HomeEtichetteStevia e zucchero di palma da cocco, attenzione alle etichette

Stevia e zucchero di palma da cocco, attenzione alle etichette

Le etichette di stevia e zucchero di palma da cocco evocano l’idea degli ingredienti naturali. Non bisogna però abbassare la guardia sulla sicurezza di questi dolcificanti, ancora in buona parte da valutare.

La Stevia rebaudiana si trova spesso, in foglie, nei preparati per infusi. Eppure, l’impiego delle foglie non è ammesso in Europa, per carenza dei requisiti di sicurezza alimentare. (1)

L’unico ingrediente ammesso è un estratto della pianta, l’additivo con funzione edulcorante ‘glicosidi steviolici.

Attenzione quindi a leggere la lista ingredienti delle etichette che richiamano la Stevia, se non si tratta di glicosidi steviolici il prodotto è fuori legge, e potenzialmente pericoloso.

Lo zucchero(2) di palma di cocco, a sua volta, viene spesso presentato come dolcificante di origine naturale. È ottenuto a partire dalla linfa nei boccioli dei fiori di alcune palme tropicali, (3) con un processo effettivamente semplice.

Il sapore caratteristico ricorda quello della liquirizia. L’impiego tradizionale ha luogo nel Sud Est asiatico, nei dolci ma anche in vari piatti tipici, come il pad thai e il curry rosso thailandese.

Piccolo dettaglio non trascurabile, si tratta con ogni probabilità di un c.d. ‘novel food’. (5) Vale a dire un alimento di cui dev’essere verificata la sicurezza per i consumatori, da parte dell’EFSA (European Food Safety Authority). E solo successivamente la Commissione potrà autorizzarne la vendita in Europa.

Dario Dongo e Andrea Piccoli

Note

(1) Decisione Commissione Europea n. 2000/196/CE

(2) La denominazione zucchero‘ è inapplicabile, tra l’altro, per difetto dei requisiti previsti nella normativa europea di settore

(3) Palme del genere Phoenix, specie dactylifera e sylvestris in particolare

(4) Riscaldamento della linfa per ridurne umidità e successiva cristallizzazione dello sciroppo denso che ne deriva

(5) A meno che l’operatore interessato al suo commercio in Europa non sia in grado di dimostrarne il consumo alimentare, nel vecchio continente, prima del 1997. Cfr. reg. UE n. 2283/2015

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