L’Italia beve più acqua minerale naturale di ogni altro Paese europeo. Nel 2025 i consumi hanno raggiunto 15,7 miliardi di litri, circa 266 litri pro capite, con un giro d’affari dei produttori stimato in 3,5 miliardi di euro (Beverfood, 2026a). Dietro un gesto quotidiano si colloca un impianto normativo preciso, le cui prime norme organiche risalgono al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e che oggi poggia sulla direttiva 2009/54/CE e sul decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.
A seguire, una guida tecnico-giuridica al prodotto: cosa distingue un’acqua minerale naturale da un’acqua potabile, come leggere le denominazioni di acque lisce, gassate ed effervescenti naturali, quali indicazioni e claim sono consentiti, a cosa è dovuta la straordinaria biodiversità delle sorgenti italiane e quanto valgono i consumi, la produzione e l’export.
La direttiva UE e la normativa italiana
La disciplina europea si basa sulla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali:
- la direttiva si applica alle acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato quali acque minerali naturali conformi all’Allegato I;
- l’elenco delle acque riconosciute viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (dir. 2009/54/CE, art. 1.1 e 1.5);
- le sorgenti devono venire utilizzate e le acque imbottigliate secondo le condizioni dell’Allegato II (dir. 2009/54/CE, art. 3).
I trattamenti ammessi sono tassativi e soltanto fisici:
- separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione;
- separazione di ferro, manganese, zolfo e arsenico mediante aria arricchita di ozono;
- separazione di altri componenti indesiderabili alle condizioni stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’EFSA;
- eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera con procedimenti esclusivamente fisici (dir. 2009/54/CE, art. 4.1).
Sono viceversa ‘vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, fatto salvo il paragrafo 2, l’aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale’ (dir. 2009/54/CE, art. 4.3).
In Italia la direttiva è stata attuata con il d.lgs. 176/2011, in vigore dal 20 novembre 2011, che ha abrogato il d.lgs. 105/1992 e il d.lgs. 339/1999 e disciplina in un unico testo le acque minerali naturali e le acque di sorgente (d.lgs. 176/2011, art. 34). La definizione legale è questa: sono acque minerali naturali ‘le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute’ (d.lgs. 176/2011, art. 2.1). Tali caratteristiche vengono valutate sul piano geologico e idrogeologico, organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico, microbiologico e, se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico, e la composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali devono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali (d.lgs. 176/2011, art. 2.3 e 2.4). I criteri tecnici di valutazione sono dettati dal decreto del Ministro della salute 10 febbraio 2015, che ha sostituito il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Ministero della Salute, 2015).
Il riconoscimento avviene con decreto del Ministero della Salute, sentito il Consiglio superiore di sanità; il decreto riporta la denominazione dell’acqua, il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione, le caratteristiche igieniche particolari, le eventuali proprietà favorevoli alla salute e le indicazioni e controindicazioni che possono comparire in etichetta, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e comunicato alla Commissione europea (d.lgs. 176/2011, art. 5).
L’utilizzo della sorgente è poi subordinato all’autorizzazione regionale, rilasciata previo accertamento che gli impianti escludano ogni pericolo di inquinamento (d.lgs. 176/2011, art. 6). Le operazioni consentite riprendono la direttiva, con espresso divieto di ‘trattamenti di potabilizzazione, l’aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale’ (d.lgs. 176/2011, art. 8.4).
Alla sorgente e in commercio l’acqua deve essere esente da parassiti e microrganismi patogeni, da Escherichia coli e streptococchi fecali in 250 ml, da anaerobi sporigeni solfito-riduttori in 50 ml e da Pseudomonas aeruginosa in 250 ml (d.lgs. 176/2011, art. 9.4). La vigilanza spetta alle regioni e alle aziende sanitarie locali (d.lgs. 176/2011, art. 16) e le sanzioni per chi imbottiglia o vende senza autorizzazione vanno da 52.000 a 110.000 euro (d.lgs. 176/2011, art. 33.1, lett. ‘a’).
Sul piano dell’etichettatura, la legge consente di qualificare l’acqua in base al residuo fisso a 180 °C:
- ‘oligominerale’ o ‘leggermente mineralizzata’ se non superiore a 500 mg/l;
- ‘minimamente mineralizzata’ se non superiore a 50 mg/l;
- ‘ricca di sali minerali’ se superiore a 1.500 mg/l (d.lgs. 176/2011, art. 12.2, lett. ‘a’, ‘b’, ‘c’).
Le etichette devono riportare la composizione analitica con i componenti caratteristici, la data delle analisi e il laboratorio che le ha eseguite, da aggiornare almeno ogni cinque anni (d.lgs. 176/2011, art. 12.1, lett. ‘c’ e ‘d’, e art. 12.6). Per il resto si applicano le norme generali del regolamento (UE) n. 1169/2011 sulle informazioni ai consumatori.
Acqua minerale naturale, acqua potabile e acqua di sorgente
La differenza tra le due categorie è di natura giuridica e di origine, prima ancora che qualitativa. Le acque destinate al consumo umano, le acque potabili, sono disciplinate dal d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, che ha attuato la direttiva (UE) 2020/2184 e, dal 21 marzo 2023, ha sostituito il d.lgs. 31/2001. Il decreto fissa i valori di parametro e i controlli per l’acqua di rete, che può venire trattata e disinfettata per garantire la sicurezza microbiologica e chimica, ed esclude espressamente dal proprio ambito le acque minerali naturali riconosciute ai sensi del d.lgs. 176/2011 (d.lgs. 18/2023, art. 3.1, lett. ‘a’).
L’acqua minerale naturale segue la strada opposta. La legge afferma che le acque minerali naturali ‘si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti’ e che esse ‘vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento’ (d.lgs. 176/2011, art. 2.2). Non può venire disinfettata, conserva il proprio microbismo naturale e deve venire imbottigliata alla sorgente: è vietato il trasporto dell’acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale (d.lgs. 176/2011, art. 11.1; dir. 2009/54/CE, art. 3 e Allegato II).
Per le acque potabili comunque poste in commercio – ivi incluse quelle filtrate e somministrate nei ristoranti – è vietato l’uso di indicazioni, marchi o immagini che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali e, in particolare, è vietata la dicitura ‘acqua minerale’ (d.lgs. 176/2011, art. 18).
Accanto alle due categorie esiste l’acqua di sorgente, acqua sotterranea imbottigliata alla sorgente allo stato naturale, valutata per le caratteristiche chimiche secondo i criteri delle acque potabili e priva dell’obbligo di costanza della mineralizzazione (d.lgs. 176/2011, art. 20).
In sintesi, l’acqua potabile è un servizio che garantisce sicurezza e accessibilità, mentre l’acqua minerale naturale è un alimento con un’identità certificata: origine sotterranea protetta, composizione costante e riconosciuta con decreto, assenza di trattamenti. È questa identità, verificabile in etichetta, a cui il consumatore italiano attribuisce valore.
Lisce, gassate ed effervescenti naturali, le denominazioni di legge
Il consumatore distingue tre categorie, liscia, gassata ed effervescente naturale, e la legge le traduce in menzioni precise che integrano la denominazione ‘acqua minerale naturale’. L’etichetta può infatti riportare le diciture:
- ‘effervescente naturale’ o ‘naturalmente gassata’ se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto dell’eventuale reintegrazione del gas proveniente dalla stessa falda liberato nelle operazioni che precedono l’imbottigliamento;
- ‘rinforzata col gas della sorgente’ se il tenore di anidride carbonica libera proveniente dalla stessa falda o giacimento è superiore a quello della sorgente;
- ‘aggiunta di anidride carbonica’ se è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda; ‘totalmente degassata’ o ‘parzialmente degassata’ se l’anidride carbonica presente alla sorgente è stata eliminata in tutto o in parte (d.lgs. 176/2011, art. 12.1, lett. ‘a’). La direttiva prevede le corrispondenti denominazioni di vendita per le acque effervescenti definite all’Allegato I, parte III, e l’obbligo di segnalare la degassificazione totale o parziale (dir. 2009/54/CE, art. 7.1).
L’acqua liscia, che il linguaggio comune chiama ‘naturale’, è quindi un’acqua minerale naturale senza menzioni relative al gas, poiché ogni acqua minerale è per legge ‘naturale’, anche quando viene gassata. L’effervescente naturale è una rarità geologica, legata alle falde che attraversano rocce di origine vulcanica o profonde faglie da cui risale anidride carbonica. La gassata è un’acqua minerale addizionata di anidride carbonica, operazione consentita dalla legge nel rispetto della disciplina degli additivi alimentari (d.lgs. 176/2011, art. 8.3).
Sul mercato domestico le acque lisce rappresentano circa il 74% dei volumi, le leggermente gassate il 2-3%, mentre le frizzanti vengono preferite nella ristorazione, dove le effervescenti naturali hanno superato i volumi delle gassate classiche (Beverfood, 2026a). Le acque leggere, oligominerali e minimamente mineralizzate, superano insieme il 70% dei consumi (Beverfood, 2026a).
Le indicazioni e i claim consentiti sulle acque minerali
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute si applica ‘fatte salve’ le disposizioni della direttiva sulle acque minerali naturali (reg. CE 1924/2006, art. 1.5, lett. ‘d’). Le acque minerali non sono quindi escluse dal regolamento, ma godono di un regime speciale a due livelli:
- il primo livello è l’elenco tassativo di indicazioni della direttiva, trasposto nel decreto italiano: ‘contenente bicarbonato’ se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l, ‘solfata’ se i solfati superano 200 mg/l, ‘clorurata’ se il cloruro supera 200 mg/l, ‘calcica’ se il calcio supera 150 mg/l, ‘magnesiaca’ se il magnesio supera 50 mg/l, ‘fluorata’ o ‘contenente fluoro’ se il fluoro supera 1 mg/l, ‘ferruginosa’ o ‘contenente ferro’ se il ferro bivalente supera 1 mg/l, ‘acidula’ se l’anidride carbonica libera supera 250 mg/l, ‘sodica’ se il sodio supera 200 mg/l, ‘indicata per le diete povere di sodio’ se il sodio è inferiore a 20 mg/l, oltre a ‘microbiologicamente pura’ (d.lgs. 176/2011, art. 12.2, lett. ‘d’-‘p’; dir. 2009/54/CE, art. 9.2 e Allegato III);
- il secondo livello riguarda le menzioni sulle proprietà favorevoli alla salute, ammesse solo se contenute nel decreto di riconoscimento: ‘può avere effetti diuretici’, ‘può avere effetti lassativi’, ‘indicata per l’alimentazione dei lattanti’, ‘indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti’, ‘stimola la digestione’, ‘può favorire le funzioni epatobiliari’ e altre menzioni analoghe, purché non attribuiscano all’acqua proprietà ‘per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana’ (d.lgs. 176/2011, art. 12.4).
Sono vietate le diciture che indichino la superiorità di un’acqua rispetto ad altre (d.lgs. 176/2011, art. 12.5) e la pubblicità delle menzioni salutistiche è soggetta alla preventiva approvazione del Ministero della Salute (d.lgs. 176/2011, art. 19.2).
Il Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 si applica in ogni caso sui tenori di sodio: il suo allegato riserva alle acque diverse dalle minerali naturali la soglia di 2 mg di sodio per 100 ml per l’indicazione ‘a basso contenuto di sodio/sale’, a fronte dei 0,12 g per 100 g o 100 ml previsti per gli altri alimenti, e vieta per le acque minerali naturali e per tutte le altre acque l’indicazione ‘a bassissimo contenuto di sodio/sale’ (reg. CE 1924/2006, Allegato). Per le acque minerali naturali rimane così la sola indicazione ‘indicata per le diete povere di sodio’, riservata ai tenori inferiori a 20 mg/l (dir. 2009/54/CE, Allegato III; d.lgs. 176/2011, art. 12.2, lett. ‘o’).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato questo assetto e ha precisato che il sodio va calcolato nel suo tenore complessivo, bicarbonato di sodio incluso, e non soltanto come cloruro di sodio, poiché le confezioni e la pubblicità non possono far credere al consumatore che un’acqua sia povera di sodio o di sale quando il suo tenore complessivo supera 20 mg/l (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 2015).
Infine, le acque minerali possono utilizzare le due indicazioni sulla salute autorizzate per l’acqua in quanto tale: ‘l’acqua contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali’ e il claim sul mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea, a condizione di informare il consumatore che l’effetto si ottiene con un’assunzione giornaliera di almeno 2 litri di acqua da tutte le fonti (reg. UE 432/2012, Allegato), sulla base del parere scientifico dell’EFSA (EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies, 2011).
La biodiversità delle acque minerali italiane
L’Italia è un Paese di acque minerali per ragioni geologiche. La catena alpina e quella appenninica, i grandi massicci carbonatici, le strutture carsiche, i depositi arenacei e i distretti vulcanici della Toscana, del Lazio, della Campania e della Sicilia alimentano falde profonde che, attraversando rocce diverse, acquisiscono composizioni diverse. Uno studio dell’Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR ha costruito un geodatabase con i dati di etichetta di oltre quattrocento acque minerali naturali italiane, mettendo in relazione la loro caratterizzazione idrochimica con la distribuzione geografica e con gli scenari geologici che controllano l’evoluzione delle acque sotterranee (Ciotoli & Guerra, 2016). Ne emerge una gamma che va dalle acque minimamente mineralizzate dei massicci alpini e prealpini alle acque bicarbonato-calciche degli Appennini, dalle solfate e clorurato-sodiche alle effervescenti naturali ricche di anidride carbonica dei distretti vulcanici, fino alle acque oligominerali come quelle di Fiuggi, classificate come naturali, sorgive, oligominerali fredde (Belli, 2024).
Questa varietà si riflette nell’ampia struttura dell’offerta. Secondo Mineracqua, la federazione di Confindustria che associa le imprese delle acque minerali naturali e di sorgente, in Italia operano oltre 80 aziende che gestiscono circa 130 stabilimenti e imbottigliano 230 marche diverse, presenti in tutte le regioni. Il repertorio dell’annuario di settore censisce 262 marchi, con le concentrazioni maggiori in Lombardia, Piemonte, Toscana e Umbria (Beverfood, s.d.). È una ricchezza di tipologie che, come osserva la federazione, pochi altri Paesi possono vantare, ed è la base della distintività del prodotto sui mercati esteri.
Una storia millenaria, dalle terme all’imbottigliamento
L’impiego delle acque minerali italiane precede di secoli la loro disciplina. Le proprietà delle acque dell’antica Anticoli di Campagna, l’odierna Fiuggi, cominciano a essere note alla fine del XIII secolo, quando papa Bonifacio VIII inizia personalmente a utilizzarle, e ne scrive più tardi anche Michelangelo Buonarroti; la notorietà vera arriva però dalla seconda metà dell’Ottocento, quando si afferma l’uso di imbottigliare l’acqua e distribuirla a Roma, in Italia e all’estero, con un primo stabilimento di imbottigliamento documentato nel 1887, la concessione delle sorgenti alla Società anonima Fiuggi nel 1907 e il nuovo stabilimento termale inaugurato nel 1911 (Belli, 2024). Nello stesso periodo nascono i marchi storici dell’industria: l’acqua Ferrarelle di Riardo viene imbottigliata dal 1893 (Ferrarelle, s.d.) e la società Sanpellegrino viene fondata nel 1899 (Sanpellegrino, s.d.).
Il legislatore segue. Le prime norme organiche sulle acque minerali sono quelle del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e del decreto ministeriale 20 gennaio 1927; la direttiva 80/777/CEE del 1980 armonizza le regole europee, recepita in Italia con il d.lgs. 105/1992; la rifusione del 2009 e il d.lgs. 176/2011 chiudono il cerchio. Il principio rimane quello di un secolo fa: l’acqua deve arrivare al consumatore come sgorga dalla sorgente, imbottigliata nel luogo di emersione, senza trattamenti che ne alterino l’identità.
I consumi pro capite, in Italia, in Europa e nel mondo
Nel 2025 i consumi italiani di acqua minerale sono stimati in 15,7 miliardi di litri, contro i 15,55 miliardi del 2024, con un consumo pro capite di circa 266 litri l’anno, in crescita dai 263 dell’anno precedente, e una spesa media inferiore ai 100 euro per persona all’anno (Beverfood, 2026a). Il retail moderno veicola circa l’80% dei volumi, con i supermercati al 48% e i discount al 30% della distribuzione moderna; il dettaglio tradizionale e il porta a porta valgono un ulteriore 6% e il fuori casa, tra bar, ristoranti, mense e distribuzione automatica, circa il 15% (Beverfood, 2026a). L’acqua minerale risulta così l’alimento più consumato in assoluto dagli italiani.
Il confronto europeo conferma il primato. In Germania, il secondo grande mercato continentale, le circa 150 fonti minerali hanno venduto nel 2025 poco meno di 10,2 miliardi di litri di acque minerali e curative, con un consumo di 128,8 litri pro capite (Lebensmittel Praxis, 2026), meno della metà del dato italiano.
A livello mondiale il quadro cambia perimetro: il rapporto dell’Università delle Nazioni Unite stima le vendite globali delle tre principali tipologie di acqua confezionata non gassata, minerale, naturale e trattata, in circa 350 miliardi di litri nel 2021, per un valore prossimo a 270 miliardi di dollari, con oltre un milione di bottiglie vendute al minuto; i primati pro capite spettano a Singapore e all’Australia, ma riguardano in larga parte acque potabili trattate, cioè una categoria diversa dall’acqua minerale naturale europea, che viene definita proprio dall’assenza di trattamenti (Bouhlel et al., 2023).
Il primato italiano nei consumi di acqua minerale naturale in senso proprio si spiega con fattori geologici (l’abbondanza di sorgenti riconosciute), culturali (la centralità dell’acqua a tavola) e commerciali (la capillarità della distribuzione e la forza dei marchi).
Il mercato: produzione, export e mercati di destino
Tenuto conto dei consumi interni e del commercio estero, la produzione italiana di acque minerali per il 2024 viene stimata intorno ai 17,1 miliardi di litri, con un export di circa 1,9 miliardi di litri, pari all’11% della produzione, e importazioni marginali (Beverfood, 2025). Il giro d’affari dei produttori è passato da 3,3 a 3,5 miliardi di euro e otto grandi gruppi controllano circa il 69% del mercato (Romeo, 2025). Nella distribuzione moderna i primi tre produttori – Sant’Anna, San Pellegrino e San Benedetto – coprono a valore il 32,8% delle vendite, mentre le marche del distributore si fermano al 17,6% (Beverfood, 2026a). La struttura rimane però frammentata, con oltre duecento marche regionali e locali che convivono con i marchi nazionali.
L’export è la voce più dinamica. Secondo i dati diffusi da Mineracqua, nel 2024 le esportazioni di acque minerali italiane hanno raggiunto il valore record di 1 miliardo e 408 milioni di euro, con un aumento del 28,5% sul 2023, il miglior risultato dell’intera industria alimentare italiana, dopo il +20,9% già registrato nel 2023; i volumi sono cresciuti del 12,9%, segno di un apprezzamento del valore unitario del prodotto sui mercati internazionali (ANSA, 2025; Mineracqua, 2025). Il dato non contraddice la stima di 1,9 miliardi di litri riportata sopra: la prima cifra misura il valore in euro, rilevato dalla federazione sulle statistiche doganali, la seconda i volumi. Le stime di valore divergono peraltro a seconda del perimetro merceologico considerato, tanto che l’annuario di settore valuta l’export 2024 in circa 883 milioni di euro, pari a 0,47 euro al litro (Beverfood, 2025). Gli Stati Uniti sono il primo mercato di sbocco, con 476,7 milioni di euro e una crescita del 28,5%, seguiti dalla Francia con 158,7 milioni, dalla Germania con 90,4 milioni (+36,5%) e dal Regno Unito con 84 milioni (+165,8%); l’Unione Europea e il Regno Unito insieme valgono 491,7 milioni di euro (ANSA, 2025). Le acque effervescenti e gassate di fascia premium, con i marchi storici del Made in Italy, trainano le vendite nella ristorazione internazionale, mentre il prezzo medio all’export supera il doppio di quello realizzato sul mercato interno (Beverfood, 2025). Nel 2025, nonostante i dazi, il comparto delle acque minerali e delle bibite analcoliche è stato l’unico del beverage italiano a crescere negli Stati Uniti, con un +11,1% (Beverfood, 2026b).
Conclusioni e prospettive
L’acqua minerale naturale italiana unisce una storia secolare, una biodiversità geologica senza eguali in Europa e un rigore giuridico che ne garantisce l’identità: riconoscimento con decreto, purezza originaria, imbottigliamento alla sorgente, assenza di trattamenti, indicazioni di etichetta tassative. Il mercato interno è maturo ma ancora in crescita, l’export corre a doppia cifra e gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito assorbono la parte maggiore delle vendite estere. Le prospettive per i prossimi anni ruotano intorno a tre assi: la sostenibilità del packaging, con le bottiglie in PET riciclato ormai ammesse fino al 100% del materiale e l’alleggerimento continuo delle confezioni (Beverfood, 2025); l’internazionalizzazione, con la ricerca di nuovi sbocchi al di là del mercato statunitense; la diversificazione verso acque aromatizzate, funzionali e proteiche, referenze premium che non rientrano nella categoria delle acque minerali naturali ma ne allargano l’offerta (Beverfood, 2026a).
Dario Dongo
Riferimenti
Fonti normative dell’Unione Europea
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Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and marketing of natural mineral waters (Recast). Official Journal of the European Union, L 164, 26.6.2009. http://data.europa.eu/eli/dir/2009/54/oj
Directive (EU) 2020/2184 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2020 on the quality of water intended for human consumption (recast). Official Journal of the European Union, L 435, 23.12.2020. http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text: 13/12/2014. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
Giurisprudenza dell’Unione Europea
Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2015). Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2015, causa C-157/14, Neptune Distribution SNC contro Ministre de l’Économie et des Finances, ECLI:EU:C:2015:823. https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-157/14
Fonti normative italiane
Decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Normattiva. Ultima versione consolidata: 30/11/2011. https://www.normattiva.it/eli/id/2011/11/05/011G0218/CONSOLIDATED
Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Normattiva. Ultima versione consolidata: 30/12/2025. https://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO_LEGISLATIVO/2023/02/23/18/CONSOLIDATED
Ministero della Salute. (2015). Decreto 10 febbraio 2015. Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 50 del 2 marzo 2015. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/03/02/15A01419/sg
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Ferrarelle. (s.d.). Ferrarelle mineral water VAR 0,5 L. Environmental Product Declaration EPD-IES-0025678:001. The International EPD System. https://www.environdec.com/library/epd25678
Lebensmittel Praxis. (2026). Getränkebranche: Menschen in Deutschland trinken mehr Mineralwasser. https://lebensmittelpraxis.de/industrie-aktuell/47421-getraenkebranche-menschen-in-deutschland-trinken-mehr-mineralwasser.html
Mineracqua. (2025). Pubblicato l’Annuario Acquitalia 2025/2026 del nuovo Beverfood in collaborazione con Mineracqua. https://www.mineracqua.it/pubblicato-lannuario-acquitalia-2025-2026-del-nuovo-beverfood-in-collaborazione-con-mineracqua/
Sanpellegrino. (s.d.). Tasteful Italian story. https://sanpellegrino.com/uk/node/91
Stampa qualificata
ANSA. (2025, 19 marzo). Acque minerali italiane, 1,4 miliardi export ma è allarme dazi. https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/business/2025/03/19/acque-minerali-italiane-14-miliardi-export-ma-e-allarme-dazi_c6f40aae-ed52-4f64-b29a-02d5c2e8bbc6.html
Romeo, A. (2025, 9 giugno). Mineral waters, best export of the entire food & beverage sector: +28.5%. Il Sole 24 Ore. https://en.ilsole24ore.com/art/mineral-water-export-best-all-foodbeverage-sector-285percent-AHQ9975

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


