Covid-19 ha impresso una svolta nella digitalizzazione di molte sfere dell’esistenza, sul lavoro come nella vita sociale e nei consumi. Con effetti che sembrano destinati a perdurare, così come proseguono le teleconferenze e continuano a crescere le vendite online, anche nel settore alimentare.
L’innovazione digitale è dunque una scelta di strategia che ora più che mai merita attenzione. Tanto più ove si considerino gli incentivi resi disponibili dal governo italiano. Dopo avere esaminato gli incentivi fiscali su investimenti e contratti stipulati con startup e PMI innovative, si propone un approfondimento sul piano Industria 4.0. e le opportunità offerte dalla nostra squadra.
Industria 4.0, il mercato in Italia
Gli investimenti nel settore digitale hanno registrato una crescita importante, nel 2019 (+22%), fino a raggiungere i 3,9 miliardi di euro. Un ritmo di crescita identico a quello degli investimenti sull’agricoltura di precisione, che nel 2019 hanno totalizzato € 450 milioni.
L’Osservatorio del Politecnico di Milano, evidenzia come la crescita in corso nei primi mesi del 2020 (+ 20-25%) abbia subito una battuta d’arresto a seguito del lockdown. Le previsioni più cupe ipotizzano quindi una contrazione (- 5-10%) per l’esercizio in corso, quelle ottimistiche un fatturato pari a quello del 2019.
L’emergenza coronavirus ha segnato profondamente le imprese italiane, di cui circa il 40% stima una perdita di fatturato superiore al 20%. Il direttore dell’Osservatorio Giovanni Miragliotta sottolinea peraltro come ‘gli investimenti in digitale sono stati lo strumento per reagire all’emergenza sanitaria e secondo la grande maggioranza delle industrie questa esperienza alla fine si rivelerà un acceleratore’.
2,3 miliardi di euro di investimenti, pari al 60% del totale, sono stati dedicati nel 2019 a progetti di connettività e acquisizione dati (Industrial IoT), suddivisi in:
– Analytics (€ 630 milioni),
– Cloud Manufacturing (€ 325 milioni),
– Advanced Automation (€ 190 milioni),
– Additive Manufacturing (€ 85 milioni),
– tecnologie avanzate di interfaccia uomo-macchina (€55 milioni).
Consulenza e formazione sui progetti Industria 4.0 hanno poi totalizzato circa 255 milioni di euro (2019, +17% rispetto al 2018).
Formazione 4.0. Obiettivi
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale su materie aventi a oggetto le tecnologie che rilevano per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. I corsi devono inserirsi nel perimetro delle tecnologie definite dal piano Impresa 4.0 e gli ambiti previsti dalla manovra. In relazione alle aree aziendali riconducibili a:
– commerciale e marketing,
– informatica e tecnologie digitali,
– tecnologie della produzione.
Le attività di formazione sono finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze su big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici. Nonché prototipazione rapida. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra), robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva (o stampa 3D). Internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali.
Credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili. Viene riconosciuto in quota percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Nelle misure di:
– 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 300.000, per le piccole imprese,
– 40% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di € 250.000/anno, per le medie imprese,
– 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di € 250.000, per le grandi imprese.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese al 60%, fermi restando i limiti massimi annuali, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (1,2).
Sono ammesse al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati in allegato A alla legge 205/17, i quali partecipino in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Imprese beneficiarie
Le misure si applicano a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del d.lgs. 231/01, articolo 9, comma 2.
Il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori costituiscono condizioni per la fruizione del beneficio in esame.
Modalità di accesso
Le spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.19 sono ammesse ai benefici indicati, con obblighi di:
– documentazione contabile certificata,
– conservazione di una relazione illustrativa delle modalità di organizzazione e i contenuti delle attività formative eseguite.
Le imprese che intendano fruire dell’agevolazione devono fornire comunicazione al ministero dello Sviluppo Economico. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
L’attività formativa deve:
– essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria. Per personale dipendente si intende il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e gli apprendisti,
– interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing, informatica e tecniche, tecnologie di produzione (nei settori elencati in Allegato A alla legge di Bilancio 2018).
Corsi online
Secondo quanto stabilito nella circolare, le lezioni possono essere svolte in modalità e-learning ovvero online, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative (circolare Mi.S.E. 3.12.18, n. 412088). In particolare, devono venire predisposti:
– almeno 4 momenti di verifica (mediante quesiti a risposta multipla) per ogni ora di corso. In caso di risposta errata da parte dell’utente, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso cui il quesito faceva riferimento e rispondere a un ulteriore quesito, di differente contenuto, in un momento diverso e imprevedibile. La fruizione del corso può continuare solo dopo la ricezione di risposta corretta,
– un momento di verifica finale, ove il discente risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che devono venire proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
I nostri servizi
La nostra squadra di Wiise S.r.l. società benefit, Safos società cooperativa e Wiise Chain S.r.l. società benefit è a disposizione per la progettazione ed esecuzione dei piani formativi dei lavoratori coinvolti nei processi di innovazione digitale e implementazione di nuove tecnologie. I servizi ‘chiavi in mano’, forniti sull’intero territorio nazionale, si articolano come segue:
– analisi. Verifica dei fabbisogni formativi aziendali, al fine di formulare la migliore proposta di formazione per innovare competenze e processi,
– orientamento. Panoramica e comparazione delle tecnologie abilitanti più coerenti ai bisogni, tra quelle previste dalla misura,
– formazione. Predisposizione e realizzazione di piani formativi coerenti alle analisi dei fabbisogni e le caratteristiche delle tecnologie abilitanti adottate o che si vogliono adottare.
L’offerta formativa comprende corsi su:
– tracciabilità e blockchain,
– piattaforme digitali di vendita (ecommerce),
– modalità di integrazione digitale dei processi aziendali,
– tecnologie IoT, internet delle cose e delle macchine,
– cyber security,
– Big data, analisi e gestione.
Dario Dongo e Arcangelo Li Calzi
Note
(1) Il decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.10.17 qualifica come lavoratori dipendenti svantaggiati i soggetti che soddisfino uno dei seguenti requisiti:
a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ovvero negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi. Nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR,
b) hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni,
c) non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione. Nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito al punto 1,
d) hanno compiuto 50 anni,
e) hanno compiuto 25 anni di età e sostengono da soli il nucleo familiare, in quanto abbiano una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del TUIR,
f) sono occupati nei settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati con decreto ministeriale, e appartengono al genere sottorappresentato,
g) appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile
(2) Ai sensi del decreto di cui in nota 1, lavoratori molto svantaggiati sono coloro che:
– siano privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al superiore punto 1,
– siano privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al punto 1, e appartengano a una delle categorie di cui ai punti da 2 a 7.