Il 16.8.19 è entrato in vigore il decreto del Ministero della Salute 9.5.19 n. 72. Che aggiorna il DM 21.3.1973, in relazione all’acciaio inox ammesso nella produzione dei MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti). Le novità in Italia e le gravi lacune in Europa.
Acciaio inox nei MOCA, decreto Ministero Salute 9.5.19 n. 72
ll Ministero della Salute, mediante decreto 9 maggio 2019 n. 72, aggiorna l’elenco degli acciai inossidabili ammessi al contatto con gli alimenti. (1) Meglio tardi che mai, in attesa di una revisione sistematica delle normative nazionali. Alla luce del regolamento europeo che ha riformato la disciplina generale a presidio della sicurezza dei MOCA e di quelli che vi sono seguiti. (2)
L’Allegato I del decreto in esame, ‘Sezione 6 – Acciai inossidabili’, sostituisce interamente l’Allegato II del decreto del Ministero della Sanità 21 marzo 1973, ‘relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale’. Il nuovo testo identifica i singoli tipi di acciaio ammessi facendo ricorso alle relative sigle, che ne caratterizzano la composizione chimica. Sulla base delle norme e specifiche tecniche di cui a seguire, cui viene fatto esplicito richiamo:
– UNIEN 10088-1:2014 (Acciai inossidabili, lista degli acciai inossidabili),
– AISI (American Iron and Steel Institute) standard, manuale di classificazione degli acciai, 08-1985,
– ASTM (American Society for Testing and Materials), specifiche tecniche,
– UNS (Unified Numbering System), nomenclatura combinata.
L’aggiornamento introduce nuovi tipi di acciaio inox che possono venire impiegati per il contatto con gli alimenti, nei MOCA e così pure in macchinari e utensili destinati alle lavorazioni alimentari. (3) Sono inoltre precisate le situazioni e condizioni al ricorrere delle quali devono venire eseguiti appositi test di migrazione. Per determinarne l’idoneità di alcuni tipi di metallo in relazione agli specifici utilizzi di possibile destinazione. Un esempio su tutti è l’acciaio inossidabile AISI 316LK, che può venire esclusivamente impiegato per la realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.
Altri acciai – che figurano nella parte B dell’Allegato I – possono venire utilizzati soltanto per la produzione di coltelleria ovvero per la realizzazione di componenti per la macinatura della carne. Lo stesso Allegato I introduce importanti novità nella tabella degli elementi ‘non intenzionalmente aggiunti’. In relazione ai quali sono definiti ammissibilità e soglie di tolleranza nella colata finale. Nel rispetto, sempre e comunque doveroso, dei limiti di migrazione stabiliti nel DM 21.3.73 (art. 36).
MOCA e macchinari per l’industria alimentare. Le lacune in Europa
La c.d. clausola di mutuo riconoscimento viene altresì introdotta dal nuovo decreto del Ministero della Salute, a integrazione del precedente (DM 21.3.73 (art. 36).
‘Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell’Unione Europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.’ (4)
Si attende da 15 anni ormai una disciplina armonizzata e specifica, a livello UE, delle diverse categorie di materiali ammesse al contatto con gli alimenti. (5) Le importazioni da Paesi extra-UE, grandi produttori di acciaio inox come di plastiche, continuano a crescere. E i controlli pubblici ufficiali in Europa non sono in grado di garantire un livello di sicurezza dei MOCA in linea con gli obiettivi di tutela della salute pubblica già definiti nel Libro bianco per la sicurezza alimentare (12.2.00).
La Commissione europea riconosce l’inidoneità dei controlli – alle frontiere, come nel Mercato interno (6) – eppure prosegue la sua latitanza dal proporre le doverose politiche e misure regolatorie. Frattanto, i produttori italiani di MOCA e macchinari per l’industria alimentare continuano a subire la concorrenza di operatori soggetti a ‘soft legislation’. Una concorrenza sleale per legge, anzi per carenza di legge (a livello UE), che si ripercuote sulla competitività delle nostre fabbriche ma anche sulla salute pubblica.
Dario Dongo e Luca Foltran
Note
(1) V. decreto 9 maggio 2019, n. 72. Regolamento recante l’aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente agli acciai inossidabili. In GU 1.8.19, Serie Generale, n. 179, su https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/01/19G00079/sg
(2) Cfr. reg. CE 1935/04, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
(3) Si richiama al proposito la definizione di ‘alimento’ offerta dal General Food Law (reg. CE 178/02, articolo 2)
(4) DM 9.5.19, n. 72. Articolo 2, comma 1-bis
(5) A titolo di esempio, si citano i casi di carta e derivati, nonché la vergogna degli interferenti endocrini. V. precedenti articoli https://www.greatitalianfoodtrade.it/imballaggi/contaminanti-nei-materiali-a-contatto-con-gli-alimenti-carta-cartone-e-inchiostri-rapporto-beuc, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/interferenti-endocrini-consultazione-a-bruxelles
(6) Per ultimi aggiornamenti sul programma di controlli sui MOCA prescritti dalla Commissione europea agli Stati membri, e le sue motivazioni, si veda la raccomandazione UE 2019/794. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/imballaggi/sicurezza-materiali-e-oggetti-a-contatto-con-gli-alimenti-raccomandazione-ce