Tra maggio e giugno 2026 ISO ha riscritto l’intera serie degli standard sull’etichettatura ambientale, oltre ad aver pubblicato la quarta edizione della ISO 14001. Dal 27 settembre 2026, intanto, la direttiva ECGT (Empowering Consumers for the Green Transition) vieta di esibire marchi di sostenibilità non basati su un sistema di certificazione o su un atto di autorità pubblica.
Questo articolo propone una breve rassegna degli standard e schemi di certificazione ambientale che si applicano ai prodotti alimentari e ai servizi correlati — distribuzione e ristorazione — e ne verifica la tenuta rispetto alle nuove regole. Gli aspetti sociali e gli altri sistemi di qualità sono oggetto di articoli dedicati, ai quali si fa rinvio.
Il quadro ISO, riscritto nel 2026
Il riferimento generale è lo standard ISO 14020:2022, ‘Environmental statements and programmes for products. Principles and general requirements’. Sotto di esso si collocano tre norme, tutte rinnovate quest’anno:
- ISO 14024:2026, ‘Environmental statements and programmes for products. Ecolabels’, del 4 maggio 2026, che ha sostituito la ISO 14024:2018;
- ISO 14021:2026, ‘Environmental statements and programmes for products. Self-declared environmental claims’, del 24 giugno 2026, che ha sostituito la ISO 14021:2016 e il relativo emendamento del 2021;
- ISO 14025:2026, ‘Environmental statements and programmes for products. Environmental product declarations (EPDs)’, del 24 giugno 2026, che ha sostituito la ISO 14025:2006.
Le espressioni ‘Type I’, ‘Type II’ e ‘Type III’ sono scomparse dai titoli. Chi cita ancora ‘ISO 14024:2018 — Tipo I’ in un capitolato o in un materiale commerciale sta richiamando una norma ritirata.
Delle tre famiglie, le ecolabel — programmi multicriterio che assegnano un marchio ai prodotti ambientalmente preferibili di una categoria — non toccano gli alimenti. La EU Ecolabel non li esclude a priori dal proprio ambito di applicazione, che copre qualsiasi bene o servizio salvo medicinali e dispositivi medici (reg. CE 66/2010, art. 2.1 e 2.2), e anzi ne prevedeva uno studio di fattibilità (reg. CE 66/2010, art. 6.5); ma la Commissione europea dichiara di non intendere sviluppare criteri per alimenti e mangimi, e nessuno degli undici gruppi di prodotto in vigore è alimentare. Blue Angel esclude gli alimenti in modo espresso, Nordic Swan non ha criteri alimentari. Il posto che le ecolabel occupano negli altri settori, nell’agroalimentare è occupato dal biologico e dai sistemi nazionali di qualità.
Rimangono così in campo, per i prodotti alimentari, le dichiarazioni ambientali quantificate e le autodichiarazioni. Le ecolabel si applicano invece ai servizi, laddove esistono criteri maturi per punti vendita e ristorazione tuttora sotto utilizzati.
Gli standard applicabili ai prodotti alimentari
Le dichiarazioni ambientali di prodotto
Le EPD, Environmental Product Declarations, espongono dati ambientali quantificati su parametri predeterminati, elaborati secondo regole di categoria di prodotto e sottoposti a verifica indipendente sui dati di ciclo di vita e sulla dichiarazione stessa, sotto la responsabilità di un gestore di programma (ISO 14025). La base metodologica è il Life Cycle Assessment (ISO 14040:2006 e ISO 14044:2006).
Il principale gestore di programma internazionale, l’EPD International System, ha pubblicato il 14 luglio 2025 la PCR 2025:03 ‘Food and Beverage’, regola quadro unica sotto la quale le ventisette regole di categoria alimentari preesistenti vengono progressivamente allineate, con requisiti di sottocategoria affidati a regole complementari. Diverse regole storiche — dai prodotti lattiero-caseari alla pasta secca — risultano nel frattempo scadute, in attesa di quelle complementari.
L’impronta ambientale e il ‘Made Green in Italy’
Il metodo europeo dell’impronta ambientale è raccomandato dalla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione. Le regole di categoria adottate che riguardano alimenti, bevande e mangimi sono oggi sette: beer, dairy, feed for food producing animals, packed water, pasta, pet food, wine. Cinque di queste sono attualmente in revisione, mentre una regola per il pesce di mare è in sviluppo. Il metodo rimane uno strumento volontario: nessun atto vincolante lo ha reso obbligatorio e la nuova raccomandazione, attesa nel 2026, non risulta ancora adottata.
Su questo metodo si fonda lo schema nazionale ‘Made Green in Italy’, istituito con decreto del ministero dell’Ambiente 21 marzo 2018, n. 56, in attuazione della legge 221/2015, art. 21.1, con tre classi di prestazione e diritto al logo per le prime due.
Le impronte singole e il nodo della neutralità carbonica
Accanto alla valutazione multicriterio si collocano le norme sulle singole impronte:
- ISO 14067:2018 sull’impronta di carbonio di prodotto, attualmente in revisione;
- ISO 14046:2014 sull’impronta idrica;
- ISO 14064-1:2018 per la quantificazione a livello di organizzazione.
Merita attenzione particolare la ISO 14068-1:2023 sulla neutralità carbonica, che sarà sostituita dalla ISO 14068 — ‘Climate change management. Carbon neutrality’ — in pubblicazione nel settembre 2026, e che pone una gerarchia esplicita: prima la riduzione delle emissioni e l’incremento degli assorbimenti, e solo dopo la compensazione.
Il legislatore europeo ha irrigidito questa gerarchia introducendo l’espresso divieto di asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente (dir. UE 2024/825, Allegato I, punto 4 quater). Dal 27 settembre 2026 il claim ‘carbon neutral’ costruito sull’acquisto di crediti integra dunque una pratica commerciale scorretta.
Gli schemi di filiera sulle materie prime
Sui prodotti ittici operano il MSC Fisheries Standard v3.1, in vigore dal 22 luglio 2024, e gli standard MSC di catena di custodia; sull’acquacoltura l’ASC Farm Standard, entrato in vigore l’1 agosto 2025 in sostituzione dei dodici standard di specie, con catena di custodia affidata allo standard MSC integrato da un modulo ASC.
Sulle materie prime tropicali si segnala il Rainforest Alliance Regenerative Agriculture Standard, le cui Farm Requirements v1.0 sono efficaci dall’1 marzo 2026. I modelli di catena di custodia sui quali questi schemi si allineano — identity preserved, mass balance, book and claim — sono codificati dalla ISO 22095:2020, emendata a gennaio 2026.
‘Residuo zero’
La certificazione ‘residuo zero’ (Dongo, 2018) non è basata su standard pubblici né norme tecniche, bensì su disciplinari privati che possono venire sottoposti a certificazione da parte di organismi accreditati. La soglia di tolleranza è in genere riferita al limite di quantificazione analitica di 0,01 mg/kg e analisi multiresiduale da parte di laboratori accreditati (Djekic et al., 2023). Alcuni schemi inoltre richiedono, quale (logico) prerequisito, una certificazione di produzione integrata secondo la norma UNI 11233, il SQNPI o GLOBALG.A.P. IFA.
Uno studio pubblicato sul Journal of Cleaner Production (Califano et al., 2025) — sull’attitudine consumatori italiani e pomodoro fresco — rileva che il premio di prezzo maggiore spetta al biologico, seguito da difesa integrata e residuo zero, e che l’interazione tra difesa integrata e residuo zero produce una disponibilità a pagare comparabile a quella del biologico.
Gli schemi applicabili ai servizi
Le ecolabel sono molto efficaci nei settori dei servizi associati al cibo, sebbene ancora poco diffuse in Italia.
Nordic Swan Ecolabel ha criteri specifici per la distribuzione e la ristorazione: Grocery stores 079, nella versione 4.4 valida fino al 31 agosto 2028; Food services and conference facilities 110, versione 1.6 fino al 28 febbraio 2028; Coffee service 100, versione 2.2 fino al 31 dicembre 2028; Hotels and other accommodation 055; e, sul fronte dei materiali, Disposables for food 047 e Packaging for liquid foods 103.
EU Ecolabel ha un solo gruppo di servizi, la ricettività turistica, i cui criteri sono stabiliti dalla decisione (UE) 2017/175 e la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2027; la revisione è in corso presso il JRC. Nessun criterio per la ristorazione o per i punti vendita.
Green Key, gestito dalla Foundation for Environmental Education (FEE), con sede a Copenaghen, certifica sei categorie, tra le quali i ristoranti oltre a strutture ricettive, campeggi, centri congressi e attrazioni; i criteri 2022-2026 rimangono validi fino a ottobre 2026, ed è già pubblicato il set 2026-2031.
Sul versante dei sistemi di gestione, ISO 14001 è disponibile nella quarta edizione, pubblicata il 15 aprile 2026, che ha sostituito quella del 2015: le organizzazioni certificate hanno davanti un periodo di transizione, e chi ha in corso un rinnovo farà bene a verificarne il calendario.
EMAS (reg. CE 1221/2009) offre inoltre documenti di riferimento settoriali per il commercio al dettaglio, per il turismo — che copre espressamente i servizi di ristorazione — e per l’industria alimentare e delle bevande, utili come parametro di prestazione anche a chi non aderisca al sistema.
La prova del 27 settembre 2026
La direttiva ECGT, recepita in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, si applica dal 27 settembre 2026 (dir. UE 2024/825, art. 4; d.lgs. 30/2026, art. 2). È marchio di sostenibilità qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe. È sistema di certificazione un sistema di verifica da parte di terzi che certifica la conformità a determinati requisiti, che consente l’uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni sono accessibili al pubblico.
I divieti che ne discendono, per quanto qui rileva:
- è vietato esibire un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione o non sia stabilito da autorità pubbliche (dir. UE 2024/825, Allegato I, punto 2 bis);
- è vietato formulare un’asserzione ambientale generica quando l’operatore non è in grado di dimostrare le prestazioni ambientali di livello superiore, riconosciute e pertinenti all’asserzione (dir. UE 2024/825, Allegato I, punto 4 bis);
- è vietato riferire al prodotto o all’attività nel loro complesso un’asserzione che riguardi soltanto un determinato aspetto (dir. UE 2024/825, Allegato I, punto 4 ter);
- è vietato asserire la neutralità carbonica sulla base della compensazione (dir. UE 2024/825, Allegato I, punto 4 quater).
La gerarchia che ne risulta è chiara. Le EPD e le ecolabel dei servizi, poggiando su verifica di terza parte, superano il vaglio. Le autodichiarazioni lo superano solo finché rimangono asserzioni puntuali e sostanziate: nel momento in cui assumono la veste di un bollino diventano marchi di sostenibilità, e servono un sistema di certificazione alle spalle. Gli score privati e i disciplinari ‘residuo zero’ sono i più esposti.
Le altre certificazioni
Il perimetro di questo articolo è quello degli standard ambientali di prodotto e di servizio. Gli altri sistemi che concorrono a sostenere le asserzioni di sostenibilità sono trattati altrove, in questa sezione di GIFT: il biologico e il marchio biologico italiano, l’agricoltura integrata e il SQNPI, il SQNBA e il SQNZ per gli allevamenti, le certificazioni di benessere animale. Sul versante sociale, SA8000, FSSC 24000 e le norme sulla parità di genere.
Conclusioni
La sostenibilità ambientale dei prodotti alimentari — al di fuori del settore bio, che è sempre legittimato a rivendicarla sulla base del regolamento (UE) 2018/848 — si comunica oggi in due modi soltanto:
- con un dato quantificato e verificato da terzi;
- con un marchio che poggi su un sistema di certificazione o su un atto pubblico.
Sui servizi, tra l’altro, esistono ecolabel mature e poco utilizzate in Italia: chi gestisce punti vendita o ristorazione ha a disposizione strumenti già pronti, e concorrenti che non li usano.
La squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) affianca gli operatori nella scelta strategica delle certificazioni più idonee alle esigenze specifiche, oltreché nella verifica di conformità di etichette, materiali promozionali e siti web rispetto alle regole applicabili e delle migliori prassi.
Dario Dongo
Credit cover CCPB
Riferimenti
Fonti normative dell’Unione Europea
Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (‘Unfair Commercial Practices Directive’). Consolidated text: 28/05/2022. http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2022-05-28
Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS). Consolidated text: 12/07/2023. http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1221/2023-07-12
Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel. Consolidated text: 14/11/2017. http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/2017-11-14
Commission Decision (EU) 2017/175 of 25 January 2017 on establishing EU Ecolabel criteria for tourist accommodation. Consolidated text: 20/12/2024. http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/2024-12-20
Commission Recommendation (EU) 2021/2279 of 15 December 2021 on the use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations. Official Journal of the European Union, 30.12.2021. http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj
Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and better information. Official Journal of the European Union, 6.3.2024. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
Fonti normative nazionali
Legge 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. Normattiva. Ultima versione consolidata: 02/02/2016. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221
Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato ‘Made Green in Italy’. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 123 del 29 maggio 2018. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/29/18G00078/sg
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, Attuazione della direttiva (UE) 2024/825. Normattiva. Ultima versione consolidata: 24/03/2026. https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/CONSOLIDATED
Norme tecniche
ISO 14001:2026, Environmental management systems. Requirements with guidance for use. https://www.iso.org/standard/14001
ISO 14020:2022, Environmental statements and programmes for products. Principles and general requirements. https://www.iso.org/standard/79479.html
ISO 14021:2026, Environmental statements and programmes for products. Self-declared environmental claims. https://www.iso.org/standard/87608.html
ISO 14024:2026, Environmental statements and programmes for products. Ecolabels. https://www.iso.org/standard/14024
ISO 14025:2026, Environmental statements and programmes for products. Environmental product declarations (EPDs). https://www.iso.org/standard/87610.html
ISO 14040:2006, Environmental management. Life cycle assessment. Principles and framework. https://www.iso.org/standard/37456.html
ISO 14044:2006, Environmental management. Life cycle assessment. Requirements and guidelines. https://www.iso.org/standard/38498.html
ISO 14046:2014, Environmental management. Water footprint. Principles, requirements and guidelines. https://www.iso.org/standard/43263.html
ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases. Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. https://www.iso.org/standard/66453.html
ISO 14067:2018, Greenhouse gases. Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for quantification. https://www.iso.org/standard/71206.html
ISO 14068-1:2023, Climate change management. Transition to net zero. Part 1: Carbon neutrality. https://www.iso.org/standard/43279.html
ISO 22095:2020, Chain of custody. General terminology and models. https://www.iso.org/standard/72532.html
Articoli scientifici
Califano, G., Di Vita, G., Raimondo, M., Spina, D., D’Amico, M., & Caracciolo, F. (2025). Premium pricing for zero residue certification: the role of environmental concern and health consciousness in consumer preferences for eco-labels on fresh tomatoes. Journal of Cleaner Production, 518, 145928. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145928
Djekic, I., Smigic, N., Udovicki, B., & Tomic, N. (2023). ‘Zero residue’ concept. Implementation and certification challenges. Standards, 3(2), 177-186. https://doi.org/10.3390/standards3020014
Fonti istituzionali e schemi
ASC. Farm Standard. https://programme-centre.asc-aqua.org/farm-v1/farm-standard/
EPD International. PCR 2025:03 Food and Beverage. https://www.environdec.com/news/pcr-food-and-beverage
European Commission. EU Ecolabel product groups and criteria. https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy-topics/eu-ecolabel/product-groups-and-criteria_en
European Commission. Product Environmental Footprint method. https://green-forum.ec.europa.eu/green-business/environmental-footprint-methods/pef-method_en
European Commission, JRC. EMAS sectoral reference documents. https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/activities/emas/index.html
Foundation for Environmental Education. Green Key criteria. https://www.greenkey.global/criteria
MSC. Program documents. https://www.msc.org/for-business/program-documents
Nordic Swan Ecolabel. Criteria. https://www.nordic-swan-ecolabel.org/criteria/
Approfondimenti giuridici
Dongo, D. (2018, 10 novembre). Senza glifosate, residui zero, valori e regole. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/senza-glifosate-residui-zero-valori-e-regole/

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


