Great Italian Food Trade

Il portale di informazione indipendente sulle eccellenze agroalimentari italiane

HomeCertificazioni e analisiDe.Co., le denominazioni comunali

De.Co., le denominazioni comunali

Le Denominazioni Comunali (De.Co.) danno visibilità a ricette, produzioni e saperi che raccontano un territorio. Il riconoscimento pubblico ne valorizza l’identità, ma non va confuso con una certificazione di qualità né con la protezione europea di denominazioni di origine protetta (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG). Come per i Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT), comprenderne i limiti è essenziale per utilizzarle correttamente.

Il precedente approfondimento pubblicato su Food Times metteva in evidenza le opportunità per agricoltura, artigianato e turismo locale (Dongo & De Nobili, 2019). La prospettiva rimane valida, ma l’inquadramento giuridico va aggiornato alla luce della sentenza n. 75/2023 della Corte costituzionale e del regolamento (UE) 2024/1143. Riconoscimento comunale, marchio registrato e certificazione rimangono strumenti distinti.

Dall’intuizione di Veronelli al riconoscimento comunale

L’idea delle De.Co. si deve a Luigi Veronelli, attento osservatore dell’agricoltura contadina e delle culture gastronomiche dei Comuni. L’obiettivo era rendere riconoscibili specialità troppo piccole per sostenere i costi e la complessità di una registrazione come DOP o IGP, preservando una memoria territoriale con il coinvolgimento di produttori, ristoratori e comunità. L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) propose nel 2000 un disegno di legge che raccolse ampi consensi tra le amministrazioni locali, senza seguito sul piano nazionale (Dongo & De Nobili, 2019).

Una legge statale tuttora manca. Il fondamento dell’azione comunale si colloca nelle funzioni di rappresentanza della comunità e di promozione del suo sviluppo e nel principio di sussidiarietà, non in un potere di istituire nuove denominazioni protette. I regolamenti comunali richiamano di norma gli articoli 3 e 13 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Comune di Aprica, s.d., art. 1.2; d.lgs. 267/2000, artt. 3 e 13). La legge siciliana richiama anche l’articolo 118 della Costituzione (l.r. Sicilia 3/2022, art. 1.2).

Diverse Regioni hanno poi istituito propri registri. La Corte costituzionale ricorda le leggi della Liguria (l.r. 11/2018), della Campania (l.r. 7/2021) e della Basilicata (l.r. 23/2022), oltre a quella siciliana (Corte costituzionale, 2023). Per le autonomie speciali occorre considerare anche il relativo ordinamento.

Non esiste quindi una certificazione nazionale uniforme chiamata ‘De.Co.’. Il contenuto concreto del riconoscimento dipende dagli atti che lo disciplinano: regolamento comunale, delibera di attribuzione, scheda o disciplinare e regole d’uso del logo, oltre all’eventuale legge regionale. Anche la denominazione estesa, talvolta comprensiva delle parole ‘di origine’, non determina da sola gli effetti giuridici.

La Corte costituzionale: identità territoriale, nessuna privativa

Il passaggio decisivo è la sentenza n. 75/2023 della Corte costituzionale, depositata il 18 aprile 2023, sulla legge della Regione Siciliana 3/2022. Il governo sosteneva che le De.Co. duplicassero il sistema europeo delle DOP, IGP e STG. La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative alla tutela della concorrenza e all’Accordo di Lisbona, perché non indicate nella delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri. Ha invece dichiarato non fondate quelle riferite al diritto dell’Unione Europea (Corte costituzionale, 2023).

Secondo la Corte la De.Co. è una ‘mera attestazione di identità territoriale‘, che rientra nella nozione di indicazione geografica semplice e quindi non interferisce con le denominazioni registrate a livello europeo. Chi ottiene l’attestazione non acquisisce un diritto di privativa o di esclusiva nei confronti di chi produce lo stesso alimento senza averla conseguita. Il logo testimonia l’origine e il legame storico-culturale del prodotto con il territorio comunale, senza garantirne la qualità (Corte costituzionale, 2023).

Il fondamento europeo di questa lettura è la sentenza Salame Felino della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Un nome geografico non registrato può ricevere tutela nazionale soltanto se designa un prodotto privo di un nesso particolare tra caratteristiche e origine, se la tutela non compromette gli obiettivi della disciplina europea e se non ostacola la libera circolazione delle merci (Corte di Giustizia UE, causa C-35/13, 2014).

Ne discende un limite operativo preciso. Delibera, regolamento e disciplinare ‘non potranno contenere sistemi di verifica della qualità delle produzioni locali’ come conseguenza della loro realizzazione in quel territorio (Corte costituzionale, 2023). La pronuncia riguarda la disciplina siciliana e non convalida indistintamente ogni regolamento comunale italiano. Riferire a ‘De.Co.’ in un provvedimento non basta a renderne legittimi tutti i contenuti.

Effetti giuridici limitati 

Il riconoscimento può produrre effetti amministrativi concreti:

  • iscrizione in un registro;
  • ammissione all’uso del logo;
  • obbligo di rispettare determinate condizioni;
  • perdita dell’autorizzazione in caso di inosservanza. 

Il regolamento del Comune di Aprica, per esempio, iscrive nel registro sia i prodotti sia i soggetti autorizzati a usare la De.Co. Disciplina inoltre l’impiego del logo, vieta appellativi come ‘super’ o ‘eccellente’ e prevede controlli, sospensione, revoca e cancellazione (Comune di Aprica, s.d., artt. 4, 10 e 11).

Lo stesso regolamento mostra però quanto sia necessaria una lettura critica dei testi locali. Affida infatti al disciplinare la definizione degli ‘standard qualitativi’ e la garanzia dei ‘parametri di qualità e sicurezza igienico-sanitaria del prodotto’ (Comune di Aprica, s.d., art. 8.7, lett. ‘c’, e art. 8.8). Clausole di questo tipo si avvicinano ai sistemi di verifica della qualità che la Corte costituzionale ha escluso dagli atti istitutivi delle De.Co.

D’altra parte l’iscrizione non attribuisce il monopolio commerciale sulla ricetta o sul nome. Rimangono applicabili le tutele generali contro le comunicazioni ingannevoli e gli eventuali diritti su segni distintivi, quando ne ricorrano i presupposti. Questi ultimi vanno dimostrati attraverso il relativo titolo, non invocando la sigla De.Co.

De.Co. e marchi

I Comuni, come altri enti pubblici, possono ottenere registrazioni di marchio (d.lgs. 30/2005, art. 19.3). Il regolamento di Aprica ad esempio prevede espressamente il deposito del logo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Comune di Aprica, s.d., art. 5.5). 

Le persone giuridiche di diritto pubblico possono anche registrare un marchio collettivo, allegando alla domanda il regolamento d’uso con i controlli e le sanzioni (d.lgs. 30/2005, art. 11.1 e 11.2; Camera di commercio di Firenze, 2024).

Il marchio tutela il segno distintivo, non attribuisce di per sé un monopolio sulla denominazione generica del prodotto. Così, quando un marchio figurativo comprenda un nome geografico, la registrazione ‘non autorizza il titolare a vietare a terzi l’uso nel commercio del nome stesso’, purché conforme alla correttezza professionale. Chiunque produca nella zona ha inoltre diritto a usare il marchio, se rispetta il regolamento (d.lgs. 30/2005, art. 11.4).

Per l’impresa la verifica deve quindi riguardare il segno effettivamente registrato, il titolare, i prodotti coperti e le condizioni della concessione (reg. UE 2024/1143, art. 26.1).

De.Co., PAT, DOP, IGP e STG: le differenze

I PAT sono oggetto di un censimento fondato sulla continuità delle metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura, praticate in modo omogeneo sul territorio da almeno venticinque anni. Il loro elenco non è un registro di certificazioni delle singole imprese (d.m. 350/1999, art. 1.2).

Per le De.Co. questa soglia non va trasferita automaticamente. La legge regionale siciliana richiede almeno vent’anni per i ‘prodotti tradizionali locali’, mentre per i ‘prodotti tipici’ fa riferimento a modalità consolidate nei costumi locali senza fissare un termine (l.r. Sicilia 3/2022, art. 2.2). Il regolamento di Aprica ammette anche prodotti di recente ideazione con valore identitario per la comunità, purché realizzati nel territorio comunale da almeno due anni (Comune di Aprica, s.d., art. 2.1, art. 3.2 e art. 6.1, lett. ‘a’).

Il regolamento (UE) 2024/1143, disciplina sia le DOP e IGP – le quali comportano registrazione, disciplinari vincolanti e una specifica protezione dei nomi – sia le STG, che proteggono nomi legati a un metodo di produzione o a una composizione tradizionale, senza legame geografico.

Profilo De.Co. PAT DOP, IGP e STG
Finalità Attestare l’identità territoriale e valorizzarla Censire pratiche agroalimentari consolidate Tutelare nomi e caratteristiche secondo il regime europeo
Documento di riferimento Atti comunali ed eventuale legge regionale applicabile Scheda del prodotto nell’elenco Disciplinare registrato
Verifiche Quelle previste dal sistema locale, senza controlli di qualità L’elenco non certifica le singole produzioni Controlli ufficiali di conformità al disciplinare
Esclusiva Nessuna privativa sul nome; l’eventuale marchio protegge il solo logo Nessuna privativa derivante dall’elenco Protezione specifica dei nomi registrati

 

Neppure la coesistenza può venire data per scontata. La legge siciliana esclude dal registro regionale i prodotti DOP, IGP e STG e quelli iscritti nell’elenco dei PAT. Prevede inoltre la decadenza automatica della De.Co. in caso di successivo riconoscimento europeo o di iscrizione tra i PAT (l.r. Sicilia 3/2022, art. 1.4).

La Corte costituzionale ha indicato proprio in questa ‘clausola di cedevolezza‘ una conferma della compatibilità con il diritto dell’Unione Europea (Corte costituzionale, 2023). Non è una regola nazionale da estendere meccanicamente a tutti i Comuni, ma dimostra la necessità di leggere la normativa territoriale.

Come impostare il riconoscimento: il lavoro utile prima del logo

Per un Comune o un gruppo di produttori il percorso dovrebbe partire da un dossier documentato, da adattare alla procedura locale. Il primo passo è precisare l’oggetto: prodotto agricolo, alimento trasformato, ricetta, sapere o manifestazione. La stessa attestazione non va estesa a realtà differenti senza motivazione.

Segue la documentazione del legame con il territorio attraverso fonti storiche, ricettari, archivi, testimonianze verificabili e descrizioni delle pratiche. I fatti documentati vanno tenuti separati dalle narrazioni promozionali.

Il disciplinare o la scheda devono poi descrivere ciò che si fa oggi: ingredienti, fasi produttive, luoghi di lavorazione e varianti ammesse. Occorre indicare quali elementi devono rimanere locali e quali possono provenire da altre aree.

Va quindi verificata l’assenza di interferenze con DOP, IGP, STG, PAT e marchi anteriori, anche sotto il profilo dell’evocazione. Procedura, criteri, soggetti autorizzati, regole grafiche, verifiche e conseguenze delle violazioni devono infine venire resi pubblici.

La presenza di una commissione o di un disciplinare non equivale, da sola, a una certificazione indipendente. Le verifiche devono riguardare la corrispondenza alla tradizione locale e il rispetto delle regole d’uso del logo, non la qualità del prodotto. È utile che il registro permetta al consumatore e all’acquirente professionale di capire che cosa è stato riconosciuto, a chi è consentito usare il logo e quali controlli siano effettivamente previsti.

Etichetta e pubblicità: evitare garanzie inesistenti

Una comunicazione prudente e informativa può riferire ‘Prodotto riconosciuto De.Co. dal Comune di …‘, purché il provvedimento e le condizioni d’uso lo consentano. È opportuno rendere consultabili gli estremi dell’iscrizione e il disciplinare, anche attraverso un collegamento digitale.

Formule come ‘qualità superiore certificata dal Comune‘ o ‘origine di tutti gli ingredienti garantita De.Co.‘ non sono invece giustificate dalla sola attestazione. Le informazioni volontarie devono essere precise, chiare e non ambigue, senza attribuire all’alimento caratteristiche o garanzie che non possiede (reg. UE 1169/2011, artt. 7 e 36.2). Nel rispetto, tra l’altro, della disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette (d.lgs. 206/2005, artt. 20-22).

Il luogo della ricetta, quello di produzione e l’origine degli ingredienti possono essere diversi. Un logo che riporta il nome del Comune è di per sé un’indicazione di provenienza. Se il prodotto viene fabbricato altrove, l’indicazione del luogo di provenienza effettivo diventa obbligatoria quando la sua omissione potrebbe trarre in errore il consumatore (reg. UE 1169/2011, art. 26.2, lett. ‘a’). Se l’origine dell’alimento è indicata e l’ingrediente primario ha un’origine differente, occorre inoltre indicare quest’ultima o dichiararne la diversità (reg. UE 1169/2011, art. 26.3; reg. esec. UE 2018/775, art. 2).

Le regole sull’ingrediente primario non si applicano peraltro ai termini geografici contenuti in denominazioni usuali e generiche la cui interpretazione comune non indica l’origine (es. ‘pesto alla genovese’. V. reg. esec. UE 2018/775, art. 1.1). Il regolamento di esecuzione esclude inoltre, in attesa di norme specifiche, i marchi d’impresa registrati che costituiscano un’indicazione di origine (reg. esec. UE 2018/775, art. 1.2). L’esclusione non tocca in ogni caso il divieto di informazioni ingannevoli né l’obbligo di indicare la provenienza quando la sua omissione inganni.

Valore economico: misurare le attività, non contare i riconoscimenti

Una De.Co. può sostenere iniziative di vendita diretta, ristorazione, didattica e visita ai luoghi di produzione. Il beneficio dipende però dal progetto che la accompagna: disponibilità del prodotto, continuità degli operatori, accessibilità delle informazioni e collaborazione tra imprese e amministrazione.

Per valutarne l’utilità conviene misurare i produttori effettivamente attivi, le vendite, le visite, le iniziative formative e la permanenza delle lavorazioni nel tempo. Il numero di attestazioni rilasciate, da solo, non misura né fatturato né qualità. Anche la gratuità dell’uso di un logo non elimina il lavoro necessario per documentare le produzioni e amministrare il sistema.

Conclusioni

Le De.Co. hanno il significato di rendere conoscibile una cultura produttiva e aiutano chi la mantiene viva. La loro credibilità richiede fonti attendibili, regole comprensibili e una comunicazione proporzionata al riconoscimento ottenuto.

Valorizzazione culturale, autorizzazione all’uso di un logo, tutela di un marchio e certificazione sono concetti distinti. Esplicitare queste differenze permette ai Comuni di costruire progetti più solidi e alle imprese di raccontare il territorio senza promettere garanzie che il solo riconoscimento non offre.

Dario Dongo

Credit cover DE.CO. Bologna

Riferimenti

Approfondimento editoriale precedente

Dongo, D., & De Nobili, M. (2019, 15 maggio). Denominazioni comunali, opportunità trascurate. L’ABC. Food Times. https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/denominazioni-comunali-opportunita-trascurate-labc/

Giurisprudenza

Corte costituzionale. (2023, 18 aprile). Sentenza n. 75/2023, ECLI:IT:COST:2023:75. Decisione del 23 febbraio 2023, deposito del 18 aprile 2023, Gazzetta Ufficiale, 1ª serie speciale, n. 16 del 19 aprile 2023. https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2023/75

Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2014, 8 maggio). Sentenza nella causa C-35/13, Assica e Kraft Foods Italia contro Associazione fra produttori per la tutela del ‘Salame Felino’ e altri. ECLI:EU:C:2014:306. https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-35/13

Fonti normative dell’Unione Europea

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/775 of 28 May 2018 laying down rules for the application of Article 26(3) of Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers, as regards the rules for indicating the country of origin or place of provenance of the primary ingredient of a food. Consolidated text: 09/06/2019. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/775/2019-06-09

Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on geographical indications for wine, spirit drinks and agricultural products, as well as traditional specialities guaranteed and optional quality terms for agricultural products. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/2026-03-18

Fonti normative italiane e regionali

Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/10/12/099G0423/sg

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Normattiva. Ultima versione consolidata: 06/10/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/28/000G0304/CONSOLIDATED

Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Normattiva. Ultima versione consolidata: 12/06/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2005/03/04/005G0055/CONSOLIDATED

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Normattiva. Ultima versione consolidata: 15/05/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2005/10/08/005G0232/CONSOLIDATED

Legge della Regione Siciliana 18 marzo 2022, n. 3, Istituzione e disciplina del Registro regionale telematico dei Comuni e dei relativi prodotti a denominazione comunale De.Co. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 25 marzo 2022. https://w3.ars.sicilia.it/lex/L_2022_003.htm

Documentazione amministrativa

Camera di commercio di Firenze. (2024, 8 marzo). Marchio collettivo. https://www.fi.camcom.gov.it/marchio-collettivo-0

Comune di Aprica. (s.d.). Regolamento per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei prodotti e delle produzioni artigianali di pregio agro-alimentari locali. Istituzione della De.Co. (Denominazione Comunale). Consultato il 16 ottobre 2026. https://comune.aprica.so.it/wp-content/uploads/2026/01/REGOLAMENTO-DECO.pdf

DARIO DONGO
+ posts

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti