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Interferenti endocrini, la Commissione latita

Non sono bastate le condanne del Tribunale UE e del Parlamento Europeo a risvegliare questa Commissione dall’inedia su un rischio grave e attuale per la salute di esseri umani, animali e ambiente. Gli interferenti endocrini, tra cui figurano in prima linea – guarda caso – glifosatodicamba.

Interferenti endocrini, di che si tratta?

Gli interferenti endocrini (Endocrine Disruptors, ED), sono un eterogeneo gruppo di sostanze caratterizzate dalla capacità di interferire, attraverso svariati meccanismi, con il funzionamento del sistema endocrino. In particolare, con l’omeostasi degli ormoni sessuali e della tiroide.

‘An endocrine disruptor is an exogenous substance or mixture that alters function(s) of the endocrine system and consequently causes adverse health effects in an intact organism, or its progeny, or (sub)population’. (Weybridge, UK, 2-4/12/1996)

Tra gli effetti indesiderati degli ED, si segnala la loro capacità di legarsi ai recettori intracellulari (IR), al posto di alcuni ormoni prodotti fisiologicamente dal nostro organismo. Attivando o inibendo la trascrizione di geni nel DNA umano, con alterazioni del metabolismo cellulare. Gli interferenti endocrini provocano così risposte ormonali ‘fuori luogo e fuori tempo’, anche a livello di tessuti specifici, con azioni tossiche legate alle loro proprietà chimiche.

La riproduzione e lo sviluppo pre e post-natale sono le fasi biologiche più sensibili agli effetti endocrini degli ED. In particolare, l’esposizione agli interferenti endocrini può:

– indurre nel feto particolari effetti che non si manifestano fino a che l’organismo non raggiunga l’età riproduttiva,

– stimolare anomali cambiamenti, a livello biochimico e/o fisiologico, che intaccano la capacità riproduttiva di un organismo,

– influenzare negativamente i processi endocrini biologici caratteristici.

Studi epidemiologici suggeriscono che vi sia una correlazione tra l’esposizione a specifici gruppi di ED e alterazioni dell’apparato riproduttivo, quali ad esempio malformazioni, infertilità, aumentato rischio di tumori ai testicoli e di endometriosi. Lo spettro di patologie correlabili a questi composti comprende l’aumento di aborti precoci, effetti a lungo termine sulla funzionalità tiroidea o riproduttiva in seguito a danni indotti in utero o durante l’infanzia, patologie metaboliche correlabili con un’alterata omeostasi di estrogeni e androgeni.

La contaminazione ambientale e quella alimentare sono strettamente legate tra loro, poiché qualsiasi sostanza dispersa nell’ambiente non può esimersi dall’entrare nella catena alimentare. Tutte queste sostanze – che tendono ad accumularsi nel tessuto adiposo dell’uomo e degli animali – possono infatti venire ritrovate nella carne, nel pesce e nel latte, con loro conseguente trasmissione da madre a figlio durante l’allattamento.

Gli effetti nocivi degli ED si rivelano anche a livello neurologico e comportamentale, inducendo alterazioni nello sviluppo e nel differenziamento cerebrale, nel comportamento sessuale e nel successo riproduttivo. Oltre ad alterazioni della memoria e deficit cognitivi. (1)

Interferenti endocrini, la sentenza del Tribunale UE

A dicembre 2015 il Tribunale dell’UE – a seguito di un ricorso della Svezia, cui hanno aderito Danimarca, Francia, Olanda, Finlandia – ha condannato la Commissione europea per non avere adempiuto al proprio dovere di tutelare i cittadini rispetto ai rischi collegati agli interferenti endocrini. (2)

La Commissione europea avrebbe dovuto modificare l’Allegato II al reg. CE 1107/09, ‘relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari’, cioè agrotossici e pesticidi. Introducendo gli appositi criteri scientifici, atti a identificare gli interferenti endocrini (ED) e condizionarne l’impiego sulla base dell’analisi dei rischi. Ma l’istituzione di Bruxelles, ancora una volta, (3) è venuta meno alle proprie responsabilità.

‘La determinazione di criteri scientifici per l’identificazione delle proprietà di interferenza endocrina può essere effettuata solo in maniera obiettiva, sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica’ (Tribunale UE, causa T-521/14, sentenza 16.12.15).

L’approvazione di una sostanza attiva ai fini del suo impiego in agrotossici e biocidi dovrebbe venire condizionata all’assenza di proprietà che alterino il sistema endocrino e possano perciò produrre effetti nocivi in organismi non bersaglio. A meno che l’esposizione di questi ultimi alla sostanza attiva in un prodotto fitosanitario – nelle condizioni realistiche d’uso proposte – risulti trascurabile.

Il diktat del Parlamento europeo alla Commissione

A giugno 2016 il Parlamento europeo aveva adottato un’apposita risoluzione, nella quale si evidenziava che ‘in base alla sentenza emessa dal Tribunale, la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica’.

La Commissione ha invece adottato un testo edulcorato, che privilegia gli interessi delle Big 6 – le quali controllano oltre 75% del mercato globale degli agrotossici – e dell’industria chimica, rispetto alla salute dei consumatori.

La reazione del Parlamento, il 4 ottobre 2017. L’Assemblea di Strasburgo ha votato con una discreta maggioranza un’obiezione motivata al testo della Commissione europea. Ribadendo che la protezione della salute dei cittadini deve prevalere su interessi economici di parte, e Bruxelles non ha titolo né potere di alterare questa priorità. (5)

Gli eurodeputati hanno perciò invitato la Commissione a ‘presentare senza indugio un nuovo progetto’. Ancora in attesa di soluzioni concrete, dopo anni di connivenza tra i Commissari che si sono succeduti e i colossi dell’agrochimica.(6)

Dario Dongo

Note

(1) Per maggiori informazioni e bibliografia, si veda l’ebook gratuito ‘OGM, la Grande Truffa’

(2) Sentenza 16.12.15, Svezia/Commissione, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976

(3) Un precedente di rilievo attiene alla mancata considerazione dei rischi genotossici e cancerogeni legati ad alcuni contaminanti di processo che caratterizzano la raffinazione degli oli vegetali, olio di palma in particolare. Si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/palma-leaks-grande-puzza-di-bruciato-anche-a-bruxelles

(4) Nonostante le avverse lobby dell’agrochimica, il provvedimento è stato approvato con 389 voti a favore, 235 contrari e 70 astensioni

(5) Il testo del Parlamento europeo, su http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0376+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT

(6) Alcuni spunti sulle toxic lobbies, su https://corporateeurope.org/food-and-agriculture/2015/05/toxic-affair-how-chemical-lobby-blocked-action-hormone-disrupting

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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