele di polimeri;
(ii) siano diversi dai polimeri naturali (non modificati chimicamente);
(iii) possano funzionare come componente strutturale principale del prodotto.

Il prodotto in plastica è ‘monouso’. La direttiva SUP si applica solo ai prodotti in plastica che sono progettati per essere smaltiti dopo un utilizzo, o che i consumatori di solito gettano via dopo un utilizzo, anche se i prodotti non sono inizialmente progettati/concepiti come tali. Le linee guida forniscono vari criteri per valutare se un prodotto in plastica è monouso o multiuso, inclusa la lavabilità del prodotto o la possibilità di svuotare e riempire un prodotto senza danneggiarlo.

Quali polimeri

Per essere considerato un prodotto in plastica, un articolo deve essere costituito da polimeri o miscele di polimeri. La direttiva SUP fa riferimento alla definizione di polimero inclusa nel regolamento REACH 1907/2006, a fronte dei seguenti criteri:
(i) oltre il 50 per cento del peso di tale sostanza è costituito da molecole di polimero (molecole che contengono una sequenza di almeno 3 unità monomeriche, aventi un legame covalente con almeno un’altra unità monomerica o altro reagente); e
(ii) la quantità di molecole polimeriche che presentano lo stesso peso molecolare deve essere inferiore al 50% in peso della sostanza.

I polimeri saranno considerati materiali plastici a meno che non siano ‘naturali’ e ‘non siano chimicamente modificati’.
L’articolo 3, punto 1, della direttiva definisce la plastica come il «materiale […] che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti». L’aspetto legato alla capacità di funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti riguarda la definizione di plastica e non la definizione di prodotto di plastica monouso. Pertanto, nel contesto della definizione di plastica, questo criterio deve essere inteso come un concetto generico. Poiché l’articolo 3, punto 1, non specifica né limita in alcun modo il tipo di prodotto finito, né la quantità di polimero, in linea di principio un’ampia gamma di polimeri può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti.

Polimero ‘naturale’

Le linee guida della Commissione indicano che per polimeri naturali debbano intendersi quelli che sono il risultato di un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione con cui sono stati estratti.

I polimeri naturali non sono necessariamente sostanze presenti in natura. La cellulosa e il rivestimento estratti dal legno sono polimeri naturali, mentre i polimeri derivanti dalla biosintesi tramite fermentazione industriale artificiale non lo sono.

Polimero naturale ‘non modificato chimicamente’

Anche se le sostanze utilizzate nei prodotti sono polimeri naturali, saranno considerate plastiche se sono chimicamente modificate (e le sostanze funzionano come componente strutturale principale dei prodotti).

Le linee guida della Commissione europea ritengono che se un polimero naturale sia o meno modificato chimicamente durante il suo processo di produzione dipenda dal fatto che la struttura chimica del polimero risultante dal processo di produzione sia diversa da quella del polimero in entrata.

Seguendo questo ragionamento, la cellulosa rigenerata,  ad esempio in forma di viscosa, lyocell e pellicola cellulosica,  non è considerata chimicamente modificata perché il polimero in uscita non è chimicamente modificato rispetto al polimero in entrata. Al contrario, l’acetato di cellulosa è considerato un polimero chimicamente modificato perché le modifiche chimiche del polimero che si verificano durante il processo di produzione rimangono presenti alla fine del processo.

Cellulosa e lignina

Le linee guida chiariscono inoltre che se le modificazioni chimiche risultano da reazioni che avvengono solo durante il processo di estrazione di polimeri naturali, i polimeri non saranno considerati chimicamente modificati. Le linee guida menzionano in particolare la cellulosa e la lignina che vengono estratte come esempi di tali polimeri naturali.

Tale interpretazione è in linea con la valutazione d’impatto che accompagna la proposta della Commissione europea in cui prodotti a base di carta senza rivestimento interno o esterno in plastica sono stati individuati come alternative disponibili, più sostenibili, ai prodotti di plastica monouso.

Il polimero funziona come componente strutturale del prodotto

L’ultima condizione per qualificarsi come prodotto plastico è che il polimero (diverso da un polimero naturale non modificato chimicamente) debba funzionare come componente strutturale del prodotto. Le linee guida affermano che questa condizione è un concetto generico e chiariscono che la definizione di plastica non limita o specifica il tipo di prodotto o la quantità di polimero richiesta per qualificarsi come plastica.

Così, ad esempio, il cartone rivestito di plastica e i bicchieri di carta con rivestimento in plastica sono da ritenersi prodotti in plastica monouso. Al contrario, l’uso di vernici, inchiostri e adesivi per plastica non rende un prodotto un prodotto di plastica. Di conseguenza, un prodotto finito non di plastica al quale sono applicati detti materiali non è un prodotto di plastica monouso ai sensi della direttiva SUP.

Applicazione della direttiva SUP e attuazione nazionale

I requisiti della direttiva SUP si applicano ai prodotti realizzati con materiali plastici oxo-degradabili e ai prodotti in plastica monouso elencati nell’allegato della direttiva che sono immessi sul mercato a partire dal 3 luglio 2021. Contrariamente ad altre normative UE sui prodotti, la direttiva SUP definisce il concetto di immissione sul mercato nel contesto del particolare Stato membro e non dell’Unione Europea nel suo insieme. Secondo la direttiva, ‘immissione sul mercato‘ è ‘la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro‘.

In termini generali, ciò significa essenzialmente che i prodotti di plastica monouso (elencati nell’allegato) che sono commercializzati in un determinato Stato membro a partire dal 3 luglio dovranno soddisfare i requisiti della direttiva SUP anche se erano già stati commercializzati in un altro Stato membro (ad esempio, importato nell’UE tramite un altro Stato membro) prima di tale data. La Commissione europea dovrebbe pubblicare una Guida che fornisca ulteriori chiarimenti sul concetto di immissione sul mercato ai fini della direttiva SUP.

Gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le misure necessarie a garantire i divieti di cui sopra entro il 3 luglio del 2021. Il legislatore italiano si è invece limitato ad affidare tale incarico al governo, con la legge di delegazione europea 2019-2020 in vigore da maggio di quest’anno.

+ posts

Esperto di packaging e materiali destinati a entrare in contatto con le sostanze alimentari e delle relative evoluzioni legislative. Gestisce il sito informativo foodcontactmaterials.info sulle normative europee ed extraeuropee nel campo dei materiali destinati al contatto con il cibo.

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti

Translate »