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Diritti dei consumatori nei contratti, la Commissione europea fa chiarezza

Lo scorso dicembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea gli orientamenti riguardanti la corretta interpretazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, per agevolarne l’applicazione. (1)

Gli orientamenti si riportano alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e si prefiggono di assicurare una maggiore consapevolezza sui diritti coinvolti tra tutte le parti interessate e di armonizzare alcuni aspetti delle disposizioni legislative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti.

Il testo tiene altresì conto delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2161, che entreranno in vigore il 28 maggio 2022. (2)

La direttiva 2011/83/UE alla luce degli orientamenti della CE

La direttiva 2011/83/UE, sostitutiva della direttiva sulla vendita a distanza (97/7/CE) e della direttiva sulle vendite a domicilio (85/577/CEE), rafforza la tutela del consumatore, inteso come  “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale” (art. 2).

Ambito d’applicazione: si applica ad un’ampia gamma di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, in particolare contratti di vendita, contratti di servizio, contratti per contenuti digitali online e contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento. Inoltre, riguarda sia i contratti conclusi nei negozi e sia quelli conclusi fuori sede (ad es. presso l’abitazione del consumatore) o a distanza (ad esempio, online).

Obblighi per i professionisti

I professionisti hanno l’obbligo di fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile una lista molto dettagliata di informazioni (es. caratteristiche principali di beni/servizi, identificazione professionista, prezzi e imposte, modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, data d’esecuzione, possibilità e modalità di recesso,  garanzia legale di conformità) (Art. 6.1).

La mancata osservanza degli obblighi di informativa comporterà una sanzione a carico del professionista a titolo di responsabilità contrattuale, a cui spetterà l’onere della prova circa l’adempimento stesso.

Requisiti di forma per i contratti a distanza

Le informazioni precontrattuali dovranno essere messe a disposizione del consumatore in maniera adeguata, usando un linguaggio semplice e comprensibile. (Art. 8.1)

Qualora l’inoltro dell’ordine implichi di azionare un pulsante per completare l’acquisto (point & click), tale pulsante dovrà indicare le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione equivalente inequivocabile. Ne consegue, che la mancata osservanza svincola il consumatore dal contratto (Art. 8.2).

Sui siti di vendita online dovranno esserci indicazioni chiare e leggibili, nel caso di restrizioni per la consegna e in ordine alle modalità di pagamento permesse (Art. 8.3).

L’invio della conferma del contratto dovrà essere fatto utilizzando un mezzo durevole, che garantisca la possibilità di accedervi in futuro e permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate entro un termine ragionevole e comunque al più tardi al momento della consegna del bene o dell’esecuzione del servizio (Art. 8.7).

Diritto di recesso

La direttiva 2011/83/UE include un articolato complesso di disposizioni in materia di recesso, in forza del quale, tra l’altro, i consumatori potranno recedere da contratti a distanza e fuori sede entro 14 giorni dalla consegna del bene o dalla conclusione del contratto di servizio, con determinate eccezioni, senza alcuna spiegazione o costo. Nel caso il consumatore non venisse portato a conoscenza dei suoi diritti, il periodo di recesso sarà prorogato a 12 mesi (Artt. 9-16).

Sanzioni

Le sanzioni sono determinate dagli Stati membri e dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive (Art. 24).

La Direttiva (UE) 2019/2161

La direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. direttiva Omnibus) si prefigge di migliorare e modernizzare le norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori in materia di:

– clausole abusive;
– indicazione dei prezzi ai consumatori;
– pratiche commerciali sleali;
– tutela dei consumatori in linea con lo sviluppo digitale;
– potenziamento degli strumenti per migliorare i diritti dei consumatori.

Principali novità

Vengono introdotti maggiori obblighi di trasparenza per gli operatori online. In dettaglio,

– i siti che utilizzano strumenti di confronto delle offerte dovranno informare i consumatori in merito ai criteri di classificazione;

– gli operatori dovranno informare i consumatori se hanno adottato procedure a garanzia del fatto che le recensioni provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato i prodotti in questione e quali sono le modalità di svolgimento di tali verifiche, al fine di evitare false recensioni;

– gli operatori che adottano il sistema dei ‘prezzi personalizzati’ dovranno informarne gli acquirenti (uso di algoritmi ad hoc);

– i consumatori dovranno essere informati se un prodotto viene acquistato presso un soggetto privato e sul fatto che, in tal caso, le norme UE sulla protezione dei consumatori non troveranno applicazione.

Tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali ‘gratuiti’ (es. servizi cloud o account posta elettronica) con applicazione della Direttiva 2011/83/UE (informazioni precontrattuali, diritto di recesso nonostante assenza di un corrispettivo pecuniario).

Risarcimento alle vittime di pratiche commerciali sleali. Sono previste sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per punire i professionisti che infrangono le norme nazionali che recepiscono la direttiva indicandone i criteri (almeno il 4% del fatturato annuo del venditore o fornitore, ovvero di 2 milioni di euro).

Pratiche commerciali sleali

La direttiva 2019/2161 affronta i nuovi sviluppi del mercato, in particolare nel settore digitale e va a modificare la direttiva 2005/29/CE, che definisce le pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori vietate nell’Unione europea.

Una pratica commerciale è sleale, ai sensi della normativa UE, quando è contraria ai requisiti di diligenza professionale e impedisce al consumatore di assumere una decisione economica pienamente informata e libera e pertanto è vietata in tutta l’UE.

Sono considerate sleali le pratiche commerciali contrarie ai requisiti della diligenza professionale e che hanno la probabilità di falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio. Sono qualificate pratiche commerciali particolarmente sleali quelle che inducono il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale, che altrimenti non avrebbe assunto, come ad esempio le pratiche commerciali ingannevoli (per azioni od omissioni) e le pratiche commerciali aggressive.

Nel caso in cui i consumatori siano danneggiati da pratiche commerciali sleali, la direttiva garantisce loro la possibilità di chiedere un risarcimento o una riduzione del prezzo.

Il quadro normativo fornito dall’Unione europea per aumentare il livello di tutela dei consumatori risulta ampiamente articolato e spiegato. Non ci resta che sperare che le regole entrino in vigore in tempi ragionevoli e vengano applicate correttamente.

Elena Bosani

Immagine di copertina ispirata da Europe Ecologie

Note

(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Eur-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=FI

(2) Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. Eur-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=EL

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