Dopo la denuncia all’Antitrust, il 22.10.18, la nostra testata mette in mora il distributore Unicomm (gruppo Famila) e informa la ASL competente sull’inganno del pet food a marchio Ultima di Affinity Petcare SA.
Pet food e bidoni
Il mercato del pet food in pochi anni è diventato la mecca di falsari e truffatori. Le ragioni sono essenzialmente due:
– i consumatori italiani, come quelli europei, dedicano sempre maggiori risorse ai loro animali da compagnia. Al punto che il mercato degli alimenti ad essi destinati ha raggiunto in Italia i 2 miliardi di euro (2017),
– le autorità del controllo pubblico non si sono finora dedicate alle doverose attività d’indagine. Anche a causa del grave ritardo del legislatore italiano nell’introdurre un regime sanzionatorio specifico. (1)
Le etichette dei cibi per animali da compagnia si trovano perciò tuttora in un’area grigia, una ‘terra di nessuno’ ove illegalità e furbizia prosperano a danno degli acquirenti, e degli operatori onesti.
Il paradosso è rappresentato dall’esito di un recente studio dell’Università di Padova, che rivela come 3 prodotti su 4, dei 40 campioni esaminati, sia fuorilegge. Uno scenario grave, che non risulta abbia condotto ad alcun controllo ufficiale.
Le regole di etichettatura dei mangimi sono effettivamente in vigore, e tuttavia vengono sistematicamente violate. (2) Da questa constatazione muove l’intervento di Great Italian Food Trade, prima presso l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust), ora anche nei confronti del distributore Unicomm e della ASL competente per territorio.
L’Ultima dei bidoni
Le informazioni in etichetta dei mangimi devono anzitutto venire basate sui criteri generali di veridicità (e dimostrabilità), trasparenza (cioè non-ambiguità) e chiarezza delle informazioni. Oltre a dover rispondere ai criteri specifici previsti dalle apposite normative. (3)
I pet food a marchio Ultima si distinguono invece per l’ampio utilizzo di immagini ingannevoli, laddove si rappresentano frutti e verdure intere che sono presenti in quote del tutto risibili. Lo 0,35% di polpa di mela o di carota disidratata, a seconda dei casi. Piuttosto che lo 0,15% di broccoli o lo 0,01% di frutti rossi disidratati. E intanto il consumatore paga, cadendo nell’inganno di comprare prodotti di pregio.
I claim nutrizionali e salutistici sui mangimi sono a loro volta soggetti ad apposite regole, non dissimili da quelle previste per gli alimenti, nei criteri di fondo.
Ultima però raggiunge il colmo del bidone, nell’associare alle dosi ‘omeopatiche’ di ortofrutta i claim nutrizionali e salutistici ‘Frutta e verdura fonti naturali di vitamine, minerali e antiossidanti. Aiutano a rafforzare le difese immunitarie’.
Laddove il regolamento CE 767/2009 – oltre a vietare il vanto, sui mangimi, di proprietà curative o di prevenzione delle malattie – prescrive che le allegazioni relative al rafforzamento o alla salvaguardia di condizioni fisiologiche (purché non legate a sintomi patologici) debbano essere oggettive e sostanziate.
‘L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo,non devono trarre in inganno i consumatori’ (reg. CE 178/02, articolo 16).
La responsabilità del distributore Unicomm è legata all’omessa vigilanza sulla palese violazione delle regole vigenti da parte del proprio fornitore Affinity Petcare SA, nonché al concorso nelle anzidette violazioni mediante pubblicità dei prodotti ‘Ultima’ su materiale promozionale stampato e distribuito nei propri centri, sulle locandine a marchio Famila.
‘Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte’ (reg. CE 178/02, articolo 17).
È ora di fare ordine, ritirare dal mercato i prodotti fuorilegge e interrompere gli inganni nei confronti dei consumatori, applicando le dovute sanzioni.
Dario Dongo
Note
(1) In tema di sanzioni sulle etichette dei mangimi, si vedano gli articoli https://www.foodagriculturerequirements.com/approfondimenti_1/mangimi-le-sanzioni-per-violazione-del-regolamento-767-2009 e https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/pet-food-etichette-e-allegazioni-in-arrivo-il-decreto-sanzioni
(2) Cfr. reg. CE 767/09
(3) In merito alle indicazioni nutrizionali, si fa riferimento alle linee guida della federazione europea di categoria Fediaf, Code of Good Labelling Practice for Pet Food, su http://www.fediaf.org/self-regulation/labelling.html

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.