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TMC e data di scadenza

Da consumare preferibilmente entro’ o ‘Da consumare entro’. TMC (Termine Minimo di Conservazione) e data di scadenza, rispettivamente. (1) Quali regole e responsabilità a carico degli operatori?

TMC e data di scadenza, regole e responsabilità

Il regolamento UE 1169/11, c.d. Food Information to Consumers (Reg. UE 1169/2011), prescrive l’indicazione di data di scadenza su ‘alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana‘. Gli altri prodotti alimentari, viceversa, devono riportare in etichetta il c.d. TMC. (2)

La responsabilità di determinare il termine di durabilità – in gergo commerciale, la shelf life – degli alimenti è affidata, nella quasi totalità dei casi, all’operatore responsabile delle informazioni in etichetta. (3)

Alcune normative verticali, d’altro canto, impongono ex lege la durabilità dei prodotti. Ciò vale a livello europeo per le sole uova (28 giorni), in Italia anche per il latte fresco pastorizzato – quand’anche di alta qualità – (6 giorni) e per il latte microfiltrato fresco pastorizzato (10 giorni). (4) 

TMC e data di scadenza, i criteri da seguire

Il General Food Law prescrive in termini generali a tutti gli operatori della filiera – from the farm the fork – di immettere in commercio alimenti che non presentino rischi per la salute dei consumatori e siano comunque idonei al consumo umano. In relazione all’uso previsto, tenuto anche conto delle informazioni che li accompagnano. (5)

Gli operatori del settore alimentare sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l’approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti; essi dovrebbero pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti.’ (6)

Il Pacchetto Igiene a sua volta concede ampi margini agli operatori nella responsabile gestione della sicurezza alimentare. In termini generali e specifici, con preciso riferimento a:

a) rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;

b) le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del presente regolamento;

c) rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature degli alimenti;

d) mantenimento della catena del freddo;

e) campionature e analisi’. (7)

La determinazione della shelf life deve perciò venire basata su apposite prove (sia in forma accelerata che a termine), da inquadrare nell’ambito dei manuali HACCP. I quali devono prevedere, ove del caso, il ricorso a laboratori accreditati per le specifiche analisi da effettuare. Riferendosi perciò alle buone prassi di settore e alle norme internazionali eventualmente applicabili ai metodi analitici adottati. (8)

TMC e data di scadenza, responsabilità in caso di superamento dei termini 

Successivamente alla data di scadenza (non anche al TMC) un alimento viene considerato a rischio ex lege, (9) innescando responsabilità in sede penale (10) e amministrativa.

Il decreto legislativo 231/17 punisce invero la cessione ‘a qualsiasi  titolo’ o l’esposizione per la vendita al consumatore finale di un alimento oltre la data di scadenza – salvo che il fatto costituisca reato – con la sanzione da € 5.000 a € 40.000. (11)

Il superamento del TMC può invece comportare – a carico del venditore – la violazione di diritti di tipo patrimoniale, in potenziale contrasto con le pratiche commerciali leali, come regolate da apposita normativa. (12) Non intravedendosi rischi di sicurezza alimentare, salvo verifiche da condurre caso per caso.

Per ulteriori approfondimenti sui temi trattati, si opera rinvio ai nostri eBook gratuiti ‘1169 Pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’ e ‘Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie.

Dario Dongo

Note

(1) L’antinomia tra TMC e scadenza è più evidente nelle rispettive diciture nel testo inglese, Best before e Use By

(2) Cfr. reg. UE 1169/11,  articoli 9 e 24. Le modalità di indicazione di TMC e data di scadenza sono previste in Allegato X al citato regolamento. Per approfondimenti si veda anche l’articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/data-di-scadenza-o-tmc-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(3) Vale a dire – ai sensi del reg. UE 1169/11, articolo 8 – l’operatore che si presenta ai consumatori come garante del prodotto. Il titolare del marchio in primis, sia esso produttore o confezionatore o distributore. Fatta salva l’ipotesi di responsabilità concorrente del venditore. Si veda, a tal ultimo riguardo, l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/le-responsabilità-della-gdo

(4) Cfr. reg. CE 178/02, articolo 14

(5) Sulla shelf life dei diversi tipi di latte in Italia, si veda anche l’articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/tmc-e-data-di-scadenza-del-latte-chiarimenti-dell-avvocato-dario-dongo

(6) V. reg. CE 178/02, Considerando 30. Si richiama anche il successivo articolo 17, secondo il quale ‘Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.’

(7) V. reg. 852/204 CE, articoli 3 e 4

(8) I prodotti deteriorabili possono venire identificati facendo ricorso al decreto del Ministero della Sanità 16.12.93, ai sensi del quale laddove il pH sia uguale o inferiore a 4,5 e l’aW uguale o inferiore a 0,85, il prodotto è considerato sicuro senza bisogno di ulteriori trattamenti (articolo1, punto 2). Valori al di fuori di tale scala richiedono apposita considerazione, in sede di CCP (Critical Control Points)

(9) V. reg. UE 1169/11, articolo 24.1, in combinato disposto con il reg. CE 178/02, articolo 14

(10) Con particolare riferimento ai delitti previsti dal codice penale agli articoli 439 (avvelenamento di acque o sostanze alimentari) e 516 (vendita di sostanze non genuine come genuine)

(11) Cfr. d.lgs. 231/17, articolo 12. La violazione delle norme relative al TMC è invece punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 a €8.000

(12) V. direttiva 2005/29/CE, recepita in Italia nel c.d. Codice del Consumo (d.lgs. 206/05)

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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