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ABC indicazioni nutrizionali

Sempre più spesso in etichette e pubblicità dei prodotti alimentari si leggono indicazioni nutrizionali, c.d. nutrition claims. Non tutte le informazioni che si vedono sono tuttavia conformi alle regole vigenti. A seguire, l’ABC.

Indicazioni nutrizionali, le regole in UE

I c.d. nutrition claims – vale a dire, le indicazioni nutrizionali offerte nell’informazione commerciale relative ai prodotti alimentari – sono disciplinati, in Europa, dal regolamento (CE) n. 1924/06.

Ai sensi del citato regolamento, si intende per

indicazione nutrizionale’, qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:

a) all’energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto, o non apporta, e/o

b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene.’ (1)

Le sole indicazioni nutrizionali ammesse nell’intera Europa sono quelle previste in Allegato al regolamento NHC (Nutrition and Health Claims). Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni ivi tassativamente stabilite, che attengono sia ai tenori di energia, nutrienti e micronutrienti (es. vitamine e minerali), sia delle modalità di comunicazione. (2) 

Nutrition claims, condizioni per l’uso

Tra le diverse indicazioni nutrizionali ammesse, ci si sofferma su quelle che – nella percezione generale dei consumatori – sono più o meno direttamente associate alla salute cardiovascolare. 

Le diete generalmente riconosciute come ‘salutari’ – dalla dieta mediterranea alla Nordic Diet, fino allo Healthy Eating Index – sono del resto caratterizzate da un apporto moderato di zuccheri, un alto tenore di fibre e un basso contenuto di grassi saturi. Con particolare attenzione al sale e controllo dell’equilibrio tra l’energia consumata e quella assunta (calorie).

I claim relativi ai ‘grassi buoni’ (monoinsaturi, polinsaturi, insaturi, Omega3 sono già stati considerati nel precedente articolo). Di seguito, gli altri nutrition claims di maggior rilievo.

A basso contenuto calorico’ 

L’indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico, ‘poche calorie’ e ogni altra notizia di analogo significato sono ammesse solo quando il prodotto non esprima un’energia superiore a 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi, 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola, si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria (equivalente a un cucchiaino di zucchero).

ridotto contenuto calorico

L’indicazione che un alimento ha un ridotto contenuto calorico e ogni altra notizia di pari significato sono consentite soltanto se il valore energetico è ridotto di almeno il 30%. Utilizzando quale parametro di riferimento la media dei prodotti più venduti sul mercato che appartengono alla stessa categoria merceologica, si noti bene, e non la ‘precedente ricetta’. Vige altresì l’obbligo di precisare le caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell’alimento.

Senza calorie

La dicitura ‘senza calorie’ e ogni altra simile comunicazione sono soggette alla condizione che la bevanda non esprima più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria (equivalente a un cucchiaino di zucchero).

A basso contenuto di grassi

L’indicazione che un alimento ha un basso contenuto di grassi, ‘pochi grassi’ e ogni altra notizia di analogo significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contenga più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi. Nel caso del latte parzialmente scremato, ci si riferisce a 1,8 g di grassi per 100 ml.

Senza grassi

L’indicazione ‘senza grassi’, al pari di altre analoghe, è permessa quando tenore di grassi nel l’alimento non superi gli 0,5 g per 100 g/ml. Si noti bene che diciture del tipo ‘x% senza grassi’ sono invece proibite.

A basso contenuto di grassi saturi

Basso contenuto di grassi saturi’, ‘pochi grassi saturi’ e simili claim possono venire utilizzati quando la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non superi 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi. In entrambi i casi, la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può comunque superare il 10% dell’apporto energetico medio raccomandato (2000 kcal/die).

Con regolamenti successivi (reg. CE 1047 e 1048/2008) la Commissione ha inoltre stabilito che ‘L’indicazione “a tasso ridotto di grassi saturi” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo:

a) se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans nel prodotto riportante l’indicazione risulta inferiore almeno del 30% alla somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans in un prodotto analogo, nonché

b) se il contenuto in acidi grassi trans del prodotto riportante l’indicazione è uguale o inferiore a quello rintracciabile in un prodotto analogo.

Senza grassi saturi

L’indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml.

A basso contenuto di zuccheri

L’indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi.

Con regolamenti successivi (reg. CE 1047/08 e 1048/2008) la Commissione ha inoltre stabilito che 

L’indicazione “a tasso ridotto di zuccheri” e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore è consentita solo se la quantità di energia del prodotto riportante l’indicazione è pari o inferiore alla quantità di energia di un prodotto analogo’.

Senza zuccheri

L’indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g/ml. 

Senza zuccheri aggiunti

L’indicazione ‘senza zuccheri aggiunti’ e ogni altra dicitura equipollente  postulano che nella ricetta dell’alimento non siano stati aggiunti mono- o disaccaridi né altri prodotti alimentari utilizzati per le loro proprietà dolcificanti (es. miele, concentrati di frutta). Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, sull’etichetta deve riportare la nota ‘contiene in natura zuccheri’.

A basso contenuto di sodio/sale

Il claim ‘a basso contenuto di sodio/sale’ e simili sono ammessi qualora il prodotto non contenga più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g/ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali (le quali ricadono nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE), tale valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml.

A basso contenuto di sodio/sale

Il claim ‘a bassissimo contenuto di sodio/sale’ può venire legittimamente espresso laddove il tenore di sodio nell’alimento sia pari o inferiore a 0,04 g, o sale equivalente, per 100 g/ml. Tale indicazione non è ammessa sulle etichette di acque minerali naturali né di altre acque.

Senza sodio/sale

L’indicazione nutrizionale ‘senza sodio’ o ‘senza sale’ è soggetta alla condizione che il tenore in sodio dell’alimento non superi gli 0,005 g, o l’equivalente in sale, per 100 g.

Con regolamenti successivi (reg. CE 1047 e 1048/2008) la Commissione ha introdotto un ulteriore claim nutrizionale:

Senza sodio/sale aggiunto

L’indicazione ‘senza sodio/sale aggiunto’ è consentita laddove – nella ricetta del cibo o bevanda – non siano stati aggiunti né sodio, né sale, né qualsivoglia ogni altro ingrediente che contenga tali sostanze (es. glutammato di sodio). Il tenore di sodio nel prodotto non deve in ogni caso superare 0,12 g – o equivalente valore di sale – per 100 g/ml.

Fonte di fibre

Indicazioni come ‘fonte di fibre’ o ‘contiene fibre’ postulano la presenza nell’alimento di almeno 3 g di fibre per 100 g, ovvero almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.

Ad alto contenuto di fibre

claim ‘alto contenuto di fibre’, ‘ricco in fibre’ e altri di pari significato per il consumatore sono consentiti solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g, o almeno 3 g di fibre per 100 kcal.

A tasso ridotto di [nome della sostanza nutritiva]

L’indicazione che il tenore di una o più sostanze nutritive è ‘ridotto’, ‘meno’ e ogni altra dicitura di tale portata sono legittime soltanto laddove la riduzione della sostanza nutritiva indicata risulti pari ad almeno il 30%. Anche in questo caso, come per tutte le ipotesi di claim nutrizionali di tipo comparativo, riferendosi alla media degli alimenti più venduti nel mercato di riferimento. (3) Non potendosi ammettere, viceversa, il paragone con la ‘precedente ricetta né con altre referenze dello stesso operatore. 

Qualora la riduzione sia riferita a uno o più micronutrienti (es. vitamine e minerali), è invece sufficiente una differenza del 10% rispetto ai valori di riferimento di cui al reg. UE 1169/11 (All. XIII, Parte A). 

Per il sodio e il sale, la differenza non può essere inferiore al 25% rispetto alla media.

Leggero/light

nutrition claims come ‘leggero’, ‘light’ o simili sono soggetti alle stesse condizioni fissate per il termine ‘ridotto’. Tale dicitura deve inoltre venire accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto ‘leggero’ o ‘light’ (es. ‘leggero in grassi/zuccheri/calorie’).

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 2.2.4

(2) V. reg. CE 1924/06 e successive modifiche. Testo consolidato su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02006R1924-20141213&qid=1527195264839&from=EN 

(3) Cfr. reg. CE 1924/06 e successive modifiche, articolo 9

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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