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Fipronil e frodi in UE, il bluff

La Commissione e gli Stati membri si accordano su misure concrete contro le frodi alimentari‘. Titola così, falsamente, il comunicato stampa di Bruxelles. Un bluff. A esito della ‘riunione di alto livello’, il 26 settembre 2017, dedicata al Fipronil. (1)

Un caso di scuola, il Fipronil – Amitraz. Se gli acaricidi in questione fossero stati davvero tossici per l’uomo, avrebbero provocato più morti della Grande Guerra. Per merito dei ministri di Belgio e Olanda, che hanno occultato la crisi anziché comunicarla, e di un Commissario incapace. Il quale ha atteso due mesi prima di organizzare una riunione utile a nulla, quando ormai era troppo tardi.

Frodi alimentari, il bluff di Andriukaitis

Il Commissario Andriukaitis si congratula così di avere concordato ‘19 misure concrete che rinforzeranno l’azione dell’UE contro le frodi alimentari‘. Bugia, bluff! 19 sono soltanto i paragrafi di un breve documento che riassume la situazione e teorizza il miglioramento delle cose, con alcuni pensierini. Non una ipotesi legislativa ma solo la messa a punto di alcune procedure. (2) E l’idea di creare nuovi posti di lavoro. Non un milione ma uno, o forse 27, ‘food safety officer.’

Piccolo dettaglio, la Commissione non è neppure riuscita a introdurre una definizione legale di frode alimentare. Ci aveva provato, affidando il compito a un contractor, ma il tentativo è fallito. Ed è da lì che si deve partire, se davvero si vuole affrontare il problema.

Frodi alimentari, le questioni da affrontare

Le frodi alimentari devono venire affrontate a livello europeo con serietà e determinazione. Bisogna colmare le lacune a più riprese denunciate, che puntualmente riemergono ogniqualvolta. In sintesi:

– definizione di frode. Bisogna descrivere la fattispecie materiale del reato che ogni Stato membro deve punire con sanzione criminale. Provvedere un elenco esemplificativo ma non esaustivo delle condotte che integrano la frode alimentare nei diversi comparti della filiera, ivi compresi i controllori pubblici e privati nonché i consulenti. (3) Nessuno escluso, from farm to fork,

– sanzioni. I criteri generali di efficacia e deterrenza delle sanzioni previsti nel nuovo regolamento sui controlli pubblici ufficiali non bastano. (4) Le attività fraudolente nella filiera alimentare sono attualmente punite in alcuni Stati membri con sanzioni penali, in altre con pene amministrative. La sanzione detentiva deve venire prevista nell’intero Mercato Interno, ed essere accompagnata da pene accessorie volte a inibire le recidive, (5)

– sistemi di controllo e repressione delle frodi. L’effettività e deterrenza della punizione è in ogni caso legata all’efficacia dei sistemi investigativi e giudiziari, che nel caso Fipronil – come già in altri – hanno mostrato le corde. Devono perciò venire stabiliti standard di efficienza di controllo e repressione, da sottoporre a audit periodici da parte della Commissione europea (anche, ma non solo, mediante il supporto del Food and Veterinary Office, FVO),

– cooperazione internazionale. La diplomazia non è sufficiente a rimarcare le omissioni dei membri del sistema di allerta rapido (Rapid Alert System on Food and Feed, RASFF). Il General Food Law (6) deve a sua volta venire riformato, introducendo procedure di infrazione analoghe a quelle stabilite per le violazioni dei criteri di bilancio definiti in area Euro. Diversamente, non si potrà garantire che interessi nazionalistici di copertura delle filiere prevalgano su obiettivi comuni di tutela della sicurezza alimentare e salute pubblica,

– polizia giudiziaria. Il sistema europeo di prevenzione delle frodi – storicamente attribuito all’OLAF che nel corso dei decenni ha consentito di mitigare le frodi in ambito della Politica Agricola Comune – va rafforzato. Mediante estensione delle attribuzioni, capacity building a livello UE e nazionale, programmi di addestramento e aggiornamento, coordinamento europeo e raccordi internazionali. Su questi aspetti, l’Italia con il Nucleo Anti-Sofisticazioni (NAS) dell’Arma dei Carabinieri ha qualcosa da insegnare, e mettere a frutto comune.

La soft law, tanto amata dai pirati globali della food chain, ha fatto il suo tempo. E i suoi disastri. È ora di voltare pagina, per la salvaguardia del primo sistema manufatturiero del vecchio continente. Per ulteriori approfondimenti sul tema, si suggerisce la lettura di ‘Sicurezza Alimentare, tra regole cogenti e norme volontarie

Dario Dongo

Note

(1) V. http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(2) Si citano gli unici due passaggi di pur minimo rilievo. Testualmente:

– ‘bringing the gap between the use of the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) and of the Administrative and Cooperation (AAC) systems‘ (punto 11),

– ‘jeopardise potential criminal proceedings, to enable a rapid transfer of information, at Member State level between judicial authorities and public health authorities, and at Commission level between EUROJUST, EUROPOL and the RASFF-AAC-Food Fraud networks‘ (punto 19).

(3) I consulenti tra l’altro, a differenza degli operatori di filiera (cfr. reg. CE 852, 853/04) sono tutt’oggi svincolati da un sistema unitario di registrazione e/o autorizzazione. Nella varietà delle professioni e titoli di studio, un altro problema da affrontare anche sotto il non trascurabile profilo della formazione

(4) ‘Le infrazioni delle norme contenute nella legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare e nel presente regolamento dovrebbero essere punite con sanzioni a livello nazionale effettive, dissuasive e proporzionate in tutta l’Unione, la cui severità tenga conto tra l’altro dei potenziali danni alla salute umana (…). Affinché le sanzioni pecuniarie applicabili a infrazioni alla normativa commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli siano sufficientemente deterrenti, dovrebbero essere fissate a un livello possibilmente superiore al vantaggio indebito che otterrebbe l’autore da tali pratiche.‘ (reg. UE 625/17, Considerando 90. Si veda anche l’articolo 139)

(5) Servono misure inibitorie – temporanee e permanenti, da estendere a persone fisiche e giuridiche –  nonché un registro europeo di pubblico dominio, in grado di realizzare il c.d. name & shame

(6) V. reg. CE 178/02

 

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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