Il 13 luglio 2026 il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha notificato alla Commissione europea il disciplinare unico nazionale del ‘Miele Qualità Certificata‘ (TRIS, Technical Regulation Information System, notifica 2026/0374/IT). Lo schema di certificazione si inserisce nel Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ).
Il quadro normativo. SQNZ e base giuridica europea
Il disciplinare italiano per il ‘Miele Qualità Certificata’ si innesta su un’architettura normativa articolata su tre livelli:
- a livello europeo, il regolamento delegato (UE) 2022/126 all’articolo 47 integra il regolamento (UE) 2021/2115 sui piani strategici della PAC 2023-2027 prevedendo che i regimi di qualità di specifici prodotti riconosciuti a livello nazionale debbano garantire, tramite disciplinari vincolanti, caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione o una qualità del prodotto finale significativamente superiore rispetto alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante, benessere degli animali e tutela ambientale. Tali regimi devono inoltre essere aperti a tutti i produttori, prevedere il controllo di strutture indipendenti e assicurare tracciabilità completa;
- a livello nazionale, il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646632 ha istituito il Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia, in conformità alla predetta norma europea, abrogando la previgente regolamentazione del 2011. Il SQNZ è un regime di qualità volontario, aperto a tutti i produttori dell’Unione Europea, che comprende la certificazione di aziende agricole, prodotti agricoli e prodotti alimentari di provenienza zootecnica;
- il terzo livello è il disciplinare specifico di prodotto, oggetto della presente analisi, che affianca i disciplinari SQNZ già riconosciuti per altre filiere zootecniche, la cui certificazione consente agli operatori di indicare — in etichetta e pubblicità dei prodotti — la dicitura ‘allevamento sostenibile’, nel rispetto della direttiva (UE) 2024/825 (Dongo et al., 2026).
La definizione di ‘Miele SQNZ’. Cosa cambia rispetto al miele convenzionale
Il cuore del disciplinare risiede nella definizione di ‘Miele Qualità Certificata’, che restringe – fatta salva la definizione di miele della direttiva 2001/110/CE, come riformata dalla Breakfast Directive (EU) 2024/1438 – il perimetro del prodotto certificabile. Tale miele:
- prodotto secondo norme di buona produzione in alveari razionali a favo mobile e sviluppo verticale, estratto per centrifugazione dai favi disopercolati privi di covata, con tenore di acqua (< 17%) idoneo a garantire lunga conservazione naturale e prevenire fermentazioni;
- non deve aver subito trattamenti termici atti a prolungarne il tempo di vita allo stato liquido, e in particolare non deve mai aver subito riscaldamenti a temperatura superiore a 40 °C;
- deve venire conservato in modo da mantenere inalterate le caratteristiche compositive e organolettiche proprie della sua origine naturale.
Il disciplinare declina inoltre le tre categorie ammesse – monoflora, millefiori e di melata – con una precisazione di rilievo: non può venire designato come ‘millefiori’ un prodotto ottenuto dalla miscelazione di diversi mieli monoflora.
Sul versante delle qualificazioni vietate, il testo esclude tanto la dicitura ‘miele naturale’ quanto gli attributi ‘filtrato’, ‘centrifugato’ o ‘torchiato’, poiché il prodotto è ottenuto esclusivamente per centrifugazione.
I requisiti tecnici. Parametri fisico-chimici a confronto
La specificità del Miele Qualità Certificata SQNZ si misura, in concreto, su un prospetto di parametri analitici più stringenti rispetto ai criteri generali di composizione del miele. Questi ultimi sono fissati dall’Allegato II della direttiva 2001/110/CE, come riformata dalla Breakfast Directive (UE) 2024/1438. La tabella che segue mette a confronto i valori chiave che distinguono il disciplinare rispetto alle regole europee.
| Parametro | Miele SQNZ | Standard generale UE* | Riferimento SQNZ |
| Tenore di acqua | max 17,0% | max 20% (23% per miele di brughiera e per uso industriale) | Al confezionamento |
| HMF | max 15 mg/kg all’invasettamento (35 mg/kg in distribuzione) | max 40 mg/kg (80 mg/kg per mieli di origine dichiarata tropicale e loro miscele) | Produzione/confezionamento e distribuzione |
| Residui di singoli acaricidi | max 0,020 mg/kg | non disciplinato dai criteri di composizione UE; residui regolati dai LMR (reg. CE 396/2005, reg. UE 37/2010) | Prodotti diversi da acidi organici naturali |
| Somma residui totali acaricidi | max 0,030 mg/kg | non disciplinato dai criteri di composizione UE | — |
(*) Criteri di composizione di cui all’Allegato II della direttiva 2001/110/CE, come riformata dalla Breakfast Directive (UE) 2024/1438. I residui di acaricidi non sono invece indicati nelle normative sui limiti massimi di residui.
Alcune brevi osservazioni:
- il tenore di acqua massimo del 17% rappresenta uno scarto sensibile rispetto alla soglia generale UE del 20%, e mira a garantire stabilità e resistenza alla fermentazione;
- sul fronte dell’HMF (idrossimetilfurfurale) – marcatore di freschezza e di corretta gestione termica, il cui incremento segnala riscaldamento o invecchiamento – la soglia di 15 mg/kg all’invasettamento risulta particolarmente selettiva, poco più di un terzo del limite generale UE di 40 mg/kg. Il valore differenziato (35 mg/kg) per la fase di distribuzione riconosce la naturale evoluzione del parametro nel tempo, pur mantenendo un tetto inferiore agli standard convenzionali;
- il presidio sui residui di acaricidi riflette infine una precisa impostazione della difesa sanitaria dell’alveare, qui di seguito esposta.
La difesa sanitaria
Uno degli aspetti più rilevanti del disciplinare riguarda la gestione delle infestazioni:
- per contrastare Varroa destructor, la principale minaccia parassitaria per l’apicoltura europea, il disciplinare vieta l’utilizzo di antibiotici e sulfamidici, circoscrivendo la difesa sanitaria contro tale parassita ai soli farmaci veterinari autorizzati a base di acidi organici presenti in natura – acido ossalico, formico – oppure a base di oli essenziali e sostanze aromatiche quali mentolo, timolo, eucaliptolo o canfora;
- contro le tarme della cera (Galleria mellonella e Achroia grisella) è invece ammesso il solo impiego di Bacillus thuringiensis, acido acetico e catena del freddo.
Qualora la gestione dell’infestazione richieda l’impiego di farmaci diversi, il miele proveniente dagli apiari trattati può venire ammesso alla certificazione a condizione che essa rispetti i limiti chimico-fisici sopra richiamati, con particolare riguardo alle soglie sui residui di acaricidi. Questo approccio ancora quindi la conformità dei prodotto finale al risultato analitico sul prodotto, senza escludere il possibile impiego di diverse sostanze laddove necessarie.
Alimentazione e conduzione dell’alveare
Il requisito delle proprietà nutrizionali si ancora a regole precise di alimentazione delle api. La nutrizione artificiale è esclusivamente zuccherina e ammessa solo in caso di necessità, da sospendere in ogni caso almeno 10 giorni prima della posa dei melari; è tassativamente vietata durante il flusso del raccolto in presenza dei melari.
Sono viceversa esclusi gli zuccheri derivanti dall’idrolisi dell’amido (sciroppi di mais, grano, riso) e i sostituti del polline, mentre l’integrazione proteica è vietata salvo la somministrazione di polline autoprodotto.
Per quanto attiene ai materiali, il disciplinare impone arnie razionali a favi mobili con fondo anti-varroa ispezionabile, costruite in legno, con divieto di vernici interne e ammissione di soli rivestimenti esterni atossici a basso tenore di piombo e metalli pesanti. La cera dei fogli cerei deve essere sottoposta a trattamento termico documentato, idoneo ad abbattere in misura significativa la carica microbica. La tracciabilità di questo requisito, in caso di lavorazione da terzi, si basa su una dichiarazione del fornitore.
La catena del freddo e il confezionamento
La lavorazione è governata da vincoli termici stringenti, coerenti con la definizione di prodotto:
- nei locali di smielatura l’umidità relativa deve restare inferiore al 60% e la temperatura non superare mai i 40 °C;
- l’estrazione avviene esclusivamente tramite smielatori centrifughi, con divieto di pastorizzazione e sterilizzazione;
- la deumidificazione del miele con tenore di acqua tra 17 e 20% è consentita, tramite aria calda e secca, con temperatura di trattamento non superiore a 35 °C e durata massima di 72 ore;
- le operazioni tecnologiche sopra i 25 °C sono limitate allo stretto necessario, e la massa del miele non deve permanere tra 32 e 38 °C per più di 7 giorni, né tra 38 e 40 °C per più di 72 ore;
- la temperatura media della massa non deve mai superare i 40 °C.
Il prodotto destinato al consumatore finale è confezionato in imballaggi di vetro con coperchio a tenuta e sigillo di garanzia, con deroga sui materiali per le sole confezioni inferiori ai 400 grammi, purché garantiscano equivalente protezione delle caratteristiche compositive e organolettiche.
Tracciabilità, etichettatura e controlli
Il requisito di tracciabilità si fonda sul regolamento (CE) 178/2002 e sull’iscrizione dell’apicoltore alla Banca Dati Nazionale (BDN), sezione Anagrafe Apistica, con censimento annuale degli alveari. La documentazione – registro dei trattamenti, registro degli alimenti somministrati, registro delle analisi – deve essere conservata per un periodo minimo di 5 anni.
L’etichetta deve riportare — in aggiunta alle indicazioni prescritte dal regolamento (UE) 1169/2011 e dalla direttiva 2001/110/CE, come riformata dalla Breakfast Directive (EU) 2024/1438 (Dongo, 2023) — il logo SQNZ, l’indicazione del lotto (non sostituibile dal termine minimo di conservazione) e la raccomandazione di conservazione a temperatura inferiore a 20 °C, in ambiente asciutto e al riparo dalla luce.
Il sistema di controllo si basa su un piano di autocontrollo dell’operatore, sottoposto a verifica da parte di una struttura di controllo autorizzata dal Ministero (autorità pubblica o organismo privato accreditato secondo la norma EN 45011 / guida ISO 65 con cui venga stipulato un accordo di certificazione).
Considerazioni conclusive
Il disciplinare Miele Qualità Certificata SQNZ configura un sistema di garanzie tecniche coerente e verificabile, imperniato su tre pilastri: soglie analitiche più severe (acqua ≤ 17%, HMF ≤ 15 mg/kg all’invasettamento), un rigido presidio della catena del freddo con il divieto di superare i 40 °C, e una difesa sanitaria focalizzata sulle sole molecole naturali.
Si osservano, nella fase applicativa, alcune potenziali criticità:
- la sostenibilità economica dei requisiti per le piccole realtà apistiche, a fronte di parametri che presuppongono strumentazione, registrazioni e analisi di costi non trascurabili;
- l’effettiva percezione del valore da parte del consumatore, che il disciplinare individua tra i propri obiettivi ma che dipende dalla forza comunicativa del logo SQNZ, finora purtroppo inesistente.
Lo sviluppo del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia dipende pertanto dalla volontà del governo italiano di sostenere la sua adesione con appositi aiuti e soprattutto di investire sulla promozione del marchio SQNZ, affinché i buyer professionali e i consumatori possano comprendere il valore aggiunto dei prodotti certificati.
Dario Dongo
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Riferimenti normativi
Disciplinare ‘Marchio Qualità Certificata’ SQNZ
European Commission (2026). Technical Regulation Information System, TRIS, notifica 2026/0374/IT https://technical-regulation-information-system.ec.europa.eu/it/notification/28245
Normativa europea
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/126 of 7 December 2021 supplementing Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council with additional requirements for certain types of intervention specified by Member States in their CAP Strategic Plans for the period 2023 to 2027 under that Regulation as well as rules on the ratio for the good agricultural and environmental condition (GAEC) standard 1. Consolidated text: 27/03/2026. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/2026-03-27
Council Directive 2001/110/EC of 20 December 2001 relating to honey. Consolidated text: 14/06/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2001/110/2026-06-14
Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/2026-03-18
Normativa italiana
Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, attuazione della direttiva 2001/110/CE. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 05/01/2026). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;179
Decreto ministeriale MASAF 16 dicembre 2022, n. 646632, istituzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia. https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fb%252F0%252FD.beed691926adb92035cb/P/BLOB%3AID%3D19012/E/pdf?mode=download
Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 207, recepimento della direttiva (UE) 2024/1438. Normattiva. https://www.normattiva.it/esporta/attoCompleto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-01-05&atto.codiceRedazionale=26G00001
Articoli di approfondimento
Dongo, D., Della Penna, A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/
Dongo, D. (2026, 14 luglio). Environmental claims e scorte di magazzino, la road-map. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/environmental-claims-scorte-magazzino-road-map/
Dongo, D. (2023, 12 dicembre). Breakfast Directive, il Parlamento europeo alza le barriere contro il miele extra-UE. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/breakfast-directives-il-parlamento-europeo-alza-le-barriere-contro-il-miele-extra-ue-2/

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


