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Norme nazionali su etichettatura d’origine, via libera dalla Corte di Giustizia UE

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sul caso Lactalis vs. Repubblica francese, il 1.10.20, confermando la legittimità delle norme nazionali che prescrivano l’etichettatura d’origine delle materie prime su alcune categorie di alimenti. Alle condizioni stabilite nel reg. UE 1169/11 (Food Information Regulation, FIC), di seguito richiamate.

Etichettatura d’origine del latte nei prodotti lattiero-caseari. Norme vigenti in Francia e in Italia

In Francia e in Italia è stato introdotto l’obbligo di indicare l’origine del latte in etichetta dei prodotti lattiero-caseari preimballati (es. latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e altri latticini) realizzati e venduti sui rispettivi territori nazionali. Mediante appositi decreti, ritualmente notificati alla Commissione europea, introdotti ‘in via sperimentale’ e successivamente prorogati.

In Italia, il decreto interministeriale 22.7.20 ha esteso l’applicazione del ‘decreto origine latte’ – datato 9.12.16 e già sottoposto a precedente proroga – fino al 31.12.21. (1) Senza peraltro affrontare, come chi scrive ha più volte denunciato, la questione critica delle cagliate.

Lactalis vs repubblica francese, il caso

Lactalis, colosso multinazionale del settore lattiero-caseario con sede principale in Francia, ha citato in giudizio il primo ministro d’Oltralpe nonché i ministeri di Agricoltura, Giustizia, Economia e Finanze. Per ottenere l’annullamento del decreto di etichettatura d’origine del latte per gli alimenti da esso derivati. Deducendone l’ipotetica incompatibilità con il FIC. (2)

Il Consiglio di Stato francese ha quindi sottoposto alla Corte di Giustizia di Lussemburgo (European Court of Justice, ECJ) una serie di questioni preliminari relative all’interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/11. Allo scopo di ottenere un’interpretazione univoca e vincolante circa la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre obblighi di etichettatura d’origine delle materie prime ulteriori rispetto alle regole comuni.

La decisione della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia, con sentenza 1.10.20, rileva come il reg. UE 1169/11 abbia effettivamente introdotto regole uniformi sull’indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti. La quale è obbligatoria in tutti i casi in cui la relativa omissione possa indurre in errore i consumatori. (3) Oltre ad avere introdotto l’etichettatura obbligatoria d’origine delle carni delle specie suina, avicola, ovina e caprina (con le modalità indicate nel reg. UE 1337/13, applicato a decorrere dall’1.1.15).

L’uniformazione delle regole, tuttavia, ‘non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie d’origine o di provenienza. Sempre che queste ultime rispettino le condizioni elencate nel regolamento n. 1169/2011’. In particolare:

– gli obblighi devono venire giustificati da uno o più motivi che attengano a protezione della salute pubblica, protezione dei consumatori, prevenzione delle frodi. Ovvero a protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d’origine controllata, nonché alla repressione della concorrenza sleale,

– gli Stati membri devono dimostrare l’esistenza di un nesso tra talune qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza. Nonché il valore significativo attribuito dalla maggior parte dei consumatori alla disponibilità di tali informazioni.

Verifica dei requisiti di legittimità delle norme nazionali

I requisiti di legittimità delle norme nazionali, secondo la Corte di Giustizia, devono venire verificati sulla base di elementi concreti e obiettivi. Non è perciò sufficiente che la maggior parte dei consumatori di un Paese attribuisca un ‘maggior valore’ (percepito) a un determinato alimento (o ingrediente alimentare) solo in base alla sua origine o provenienza.

La nozione di ‘qualità’ degli alimenti, a sua volta, deve essere intrinseca agli alimenti stessi. I quali dovrebbero potersi distinguere, in ragione appunto delle qualità legate all’origine o alla provenienza di un dato alimento e che distinguono, rispetto a quelli provenienti da altre aree. Le possibili alterazioni del latte di provenienza estera che derivino dal suo trasporto non rilevano perciò ai fini della prova di un nesso tra origine e qualità.

La European Court of Justice ha perciò rinviato al giudice nazionale la verifica di sussistenza dei requisiti detti nel decreto francese ‘origine latte’.

Mercato interno e ritardi di Bruxelles

Il verdetto della Corte di Giustizia era tutto sommato prevedibile, benché inviso a Big Food che in UE come altrove combatte la trasparenza su origine e provenienza in etichetta. Con il malcelato obiettivo di negare il valore dei sistemi agricoli locali e approvvigionarsi sempre dove le materie prime costino meno. La continua proliferazione di norme nazionali in tema d’etichettatura, d’altra parte, è causa di oneri e costi non trascurabili per tutti gli operatori.

I problemi sono evidenti quando le norme nazionali siano difformi – o ancor peggio, introducano deroghe – rispetto alle regole europee che insistono su identiche fattispecie. Come si è visto, a esempio, nel decreto ‘origine carni suine’ 6.8.20. (4) E la Commissione europea – oltre a omettere la doverosa vigilanza su normative nazionali neppure notificate a Bruxelles (perciò inapplicabili, come da ultimo il ‘decreto rifiuti’ italiano) – è in ritardo di 9 mesi sulla proposta di regolamento #EatORIGINal! Unmask your food!

Dario Dongo

Note
(1) ‘Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori’
(2) In particolare per violazione degli art. 26, 38 e 39 del reg. UE 1169/2011
(3) ECJ, causa C-485/18, sentenza 1.10.20, su
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=231841&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=5555553
(4) V. paragrafo ‘Via libera alle origini delle carni suine, ma a trasparenza ridotta’, nell’articolo su https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/etichetta-di-origine-delle-carni-suine-in-prosciutti-e-altri-salumi-via-al-decreto-con-tranello

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