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Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625

Il 14.12.19 trova finalmente applicazione il regolamento (UE) n. 2017/625, ‘relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari’. Le principali novità nei brevi appunti a seguire.

Controlli pubblici ufficiali, One Health

One Health è la strategia – condivisa da WHO (World Health Organization), FAO (Food and Agriculture Organization) e OIE (World Organization for Animal Health) – volta ad affrontare la sicurezza alimentare e la salute pubblica con un approccio multi-settoriale. Considerando sia i rischi ambientali, sia quelli legati alle zoonosi, nell’interfaccia uomo-animale-ecosistema.

Il nuovo regolamento, in linea con la strategia One Health, estende così il campo di applicazione dei controlli pubblici ufficiali alla filiera agroalimentare e zootecnica nella loro interezza. E raccoglie in un testo unico l’organizzazione dei controlli finora distribuiti in diversi ambiti. (1) In particolare:

– from seed to fork, la genetica delle sementi e l’emissione deliberata di OGM nell’ambiente,

– from stable to table, il benessere animale oltre alla salute degli animali destinati a contribuire alla filiera alimentare,

– la sicurezza chimica e biologica, anche negli aspetti che riguardano le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e le prescrizioni sull’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari,

– le filiere di produzione biologica e quelle certificate nei regimi di qualità (DOP e IGP),

– i certificati ufficiali e i controlli ufficiali sui prodotti in ingresso in UE,

– l’informazione al consumatore e in ambito della filiera, nonché le pratiche ingannevoli e fraudolente.

Pericolo e rischio

Il reg. UE 2017/625 finalmente chiarisce la distinzione tra pericolo e rischio, che nel corso degli anni è stata oggetto di innumerevoli fraintendimenti, nel settore privato come in quello pubblico. Una distinzione cruciale ai fini della valutazione e/o classificazione del rischio, e così della sua gestione:

– il pericolo è rappresentato da ‘qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente’,

– il rischio, viceversa, esprime ‘una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo’. (2)

Salute vegetale, benessere animale e ambiente entrano a pieno titolo tra i pericoli e rischi da considerare, ancora una volta nella direzione One Health. Con implicazioni di rilievo sulle misure da adottare, ad esempio, anche nei casi di abuso di pesticidi (ove l’Agro Pontino, per citare un caso, fa scuola).

Controlli senza preavviso e rating degli operatori

I controlli senza preavviso divengono la regola, per garantire l’efficacia delle verifiche (v. reg. UE 2017/625, Considerando 33). Con le sole eccezioni dei casi di assoluta necessità legata alla loro natura specifica (es. audit e controlli nei macelli, ove la presenza dei veterinari pubblici ufficiali è sistematica). La frequenza dei controlli deve comunque venire programmata sulla base di un ‘approccio di proporzionalità al rischio’, che consideri una serie di aspetti legati alla criticità di filiere, prodotti e territori. Oltre ai precedenti degli operatori, che rilevano ai fini del loro rating (reg. UE 2017/625, art. 9).

Il rating degli operatori sulla base dei precedenti controlli, già previsto dal previgente reg. CE 882/04, trova infatti nuova enfasi nel nuovo regolamento. Laddove si contempla anche l’ipotesi di pubblicare il ‘punteggio’ attribuito ai singoli operatori. Sia pure, come si è visto, al ricorrere di determinate condizioni. Prevedendosi inoltre la facoltà dell’impresa di richiedere nuovi controlli a distanza temporale ravvicinata, in casi di esito negativo.

Frodi, previsioni e prospettive

Le frodi dovranno a loro volta ricevere maggiore attenzione da parte delle autorità di controllo. Che proprio nel regolamento (UE) n. 2017/625 vengono richieste di vigilare anche la corretta applicazione della c.d. OCM unica (reg. UE 1308/13).

Nuove regole UE a contrasto delle frodi – di cui v’è estremo bisogno, come si è visto – sono state annunciate dalla presidente della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Nell’ambito della strategia Farm to Fork (F2F), che a sua volta si inquadra nel c.d. European Green Deal.

625, otto misure di attuazione in UE

Otto regolamenti delegati e di esecuzione del reg. UE 2017/625 sono stati pubblicati nel 2019. Per introdurre norme specifiche sui temi che seguono:

– modalità di esecuzione dei controlli ufficiali sulle produzioni di carni, le zone di stabulazione e produzione di molluschi bivalvi vivi, prodotti di origine animale destinati al consumo umano,

– modelli di certificati ufficiali, e formulari da utilizzare nelle relazioni annuali degli Stati membri,

– misure di emergenza da adottare in caso di ingresso nell’Unione di determinate merci, animali sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. (3)

625, l’attuazione in Italia

La legge 4.10.19 n. 117 ha delegato il Governo ad adeguare (entro il 2.11.20) la normativa nazionale vigente rispetto alle disposizioni contenute nel reg. (UE) 2017/625. (4) La revisione dei decreti legislativi 193/07 e 194/08 è stata effettivamente avviata già nel corso dell’estate 2019. I testi proposti tuttavia – come si è evidenziato – non rispondono ai requisiti previsti dal 625, c.d. OCR (Official Controls Regulation), sotto quattro aspetti fondamentali:

– mancata attribuzione al Ministero della Salute del ruolo di coordinamento di tutti i controlli pubblici eseguiti e da eseguire in Italia ai sensi dell’OCR. Laddove il regolamento europeo prescrive un ‘coordinamento efficiente’ – a incardinarsi presso un’unica autorità in ogni Stato membro – quale condizione di garanzia della ‘coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali’ in ogni Stato membro, (5)

– difetto di recepimento delle nuove nozioni europee di pericolo e rischio (v. precedente paragrafo ‘pericolo e rischio’),

– carenza di misure di emergenza appropriate rispetto alle diverse fattispecie di rischio. Con peculiare riguardo ai rischi sui mangimi (già ai sensi del reg. CE 178/02, articolo 15), oltreché rispetto ai più ampi concetti sopra richiamati,

– inefficacia delle sanzioni. Le quali, secondo quanto precisato dall’OCR, devono risultare deterrenti al punto da evidenziare la ‘sconvenienza economica’ dell’illecito.

Controlli e sanzioni in Italia

In attesa della riforma, in Italia si continuano ad applicare le misure e sanzioni essenzialmente previste da:

– d.lgs 190/06 e 193/07 in tema di igiene e sicurezza degli alimenti (v. ebook gratuito ‘Sicurezza alimentare, regole cogenti e norme volontarie’),

– d.lgs. 231/17 e 27/17 su informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari e nutrition & health claims (v. ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’),

– d.lgs. 142/09 e 26/2017 su igiene ed etichettatura dei mangimi,

– d.lgs. 29/2017, su materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA)

– d.lgs. 20/18 sul biologico, d.lgs. 103/16 su DOP e IGP, etc. (6)

Dario Dongo e Giulia Torre

Note

(1) Il nuovo regolamento abroga anzitutto i previgenti reg. CE 882/2004 (principi generali in tema di controlli pubblici ufficiali nella filiera agroalimentare) e reg. CE 854/2004 (c.d. Igiene 3, regole supplementari per i controlli sui prodotti di origine animale)

(2) Cfr. reg. UE 2017/625, art. 3, comma 23 e 24

(3) V. reg. UE 2019/624, 2019/627, 2019/628, 2019/723, 2019/1793 e 2019/2007. Altri atti delegati e di esecuzione sono:

– il reg. UE 2019/625, che integra il reg. UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano,

– il reg. UE 2019/626, relativo agli elenchi di Paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso in UE di determinati animali e merci destinati al consumo umano

(4) Cfr. legge 4 ottobre 2019, n. 117 ‘per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018’, articolo 12

(5) Cfr. reg. UE 2017/625, art. 4.2

(6) V. regolamento (UE) n. 2017/625, art. 138

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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Laureata in giurisprudenza, master in European Food Law, si occupa di legislazione agro-alimentare, veterinaria, agricola. Dottoranda alla Scuola per il Sistema Agroalimentare AGRISYSTEM, Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi in materia di novel food.

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