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Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi

L’illusione al consumatore e le frodi su etichette alimentari dilagano a scaffale. Gli  ingredienti composti  e la quantità degli elementi caratteristici in ricetta (QUID) sono talora oscuri, a volte travisati. Un approfondimento sulle regole da seguire.

Ingredienti composti in etichetta

L’elenco degli ingredienti  – assieme alla denominazione dell’alimento  – costituisce la vera carta d’identità di un prodotto alimentare. Proprio grazie a queste notizie il consumatore può infatti comprendere l’esatta composizione del cibo e valutarne la qualità. Poiché ogni ingrediente ha un proprio valore (o disvalore) distintivo, in termini economici ma anche di nutrizione e salute, impatto sociale e ambientale. Un esempio su tutti, l’impiego di un insostenibile  olio di palma o di un grasso di maggior pregio (es. nocciola, girasole) distingue in modo netto il valore di una crema spalmabile al cioccolato.

L’ABC dei criteri da seguire  per compilare una lista ingredienti conformi ai requisiti di legge è già stato fornito nel precedente articolo. Ci si sofferma ora su come indicare nell’elenco i c.d. ingredienti composti. Vale a dire quelli che a loro volta sono composti da più ingredienti, come il pangrattato e la fecola di patate, la confettura o il cioccolato.

Un ingrediente composto  può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.’ (1).

È dunque necessario  identificare l’ingrediente multiplo nella lista ingredienti, in etichetta, con le seguenti modalità:

a) denominazione. Legale (es. confettura  di fichi), ove disponibile. Altrimenti usuale (es. margarina), o descrittiva (es. crema spalmabile alle nocciole),

b) collocazione  del composto nella ‘list of Ingredients’, in ragione della sua quantità, secondo la regola generale dell’ordine decrescente di peso. Vale a dire che, ad esempio, la confettura di albicocche utilizzata in una crostata in misura del 25% (sul peso totale degli ingredienti) andrà inserita in elenco dopo la farina di grano (50%) e prima del burro (20%),

c) composizione. I singoli componenti dell’ingrediente multiplo devono venire riportati – dopo il suo nome, tra parentesi – in ordine decrescente di peso. Nell’esempio di cui sopra, confettura di albicocche (albicocche, zucchero, gelificante pectina, correttore di acidità acido citrico).

QUID, valore unico rispetto al totale

L’indicazione della quantità  di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:

a) figura nella denominazione  dell’alimento o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore,

b)  è evidenziato  nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica, o

c)  è essenziale per caratterizzare  un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto’.(2)

La quantità dell’ingrediente  evidenziato anche solo graficamente, o comunque caratteristico – c.d. QUID, ‘Quantitative Ingredient Declaration’ – deve venire citata a margine del suo nome. Alternativamente, nella denominazione dell’alimento (es. crostata di albicocche 9%) o in lista ingredienti. E deve venire riferita in termini percentuali rispetto al totale degli ingredienti immessi nel prodotto. (3)

‘L’indicazione della quantità  di un ingrediente o di una categoria di ingredienti:

a)  è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione, e

b)  figura nella denominazione dell’alimento o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.’  (4)

È invece vietato, oltreché ingannevole, riferire il QUID alla sola quantità dell’ingrediente caratteristico nell’ingrediente composto. L’indicazione deve perciò consistere in un unico dato percentuale e non in una ‘percentuale della percentuale’, la quale costringerebbe il consumatore a eseguire calcoli aritmetici per ricavare l’informazione che gli spetta. Tale informazione è essenziale, tra l’altro, per comparare i prodotti simili disponibili a scaffale.

QUID fuorilegge, alcuni esempi

Numerose etichette  di formaggio fuso a fettine – come abbiamo più volte denunciato, nella ‘saga’ del ‘Cheese scam’  (la frode sui formaggi, tuttora impunita) – sono deliberatamente ingannevoli. E in quanto tali meritano attenzione di ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e la Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari), AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato), Procura della Repubblica.

Viene  infatti vantata  la presenza di latticini caratteristici (es. Emmental, Cheddar, mozzarella), mediante evidenza verbale e grafica. Con l’ingannevole artificio di riferire la loro quota percentuale rispetto all’ingrediente composto, (miscela di) formaggi. Senza tuttavia riportarne la quantità in relazione al totale della ricetta. Il consumatore viene così raggirato e indotto a credere che il formaggio fuso in questione contenga una quantità significativa dell’ingrediente evidenziato (es. 60% Emmental, nelle Sottilette ‘Mexican’ di Mondelez). Laddove invece, come è noto ai soli operatori di settore, la quota complessiva di formaggi in un formaggio fuso è inferiore a un terzo del totale. Il 60% Emmental oggetto di vanto può perciò corrispondere, nella realtà dei fatti, a un 20% del totale.

Questo inganno  si ripete da anni su diverse referenze di formaggi fusi a fette – a marchi Mondelez e Inalpi, tra gli altri – sotto la colpevole inedia delle autorità del controllo pubblico ufficiale e della magistratura. Pur trattandosi, in tutta evidenza, di vere e proprie frodi in commercio (vendita di  aliud pro alio).

Dario Dongo

Note

(1) Cfr.  reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte E  (designazione degli ingredienti composti)

(2) La specificazione degli ingredienti non è richiesta nei soli 3 casi di:

– ingredienti composti la cui composizione è definita da normative UE (es. prodotti di cacao, confetture e marmellate, succhi e nettari di frutta), allorché presenti nel prodotto finito in misura inferiore al 2%. Fatta salva la presenza di additivi alimentari soggetti a indicazione obbligatoria (escluse cioè ipotesi di coadiuvanti e additivi carry over),

– ‘miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari’ che debbano venire indicati,

– ingrediente composto non soggetto a indicazione obbligatoria dell’elenco ingredienti (es. formaggi a cui non siano stati aggiunti ingredienti diversi da prodotti derivati dal latte, enzimi alimentari e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione. Per l’elenco completo si veda il reg. UE 1169/11, art. 19)

(3) V. regolamento (UE) n. 1169/11, articolo 22

(4) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato VIII

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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