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Cambozola, lettera di Great Italian Food Trade al governo tedesco. E ora scatta la petizione

Prima una lettera aperta al governo tedesco, poi una petizione su Change.org. Great Italian Food Trade ha intercettato in questi giorni, in un supermercato della Repubblica Slovena, un formaggio erborinato prodotto in Germania il cui nome – Cambozola – e le sembianze ingannano il consumatore, evocando ingiustamente il Gorgonzola italiano DOP. La vicenda non è nuova ed è anzi già stata esaminata, in tempi ormai lontani, dal  Tribunale europeo di prima istanza. Ma i regolamenti e la giurisprudenza europea sono frattanto evoluti, grazie anche al giudizio evocato dalla stessa Germania su una volgare imitazione di Parmigiano Reggiano DOP.

Con una lettera aperta al governo tedesco, Great Italian Food Trade chiede perciò di ordinare subito il divieto d’impiego del nome Cambozola su formaggi che evochino il Gorgonzola italiano DOP, arrecando pregiudizio ai consumatori europei come alla filiera di produzione e distribuzione del Gorgonzola autentico.

In indirizzo anche la Commissione europea la quale – anziché occuparsi della legge italiana che vieta ai suoi soli produttori la produzione di #formaggiosenzalatte – dovrebbe al più presto attuare una efficace politica contro le frodi alimentari.

A seguire il testo della lettera.

Egregio Ministro dell’Agricoltura e i Consumatori della Repubblica Federale Tedesca, Signor Christian Schmidt,

e, p.c.:

Egregio Commissario Europeo per l’Agricoltura, Signor Phil Hogan,

Egregio Ministro per l’Agricoltura della Repubblica Italiana, Signor Maurizio Martina,

Abbiamo avuto notizia della vendita in Unione Europea di un formaggio di produzione tedesca, regione Baviera, denominato ‘Cambozola Classic’, le cui denominazione e apparenza paiono usurpare a tutti gli effetti il formaggio italiano Gorgonzola, iscritto tra le Denominazioni d’Origine Protette in Europa tramite regolamento (CE) n. 1107/1996 (1). 

Ai sensi del regolamento (UE) N. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, “sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”, “I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.” (2)

Nel caso di specie, l’impiego del nome ‘Cambozola’ su un formaggio erborinato la cui apparenza è simile a quella del ‘Gorgonzola DOP’ integra senza dubbio un’illecita evocazione del nome di quest’ultimo. A tale riguardo si richiama la pronuncia sul caso ‘Parmesan’ della Corte di Giustizia europea, secondo cui la fonetica e similarità visuale dei nomi, oltre alla somiglianza dei prodotti, integrano appunto l’usurpazione del nome registrato (3). 

Il citato regolamento (UE) N. 1151/2012 attribuisce agli Stati membri la responsabilità primaria sulla tutela dei nomi registrati in Unione Europea: “Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (…), prodotte o commercializzate in tale Stato membro” (4).

In ragione di quanto sopra siamo con la presente a chiedere al governo della Repubblica Federale Tedesca di adottare senza ritardo opportune misure – amministrative e giudiziarie – per fare subito cessare l’utilizzo illecito della denominazione ‘Cambozola’ all’impresa Kaserei Champignon, con sede in Kemptener Strade 17-24, 87493 Lauben / Allgau Nemcija, identificata tramite bollo sanitario “DE BY 77711 EG”, come da fotografie allegate.

In attesa di cortese quanto sollecito riscontro, che si prega inoltrare anche alle Autorità europee e nazionali qui indicate per conoscenza, ci è gradito porgere distinti saluti.

Avv. Dario Dongo

Great Italian Food Trade, fondatore

 

Note:

(1) Regolamento (CE) 1107/1996, della Commissione, del 12 giugno 1996 “relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio”, Allegato A. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1435956870201&uri=CELEX:31996R1107

(2) Reg. (UE) n. 1151/2012, articolo 13.1. Cfr. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1435953012395&uri=CELEX:32012R1151

(3) “given the phonetic and visual similarity between the names in question, and the similar appearance of the products, use of the name ‘Parmesan’ must be regarded as an evocation of the PDO ‘Parmigiano Reggiano’, which is protected by Community law against such an occurrence”. Caso C-132/05, sentenza 26.2.08. Cfr. http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-03/cp080011en.pdf

(4) Reg. (UE) n. 1151/2012, articolo 13.3.

 

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