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Dual Quality Foods, Juncker alza la voce

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha infine deciso di assumere posizione nei confronti dei c.d. Dual Quality Foods. Vale a dire i prodotti alimentari di fama che vengono presentati con identiche modalità eppure si rivelano di qualità differente, spesso inferiore, nelle versioni destinate ad alcuni Paesi membri UE.

Dual Quality Foods

La vicenda è stata denunciata in varie occasioni, nell’ultimo anno, da parte di associazioni dei consumatori e organi di stampa nei Paesi ex-comunisti, c.d. Gruppo di Visegrad. (1)

La differenza di qualità è stata rilevata in prevalenza sui prodotti della seconda trasformazione industriale. Annotando la minor quantità degli ingredienti caratterizzanti o la diversità degli ingredienti. Con inevitabili variazioni, anche significative, sui profili nutrizionali degli alimenti.

Il confronto tra la stessa marca di yogurt venduto in Slovenia (SI) e Austria (AT)

Le indagini realizzate su decine di prodotti con vari marchi di fama – riconducibili a Big Food (2) e ad altri grandi gruppi industriali – hanno effettivamente confermato i primi indizi raccolti. Generando un malcontento diffuso, nei consumAttori di alcuni Paesi dell’Est Europa, la cui eco ha raggiunto Bruxelles.

Le reazioni del Gruppo di Visegrad

L’Ungheria ha notificato a Bruxelles, a maggio 2017, una proposta di legge volta ad attribuire alle proprie autorità di controllo pubblico ufficiale specifici compiti di indagine. Con l’obiettivo di far luce sul fenomeno dei dual quality foods ed eventualmente prescrivere apposite indicazioni in etichetta. (3)

La Slovacchia, la Repubblica Ceca e la Romania sono a loro volta intervenute nel dibattito, attraverso i loro governi e gli eurodeputati (4) che siedono all’Assemblea di Strasburgo.

La Croazia e la Slovenia si sono di recente unite al coro di proteste, a seguito di investigazioni che hanno rivelato differenze nell’85% dei prodotti testati. Mettendo a confronto i cibi venduti in loco coi corrispondenti prodotti immessi sul mercato tedesco e austriaco. (5)

La risposta della Commissione europea

Il Commissario Juncker, per una volta almeno, (6) ha deciso di disattendere le aspettative delle grandi lobby industriali, e alzare la voce contro il fenomeno dei Dual Quality Food. Una risposta necessaria alle crescenti pressioni di diversi Stati membri, dei loro rappresentanti all’Europarlamento e delle Associazioni dei consumatori.

‘Non accetterò che in alcune parti dell’Europa vengano commercializzati prodotti alimentari di qualità inferiore rispetto a quella di altri paesi, nonostante la confezione e il marchio siano identici. Dobbiamo attribuire alle autorità nazionali poteri più forti per eliminare le pratiche illegali laddove sussistano.’ 

(Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, 26.9.17)

Il Mercato unico viene spesso invocato dalla Commissione europea per arginare le iniziative di leggi nazionali in materia alimentare. E allora, in questo Mercato Unico è legittimo attendere che i consumatori siano quantomeno informati allorché la produzione di un alimento a marchio noto sia declinata a uno o più territori nazionali con variazioni che incidano su quantità e qualità degli ingredienti, ovvero sui profili nutrizionali.

È una questione etica, il cui lato oscuro è già stato visto in termini di discriminazione dei cittadini dell’Est Europa, come fossero consumatori ‘di seconda classe’. Si è addirittura parlato di food apartheid. Un’espressione forte, da non sottovalutare.

Pratiche commerciali scorrette

Dal punto di vista giuridico la questione dei Dual Quality Foods è piuttosto delicata, poiché i colossi industriali chiamati in causa rivendicano il rispetto delle regole vigenti in tema d’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. (7) Le etichette sono coerenti alla natura e caratteristiche dei cibi messi in vendita, affermano i rappresentanti di Big Food. I quali al contempo negano, fin oltre l’evidenza dei fatti, la qualità differente dei prodotti destinati all’Europa dell’Est.

La Commissione ha perciò presentato un documento di linee guida (8) che poggia sulla Unfair Commercial Practices Directive (UCPD). La direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, 2005/29/CE, costituisce la base per un lavoro sinergico. Che dovrà coinvolgere le autorità dei Paesi membri, in raccordo con la Commissione e il suo Joint Research Center. Le rappresentanze industriali e dei prodotti di marca, le quali a loro volta adotteranno un apposito codice di condotta. E le associazioni dei consumatori, come AltroConsumo in Italia, coordinate a livello europeo dalla Confederazione BEUC.

 

‘Presentare due prodotti diversi nella confezione della stessa marca è ingannevole e sleale nei confronti dei consumatori. Questo problema dimostra con chiarezza che possiamo risolvere i problemi transfrontalieri solo se collaboriamo a livello UE. Per troppo tempo i singoli Stati membri non sono stati in grado di affrontare il problema. Sono determinata a porre fine a questa pratica, vietata dalla normativa dell’UE, e a garantire che tutti i consumatori siano trattati in modo equo.’

(Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere).

Il messaggio è chiaro, la presentazione di prodotti a identico marchio che appaiano simili e tuttavia risultino di qualità differente – per composizione o proprietà organolettiche – può rappresentare una pratica commerciale scorretta. Da valutare caso per caso (V. diagramma di flusso a seguire), con possibile esito sanzionatorio da parte delle Autorità Antitrust a livello nazionale e UE.

Il rischio più grave per i colossi industriali di marca rimane quello del name & shame. Vale a dire la comunicazione pubblica delle pratiche commerciali scorrette che possono mettere in crisi la reputazione delle industrie, e  fare crollare i titoli in borsa di quelle quotate.

A buon intenditor, poche parole!

Dario Dongo

Note

(1) Il Gruppo di Visegrad è composto da Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria

(2) Anche Ferrero, è stata citata in vari articoli, da ultimo anche sul Financial Times

(3) Il c.d. standstill period, vale a dire il periodo di sospensione dell’iter legis imposto da Bruxelles a seguito della notifica del disegno di legge ungherese, è stato esteso al 20.11.17

(4) Ci si riferisce in particolare all’interrogazione scritta presentata dagli eurodeputati Daciana Octavia Sârbu (Romania) e Pavel Poc (Repubblica Ceca)

(5) Con differenze nella composizione dei prodotti nel 60% dei casi. V. http://mobile.foodnavigator.com/Policy/Croatian-survey-Dual-quality-and-price-affects-85-of-sampled-products

(6) Si ricorda l’inazione dell’Esecutivo di Bruxelles su dossier di rilievo come l’indicazione d’origine degli alimenti (v. penultimo paragrafo articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/ceta-lautunno-della-democrazia) e sulla gestione del rischio di sicurezza alimentare legato all’olio di palma 

(7) Cfr. regolamento UE 1169/11

(8) V. http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=47227

(9) V. http://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-issues-guidelines-to-tackle-unfair-dual-food-quality

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