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Ecommerce, contrabbando di pesticidi

La vendita di prodotti fitosanitari (o agrotossici, secondo i punti di vista) è soggetta – in Italia, come in Europa – a regole ben precise. Poiché sono in gioco la tutela della salute degli operatori, delle comunità locali e dei consumatori. E così la sicurezza alimentare, e l’ambiente. Tali prodotti vengono però venduti di contrabbando, tramite siti di ecommerce, senza badare alle norme. Una questione seria, da affrontare con urgenza.

Pesticidi, le condizioni di vendita stabilite dalla legge

L’utilizzo sostenibile di pesticidi è al centro di un’azione comunitaria,(1) volta a conservare gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna selvatica. L’impiego dei prodotti fitosanitari è perciò disciplinato da apposite norme che prevedono la formazione obbligatoria degli operatori, la sensibilizzazione collettiva e appositi vincoli alla commercializzazione, con dovere di informare gli utilizzatori professionali (imprese agricole, contoterzisti).

Obiettivo del legislatore europeo è garantire un’adeguata informazione sui rischi per la salute e l’ambiente legati all’uso dei pesticidi, nonché sulle alternative eventualmente disponibili. Incoraggiando al contempo ‘lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi’.

In Italia, il decreto legislativo 150/2012 ha attuatola direttiva 2009/128/CE ‘che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.’ Il provvedimento, in linea con quanto previsto dal legislatore europeo, ha introdotto una serie di condizioni per la vendita e l’acquisto dei prodotti fitosanitari.

Formazione. ‘La formazione è finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull’impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell’allegato I.

La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti’. (2)

Abilitazione alla vendita. ‘A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un’attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull’impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell’articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.’ L’abilitazione può venire concessa soltanto a ‘persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell’allegato I.’ (3)

Abilitazione all’acquisto. A decorrere dal 26 novembre 2015, l’utilizzatore professionale che acquista per l’impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo (…)I prodotti fitosanitari e i coadiuvanti possono essere utilizzati soltanto da coloro che sono muniti di apposito certificato di abilitazione’. (4)

Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari. Al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione, per fornire all’acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti’.

Il distributore ha inoltre ‘l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione(…) e l’identità dell’acquirente, e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice dell’abilitazione’. Ed è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti che non rechino in etichetta la specifica dicitura ‘prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali’. (5)

Doveri di informazioneAll’atto della vendita di prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, all’acquirente informazioni generali sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili. (6)

Ecommerce, contrabbando di pesticidi online

La direttiva 2009/128/CE ha preconizzato la criticità della vendita a distanza di agrotossici. ‘La vendita di pesticidi, anche via Internet, è un elemento importante nella catena di distribuzione ed è il momento in cui occorrerebbe fornire agli utilizzatori finali, in particolare a quelli professionali, consulenza specifica riguardo alle istruzioni in materia di sicurezza per la salute umana e l’ambiente. Per gli utilizzatori non professionali, che in genere non dispongono di un eguale livello di formazione, occorrerebbe formulare raccomandazioni, in particolare riguardo alla manipolazione e allo stoccaggio sicuri dei pesticidi così come allo smaltimento dell’imballaggio.’ (7)

Il decreto legislativo 150/2012, che ha attuato la citata direttiva in Italia, ha a sua volta previsto che ‘con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sono stabilite misure per disciplinare la vendita di prodotti fitosanitari attraverso canali alternativi alla vendita diretta, come la vendita «on-line», al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto’. (8)

Il contrabbando degli agrotossici è fiorito, in Italia, grazie alle inadempienze dei governi guidati da Mario MontiGianni LettaMatteo RenziPaolo Gentiloni. I quali hanno disatteso gli obblighi imposti da Bruxelles già a partire dal 2009. Ed è così ora possibile a chiunque acquistare tramite ecommerce qualsiasi veleno da irrorare sui nostri campi e lasciare percolare nelle nostre acque. Senza neppure bisogno di identificarsi con il proprio vero nome o ragione sociale.

I contrabbandieri online di pesticidi sono stranieri – Amazon in testa – ma anche italiani. Non è dato sapere chi di essi effettivamente disponga di abilitazione alla vendita. È invece chiaro come la vendita avvenga senza verificare l’abilitazione dell’acquirente all’acquisto. Così che i fitosanitari per uso professionale possono venire comprati da chicchessia, professionisti e dilettanti, con o senza ‘patentino’. Alcuni esempi a seguire.

Amazon

https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Dgarden&field-keywords=glifosate (glifosate da e per tutti)

-https://www.amazon.it/CONFIDOR-200-TEQ-500-INSETTICIDA/dp/B01L9JXIEK/ref=sr_1_18?m=A2GVRDDV320VJX&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1539620276&sr=1-18

(contrabbando italiano)

https://www.amazon.it/dp/B00GXL8RAK/?tag=iprimi10nel2018-21

(contrabbando straniero)

Decaria Shop

https://www.decariashop.it/it/acaricidi/21015-bayer-envidor-240-sc-insetticida-acaricida-a-base-di-spirodiclofen-ml-500-8000560878103.html

(sito italiano)

Fitogarden

http://fitogarden.com/?product=envidor-240-sc

(sito italiano)

Contrabbando di veleni online, che fare?

Il contrabbando di agrotossici online è un pericolo reale, che trova conferma nell’ampia offerta sul web di prodotti fitosanitari. I quali possono venire acquistati, si noti bene, senza alcuna preventiva verifica del rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. I dati sulle vendite effettive, com’è ovvio, non sono disponibili. Una rassicurazione proviene dagli esiti dei controlli ufficiali condotti dal Ministero della Salute, poiché oltre il 99% dei campioni analizzati in Italia per i residui di pesticidi risulta in regola. E così si presume, in termini generali e statistici, il corretto impiego (quantità, tempi di degrado, etc.) dei ‘fitofarmaci’ da parte degli agricoltori italiani. La recente crisi europea del Fipronil, del resto, ha dimostrato la disinvoltura di molti nell’acquisto di prodotti non autorizzati per affrontare le emergenze produttive.

Le autorità del controllo pubblico ufficiale hanno perciò il dovere di punire tutte le violazioni delle norme contenute nel d.lgs. 150/2012, siano esse realizzate nel commercio fisico o in quello a distanza. La mancata definizione delle modalità di applicazione del citato decreto nella vendita online non vale certo a escludere il dovere di rispettarne i precetti, da parte di tutti gli operatori.

E dunque,

il titolare o il dipendente che, all’atto della vendita, non fornisce all’acquirente le informazioni relative all’uso (in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l’ambiente connessi al loro impiego, nonché sullo smaltimento dei rifiuti) deve venire assoggettato a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro,

il distributore che, all’atto della vendita, non fornisce all’utilizzatore non professionale le informazioni generali (sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro impiego, sui pericoli connessi all’esposizione e in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretta e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili) deve venire sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 €,

– al distributore che vende agli utilizzatori non professionali prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura ‘prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali’ deve venire comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 25.000 euro.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui sopra, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, devono venire disposte la sospensione o la revoca del certificato di abilitazione alla vendita.

Vale la pena aggiungere che spesso i siti presi in esame non forniscono la doverosa Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), predisposta dai produttori di fitosanitari per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente.

Il distributore che non metta a disposizione dell’utente professionale un prodotto fitosanitario pericoloso senza fornire la SDS, su supporto cartaceo o informatico (nel caso in cui il destinatario disponga di una modalità di ricevimento informatico), deve venire sottoposto a una sanzione amministrativa non ridotta compresa fra 3.000 e 18.000 €. La stessa sanzione si applica all’utilizzatore professionale che non abbia richiesto tale scheda. Come pure nei casi in cui essa risulti chiaramente non conforme, ovvero se il prodotto venga impiegato in maniera non conforme alle indicazioni ivi riportate.

È giunta l’ora di fare ordine!

Dario Dongo

Note

  1. Cfr.dir. 2009/128/CE (che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e reg. UE 652/14, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanitàdelle piante e al materiale riproduttivo vegetale(…). La nozione di pesticidi comprende sia i prodotti fitosanitari, come definiti dal reg. CE 1107/09, sia i biocidi, di cui alla direttiva 98/8/CE

  2. V.d.lgs. 150/12, su http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/30/012G0171/sg, articolo 7

  3. Cfr. d.lgs. 150/12, art. 8

  4. V. decreto legislativo 150/12, art. 9

  5. Si veda il decreto legislativo 150/2012, articolo 10

  6. D.lgs. 150/12, articolo 10.3

  7. V. dir. 2009/128/CE, Considerando 9

  8. Cfr. d.lgs. 150/12, articolo 10.6

  9. Vedasi decreto citato, articolo 24. NB: la consegna della SDS all’utilizzatore professionale, in entrambi i casi di documento cartaceo o informatico, deve sempre avere un riscontro dell’avvenuto ricevimento e consegna. Il rivenditore deve perciò essere in grado di dimostrare di avere fornito all’utilizzatore professionale la scheda SDS relativa a ciascun prodotto. Sia alla prima fornitura, sia in caso di aggiornamenti

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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