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EU Geographical Indications and quality schemes, nuove regole in arrivo per DOP, IGP, STG

Il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura, il 31 maggio 2023, la proposta di regolamento su ‘EU Geographical Indications and Quality Schemes’, per la riforma delle regole su DOP, IGP e STG. (1)

Il campo di applicazione del nuovo regolamento si estende ai vini e alle bevande spiritose, con modifica dei reg. UE 1308/2013 (OCM unica) e reg. UE 2019/787 (spirit drinks), oltre a sostituire il reg. UE 1151/2012.

1) Geographical Indications (GIs), premessa

Le Geographical Indications (GIs) possono identificare i prodotti agroalimentari tradizionali (da almeno 30 anni) legati ai territori. La Comunità Economica Europea ha introdotto un regime esclusivo di tutela delle Geographical Indications, a partire dal reg. CEE 2081, 2082/1992, che produce sotto alcuni aspetti effetti analoghi ai diritti di proprietà intellettuale. A valere oggi in UE e nei Paesi che con essa abbiano stipulato accordi di reciproco riconoscimento di alcune tra le rispettive Geographical Indications. Si distinguono in:

  • DOP (Denominazione di Origine Protetta), o AOP (Appellation d’Origine Protégée), o PDO (Protected Designation of Origin). Identifica i prodotti tradizionali le cui caratteristiche, qualità e fasi di produzione sono interamente collegate al luogo o regione (o in casi speciali al Paese di origine),
  • IGP (Indicazione Geografica Protetta, Indication Géographique protégée), o PGI (Protected Geographical Indication). Distingue i prodotti che presentino almeno una delle fasi di produzione (non tutte, come per le DOP), oltre a qualità, notorietà o altre caratteristiche attribuibili al luogo, regione o paese di origine (nuovo regolamento UE sulle, articoli 37 e 48),
  • STG (Specialità Tradizionale Garantita, Spécialité Traditionnelle Garanti), o TSG (Traditional Speciality Guaranteed) comprende le preparazioni riconosciute e tutelate dall’UE, le cui peculiarità dipendano da una composizione tradizionale del prodotto, una ricetta tipica o un metodo di produzione tradizionale (art. 54).

2) Tutela rafforzata

Il registro europeo delle Geographical Indications oggi comprende circa 3500 nomi registrati, le cui vendite hanno un valore annuo di circa 80 miliardi di euro. Il riesame della politica europea ha evidenziato l’efficacia delle Geographical Indications nel perseguire gli obiettivi prefissati, identificando altresì alcune aree di miglioramento. Con particolare riguardo alla protezione dei marchi, che viene perciò rafforzata contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica, online e offline, per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la notorietà del nome protetto,

b) qualsiasi usurpazione, contraffazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali ‘genere’, ‘tipo’, ‘metodo’, ‘alla maniera’, ‘imitazione’, ‘gusto’, ‘come’ o simili, anche se il prodotto è usato come ingrediente,

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su siti web o nomi di dominio relativi al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine,

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto’. (nuovo art. 27).

2.1) Evocazioni di Geographical Indications e loro impiego come ingredienti di altri prodotti

Le evocazioni delle Geographical Indications si verificano anche quando ‘un qualsiasi aspetto dell’etichettatura o dell’imballaggio suggerisca anche al consumatore ragionevolmente attento un legame diretto del prodotto’ con una delle Geographical Indications protette, ‘sfruttando o danneggiando la notorietà del nome’ (art. 27.2).

La notorietà di prodotti DOP e IGP non potrà più venire sfruttata indebitamente neppure nei prodotti trasformati. Il nome del prodotto tutelato potrà venire esposto in etichetta, al di fuori della lista ingredienti, solo previo accordo con la maggioranza dei membri di un’associazione di produttori (art. 28). Come peraltro già previsto in Italia (2,3).

2.2) Protezione e promozione online

Le tutele anzidette si applicano anche ai prodotti venduti a distanza, online e tramite ecommerce. Con divieto, per i soggetti che non appartengano a un consorzio di tutela, di utilizzare (in UE) domini web che richiamino le Geographical Indications (art. 27.3). Anche così si auspica di facilitare la digitalizzazione laddove in Italia, primo Paese per numero di Geographical Indications in UE, il 39% dei consorzi di tutela è privo di un sito internet (dati 2019). (4)

3) Associazioni di produttori

Le associazioni di produttori riconosciute potranno presentare nuove domande di registrazione delle Geographical Indications, elaborare i disciplinari e le eventuali modifiche, eseguire i controlli interni e agire in nome di tutti i produttori. Così anche proteggere l’indicazione geografica e i diritti di proprietà intellettuale, vietando ai terzi di introdurre prodotti ‘di imitazione’ nel mercato europeo (art. 32).

3.1) Governance

Le nuove norme non dovrebbero discriminare le micro-imprese né quelle piccole e medie (articolo 8.4.a). Nondimeno:

  • gli Stati membri possono stabilire regole per garantire che per ogni indicazione geografica possa operare un solo gruppo di produttori che rappresenti la maggioranza dei produttori e che l’adesione al gruppo di produttori e il contributo alle spese connesse all’esercizio dei poteri del gruppo di produttori e all’adempimento delle sue responsabilità siano obbligatori per tutti i produttori’ (nuovo art. 32.1). (5)
  • (coloro che comandano) ‘le associazioni dei produttori possono adottare misure per valorizzare i prodotti e, se necessario, adottare misure per prevenire o contrastare qualsiasi misura o pratica commerciale che sia, o rischi di essere, dannosa per l’immagine e il valore dei loro prodotti, compresa la svalutazione delle pratiche di marketing e la riduzione dei prezzi’ (articolo 32.2.ea). Con buona pace alla libertà d’impresa e le regole a presidio della concorrenza nel mercato UE.

4) Sostenibilità socio-ambientale

La sostenibilità sociale e ambientale delle produzioni agricole è uno degli obiettivi specifici che l’Unione dichiara di voler perseguire anche attraverso il regime delle Geographical Indications, in linea con il Green Deal e la strategia Farm to Fork. Il Parlamento europeo aggiunge che le filiere GIs ‘possono’, senza alcun obbligo, svolgere un ruolo importante anche nello sviluppo dell’economia circolare.

The collective organisation of the producers of a geographical indication can better ensure a fair distribution of the value added amongst the actors in the supply chain, to provide a fair income to producers, which covers their costs and allows them to invest further in the quality and sustainability of their products’ (Recital 9).

4.1) Impegni sulla sostenibilità

Le associazioni di produttori possono perciò concordare impegni di sostenibilità ambientale, socio-economica e di benessere animale (incluse le riduzioni d’uso di pesticidi, erbicidi, antibiotici) che vadano al di là dei doveri di legge e le buone pratiche, inserirli nei disciplinari e nei ‘sustainability report’. La Commissione europea a sua volta potrà stabilire norme di attuazione a tali riguardi (art 12, 12a).

L’agroecologia viene richiamata dal Parlamento europeo quale strategia utile, tra l’altro, a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici (art. 12). E poiché gli investimenti in tal senso potrebbero essere troppo gravosi, dovranno venire predisposti appositi finanziamenti. I produttori dovranno venire informati sulle opportunità che la transizione ecologica può comportare, per condividerne il valore aggiunto con i consumatori (recital 12).

5) Procedura di registrazione, dagli Stati membri al livello globale

Gli Stati membri tornano a essere i veri protagonisti della procedura di registrazione delle Geographical Indications. All’insegna della ‘semplificazione’, il nuovo regolamento prevede infatti che:

  • le associazioni di produttori presentano allo Stato membro la domanda di registrazione di una nuova DOP, IGP o STG,
  • lo Stato membro valuta la domanda e apre una procedura nazionale di opposizione, di fatto analoga a quella di registrazione dei marchi. E in ipotesi di esito favorevole, lo Stato stesso presenta la domanda alla Commissione europea,
  • la Commissione a sua volta esamina la domanda e apre la procedura di opposizione, in questo caso tuttavia a livello globale. L’Unione Europea infatti, si ricorda, ha deciso nel 2019 di aderire all’Accordo di Lisbona del 1958 e subordinare così le Geographical Indications al superior regime dei marchi internazionali. (6)

Durante quest’ultima fase e fino alla decisione finale, gli Stati membri possono concedere la protezione transitoria al prodotto a livello nazionale, senza ostacolare il mercato interno o gli scambi internazionali (Titolo II, Capo II).

5.1) Geographical Indications e marchi commerciali

Sono esclusi dalla registrazione come Geographical Indications i nomi la cui registrazione, ‘a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale’, potrebbero ‘indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto’ (art. 31).

La registrazione di un marchio commerciale il cui utilizzo violerebbe l’articolo 27 [v. supra, par. 2] è respinta – o comunque invalidata dall’EUIPO e/o dalle autorità nazionali competenti – ‘se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell’indicazione geografica’ (art. 35).

I marchi registrati delle Geographical Indications hanno un valore patrimoniale che può essere determinato dopo un’analisi chiara e obiettiva da parte di un soggetto terzo indipendente. Tale valore può essere incluso nel bilancio annuale sia dei gruppi di produttori che dei singoli produttori’ (Recital 31.a).

6) Prodotti DOP di origine animale, provenienza locale dei mangimi

I prodotti DOP di origine animale devono utilizzare mangimi che ‘provengono integralmente dalla zona geografica delimitata’. A meno che ‘non sia tecnicamente possibile garantire la provenienza integrale dalla zona geografica delimitata’, nel qual caso si ‘possono aggiungere mangimi che non provengono da detta zona, a condizione che la qualità o le caratteristiche del prodotto dovute essenzialmente all’ambiente geografico non siano compromesse. I mangimi che non provengono dalla zona geografica delimitata non possono superare il 50 % di sostanza secca su base annuale’ (articolo 50).

7) Etichettatura. Nome del produttore e origine degli ingredienti

Il nome del produttore deve figurare, in etichetta, dei prodotti recanti Geographical Indications, nello stesso campo visivo del rispettivo logo UE (la cui esposizione non è tuttavia obbligatoria su vini e bevande spiritose). Un grande passo avanti che permetterà ai consumatori di identificare i singoli produttori – e così apprezzarne (o meno) la qualità – anche sui prodotti commercializzati con i marchi del retail (private labels).

L’origine degli ingredienti primari (cioè significativi, >50% in ricetta, o caratterizzanti) deve venire riportata in etichetta, laddove diversa dal Paese ove è registrata la IGP o STG (art. 37.2). Ma l’inganno si perpetua, poiché tale ‘notizia’ può venire offerta:

  • con le stesse genericissime modalità stabilite nel reg. UE 2018/775 (che include la formula ‘Origine Pianeta Terra’, ‘UE e non-UE’), e tuttavia
  • senza alcun requisito di dimensione dei caratteri o posizionamento nello stesso campo visivo delle Geographical Indications (come almeno previsto nel reg. UE 2018/775). (7)

8) Specialità Tradizionali Garantite (STG)

Le STG sono di fatto le Geographical Indications di serie C, poiché non vincolate al territorio nel processo produttivo ma solo nella ricetta o modalità di preparazione (es. ‘mozzarella’, la più inutile delle STG). In antitesi alle DOP ove ogni fase della produzione – a partire dalle materie prime agricole, con alcune colpevoli eccezioni sui mangimi (8) – dev’essere localizzata nell’areale individuato.

30 anni di fallimenti dovrebbero essere bastati a concludere questa esperienza che non ha apportato alcun valore aggiunto. Ma l’Europa insiste, con un’ulteriore semplificazione della procedura di registrazione. Non sarà più neppure necessario dimostrare, nel disciplinare, la specificità del prodotto attraverso le sue caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche (Titolo III, Capo 1).

9) Controlli ufficiali

In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE nel caso Parmesan, (9) il Parlamento europeo chiede che ‘ogni Stato membro adotta le opportune misure amministrative e giudiziarie per impedire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine, gli Stati membri designano le autorità responsabili dell’adozione di tali misure secondo le procedure stabilite da ciascuno Stato membro. Tali autorità forniscono adeguate garanzie di obiettività e imparzialità e dispongono del personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere il proprio compito’.

Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca allo scopo di eseguire i controlli e le attività di applicazione di cui al presente capo, in conformità del regolamento (UE) 2017/625’ (articolo 44).

10) Indicazioni facoltative di qualità

Il nuovo regolamento conferma la possibilità per gli Stati membri di mantenere regimi facoltativi di qualità all’interno dello spazio nazionale e l’indicazione facoltativa ‘prodotto di montagna’ per i prodotti le cui materie prime, gli alimenti per gli animali e le fasi di trasformazione, salvo rari casi motivati, avvengono in zone montane. (10)

È opportuno introdurre una nuova dicitura facoltativa di qualità ‘prodotto dell’agricoltore’ (farmer’s product), al fine di fornire ai consumatori informazioni su una specifica caratteristica del prodotto. Gli Stati membri dovrebbero stabilire i criteri che un prodotto deve soddisfare per poter utilizzare’ tale ‘dicitura facoltativa di qualità’ (recital 53.a). (11)

11) Prossimi passi

Il testo approvato dal Parlamento europeo il 31 maggio 2023 viene trasmesso al Consiglio e la Commissione per definire un accordo in sede di trilogo (cioè di intesa tra le tre istituzioni). Il testo finale di compromesso potrebbe quindi tornare a Strasburgo nella sessione plenaria di ottobre 2023, con la possibile entrata in vigore del nuovo regolamento a gennaio 2024.

Dario Dongo e Alessandra Mei

Note

(1) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell’Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli:

(2) Dario Dongo. Ingredienti DOP e IGP in etichetta e pubblicità di altri prodotti, chiarimenti MiPAAFTFARE (Food and Agriculture Requirements). 7.5.19

(3) Non sarà più ammesso il richiamo a una DOP (es. champagne) in etichetta di diverso prodotto che la contenga (es. sorbetto), senza il consenso del consorzio di tutela. V. Dario Dongo. Ingredienti DOP. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.1.18

(4) Marta Strinati, Dario Dongo. DOP e IGP, 1 su 3 non ha un sito web. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.1.2019

(5) Coldiretti, attraverso il relatore Paolo De Castro, ripropone così in questa sede l’approccio oligarchico già adottato in Italia per dominare la filiera bio. V. paragrafo ‘Regole, contributi e dittatura’ nel precedente articolo di Dario Dongo. Biologico italiano, il disegno di legge su misura di Coldiretti in voto al Senato. #VanghePulite. GIFT(Great Italian Food Trade). 18.5.21

(6) Dario Dongo. Protezione indicazioni geografiche, l’UE verso l’Atto di GinevraGIFT (Great Italian Food Trade). 3.4.19

(7) Modalità di indicazione di origine dell’ingrediente primario in etichetta. Risponde l’avvocato Dario DongoFARE (Food and Agriculture Requirements). 6.5.23

(8) Dario Dongo. I crimini dell’Amazzonia nelle nostre DOPGIFT (Great Italian Food Trade). 15.7.19

(9) EUCJ, caso C-132/05, sentenza 26.2.08. V. Dario Dongo. Cambozola, lettera di Great Italian Food Trade al governo tedesco. 9.7.15

(10) Dario Dongo, Giulia Torre. Prodotto di montagna, ecco il marchio. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.8.18

(11) La dicitura ‘prodotto dell’agricoltore’ potrebbe valere a integrare le informazioni volontarie degli oli extra vergini di oliva DOP e IGP, che oggi non consentono di distinguere i prodotti artigianali. V. Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Commercializzazione degli oli di oliva, reg. UE 2022/2104. GIFT (Great Italian Food Trade). 20.11.22

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Alessandra Mei
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Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna, ha frequentato il Master in Food Law presso la stessa Università. Partecipa alla squadra di WIISE srl benefit dedicandosi ai progetti europei e internazionali di ricerca e innovazione.

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