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Canapa Sativa, chiarimenti MiPAAF

Canapa Sativa,  chiarimenti nella circolare MiPAAF 22.5.18 su infiorescenze, scopo ornamentale e import sementi.

Canapa Sativa, chiarimenti MiPAAF

Il MiPAAF ha chiarito le modalità di coltivazione di Canapa Sativa a ridotto contenuto di THC e dell’impiego di prodotti da essa derivati. Con l’obiettivo di dirimere questioni irrisolte in tema di notifica delle coltivazioni e commercializzazione dei loro derivati, a tutt’oggi spesso presentati per uso ‘tecnico’ o ‘collezionistico’.

La Circolare MiPAAF 22.5.18 – Oggetto, Chiarimenti sull’applicazione della legge 2 dicembre 2016, n. 242 – indica quanto segue.

– Liceità delle coltivazioni. La coltivazione delle varietà ammesse di canapa industriale può venire eseguita senza bisogno di autorizzazioni. (1) Non sono perciò necessarie né una ‘autodenuncia’ presso stazione delle forze dell’ordine, né altre notifiche (2).

Attenzione specifica va dedicata al tetraidrocannabinolo (THC), la cui presenza non deve superare lo 0,2% già in fase di coltivazione. Con un margine di tolleranza, entro lo 0,6%, che esclude la responsabilità solo se l’agricoltore ha rispettato le prescrizioni di legge (utilizzo di semente certificata, tracciabilità, autocontrollo). Oltre lo 0,6%, si possono configurare violazioni del Testo unico sulle sostanze stupefacenti, tenuto conto della natura psicotropa della sostanza. L’autorità giudiziaria in tale caso può disporre sequestro e distruzione delle colture.

L’autorizzazione è invece richiesta ai fini della coltivazione di canapa ad alto contenuto di THC, per gli usi e alle condizioni previsti dalla legge. (3)

– Importazioni da Paesi terzi anche vicini (come la Svizzera), sementi in particolare, meritano particolari cautele. Il regolamento sull’Organizzazione Comune dei Mercati, riguardante le importazioni di canapa, precisa a tal uopo le condizioni che i prodotti della canapa devono soddisfare per venire importati in UE. (4) 

Il tenore massimo di THC ai fini dell’import, è fissato nello 0,2% per la canapa greggia, i semi di canapa destinati alla semina di cui al codice NC e1207 99 20, nonché dei semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91. (5) 

I quali possono venire importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina.

 

Canapa sativa, coltivazioni destinate al florovivaismo

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali chiarisce che la riproduzione di piante di canapa è consentita esclusivamente da seme certificato. Non è contemplata invece la riproduzione per via agamica (6) di materiale destinato alla produzione per successiva commercializzazione dei prodotti derivati.

Tracciabilità. Il vivaista deve sempre conservare il cartellino della semente certificata e la relativa documentazione di acquisto. Per un periodo non inferiore a 12 mesi e in ogni caso, per tutta la durata della permanenza della semente stessa presso l’azienda vivaistica. (7) La vendita delle piante a scopo ornamentale è consentita senza autorizzazione.

 

Canapa sativainfiorescenze 

Il MiPAAF prova a chiarire quanto a tutt’oggi non espressamente previsto dalla legge 242/16. ‘Con specifico riguardo alle infiorescenze della canapa, si precisa che queste, pur non essendo citate espressamente dalla legge n. 242 del 2016 né tra le finalità della coltura né tra i suoi possibili usi, rientrano nell’ambito dell’articolo 2, comma 2, lettera g), rubricato, Liceità della coltivazione. Ossia nell’ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse, iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, il cui contenuto complessivo di THC della coltivazione non superi i livelli stabiliti dalla normativa. E sempre che il prodotto non contenga sostanze dichiarate dannose per la salute dalle Istituzioni competenti.’

L’impiego delle infiorescenze per finalità alimentari a ben vedere rimane soggetto a un vuoto legislativo a cui la circolare MiPAAF non può rimediare, per chiaro difetto di competenze. Non è dato escludere l’applicazione del regolamento sui Novel Food, tenuto anche conto di alcune perplessità espresse dall’Efsa nel 2012. (8) Ed è in ogni caso evidente la necessità di un’interpretazione condivisa a livello europeo, a fronte della crescente diffusione di tali prodotti sui mercati dei Paesi membri. Sarà perciò in ogni caso utile un chiarimento da parte della competente Autorità sanitaria.

Dario Dongo

Note

(1) Cfr. legge 242/16, articolo 2, comma 1. Si ricorda che la legge si applica alle sole coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, su http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/index_en.htm. Le quali sono perciò al di fuori del campo di applicazione del D.P.R. 309/1990 (testo unico stupefacenti)

(2) Fatte salve le doverose registrazioni di cui al reg. CE 852/04 per gli impianti di produzione e stoccaggio degli 

alimenti. Quali olio di canapa e semi di canapa a uso alimentare

(3) Ci si riferisce alle produzioni destinate alle officine farmaceutiche, sotto il rigoroso controllo del Ministero della Salute. Si veda al riguardo il DM 9.11.15. Per THC si considerano il Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo

(4) V. reg. UE 1308/2013, articolo 189

(5) Si riferisce ai codici della Nomenclatura Combinata NC 5302 10 00 (canapa greggia),  NC 1207 99 20 (semi di canapa destinati alla semina), NC 1207 99 91 (semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina)

(6) La riproduzione agamica, o asessuata, è un processo mediante il quale si ottiene la formazione di nuovi organismi a partire da un singolo organismo

(7) V. legge 242/16, articolo 3. L’attività vivaistica è regolamentata altresì dal d.lgs. 214/05 (articoli 19 e 20), in attuazione della Direttiva 2000/29/CE. Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

(8) Cfr. EFSA 2012 ‘Compendium of botanicals reported to contain naturally occurring substances of possible concern for human health when used in food and food’, su http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2663.pdf

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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