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DOP, la Corte di Giustizia UE chiarisce il divieto di evocazioni

Don Quixote vince la prima battaglia contro i mulini a vento. Il nome del suo cavallo e l’immagine delle campagne coi mulini e le pecore costituiscono evocazione della regione spagnola della Mancha e non possono venire utilizzati su un pecorino diverso dal ‘Queso Manchego DOP’. Così chiarisce, una volta per tutte, la Corte di Giustizia UE. Viva Don Quixote!

DOP e IGP, divieti di contraffazione ed evocazione in UE

Il regime europeo di tutela delle indicazioni geografiche (Geographical Indications, GIs) vieta espressamente sia l’imitazione e usurpazione – cioè la contraffazione esplicita – dei nomi protetti come DOP e IGP, sia la loro evocazione. (1) Che si qualifica come contraffazione implicita, la quale ricorre altresì nei casi di suggestione di provenienza fasulla (es. Italian sounding).

I nomi registrati sono protetti contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto’ (reg. UE 1151/12, art. 13, Protezione).

L’evocazione di DOP e IGP è vietata ogni qualvolta in etichetta o pubblicità di un ‘prodotto comparabile’ sia suggerito il riferimento al territorio associato alla produzione tradizionale protetta. Il regolamento (UE) 510/2006, peraltro, non offre una definizione esplicita di ‘evocazione’. Che gli Stati membri hanno dovere di ‘prevenire o far cessare’, come ogni altro uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (2)

Evocazione delle DOP, il caso Don Quixote

Il consorzio di tutela del ‘Queso Manchego DOP’ ha dato ottima prova del proprio compito di vigilanza sul mercato, su delega dell’autorità nazionale competente. (3) Citando in giudizio l’industria casearia ‘Industrial Quesera Cuquerella’, per l’impiego di immagini evocative della zona geografica delimitata dal disciplinare del formaggio ovino DOP sull’etichetta di un altro ‘queso’ di pecora, prodotto nella stessa area ma privo di riconoscimento.

L’allusione al territorio della ‘Mancha’ è avvenuta mediante richiamo ai suoi simboli più caratteristici. Attraverso i segni grafici – il disegno di un cavaliere che richiama le raffigurazioni classiche di Don Chisciotte della Mancia, sullo sfondo di un paesaggio con pecore e mulini a vento – e un nome, ‘Rocinante’. Che guarda caso coincide con quello del cavallo del personaggio ideato da Miguel de Cervantes (1547-1616).

Il produttore del ‘Queso Rocinante’ ha avuto la meglio nei giudizi di primo e secondo grado, ma il consorzio di tutela del ‘Queso Manchego DOP’ ha insistito nell’affermare le proprie ragioni davanti al ‘Tribunal Supremo’. Il quale a sua volta si è affidato alla Corte di giustizia UE, per l’interpretazione ufficiale del regolamento europeo. Al fine di chiarire se i segni figurativi possano risultare di per sé idonei a evocare una DOP, ovvero se essi possano venire comunque utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, su prodotti che non appartengano alla DOP.

Don Quixote, sentenza della Corte di Giustizia 

Il 2.5.19 la Corte di Giustizia UE ha chiarito che il regime europeo delle DOP e IGP protegge le indicazioni geografiche rispetto a ‘qualsiasi  evocazione’. Tale concetto rispecchia la volontà del legislatore di tutelare i nomi registrati rispetto a ogni forma di evocazione, letterale o anche soltanto figurativa. (4)

Sì deve quindi accertare, caso per caso, se parole e segni siano in grado di provocare nell’immaginario del consumatore medio la suggestione che il prodotto provenga dall’area identificata nel disciplinare della DOP. Il regime europeo di qualità dei prodotti agricoli tradizionali serve infatti a garantire al consumatore un’informazione semplice, chiara e attendibile sull’origine del prodotto.

Quanto al ‘consumatore medio’, la Corte di Lussemburgo sottolinea l’esigenza di garantire una tutela uniforme a livello UE. Ci si deve perciò riferire al consumatore europeo e al tempo stesso a quello dello Stato membro ove il prodotto è realizzato e consumato maggiormente. La valutazione ‘caso per caso’ non sarà semplice in Paesi come il nostro, ove diverse DOP – anche su prodotti che appartengono alla stessa categoria – ricadono sotto campanili identici o contigui. Quale prosciutto crudo potrà vantare il richiamo a Giuseppe Verdi, per citare un solo esempio?

Dario Dongo

Note

(1) V. reg. CE 510/06, ‘relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari’, abrogato dal successivo reg. UE 1151/12

(2) Cfr. d.lgs. 297/04, articolo 2. Per approfondimenti sul regime sanzionatorio vigente in Italia, si veda l’articolo https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/olio-extravergine-d-oliva-100-siciliano-risponde-l-avvocato-dario-dongo. Un recente esempio di efficacia dei controlli nel territorio nazionale, da parte dei RAC, Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/carni-e-salumi-falsi-maxi-sequestro-dei-rac-a-bolzano. Un cattivo esempio sull’inedia della Commissione europea rispetto alla carenza di controlli da parte degli altri Stati membri, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/idee/controlli-su-dop-igp-e-stg-la-commissione-europea-nicchia-sulla-inaccettabile-carenza-dei-controlli

(3) Cfr. reg. UE 1151/12, articolo 39

(4) Corte di Giustizia UE, causa C-614/17 (Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella SL), sentenza 2.5.19, su http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=213A3385F56355658A4169F1D4A39423?text=&docid=213589&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1125784

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