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Olio di oliva, nuove caratteristiche di purezza

Nuova modifica delle caratteristiche di purezza degli oli di oliva, che si adeguano alle recenti decisioni del Consiglio Oleicolo Internazionale per favorire la standardizzazione nazionale e internazionale della normativa in materia delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche di tali oli, e semplificare i processi decisionali in funzione del contenuto di delta-7-stigmastenolo. (1)

I nuovi requisiti entreranno in vigore a partire dal 10 giugno 2024. Da quella data, i prodotti immessi in commercio dovranno rispettare tali disposizioni onde evitare rischi di reato e l’irrogazione di sanzioni a carico degli operatori del settore alimentare.

Norme di commercializzazione

Il reg. delegato (UE) 2022/2104 è stato emanato per favorire l’attuazione delle disposizioni previste dal reg. (UE) n. 1308/2013 (regolamento OCM), abrogando gli storici reg. (CE) n. 2568/91 e reg. (UE) n. 29/2012 e operando, al tempo stesso, una procedura di semplificazione delle normative precedentemente in vigore. (2)

Insieme alla definizione delle categorie merceologiche e dei relativi requisiti di purezza e di qualità, nonché delle caratteristiche organolettiche, il nuovo regolamento chiarisce anche:

  • gli oli ammissibili per miscele con altri oli vegetali ed ingredienti alimentari (i.e. oli di oliva vergini – ossia extravergini e vergini -, oli di oliva e oli di sansa di oliva), e i criteri per i richiami a tali oli in etichettatura;
  • le modalità di condizionamento del prodotto da immettere in commercio e le informazioni da riportare in etichettatura (es. denominazione di vendita), insieme alle condizioni di stoccaggio;
  • indicazioni specifiche sull’origine degli oli, obbligatoria per i vergini e proibita per gli oli di oliva composti da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, nonché per gli oli di sansa di oliva, e delle olive, se diversa dal paese di frangitura;
  • i riferimenti per l’impianto di condizionamento in etichetta, nel caso di oli extra vergine e vergine di oliva, gli oli di oliva composti da oli raffinati e vergini, gli oli di sansa di oliva;
  • le informazioni facoltative ammissibili solo per gli oli di oliva vergini, tra cui le diciture ‘prima spremitura a freddo’ o ‘estratto a freddo’, le caratteristiche organolettiche, il tenore di acidità massima e la campagna di raccolta.

Controlli di conformità

I controlli di conformità degli oli di oliva devono essere eseguiti dalle autorità competenti secondo le disposizioni definite dal reg. di esecuzione (UE) 2022/2105 per verificare, tramite l’adozione di metodi di analisi specifici sui prodotti immessi in commercio e il controllo della documentazione pertinente (e.g. registri di tracciabilità), la conformità degli operatori del settore alimentare (OSA) ai marketing standard previsti dal regolamento delegato. (3)

Sono stabiliti gli adempimenti che devono essere eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri, sulla base degli obblighi degli OSA, che possono essere riassunti come segue:

– determinazione e programmazione delle frequenze minime dei controlli di conformità, sulla base di un’analisi del rischio preliminare che tenga conto delle potenziali non conformità individuate;

– cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri, in caso di accertamento di non conformità di prodotto commercializzato da operatore situato in un altro Stato membro;

– mantenimento del registro, da parte degli OSA, delle movimentazioni in entrata ed uscita degli oli di oliva e della documentazione pertinente da inviare, ove richiesto, alle autorità competenti;

– possibilità di richiedere l’adempimento del riconoscimento degli impianti di condizionamento, a discrezione dei singoli Stati membri;

– modalità per la verifica analitica e sensoriale dei campioni di oli di oliva prelevati dalle autorità competenti, e del tenore in olio delle sanse e di altri residui;

– definizione delle sanzioni per le irregolarità alle disposizioni del regolamento.

Modifiche delle norme commerciali

Il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) è il responsabile, come definito dall’Accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola, concluso con la decisione del consiglio (UE) 2019/848 (4,5), dell’adozione di decisioni e raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo, attraverso il suo consiglio dei membri.

In seguito alla 116° sessione del 30 Novembre 2022, il COI ha adottato la decisione DEC-III.2/116-VI/2022 che modifica la norma commerciale del COI per quanto riguarda il limite di Δ-7-stigmastenolo per tutte le categorie di olio d’oliva. (6,7) Tale modifica è stata votata favorevolmente a livello comunitario tramite la decisione (UE) 2022/2391 del Consiglio, che ha portato alla nuova modifica sulla normativa comunitaria. (8)

Le nuove disposizioni lasciano impregiudicato il valore limite per il Δ-7-stigmastenolo di ≤ 0,5 (% sugli steroli totali), ma hanno rimosso l’albero decisionale riportato in appendice all’allegato I del reg. (UE) 2022/2104, inserendo condizioni specifiche per ciascuna categoria di olio di oliva, nelle modalità seguenti:

  • Olio extra vergine di oliva e olio di oliva vergine. Un olio di oliva extra vergine o vergine che presenta 0,5 < Δ-7-stigmastenolo % ≤ 0,8 è autentico a condizione che: il rapporto β-sitosterolo apparente/campesterolo sia ≥ 28, ΔΕCN42 ≤|0,10|e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento (i.e. reg. (UE) 2022/2104);
  • Olio di oliva lampante. Un olio di oliva lampante che presenta 0,5 < Δ-7-stigmastenolo % ≤ 0,8 è autentico a condizione che: il rapporto β-sitosterolo apparente/campesterolo sia ≥ 28, ΔΕCN42 ≤|0,15|, gli stigmastadieni ≤ 0,30 mg/kg e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento;
  • Olio di oliva raffinato e olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini. Un olio di oliva raffinato o un olio di oliva composto da olio di oliva raffinato e da oli di oliva vergini che presentano 0,5 < Δ-7-stigmastenolo % ≤ 0,8 sono autentici a condizione che il rapporto β-sitosterolo/campesterolo sia ≥ 28, ΔΕCN42 ≤|0,15|e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento.
  • Olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva raffinato e olio di sansa di oliva. Un olio di sansa di oliva greggio o un olio di sansa di oliva raffinato o un olio di sansa di oliva che presentano 0,5 < Δ-7-stigmastenolo % ≤ 0,8 sono autentici a condizione che lo stigmasterolo sia ≤ 1,4 %, ΔΕCN42 ≤|0,40|e che tutti gli altri parametri rientrino nei limiti fissati nel presente regolamento.

Modifiche future

La Commissione è già al lavoro per la preparazione di una proposta di una nuova decisione del Consiglio sulla posizione da adottare dall’Unione europea, relativamente nuove norme commerciali per oli di oliva e oli di sansa di oliva, e due metodi di analisi, sulla base delle decisioni (se adottate) del Consiglio dei membri del COI, in seguito alla 119° sessione prevista dal 18 al 25 Giugno 2024. (9)

Le modifiche previste sono:

– la revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva COI/T.15/NC n. 3/Rev. 19 (v. nota 7) per inserire la nuova revisione del metodo di valutazione organolettica degli oli di oliva vergini;

– la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 15/Rev. 10 (Analisi sensoriale dell’olio di oliva – Metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini) in merito alle relazioni dei panel di assaggiatori (10);

– la correzione del metodo COI/T.20/Doc. n. 28/Rev. 3 (Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare) per quanto riguarda l’espressione dei risultati.

Conclusioni provvisorie

Gli oli di oliva sono stati recentemente sottoposti a modifica in termini di determinazione del delta-7-stigmastenolo, soprattutto per quanto riguarda l’eliminazione dell’albero decisionale associato.

Sono previste ulteriori modifiche alle norme commerciali, dovute a nuove disposizioni per l’analisi sensoriale da parte del panel, e all’esecuzione di taluni metodi analitici per la verifica di caratteristiche di purezza e di qualità degli oli di oliva.

L’Unione europea è membro del COI e detiene ben 659 quote di partecipazione su 1.000 complessive, ed è fortemente predisposta affinché le decisioni del Consiglio dei membri, di cui ne detiene dei rappresentati, siano favorevoli all’adozione di tali modifiche.

Dario Dongo e Andrea Adelmo Della Penna

Note

(1) Regolamento delegato (UE) 2024/1401 della Commissione, del 7 marzo 2024, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2022/2104 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1401/oj

(2) Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Commercializzazione degli oli di oliva, reg. UE 2022/2104. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.11.22

(3) Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Oli d’oliva, i controlli di conformità. Reg. UE 2022/2105. GIFT (Great Italian Food Trade). 11.12.22

(4) Accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola. http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/1892/oj

(5) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola. http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj

(6) COI. Norma commerciale applicabile all’olio di oliva e alle olive da tavola – Decisione No DEC-III.2/116-VI/2022. https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2022/12/DEC-III.2-116-COMMERCIAL-STANDARD-REV-19-EN.pdf

(7) COI. Norma commerciale applicabile all’olio di oliva e alle olive da tavola – Norma COI/T.15/NC No 3/ Rev.19/2022. https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2023/10/NC-REV19-IT.pdf

(8) Decisione (UE) 2022/2391 del Consiglio del 25 novembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva. http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2391/oj

(9) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione a due metodi di analisi e alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva (COM/2024/194 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52024PC0194

(10) COI. Analisi sensoriale dell’olio di oliva – Metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini – COI/T.20/Doc. n.15/Rev. 10/2018. https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2023/01/COI-T20-Doc.-15-REV-10-2018-ITfl_rev1-1.pdf

(11) COI. Determinazione del contenuto di cere ed esteri metilici ed etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare – COI/T.20/Doc. no.28/Rev. 3/2022. https://www.internationaloliveoil.org/wp-content/uploads/2022/12/COIT20Doc.n28Rev-3-ENG.pdf

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Andrea Adelmo Della Penna
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Laureato in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti, tecnologo alimentare abilitato, segue l’area di ricerca e sviluppo. Con particolare riguardo ai progetti di ricerca europei (in Horizon 2020, PRIMA) ove la divisione FARE di WIISE S.r.l. società benefit partecipa.

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