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Italia, i nuovi reati alimentari

La legge 21 aprile 2026, n. 75 – Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, in vigore a decorrere dal 29 maggio 2026 – ridisegna il regime delle sanzioni in materia di diritto alimentare in Italia. 

La riforma interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale, la responsabilità amministrativa degli enti e le sanzioni amministrative, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto alle frodi alimentari e alle pratiche commerciali scorrette. 

A seguire, una prima analisi dei nuovi reati alimentari e le specifiche circostanze aggravanti, le pene accessorie e la confisca obbligatoria, la responsabilità amministrativa degli enti.

Modifiche al codice penale 

L’articolo 1 della legge 75/2026 introduce una serie di modifiche al codice penale italiano. In particolare:

  • abroga il delitto di Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 c.p.);
  • abroga la circostanza aggravante di cui all’articolo 517-bis c.p., stabilita per i delitti di cui ai precedenti articoli 515 (Frode in commercio), 516 (v. sopra) e 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) allorché essi abbiano a oggetto alimenti e bevande tutelati con ‘Geographical Indication’ (GI. Es. DOP, IGP);
  • aumenta la pena stabilita per il delitto di Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), da ‘la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000’ a ‘la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000’;
  • estende la fattispecie materiale del predetto reato – già prevista per chi, a scopo di profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, immetta in vendita con offerta diretta ai consumatori o comunque metta in circolazione i medesimi prodotti con le GI contraffatte – alle ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato, ‘anche in custodia temporanea o in deposito doganale’, spedizione in transito, esportazione e trasporto dei prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine si sappia essere ‘contraffatta o alterata’;
  • introduce i delitti di Frode alimentare (art. 517-sexies), Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies);
  • introduce diverse pene accessorie, aggiorna le circostanze aggravanti ed estende i casi di confisca obbligatoria (art. 517-octies, 518.1, 518.2);
  • estende la responsabilità amministrativa degli enti ad altri reati presupposto.

Frode alimentare

Il nuovo delitto di Frode alimentare si applica al di fuori dei casi di cui all’articolo 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). 

‘Chiunque, 

  • al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto,
  • nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, 
  • importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti 
  • è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000’.

‘La punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l’assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità‘ (art. 517-sexies – Frode alimentare).

Vale la pena al proposito ricordare le ipotesi di reati più gravi che si possono configurare: Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.), Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.). Tali delitti contro la salute pubblica vengono altresì puniti a titolo colposo (art. 452 c.p.).

Commercio di alimenti con segni mendaci

Il nuovo delitto di Commercio di alimenti con segni mendaci si applica a ‘chiunque,

  • al fine di trarne profitto,
  • nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, 
  • utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli 
  • al fine di indurre in errore il compratore, 
  • anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, 
  • sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti’. 

Tale delitto ‘è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000’ (Art. 517-septies).

Pena accessoria e circostanze aggravanti

L’articolo 517-octies – Pena accessoria e circostanze aggravanti – prevede che:

  • nei casi di Frode alimentare (art. 517-sexies) e Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies) ‘il giudice, 
  • se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, 
  • può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso’.

Le pene stabilite per gli anzidetti reati sono aumentate se:

  • le condotte attengono alla denominazione di origine o all’indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
  • i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;
  • i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento oggetto dell’illecito;
  • le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Le pene stabilite per gli anzidetti reati sono aumentate da un terzo alla metà se:

  • concorrono due o più delle circostanze aggravanti sopra citate;
  • le condotte ivi previste – al di fuori dei casi di associazione a delinquere, anche di tipo mafioso (articoli 416 e 416-bis c.p.) ‘sono realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati’.

Ulteriori pene accessorie 

Ai sensi dell’articolo art. 518.1 – Ulteriori pene accessorie – in entrambe le ipotesi di condanna per:

  • i delitti di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, realizzati con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati (art. 517-octies, quarto comma);
  • associazione a delinquere, anche di tipo mafioso, diretta alla commissione dei delitti previsti dal nuovo capo II-bis (Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare, articoli da 517-quater a 517-septies) del titolo VIII del libro secondo del codice penale

il giudice deve applicare la pena accessoria di cui all’articolo 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un’arte, ndr) nonché il divieto, per un periodo non inferiore a un mese né superiore a cinque anni, di ottenere:

  • ‘iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
  • l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali’.

In entrambe le suddette ipotesi inoltre:

  • ‘se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica’, il giudice ‘può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso’;
  • ‘se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l’esercizio dell’attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso’.

Le sanzioni interdittive e ostative sopra esposte si applicano anche in caso di condanna per il delitto di Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), al sussistere di taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 517-octies (falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza, quantità rilevanti, alimenti presentati come biologici bensì privi di certificazione). 

Confisca obbligatoria e per equivalente 

Nei casi di Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), Frode alimentare (art. 517-sexies) e Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies)

  • ‘fatti salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno’
  • è sempre ordinata ‘la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo’. 

Il giudice ordina la confisca ‘per equivalente’ – vale a dire ‘la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto’ – ‘quando non è possibile eseguire la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle cose che ne costituiscono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti’. 

La confisca viene ordinata anche in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. ‘patteggiamento’. Articoli 518.2, 474-bis c.p.). 

Responsabilità amministrativa degli enti

La legge 75/2026 modifica altresì il d.lgs. 231/2001 – che ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio – ampliando il catalogo dei reati presupposto indicati all’articolo 25-bis.1 (Delitti contro l’industria, il commercio e il patrimonio alimentare):

  • alle condotte già previste di cui agli articolo 513 (Turbata libertà dell’industria o del commercio), 515 (Frode in commercio), 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)  del codice penale
  • si aggiungono ora anche le ipotesi di cui all’art. 517-octies, quarto comma c.p., vale a dire le ipotesi di frode alimentare e commercio con segni mendaci commessi con più operazioni e attraverso attività continuative organizzate.

Conclusioni

L’aggiornamento del già solido impianto sanzionatorio a presidio dell’autenticità e della qualità dei prodotti agroalimentari conferma la vocazione dell’Italia a guidare, in Europa e nel mondo, il contrasto alle frodi alimentari. Una leadership che poggia su due pilastri inscindibili: l’eccellenza delle autorità e gli organismi di polizia giudiziaria preposti al controllo e alla repressione, e la severità delle sanzioni penali senza pari nel panorama europeo.

Sul versante operativo, l’Italia può contare su un sistema di enforcement unico per profondità e articolazione. In aggiunta alle autorità di controllo dei servizi sanitari e veterinari, si segnalano a tale riguardo:

  • nell’Arma dei Carabinieri, il Nucleo Anti-Sofisticazioni (NAS) vanta la più lunga esperienza in Europa nell’approccio combinato amministrativo-penale alla repressione delle frodi alimentari; vi si aggiungono il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare e il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari;
  • l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), dotato tra l’altro di apposite competenze a irrogare sanzioni amministrative in diversi ambiti, nonché 8 laboratori di analisi. 

Sul versante sanzionatorio – in assenza di una definizione armonizzata a livello europeo di frode alimentare (Dongo, 2018) – l’Italia è l’unico Stato membro a punire come reato la frode su qualità, origine e autenticità dei prodotti agroalimentari, anche a prescindere dall’esistenza di un pericolo per la salute pubblica.

La Francia punisce infatti la tromperie con la reclusione fino a due anni, senza tuttavia considerare fattispecie legate all’autenticità dell’origine. La Germania si affida a un Blankettstrafrecht orientato alla sicurezza sanitaria, privo di un reato autonomo di frode su qualità e provenienza. La Spagna a sua volta prevede reati alimentari nel codice penale, ma essi sono circoscritti ai casi di pericolo per la salute pubblica. 

La legge 75/2026 consolida e proietta ulteriormente questa primazia. Estendendo la responsabilità penale agli intermediari e ai trasportatori, e coprendo esplicitamente le condotte su merci in transito, in custodia temporanea, in deposito doganale e destinate all’esportazione, la riforma elimina le residue zone grigie che le frodi più sofisticate avevano imparato a sfruttare. 

Da ciò deriva un beneficio diretto e misurabile per tutti i buyer internazionali che si approvvigionano da interlocutori basati in Italia: scegliere un partner italiano significa oggi poter contare sull’ordinamento più avanzato d’Europa nella tutela massima dell’autenticità e della conformità dei prodotti agroalimentari.

Dario Dongo

Credit cover Pavel Danilyuk

Bibliografia

DARIO DONGO
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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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