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	<title>industria alimentare Archivi - Gift</title>
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	<description>GIFT – Prodotti alimentari italiani: origine, regole, fornitori</description>
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	<title>industria alimentare Archivi - Gift</title>
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	<item>
		<title>ISO 45001, salute e sicurezza sul lavoro</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/iso-45001-salute-sicurezza-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 05:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>ISO 45001 è lo standard internazionale che stabilisce i requisiti di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL). È stato pubblicato dall&#8217;Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) il 12 marzo 2018 e ha sostituito lo standard britannico BS OHSAS 18001. Nel 2024 è stato integrato da un emendamento sul cambiamento [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>ISO 45001</b> è lo standard internazionale che stabilisce i requisiti di un <b>sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro</b> (SGSL). È stato pubblicato dall&#8217;Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) il 12 marzo 2018 e ha sostituito lo standard britannico BS OHSAS 18001. Nel 2024 è stato integrato da un emendamento sul cambiamento climatico (ISO 45001:2018/Amd 1:2024). In Europa è stato recepito come UNI EN ISO 45001:2023 (ISO, 2018; Accredia &amp; INAIL, 2024).</p>
<p>È l&#8217;unica norma certificabile della famiglia 45000. Le altre, tra cui la ISO 45002 sull&#8217;attuazione e la ISO 45003 sui rischi psicosociali, sono linee guida. Secondo l&#8217;ultima ISO Survey, al 31 dicembre 2025 la ISO 45001 è la <b>terza certificazione</b> di sistema <b>più diffusa al mondo</b> dopo ISO 9001 e ISO 14001, con oltre un milione di siti certificati (Accredia, 2026). L&#8217;<b>Italia</b> è <b>seconda al mondo</b> per numero di certificati, secondo la rilevazione riferita al 2023 (Accredia, 2025).</p>
<p>Nell&#8217;<b>industria alimentare</b> questa certificazione ha oggi un rilievo giuridico sostanziale. Dal 2025 ISO 45001 è infatti il riferimento tecnico espresso per i modelli di organizzazione e gestione che presidiano i reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro. L&#8217;articolo esamina il quadro normativo, la struttura della norma, il processo di certificazione, le evidenze sulla sua efficacia, i vantaggi e gli oneri.</p>
<h2>Contesto legale di riferimento</h2>
<p>Il <b>decreto legislativo 81/2008 </b>(<i>Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro</i>) riordina la disciplina di attuazione della <b>direttiva quadro 89/391/CEE</b>, già recepita in Italia con il d.lgs. 626/1994. Ne riprende anche i criteri generali di prevenzione, tra cui:</p>
<p>– evitare i rischi e valutare quelli che non possono venire evitati;</p>
<p>– combattere i rischi alla fonte;</p>
<p>– tenere conto del grado di evoluzione della tecnica;</p>
<p>– programmare la prevenzione;</p>
<p>– dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali (dir. 89/391/CEE, art. 6.2; d.lgs. 81/2008, art. 15).</p>
<h2>Il modello di organizzazione e gestione<span class="Apple-converted-space"> </span></h2>
<p>All&#8217;articolo 30 il Testo unico disciplina i <b>modelli di organizzazione e di gestione</b> idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti. Tale responsabilità è prevista dal d.lgs. 231/2001 per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (d.lgs. 231/2001, art. 25-<i>septies</i>). Le sanzioni a carico dell&#8217;ente sono pecuniarie e interdittive.</p>
<p><b>Il modello</b> deve assicurare un sistema aziendale per l&#8217;adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a una serie di ambiti (d.lgs. 81/2008, art. 30.1):</p>
<p>– standard tecnico-strutturali di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro e agenti chimici, fisici e biologici;</p>
<p>– valutazione dei rischi e conseguenti misure di prevenzione e protezione;</p>
<p>– emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);</p>
<p>– sorveglianza sanitaria, informazione e formazione;</p>
<p>– vigilanza sul rispetto delle procedure, verifiche periodiche e documentazione obbligatoria.</p>
<p>Il modello prevede inoltre la registrazione delle attività, un&#8217;articolazione di funzioni con le competenze tecniche e i poteri necessari e un sistema disciplinare. Completa l&#8217;impianto un sistema di controllo sull&#8217;attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle misure (d.lgs. 81/2008, art. 30, commi 2-4).</p>
<h2>La presunzione di conformità<span class="Apple-converted-space"> </span></h2>
<p>Il <b>decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159</b>, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha aggiornato il riferimento tecnico, dal British Standard OHSAS 18001:2007 alla norma <b>UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024</b> (d.l. 159/2025, art. 10.5). Ne deriva che <i>&#8216;in sede di prima applicazione&#8217;</i> <b>i modelli</b> definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL del 2001 o alla ISO 45001 <i>&#8216;</i><b><i>si presumono conformi</i></b><i> ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti&#8217;</i> (d.lgs. 81/2008, art. 30.5).</p>
<p>Lo stesso decreto ha previsto convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche richiamate dal Testo unico (d.lgs. 81/2008, art. 30.5-<i>ter</i>). Ha inoltre demandato al ministero del Lavoro, d&#8217;intesa con INAIL, <b>linee guida per</b> l&#8217;identificazione, il tracciamento e l&#8217;analisi dei <b>mancati infortuni</b> (<i>near miss</i>) nelle imprese con più di quindici dipendenti (d.l. 159/2025, art. 15).</p>
<h2>Il MOG 231</h2>
<p>La certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non sostituisce il modello di organizzazione e gestione stabilito dal d.lgs. 231/2001, c.d. MOG 231, il quale è volto a prevenire la commissione di ben 27 famiglie di reati e deve includere l&#8217;Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e i protocolli sugli altri reati presupposto. La Corte di Cassazione ha però riconosciuto il <b>valore probatorio</b> della certificazione e i relativi limiti:</p>
<p>– l&#8217;esistenza di un modello certificato secondo standard internazionali riconosciuti <i>&#8216;costituisce un elemento che deve essere superato da una compiuta dimostrazione dell&#8217;inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato&#8217;</i> (Cass. pen., sez. IV, n. 30039/2025);</p>
<p>– la certificazione, d&#8217;altra parte, non basta a escludere la responsabilità dell&#8217;ente quando manchino procedure operative e controlli efficaci sullo specifico rischio (Cass. pen., sez. IV, n. 18410/2025).</p>
<p>Il <b>disegno di legge</b> di revisione organica della responsabilità amministrativa degli enti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026, si muove nella stessa direzione. Il testo eleva la <b>colpa di organizzazione</b> a criterio di imputazione: l&#8217;ente risponderebbe soltanto quando la pubblica accusa dimostri un nesso causale tra la carenza organizzativa e il reato. Il modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG 231) diventerebbe così il perno della prevenzione, da attuare e aggiornare nei processi aziendali, non soltanto da adottare (Dongo, 2026b).</p>
<p>Sulla salute e sicurezza sul lavoro il progetto di riforma introduce due regole di segno opposto:</p>
<p>– una <b>presunzione di conformità</b> per le organizzazioni che presidiano la materia con modelli costruiti sulle <b>norme UNI ISO</b>, in continuità con l&#8217;efficacia già riconosciuta dall&#8217;articolo 30 del Testo unico ai sistemi conformi alle Linee guida UNI-INAIL e, oggi, alla UNI EN ISO 45001;</p>
<p>– per i reati colposi, una <b>presunzione di</b> <b>interesse o vantaggio dell&#8217;ente</b> quando la violazione abbia prodotto, in misura apprezzabile, un <b>risparmio di spesa</b> o un incremento della produzione. È la codificazione dell&#8217;indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel caso ThyssenKrupp (Cass. pen., SS.UU., n. 38343/2014).</p>
<p>Il disegno di legge prevede altresì una <b>presunzione di adeguatezza</b> dei modelli conformi alle <b>linee guida</b> delle associazioni rappresentative degli enti, che il giudice può superare con adeguata motivazione (Dongo, 2026b). Il provvedimento deve ancora venire esaminato dalle Camere e il contenuto potrebbe cambiare. La direzione di marcia, già tracciata dalla giurisprudenza, rafforza comunque il ruolo dei sistemi certificati, a condizione che risultino effettivamente attuati e documentati.</p>
<h2>Rendicontazione di sostenibilità e catene di fornitura</h2>
<p>La <b>salute e sicurezza</b> dei lavoratori rientra altresì nella dimensione sociale della rendicontazione di sostenibilità prevista dalla <i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i> (CSRD, direttiva UE 2022/2464). Il perimetro degli obblighi è stato peraltro ridotto, dalla direttiva (UE) 2026/470 (<i>Omnibus I</i>), alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato netto (Dongo, 2026c; 2026d). I fornitori sono a loro volta talora soggetti a requisiti contrattuali di rendicontazione, attraverso codici di condotta, questionari di qualifica e condizioni di accesso agli albi fornitori.</p>
<p>È opportuno precisare che lo standard ISO 45001 certifica un <b>sistema di gestione</b>, non un prodotto. Si ricorda che le regole di accreditamento degli organismi di certificazione (ISO/IEC 17021-1) vietano l&#8217;uso dei marchi di certificazione di sistema su prodotti e imballaggi visti dal consumatore, e ogni altro uso che possa suggerire una conformità del prodotto. La certificazione è quindi soggetta a comunicazione nei rapporti B2B (<i>business-to-business</i>), nei siti istituzionali e nei bilanci di sostenibilità, non in etichetta.</p>
<h2>La norma ISO 45001</h2>
<h3>Struttura armonizzata e integrazione</h3>
<p>La ISO 45001 adotta la <b>struttura armonizzata</b> comune alle norme ISO sui sistemi di gestione (<i>Harmonized Structure</i>, già <i>High Level Structure</i>): stessa sequenza di capitoli, testo di base e definizioni comuni. Il ciclo segue lo schema <i>Plan-Do-Check-Act</i>:</p>
<p>– contesto dell&#8217;organizzazione;</p>
<p>– leadership e partecipazione dei lavoratori;</p>
<p>– pianificazione;</p>
<p>– supporto;</p>
<p>– attività operative;</p>
<p>– valutazione delle prestazioni;</p>
<p>– miglioramento.</p>
<p>Nell&#8217;industria alimentare l&#8217;integrazione è diretta con gli standard ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambiente) e ISO 22000 (sicurezza alimentare), oltreché con lo schema <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazioni-sicurezza-alimentare-fssc-22000-ifs-brcgs/">FSSC 22000</a>. L&#8217;integrazione con gli schemi IFS Food e BRCGS avviene invece a livello di processi (audit interni, gestione delle non conformità, formazione, manutenzioni), poiché essi hanno strutture documentali proprie (Dongo, 2026a).</p>
<p>L&#8217;emendamento del <b>2024</b> ha aggiunto a <b>tutti gli standard ISO di sistema</b> due requisiti sul <b>cambiamento climatico</b>. L&#8217;organizzazione deve:</p>
<p>– stabilire se il cambiamento climatico costituisca una questione rilevante per il proprio contesto;</p>
<p>– considerare che le parti interessate possono esprimere requisiti al riguardo.</p>
<h3>Leadership e partecipazione dei lavoratori</h3>
<p>Rispetto alla OHSAS 18001, la ISO 45001 sposta la <b>responsabilità</b> sull&#8217;<b>alta direzione</b>, chiamata a integrare gli obiettivi di salute e sicurezza nella strategia e nei processi aziendali e a garantirne le risorse. La sicurezza non può quindi venire delegata per intero al servizio di prevenzione e protezione.</p>
<p>La <b>consultazione e partecipazione dei lavoratori</b>, a partire dagli RLS, diventa un requisito strutturale e comprende la possibilità di segnalare situazioni pericolose senza timore di ritorsioni (<i>whistleblowing</i>; Accredia &amp; INAIL, 2024). La nozione di &#8216;lavoratore&#8217; è ampia e comprende dipendenti, alta direzione, collaboratori esterni e altre persone presenti nei luoghi di lavoro.</p>
<h3>Pericoli, rischi e misure di prevenzione</h3>
<p>La norma richiede l&#8217;identificazione continua dei pericoli, la valutazione dei rischi e delle opportunità e la gestione del cambiamento. Nel <b>comparto alimentare</b> l&#8217;analisi incrocia rischi tipici, molti dei quali trovano riscontro negli interventi premiati da INAIL (INAIL, 2026):</p>
<p>– <b>ambienti confinati</b> come silos, cisterne, vasche e serbatoi, con rilevatori di gas e sistemi di recupero dei lavoratori;</p>
<p>– <b>macchine</b> e procedure di consegna in sicurezza (<i>lock out – tag out</i>) per pulizia, sanificazione e manutenzione;</p>
<p>– <b>pavimenti bagnati</b>, con grigliati e pavimentazioni per il deflusso dei liquidi;</p>
<p>– <b>polveri combustibili</b> di farina e zucchero, con barre antistatiche certificate per atmosfere esplosive (ATEX);</p>
<p>– <b>movimentazione manuale dei carichi</b>, rumore e <b>stress termico</b> in prossimità di forni e linee di cottura.</p>
<p>Il <b>rischio termico</b> è destinato a richiedere maggiore considerazione. La specifica ISO/PAS 45007:2026 offre indicazioni sui rischi per la salute e sicurezza derivanti dal cambiamento climatico, tra cui il calore estremo (DQS, 2026).</p>
<h3>Appalti, fornitori e lavoro esterno</h3>
<p>La ISO 45001 disciplina l&#8217;approvvigionamento di beni e servizi, gli <b>appaltatori</b> e i processi affidati all&#8217;esterno. È spesso tra queste figure che si verificano gli infortuni (Accredia &amp; INAIL, 2024). Il tema è sensibile nella filiera alimentare, laddove sanificazione, logistica interna, manutenzioni e picchi stagionali sono frequentemente affidati a cooperative, agenzie e imprese terze. Il sistema deve quindi coordinare <b>rischi interferenti</b>, qualifica dei fornitori e controlli sul campo, in raccordo con gli obblighi di legge sugli appalti.</p>
<h3>Processo di certificazione e accreditamento</h3>
<p>La certificazione viene rilasciata da <b>organismi accreditati</b> secondo la norma ISO/IEC 17021-1 e i documenti obbligatori della cooperazione internazionale tra enti di accreditamento (Accredia, s.d.). In Italia l&#8217;ente unico di accreditamento è Accredia. Gli accordi di mutuo riconoscimento EA e IAF garantiscono il riconoscimento dei certificati negli altri Paesi aderenti.</p>
<p>Il percorso prevede un <b>audit iniziale</b> in due fasi (documentale e di verifica sul campo), un <b>certificato triennale</b> e <b>audit di sorveglianza</b> almeno annuali, fino al rinnovo. A ottobre 2023 i siti italiani con un SGSL certificato sotto accreditamento erano circa 32mila (Accredia &amp; INAIL, 2024).</p>
<h3>La revisione in corso</h3>
<p>La ISO ha avviato nel 2024 la revisione della norma, il cui progetto (ISO/DIS 45001) è destinato a sostituire l&#8217;edizione 2018 con una <b>nuova edizione</b> prevista per il <b>2027</b> (ISO, 2018). Gli organismi di certificazione prevedono un periodo di transizione di tre anni.</p>
<p>I temi in discussione secondo le bozze sono:</p>
<p>– rischi psicosociali;</p>
<p>– nuove forme di lavoro;</p>
<p>– rischi climatici e resilienza;</p>
<p>– diversità dei lavoratori;</p>
<p>– maggiore coinvolgimento dei fornitori esterni.</p>
<p>La struttura di base dovrebbe rimanere invariata (DQS, 2026). Fino alla pubblicazione, la ISO 45001:2018 con l&#8217;emendamento del 2024 rimane la norma di riferimento, anche ai fini dell&#8217;articolo 30 del Testo unico.</p>
<h3>Le evidenze sull&#8217;efficacia</h3>
<p>Lo studio di <b>Accredia e INAIL</b> su circa 26.000 imprese certificate e un campione omogeneo di aziende non certificate ha confrontato gli infortuni del periodo 2017-2021. Le imprese certificate presentano:</p>
<p>– un <b>indice di frequenza</b> inferiore del 22,6%, con variazioni da un minimo del 14% a un massimo del 41% secondo l&#8217;attività economica;</p>
<p>– un <b>rapporto di gravità</b> inferiore del 29,2%, tra il 13% e il 39% (Accredia &amp; INAIL, 2024).</p>
<p>Le misure organizzative risultano perciò più efficaci nel prevenire gli infortuni gravi che quelli lievi.</p>
<p>La letteratura internazionale conferma il segno positivo e ne precisa la portata. Negli Stati Uniti la certificazione OHSAS 18001, base della ISO 45001, ha ridotto del 20% i casi complessivi di infortunio e malattia e del 24% quelli con trasferimento o limitazione delle mansioni. Lo stesso studio ha rilevato che la norma attira stabilimenti già più sicuri della media (Viswanathan et al., 2024).</p>
<p>In Danimarca 805 imprese certificate, confrontate con 12.297 non certificate, mostravano un rischio di infortuni gravi inferiore del 14% già due anni prima della certificazione, senza ulteriori riduzioni nei tre anni successivi (Dyreborg et al., 2024). Le imprese certificate dichiarano comunque sforzi di prevenzione più strutturati, sia nei processi sia nei contenuti (Uhrenholdt Madsen et al., 2022).</p>
<p>Il quadro è coerente con l&#8217;orientamento della Corte di Cassazione. La certificazione è un indicatore affidabile e un sostegno alla prevenzione, ma il risultato dipende dall&#8217;attuazione concreta del sistema.</p>
<h2>Vantaggi e oneri legati all&#8217;adozione della ISO 45001</h2>
<h3>Vantaggi</h3>
<p>L&#8217;adozione della norma offre vantaggi di natura diversa:</p>
<p>– sul piano giuridico, la <b>presunzione di conformità</b> ai requisiti dell&#8217;articolo 30 del d.lgs. 81/2008<b> </b>per le parti corrispondenti e un peso probatorio riconosciuto dalla giurisprudenza nei procedimenti ai sensi del d.lgs. 231/2001. La presunzione verrebbe rafforzata dalla riforma in discussione in Parlamento;</p>
<p>– sul piano economico, la <b>riduzione del premio INAIL</b> per prevenzione;</p>
<p>– sul piano commerciale, una verifica di parte terza spendibile nella qualifica dei fornitori e nelle gare, che può ridurre il numero di audit di seconda parte da parte dei clienti;</p>
<p>– sul piano gestionale, l&#8217;integrazione con i sistemi qualità, ambiente e sicurezza alimentare già in essere, con audit e riesami unificati.</p>
<p>Il possesso di un SGSL certificato UNI EN ISO 45001 da organismo accreditato è un intervento &#8216;di tipo A&#8217; del modello OT23 di <b>INAIL</b>, di per sé sufficiente ad accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa purché esteso a tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) dell&#8217;azienda e in corso di validità per l&#8217;intero anno di riferimento (INAIL, 2026). Dopo il primo biennio di attività, la <b>riduzione</b> è del 28% fino a 10 lavoratori-anno, del 18% tra 10 e 50, del 10% tra 50 e 200 e del 5% oltre 200. La domanda va presentata entro il 28 febbraio, che nel 2027 slitta all&#8217;1 marzo.</p>
<h3>Oneri</h3>
<p>L&#8217;<b>allestimento del sistema</b> richiede analisi del contesto, mappatura dei pericoli, revisione delle procedure, formazione e, di frequente, consulenza esterna. Ai corrispettivi degli audit si aggiungono i costi indiretti del mantenimento: registrazioni, audit interni, riesami della direzione e gestione delle azioni correttive. Si aggiunge l&#8217;adeguamento alla nuova edizione della norma, atteso a partire dal 2027.</p>
<p>L&#8217;onere più rilevante riguarda però l&#8217;<b>effettività</b>. Un sistema certificato ma scollegato dalle procedure operative, dal documento di valutazione dei rischi e dai flussi verso l&#8217;Organismo di Vigilanza non protegge né i lavoratori né l&#8217;ente, come la giurisprudenza ha già chiarito.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>La norma ISO 45001 ha sostituito in pochi anni la OHSAS 18001, ne ha raccolto l&#8217;eredità in un quadro internazionale e può venire direttamente integrata con gli altri sistemi di gestione. Il legislatore italiano ne ha preso atto con il d.l. 159/2025, che la indica come riferimento tecnico dei modelli organizzativi di cui all&#8217;articolo 30 del Testo unico.</p>
<p>Per le imprese alimentari la certificazione accreditata è uno strumento di prevenzione con effetti misurati sulla frequenza e soprattutto sulla gravità degli infortuni. È anche titolo di riduzione del premio assicurativo, elemento di qualificazione nelle filiere e presidio organizzativo nella logica del d.lgs. 231/2001. Il suo valore dipende tuttavia dalla coerenza tra sistema certificato, procedure operative e controlli effettivi.</p>
<p><i>Dario Dongo</i></p>
<h3>Riferimenti</h3>
<h4>Fonti normative dell&#8217;Unione Europea</h4>
<p>Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. Consolidated text: 11/12/2008. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/2008-12-11">http://data.europa.eu/eli/dir/1989/391/2008-12-11</a></p>
<p>Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18">http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18</a></p>
<p>Directive (EU) 2026/470 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 26.2.2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj</a></p>
<h4>Fonti normative italiane</h4>
<p>Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. <i>Normattiva</i>. Ultima versione consolidata: 01/07/2026. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231</a></p>
<p>Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione dell&#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. <i>Normattiva</i>. Ultima versione consolidata: 23/03/2026. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81</a></p>
<p>Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159. Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. <i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</i>, Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2025, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198. Testo coordinato in <i>Gazzetta Ufficiale</i>, Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025 (25A07009). <a href="https://www.gazzettaufficiale.it">https://www.gazzettaufficiale.it</a></p>
<h4>Giurisprudenza</h4>
<p>Corte di Cassazione penale, Sezioni Unite, udienza 24 aprile 2014, deposito 18 settembre 2014, n. 38343 (ThyssenKrupp). <a href="https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12658">https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=12658</a></p>
<p>Corte di Cassazione penale, sez. IV, deposito 15 maggio 2025, n. 18410. <a href="https://olympus.uniurb.it/index.php?Itemid=138&amp;catid=17&amp;id=34492">https://olympus.uniurb.it/index.php?Itemid=138&amp;catid=17&amp;id=34492</a></p>
<p>Corte di Cassazione penale, sez. IV, udienza 13 maggio 2025, deposito 1 settembre 2025, n. 30039.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4>Studi scientifici</h4>
<p>Dyreborg, J., Thorsen, S. V., Uhrenholdt Madsen, C., &amp; Hasle, P. (2024). Effectiveness of OHSAS 18001 in reducing accidents at work. A follow-up study of 13,102 workplaces. <i>Safety Science</i>, 177, 106573. <a href="https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106573">https://doi.org/10.1016/j.ssci.2024.106573</a></p>
<p>Uhrenholdt Madsen, C., Vester Thorsen, S., Hasle, P., Leonhardt Laursen, L., &amp; Dyreborg, J. (2022). Differences in occupational health and safety efforts between adopters and non-adopters of certified occupational health and safety management systems. <i>Safety Science</i>, 152, 105794. <a href="https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105794">https://doi.org/10.1016/j.ssci.2022.105794</a></p>
<p>Viswanathan, K., Johnson, M. S., &amp; Toffel, M. W. (2024). Do safety management system standards indicate safer operations? Evidence from the OHSAS 18001 occupational health and safety standard. <i>Safety Science</i>, 171, 106383. <a href="https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106383">https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106383</a></p>
<h4>Documenti tecnici e fonti istituzionali</h4>
<p>Accredia. (s.d.). <i>Sicurezza sul lavoro</i>. Osservatorio Accredia. Consultato il 20 ottobre 2026. <a href="https://www.accredia.it/osservatorio/sicurezza-sul-lavoro/">https://www.accredia.it/osservatorio/sicurezza-sul-lavoro/</a></p>
<p>Accredia. (2025, 25 gennaio). <i>Risultati e progetti del Dipartimento Certificazione e Ispezione: il Convegno 2025</i>. <a href="https://www.accredia.it/comunicazione/notizie/risultati-e-progetti-del-dipartimento-certificazione-e-ispezione-il-convegno-2025/">https://www.accredia.it/comunicazione/notizie/risultati-e-progetti-del-dipartimento-certificazione-e-ispezione-il-convegno-2025/</a></p>
<p>Accredia. (2026, 15 ottobre). <i>ISO Survey 2025: oltre 3,28 milioni di certificati accreditati nel mondo</i>. <a href="https://www.accredia.it/comunicazione/notizie/iso-survey-2025-oltre-328-milioni-di-certificati-accreditati-nel-mondo/">https://www.accredia.it/comunicazione/notizie/iso-survey-2025-oltre-328-milioni-di-certificati-accreditati-nel-mondo/</a></p>
<p>Accredia &amp; INAIL. (2024). <i>L&#8217;efficacia delle certificazioni accreditate per i sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. Norme tecniche, regolamenti, sostegno e rilevazione dei risultati: dall&#8217;attualità alle prospettive</i>. INAIL, Milano. ISBN 978-88-7484-850-8. <a href="https://www.accredia.it/wp-content/uploads/2024/11/Indagine-Accredia-INAIL-Sistemi-di-gestione-Salute-e-Sicurezza-Lavoro-2024.pdf">https://www.accredia.it/wp-content/uploads/2024/11/Indagine-Accredia-INAIL-Sistemi-di-gestione-Salute-e-Sicurezza-Lavoro-2024.pdf</a></p>
<p>DQS. (2026). <i>The most important facts about the revision of ISO 45001 at a glance</i>. Consultato il 20 ottobre 2026. <a href="https://www.dqsglobal.com/en/about/newsroom/the-most-important-facts-about-the-revision-of-iso-45001-at-a-glance">https://www.dqsglobal.com/en/about/newsroom/the-most-important-facts-about-the-revision-of-iso-45001-at-a-glance</a></p>
<p>INAIL. (2026). <i>Riduzione del tasso medio per prevenzione – Anno 2027 (OT23)</i>. Modulo di domanda (versione 17/7/2026) e guida alla compilazione. <a href="https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/moduli-assicurazione/premio-assicurativo/riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione---anno-2027--ot23.html">https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/moduli-assicurazione/premio-assicurativo/riduzione-del-tasso-medio-per-prevenzione&#8212;anno-2027&#8211;ot23.html</a></p>
<p>ISO. (2018). <i>ISO 45001:2018. Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use</i>, con <i>Amendment 1:2024. Climate action changes</i>. International Organization for Standardization. <a href="https://www.iso.org/standard/45001">https://www.iso.org/standard/45001</a></p>
<h4>Articoli di approfondimento</h4>
<p>Dongo, D. (2026a, 1 settembre). Certificazioni per la sicurezza alimentare: FSSC 22000, IFS e BRCGS a confronto. <i>GIFT (Great Italian Food Trade)</i>. <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazioni-sicurezza-alimentare-fssc-22000-ifs-brcgs/">https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazioni-sicurezza-alimentare-fssc-22000-ifs-brcgs/</a></p>
<p>Dongo, D. (2026b, 19 settembre). Responsabilità amministrativa degli enti, le novità attese. <i>FARE (Food and Agriculture Requirements)</i>. <a href="https://fareagrifood.com/2026/09/19/responsabilita-amministrativa-enti-novita/">https://fareagrifood.com/2026/09/19/responsabilita-amministrativa-enti-novita/</a></p>
<p>Dongo, D. (2026c, 3 settembre). Responsabilità sociale d&#8217;impresa e certificazione SA8000. <i>GIFT (Great Italian Food Trade)</i>. <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/">https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/</a></p>
<p>Dongo, D. (2026d, 2 settembre). Sostenibilità sociale, lo schema di certificazione FSSC 24000. <i>GIFT (Great Italian Food Trade)</i>. <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/">https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fairtrade, il commercio equo certificato</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fairtrade-certificazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 10:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[commercio equo e solidale]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.greatitalianfoodtrade.it/?p=85625</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sostenibilità sociale delle filiere alimentari dipende anche da come viene distribuito il valore. Accanto alle condizioni di lavoro conta il prezzo pagato per la materia prima, che deve permettere a chi la produce di investire, affrontare una cattiva annata e mantenere la propria famiglia. Dopo gli approfondimenti su responsabilità sociale d&#8217;impresa e certificazione SA8000 [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <b>sostenibilità sociale</b> delle filiere alimentari dipende anche da come viene distribuito il valore. Accanto alle condizioni di lavoro conta il <b>prezzo pagato per la materia prima</b>, che deve permettere a chi la produce di investire, affrontare una cattiva annata e mantenere la propria famiglia.</p>
<p>Dopo gli approfondimenti su <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/">responsabilità sociale d&#8217;impresa e certificazione SA8000</a> e sullo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/">schema di certificazione FSSC 24000</a>, GIFT esamina Fairtrade, il sistema di certificazione del <b>commercio equo</b> più diffuso nella grande distribuzione. Il sistema combina standard pubblici, controlli indipendenti, condizioni commerciali e un premio destinato alle organizzazioni dei produttori. La <b>certificazione</b> riguarda <b>prodotti</b> e filiere determinati, non le imprese nel loro complesso.</p>
<h2>Dal romanzo di Multatuli al marchio internazionale</h2>
<p>Il nome del primo marchio di commercio equo viene da un romanzo. Nel 1860 Eduard Douwes Dekker, con lo pseudonimo di Multatuli, pubblica <i>Max Havelaar</i>, atto d&#8217;accusa contro lo sfruttamento dei coltivatori di caffè nelle colonie olandesi (Fairtrade Nederland, 2020).</p>
<p>Oltre un secolo dopo, i contatti tra la fondazione olandese <b>Solidaridad</b> e <b>UCIRI</b>, l&#8217;unione delle comunità indigene dell&#8217;Istmo nata nel 1983 da 17 comunità dello Stato messicano di Oaxaca (UN DESA, s.d.), portano alla nascita della fondazione Max Havelaar, nel maggio 1988. Il primo caffè con il nuovo marchio arriva nei supermercati olandesi il 15 novembre <b>1988</b> e lo fornisce proprio UCIRI, il cui coltivatore compariva nel primo logo (Canon van Nederland, s.d.; Fairtrade Nederland, 2020). Tra i promotori figurano il missionario olandese Frans van der Hoff, fondatore della cooperativa, e l&#8217;economista olandese Nico Roozen (Daily Coffee News, 2024). Nella ricostruzione storica olandese i produttori messicani rifiutavano il ruolo di destinatari di aiuti (Canon van Nederland, s.d.).</p>
<p>Il modello si diffonde in Europa con iniziative nazionali che nel <b>1997</b> si riuniscono a Bonn in Fairtrade Labelling Organizations International, oggi <b>Fairtrade International</b>. Nel 2002 viene introdotto il marchio internazionale comune (Fairtrade Canada, s.d.). Nel <b>2003</b> la certificazione viene separata dalla scrittura degli standard, con la nascita a Bonn di FLOCERT (FLOCERT, s.d.-b). Nel 2013 l&#8217;assemblea generale riconosce ai produttori metà dei voti, contro 3 su 22 in precedenza (FreshPlaza, 2013); l&#8217;anno successivo Marike de Peña diventa la prima esponente dei produttori a presiedere il consiglio di Fairtrade International (Fairtrade Canada, s.d.).</p>
<p>In Italia nel <b>1994</b> l&#8217;associazione <b>TransFair Italia</b> si costituisce a Padova (Zornetta, 2022). Nel 1995 arriva sugli scaffali di Coop il suo primo caffè certificato (Fairtrade International, s.d.-b). Nel 2003 l&#8217;associazione diventa cooperativa e dal 2022 è impresa sociale, con il nome di <b>Fairtrade Italia</b> (Fairtrade Italia, 2026a).</p>
<h2>Organizzazioni e governo del sistema</h2>
<p><b>Fairtrade International</b> scrive gli standard e coordina il sistema. Le <b>organizzazioni nazionali</b>, come Fairtrade Italia, gestiscono le licenze d&#8217;uso del marchio, i rapporti con le imprese e la sensibilizzazione. Le tre <b>reti regionali dei produttori</b>, Fairtrade Africa, CLAC per l&#8217;America Latina e i Caraibi e NAPP per l&#8217;Asia e il Pacifico, rappresentano quasi 2 milioni di agricoltori e lavoratori in 68 Paesi e offrono servizi di supporto nelle rispettive aree (Fairtrade International, 2026a).</p>
<p>L&#8217;<b>assemblea generale</b>, che con il consiglio di sorveglianza governa il sistema, si riunisce ogni anno ed è composta per il <b>50% </b>da <b>rappresentanti dei produttori</b> e per il 50% dalle organizzazioni nazionali (Fairtrade International, s.d.-f). I soggetti ai quali il sistema intende trasferire valore partecipano quindi alle sue decisioni.</p>
<p><b>FLOCERT</b> è il principale organismo di <b>certificazione</b> Fairtrade. È accreditata secondo la norma ISO/IEC 17065 dal 2007 e viene verificata ogni anno da DAkkS, l&#8217;ente nazionale tedesco di accreditamento (FLOCERT, s.d.-a). L&#8217;<b>accreditamento</b> attesta la competenza e l&#8217;imparzialità dell&#8217;organismo, non costituisce una &#8216;certificazione ISO&#8217; del singolo alimento. FLOCERT ha un proprio governo societario indipendente; Fairtrade International ne è socio unico (FLOCERT, s.d.-b).</p>
<h2>Come funziona la certificazione</h2>
<h3>Standard diversi per soggetti diversi</h3>
<p>Il sistema distingue lo <b>standard</b> per le organizzazioni di piccoli produttori, per le imprese con lavoratori salariati e per gli operatori commerciali (<i>Trader Standard</i>), che si applica anche a chi paga il prezzo minimo e il premio. Sono previsti inoltre <b>standard specifici</b> per la produzione a contratto, destinata ai produttori non ancora organizzati in forma democratica, per l&#8217;oro e i metalli preziosi e per il tessile (Fairtrade International, s.d.-k).</p>
<p>Una cooperativa agricola, una piantagione e un&#8217;impresa di trasformazione hanno <b>responsabilità differenti</b>. Chi acquista deve quindi verificare quale standard, quali prodotti e quali attività rientrino nel certificato del fornitore.</p>
<h3>Verifiche ispettive e segnalazioni</h3>
<p>Per le organizzazioni di produttori la <b>certificazione</b> parte da una verifica iniziale in campo e prosegue con un <b>ciclo triennale</b>, che prevede fino a due verifiche di conferma in base al rischio e il rinnovo al terzo anno. Gli <b>operatori commerciali</b> ottengono un&#8217;autorizzazione provvisoria fino a nove mesi, poi entrano in un <b>ciclo quinquennale</b> con fino a quattro verifiche di conferma. Le ispezioni possono venire svolte anche senza preavviso. Lavoratori, sindacati, organizzazioni, singoli cittadini e imprese certificate possono presentare <b>segnalazioni</b>, con tutela dell&#8217;anonimato (Fairtrade International, s.d.-g).</p>
<p>Gli standard vietano il lavoro forzato, le discriminazioni e il lavoro minorile. Per prevenirlo e porvi rimedio Fairtrade applica un <b>programma di monitoraggio comunitario</b> che coinvolge i giovani, con risultati positivi riportati in 18 Paesi e nelle filiere di cacao, caffè, zucchero, tè, fiori e oro. La stessa organizzazione riconosce peraltro di non poter garantire la soluzione completa di ogni caso (Fairtrade International, s.d.-a, s.d.-e). La certificazione non rende impossibili le violazioni, ma aumenta la probabilità che esse vengano individuate e corrette.</p>
<p>La <b>licenza d&#8217;uso del marchio</b> è distinta dalla certificazione: chi vende prodotti finiti con il logo deve rispettare anche le condizioni di licenza e le regole di presentazione in etichetta.</p>
<h3>Prezzo minimo e premio, i valori 2026</h3>
<p>Il <b>prezzo minimo Fairtrade</b> è una rete di sicurezza: quando il prezzo di mercato è più alto, si applica quest&#8217;ultimo. Il <b>premio</b> è una somma aggiuntiva, il cui impiego viene deciso democraticamente dai produttori secondo le priorità della comunità (Fairtrade America, s.d.). Tra il 2025 e il 2026 Fairtrade International ha rivisto prezzo minimo e premio del cacao e il prezzo minimo del caffè, le due filiere più rilevanti per l&#8217;industria italiana.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Filiera</td>
<td valign="top">Prezzo minimo</td>
<td valign="top">Premio</td>
<td valign="top">Differenziale biologico</td>
<td valign="top">Decorrenza</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Caffè arabica lavato</td>
<td valign="top">1,80 $/libbra; 2,00 $/libbra</td>
<td valign="top">0,20 $/libbra</td>
<td valign="top">+0,40 $/libbra</td>
<td valign="top">2,00 $ per i contratti firmati dall&#8217;1 dicembre 2026</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cacao, origini diverse da Ghana e Costa d&#8217;Avorio</td>
<td valign="top">3.500 $/t</td>
<td valign="top">275 $/t</td>
<td valign="top">+450 $/t</td>
<td valign="top">prezzo minimo dall&#8217;1 ottobre 2025; Premio e differenziale per i contratti dall&#8217;11 giugno 2026</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cacao, Ghana</td>
<td valign="top">3.500 $/t</td>
<td valign="top">275 $/t</td>
<td valign="top">+450 $/t</td>
<td valign="top">settembre 2026</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cacao, Costa d&#8217;Avorio</td>
<td valign="top">3.200 €/t</td>
<td valign="top">250 €/t</td>
<td valign="top">+410 €/t</td>
<td valign="top">settembre 2026</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fonti: Fairtrade International (2025a, 2025c, 2026b, 2026e). Valori FOB (<i>Free on Board</i>) nel porto di esportazione. Valori precedenti per il cacao: Ghana 2.400 $/t di prezzo minimo e 240 $/t di premio; Costa d&#8217;Avorio 2.206 €/t, 221 €/t di premio e 276 €/t di differenziale biologico; altre origini 240 $/t di premio e 300 $/t di differenziale biologico.</p>
<p>Il nuovo minimo per il cacao ivoriano ha già prodotto effetti. Da settembre 2026 il prezzo di riferimento fissato dallo Stato è pari a 2.850,61 euro per tonnellata, sotto la soglia Fairtrade. La differenza, 349,39 euro per tonnellata, fino a fine febbraio 2027 deve venire versata interamente in contanti ai soci delle cooperative (Fairtrade Austria, 2026). In Ghana e Costa d&#8217;Avorio, inoltre, dall&#8217;1 ottobre 2026 il 40% del premio deve venire pagato in contanti ai membri (Fairtrade International, 2025a).</p>
<h3>Reddito dignitoso, uno strumento distinto</h3>
<p>Il prezzo minimo non coincide con il reddito dignitoso. I prezzi di riferimento per il reddito dignitoso (<b><i>Living Income Reference Prices</i></b>) indicano quanto un agricoltore dovrebbe ricevere per investire in pratiche sostenibili e raggiungere un reddito dignitoso, a condizione che dimensione aziendale e rese siano adeguate. Si applicano al cancello dell&#8217;azienda agricola (EXW, <b><i>Ex Works</i></b>) e sono <b>volontari</b>, mentre il prezzo minimo è obbligatorio (Fairtrade International, s.d.-h). Per il cacao il riferimento è di 2,12 dollari al chilogrammo in Ghana e di 2,20 euro al chilogrammo in Costa d&#8217;Avorio (Fairtrade International, 2024).</p>
<p>La stessa Fairtrade riconosce che <b>prezzo minimo e premio</b> sono una base solida per migliorare i redditi, ma <b>non bastano</b> da soli a garantire un reddito dignitoso (Fairtrade International, 2023). A fine 2025 erano 15 i partner commerciali che acquistavano cacao ai prezzi di riferimento (Fairtrade International, 2026a). Le quotazioni mondiali del cacao, intanto, hanno superato i prezzi di riferimento di Ghana e Costa d&#8217;Avorio (Fairtrade International, s.d.-h).</p>
<h3>Etichetta e tracciabilità, cosa garantisce il marchio</h3>
<p>Il sistema prevede due <b>modelli di etichettatura</b>, che offrono garanzie diverse:</p>
<ul>
<li>il <b>marchio Fairtrade classico</b>, di colore nero, si riferisce al prodotto nel suo insieme. Nei prodotti composti tutti gli ingredienti disponibili alle condizioni Fairtrade devono venire acquistati come tali. Il contenuto Fairtrade complessivo deve inoltre raggiungere almeno il <b>20%</b> del prodotto. In una tavoletta di cioccolato fondente con questo marchio, ad esempio, sia il cacao sia lo zucchero devono essere Fairtrade (Fairtrade International, s.d.-d);</li>
<li>il marchio bianco <b><i>Fairtrade Sourced Ingredient</i></b> riguarda invece <b>un solo ingrediente</b>, indicato sul marchio stesso. Un biscotto con questo marchio contiene cacao acquistato alle condizioni Fairtrade, mentre lo zucchero e gli altri ingredienti possono provenire da filiere convenzionali: il marchio non dice nulla su di essi (Fairtrade International, s.d.-d).<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>Il primo marchio qualifica quindi il prodotto, il secondo un suo singolo componente. In Italia le 2.746 referenze del 2025 si dividono tra 1.583 con il marchio classico e 1.163 con il marchio del singolo ingrediente (Fairtrade Italia, 2026a).</p>
<p>La seconda distinzione riguarda la <b>tracciabilità</b>:</p>
<ul>
<li>la maggior parte dei prodotti Fairtrade, compresi tutto il caffè, le banane e i fiori, è tracciabile fisicamente;</li>
<li>per cacao, tè, zucchero e succhi di frutta lo schema di certificazione tuttora ammette il bilancio di massa. In questo caso la materia prima certificata può venire mescolata con quella convenzionale durante la lavorazione. L’impresa può però vendere con il marchio Fairtrade le sole quantità che corrispondano a quelle acquistate alle condizioni Fairtrade, con registrazione e verifica di acquisti e vendite (Fairtrade International, s.d.-j). Una freccia accanto al marchio rimanda alle informazioni sul retro della confezione (Fairtrade International, s.d.-d).</li>
</ul>
<h2>Il mercato: Italia, Unione Europea e mondo</h2>
<p>I dati sono composti da tre grandezze diverse: il valore dei prodotti acquistati dai consumatori, il valore delle vendite dei produttori e l&#8217;ammontare del premio. Il numero di referenze a sua volta misura l&#8217;ampiezza dell&#8217;offerta e non i volumi venduti.</p>
<h3>Italia, offerta in crescita e incidenza del cacao</h3>
<p>Nel <b>2024</b> il valore dei prodotti venduti in <b>Italia</b> con almeno un ingrediente Fairtrade ha superato i <b>550 milioni di euro</b>. Il dato si riferisce al prodotto finito, non al solo ingrediente certificato né alle somme ricevute dagli agricoltori. Nello stesso anno le banane hanno superato le 14.000 tonnellate (+1,5%) e il cacao le 10.000 (+5%), il caffè è tornato sopra le 800 tonnellate (oltre +12,5%), il cotone è cresciuto del 40% e i fiori recisi del 28% (ANSA, 2025).</p>
<p>Il bilancio sociale 2025 di Fairtrade Italia registra <b>316 aziende partner</b>, contro le 304 del 2024 (<b>+4%</b>), e <b>2.746 referenze</b>, contro 2.575 (<b>+7%</b>). Di queste, 1.583 seguono il modello classico e 1.163 riportano il marchio del singolo ingrediente. La <b>MDD</b> (marca del distributore) conta 1.245 referenze, il <b>45%</b> del totale (Fairtrade Italia, 2026a). Il valore delle vendite al consumo 2025 non è stato pubblicato.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Principali categorie dell&#8217;assortimento italiano</td>
<td valign="top">Referenze, 2025</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cioccolato, biscotti e prodotti da forno</td>
<td valign="top">1.152</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cotone</td>
<td valign="top">632</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Caffè, tè e preparati per bevande calde</td>
<td valign="top">425</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Dolci e ricorrenze</td>
<td valign="top">111</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Creme spalmabili, miele e marmellate</td>
<td valign="top">88</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Gelati</td>
<td valign="top">79</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fonte: Fairtrade Italia (2026a). Categorie selezionate, non l&#8217;intero assortimento. Il numero di referenze non indica la quota di mercato.</p>
<p>Nel <b>2025</b> le vendite in <b>Italia</b> hanno generato circa <b>3,6 milioni di euro di premio</b> per le sei principali materie prime. Il cacao ne vale il 56%, poco più di 2 milioni; seguono banane (808.000 euro circa), caffè (329.000), zucchero (234.000), cotone (134.000), fiori e piante (89.000). Le banane hanno superato i 16,5 milioni di chilogrammi, +13% sul 2024 (Fairtrade Italia, 2026b, s.d.). La concentrazione sul cacao spiega il valore dell&#8217;<b>industria dolciaria</b>: una sola materia prima attraversa decine di categorie di prodotto.</p>
<h3>Unione Europea, i mercati nazionali</h3>
<p>In <b>Germania</b> le vendite Fairtrade hanno superato per la prima volta i <b>3 miliardi di euro</b> nel <b>2025</b>, con una crescita dell&#8217;8,8%. Il sistema tedesco conta oltre 500 licenziatari e più di 9.000 prodotti; le vendite hanno generato circa 42 milioni di euro di Premio (Fairtrade Deutschland, 2026).</p>
<p>In <b>Francia</b> le vendite dei prodotti con marchio Fairtrade/Max Havelaar hanno raggiunto <b>1,509 miliardi di euro</b> nel 2025 (+9%). La crescita viene attribuita al cacao e al <b>latte francese</b>, che ha fatturato 14,8 milioni di euro (+151%). Il perimetro francese comprende quindi anche filiere locali, non soltanto materie prime tropicali (Max Havelaar France, 2026).</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Area</td>
<td valign="top">Anno</td>
<td valign="top">Vendite al dettaglio</td>
<td valign="top">Perimetro</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Italia</td>
<td valign="top">2024</td>
<td valign="top">oltre 550 milioni di euro</td>
<td valign="top">prodotti con almeno un ingrediente Fairtrade</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Germania</td>
<td valign="top">2025</td>
<td valign="top">oltre 3 miliardi di euro</td>
<td valign="top">prodotti con marchio Fairtrade</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Francia</td>
<td valign="top">2025</td>
<td valign="top">1,509 miliardi di euro</td>
<td valign="top">marchio Fairtrade/Max Havelaar, compreso il latte francese</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Mondo</td>
<td valign="top">2024</td>
<td valign="top">circa 10 miliardi di euro</td>
<td valign="top">stima FLOCERT</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fonti: ANSA (2025), Fairtrade Deutschland (2026), Max Havelaar France (2026), FLOCERT (2025). Valori nominali con anni e perimetri diversi, non confrontabili come serie.</p>
<p>Le fonti consultate non offrono un totale recente e omogeneo per i 27 Stati membri. Sommare alcuni mercati nazionali, ovvero includervi Regno Unito e Svizzera, produrrebbe un dato improprio.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h3>Mondo, produttori e filiere</h3>
<p>Per il 2024 FLOCERT stima le <b>vendite dei produttori </b>in circa <b>2,6 miliardi di euro </b>e quelle <b>al dettaglio</b> in circa <b>10 miliardi</b> di euro. Nello stesso anno l&#8217;organismo ha svolto 3.353 verifiche ispettive e validato circa 612.000 transazioni (FLOCERT, 2025).</p>
<p>Il diciassettesimo rapporto di monitoraggio, pubblicato ad aprile 2026 e aggiornato il 13 ottobre, per il 2024 riporta <b>1.824 organizzazioni di produttori</b> e circa <b>1,87 milioni di agricoltori e lavoratori</b>, di cui 1.677.068 agricoltori e 194.204 lavoratori salariati, con <b>201,6 milioni di euro di premio</b> (Fairtrade International, 2026d). Le <b>donne</b> sono il <b>23%</b> degli agricoltori; le vendite hanno raggiunto <b>1,5 milioni di tonnellate</b> e le superfici certificate per i sei prodotti principali 2,8 milioni di ettari (Fairtrade International, 2026c).</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Filiera</td>
<td valign="top">Vendite Fairtrade dei produttori, 2024</td>
<td valign="top">Premio 2024, milioni di euro</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Banane</td>
<td valign="top">711.201 t</td>
<td valign="top">36,40</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cacao</td>
<td valign="top">334.529 t</td>
<td valign="top">73,36</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Zucchero di canna</td>
<td valign="top">143.112 t</td>
<td valign="top">8,36</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Caffè</td>
<td valign="top">142.413 t</td>
<td valign="top">57,63</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Tè</td>
<td valign="top">7.410 t</td>
<td valign="top">3,89</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Cotone, fibra</td>
<td valign="top">4.962 t</td>
<td valign="top">0,70</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Fiori e piante</td>
<td valign="top">986.169.055 unità</td>
<td valign="top">7,88</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Fonte: Fairtrade International (2026d). Premio arrotondato. Fiori e piante in unità. Vendite alle condizioni Fairtrade, non produzione certificata.</p>
<p><b>Cacao, caffè e banane</b> generano insieme circa l&#8217;<b>83% del premio mondiale</b> (elaborazione su Fairtrade International, 2026d). Le 800 tonnellate di caffè vendute in Italia nel 2024 corrispondono a meno dell&#8217;1% del caffè Fairtrade venduto nel mondo, mentre le oltre 14.000 tonnellate di banane valgono circa il 2%: margini di crescita ampi per il mercato italiano (Fairtrade International, 2026d).</p>
<h2>L&#8217;impatto su produttori e comunità</h2>
<h3>Risorse collettive</h3>
<p>Tra il 2020 e il 2024 il <b>premio</b> versato ad agricoltori e lavoratori ha superato complessivamente il <b>miliardo di euro</b> (Fairtrade International, 2026a, 2026c). Il tratto distintivo è che sono i produttori a decidere come impiegarlo. La disponibilità dei fondi è un risultato misurabile; l&#8217;effetto duraturo sulle condizioni di vita richiede valutazioni ulteriori, che la ricerca indipendente ha condotto in diverse filiere.</p>
<h3>Le evidenze scientifiche</h3>
<p>Due revisioni sistematiche offrono il quadro generale. La meta-analisi di 97 studi di Meemken (2020) rileva per gli agricoltori certificati con vari standard, tra cui Fairtrade e biologico, <b>prezzi più alti </b>del <b>20-30%</b> e <b>redditi familiari</b> superiori del <b>16-22%</b>, con una forte variabilità legata soprattutto all&#8217;organizzazione delle filiere. La revisione di 43 studi quantitativi e 136 qualitativi di Oya, Schaefer e Skalidou (2018) conferma prezzi e ricavi di vendita più alti, ma non trova prove chiare di effetti sul reddito familiare complessivo né sui salari dei lavoratori: il contesto conta molto.</p>
<p>Le analisi specifiche su Fairtrade chiariscono quando il sistema funziona meglio. In <b>Costa Rica</b>, sui dati di tutti gli impianti di lavorazione del <b>caffè</b> tra il 1999 e il 2014, Dragusanu, Montero e Nunn (2022) mostrano che quando i prezzi mondiali sono bassi e il prezzo minimo diventa vincolante gli impianti certificati vendono a prezzi più alti, vendono di più e chiudono meno spesso. I proprietari delle aziende agricole guadagnano di più, in parte a spese degli intermediari, mentre non emergono effetti sui lavoratori non qualificati.</p>
<p>In <b>Costa d&#8217;Avorio</b> Sellare, Meemken, Kouamé e Qaim (2020) rilevano effetti positivi e significativi di Fairtrade su rese, prezzi e tenore di vita dei coltivatori di <b>cacao</b>, anche tenendo conto delle caratteristiche delle cooperative. Knößlsdorfer, Sellare e Qaim (2021) stimano un aumento dei consumi familiari del 9% in media e del 14% per le famiglie povere, concentrato sulle spese non alimentari. Meemken, Sellare, Kouame e Qaim (2019) osservano salari più alti e meno povertà tra i lavoratori delle cooperative, non anche tra i braccianti delle singole aziende agricole ove i controlli sul lavoro sono più rari e costosi.</p>
<p>Gli <b>effetti sociali</b> vanno oltre il reddito. Tra i coltivatori di <b>caffè</b> certificati Fairtrade e UTZ in <b>Uganda</b>, Meemken e Qaim (2018) registrano più ricchezza nelle famiglie guidate da uomini e da donne e una maggiore titolarità congiunta dei beni con le mogli, insieme a un migliore accesso delle donne all&#8217;assistenza tecnica. In Etiopia e Uganda Akoyi, Mitiku e Maertens (2020) associano Fairtrade a una maggiore probabilità di iscrizione dei figli alla scuola secondaria. I risultati non sono uniformi: nel caffè ugandese la doppia certificazione Fairtrade e biologica ha portato prezzi più alti ma una produttività inferiore, senza aumento del reddito (Akoyi &amp; Maertens, 2018).</p>
<p>Interessa da vicino le imprese anche la <b>ripartizione del valore</b>. Negli Stati Uniti i consumatori pagano circa 1,50 dollari in più per libbra (453,6 g) di caffè Fair Trade; secondo Naegele (2020) la quota maggiore di questo sovrapprezzo rimane ai torrefattori, mentre agli agricoltori è arrivato circa un sesto nel periodo esaminato. La mappatura delle evidenze commissionata da Fairtrade a ricercatori esterni, che ha selezionato 122 dei 143 studi pubblicati tra il 2021 e il 2024 su 19 aree di risultato, individua riscontri positivi in ambito economico, ambientale, di rappresentanza e di condizioni di lavoro (Jodrell &amp; de Bruin, 2025).</p>
<h3>Le condizioni per un impatto più solido</h3>
<p>Le evidenze suggeriscono un criterio pratico. La certificazione rende al meglio quando si accompagna a <b>acquisti continuativi</b>, <b>contratti prevedibili</b>, partecipazione effettiva dei <b>lavoratori</b> e capacità di correggere le violazioni. Un acquirente professionale può chiedere al fornitore quali volumi siano stati acquistati alle condizioni certificate, quali pagamenti siano stati effettuati e come vengano gestite le segnalazioni. Allargare la gamma di prodotti con il logo senza aumentare gli sbocchi commerciali dei produttori non basta, da solo, a migliorare il loro reddito.</p>
<h2>Fairtrade e il regolamento sulla deforestazione</h2>
<p>Il regolamento (UE) 2023/1115 sui prodotti a deforestazione zero, noto come EUDR, interessa anzitutto <b>cacao e caffè</b>, con i prodotti derivati elencati nell&#8217;Allegato I. Come approfondito da <i>Food Times</i> in <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/eudr-responsabilita-industria-alimentare-distribuzione/">EUDR, le responsabilità di industria e distribuzione</a>, gli obblighi dipendono dal ruolo assunto dall&#8217;impresa nella singola filiera.</p>
<p>Gli obblighi principali si applicano dal <b>30 dicembre 2026</b> alle imprese grandi e medie e dal <b>30 giugno 2027</b> alle micro e piccole imprese, a meno che queste non commercializzino prodotti già soggetti al precedente regolamento sul legname (reg. UE 2023/1115, art. 38.2 e 38.3). Il regolamento delegato (UE) 2026/2102, in vigore dal 18 settembre 2026, ha rivisto l&#8217;elenco dei prodotti: dal 30 dicembre 2027 vi rientrano anche gli estratti e concentrati di caffè, compreso il <b>caffè solubile</b>, alcuni derivati dell&#8217;olio di palma e le lingue bovine congelate, mentre ne escono tra l&#8217;altro pelli e cuoio bovini (reg. del. UE 2026/2102, art. 1).</p>
<p>Nel riesame presentato a maggio 2026 la Commissione europea ha escluso ulteriori modifiche al testo di base, annunciando invece nuove linee guida, aggiornamenti del sistema informativo e un repertorio dei sistemi di certificazione entro dicembre 2026 (Commissione europea, 2026a). <i>Food Times</i> ha ricostruito l’evoluzione della normativa in <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/deforestation-regulation-riforma-operatori-a-valle/">Deforestation Regulation, la riforma oltre il rinvio</a>.</p>
<p><b>Fairtrade non sostituisce la <i>due diligence</i>.</b> Secondo le linee guida della Commissione i sistemi di certificazione possono fornire informazioni utili alla valutazione del rischio, ma non sostituiscono la responsabilità dell&#8217;operatore e non creano una <i>&#8216;green lane&#8217;</i>. Il bilancio di massa che mescola prodotti conformi e prodotti di origine sconosciuta non è ammesso: la <i>due diligence</i> deve coprire il prodotto nella sua interezza (Commissione europea, 2025). La contabilità Fairtrade delle quantità equivalenti, da sola, non dimostra quindi la conformità del cacao fisicamente immesso sul mercato.</p>
<h3>Geolocalizzazione e strumenti di supporto</h3>
<p>Fairtrade ha comunque costruito strumenti utili alle imprese. Oltre <b>570.000 appezzamenti</b> sono stati mappati per la preparazione alle regole europee (Fairtrade International, 2026a). Dal 2 novembre 2026 la piattaforma <b>Fairtrace</b> offre il <i>Geolink Contract Registry</i> per lo scambio protetto dei dati di geolocalizzazione, attivabile in anticipo su richiesta (Fairtrade International, s.d.-i).</p>
<p>Il progetto <i>LIFE FairTHRIVE</i>, cofinanziato dal programma europeo LIFE con 999.999 euro su 1.111.110 di bilancio, offre <b>formazione gratuita sull&#8217;EUDR</b> alle piccole e medie imprese, anche non certificate né licenziatarie. Coordinato da Fairtrade International con la partecipazione di Fairtrade Italia, dura dall&#8217;1 giugno 2025 al 31 maggio 2028 e punta a formare oltre 1.000 imprese (Commissione europea, s.d.; Fairtrade International, 2025b, s.d.-c).</p>
<h2>Fairtrade e la direttiva sui marchi di sostenibilità</h2>
<p>La <b>direttiva</b> (UE) 2024/825 &#8211; c.d. <b>ECGT o EMPCO</b> (<i>Empowering Consumers for the Green Transition</i>), recepita con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 &#8211; ha modificato la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali (a sua volta attuata in Italia tramite il Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005 e successive modifiche). Il <b>marchio di sostenibilità</b> viene definito come qualsiasi marchio di fiducia o di qualità, pubblico o privato, che distingue un prodotto per le sue caratteristiche ambientali o sociali (dir. 2005/29/CE, art. 2, lett. &#8216;q&#8217;). Fairtrade ricade quindi nell&#8217;ambito della norma. Gli Stati membri applicano le nuove regole dal 27 settembre 2026 (dir. UE 2024/825, art. 4.1).</p>
<p>È considerata sempre ingannevole l&#8217;esibizione di un marchio di sostenibilità non basato su un sistema di certificazione o non istituito da autorità pubbliche (dir. 2005/29/CE, Allegato I, punto 2 bis). Il sistema di certificazione deve rispettare quattro condizioni: essere aperto a tutti gli operatori a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie; avere requisiti sviluppati con esperti e portatori di interesse; prevedere procedure per le non conformità, compresi sospensione e ritiro del marchio; affidare il controllo a un terzo competente e indipendente sia dal titolare del sistema sia dall&#8217;operatore (dir. 2005/29/CE, art. 2, lett. &#8216;r&#8217;).</p>
<p>Per Fairtrade rilevano l&#8217;accreditamento ISO/IEC 17065 di FLOCERT e la sua natura di società distinta, se pure controllata da Fairtrade International. Food Times ha analizzato <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/direttiva-ecgt-qa-commissione/">le Q&amp;A della Commissione</a> e <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/direttiva-ecgt-faq-mimit/">le FAQ del ministero delle Imprese e del <i>made in Italy</i></a>.</p>
<p>Il marchio conforme non rende peraltro fondata ogni asserzione che lo accompagna. Una comunicazione corretta identifica il prodotto o l&#8217;ingrediente certificato, chiarisce l&#8217;eventuale bilancio di massa e circoscrive il beneficio dimostrato: l&#8217;acquisto di cacao Fairtrade non prova, da solo, che l&#8217;intero biscotto o l&#8217;azienda siano &#8216;sostenibili&#8217;. Prezzo minimo, premio e prezzi di riferimento per il reddito dignitoso, inoltre, non autorizzano a promettere che ogni agricoltore percepisca un reddito adeguato.</p>
<h2>Conclusioni</h2>
<p>Fairtrade aggiunge alla verifica dei requisiti sociali la dimensione economica degli scambi e la partecipazione dei produttori alle decisioni. Per l&#8217;industria alimentare italiana il rilievo è massimo nelle filiere del cacao e del caffè, nei prodotti dolciari e nelle banane. La revisione dei prezzi minimi del 2025-2026 e l&#8217;avvio degli strumenti per la geolocalizzazione rafforzano il sistema proprio mentre entrano in applicazione le nuove regole europee.</p>
<p>La ricerca indipendente conferma benefici concreti per i produttori organizzati, in particolare quando i prezzi di mercato sono bassi, e indica dove servono ulteriori sforzi: lavoratori delle singole aziende agricole e ripartizione del sovrapprezzo lungo l’intera filiera. La certificazione offre il massimo valore con acquisti continuativi, controlli efficaci e comunicazione precisa. Può contribuire alla <i>due diligence</i> sulla deforestazione e alla credibilità dei marchi di sostenibilità, senza sostituire le responsabilità legali delle imprese.</p>
<p><i>Dario Dongo</i></p>
<h3>Riferimenti</h3>
<h4>Studi scientifici</h4>
<p>Akoyi, K. T., &amp; Maertens, M. (2018). Walk the talk: Private sustainability standards in the Ugandan coffee sector. <i>The Journal of Development Studies, 54</i>(10), 1792–1818. <a href="https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1327663">https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1327663</a></p>
<p>Akoyi, K. T., Mitiku, F., &amp; Maertens, M. (2020). Private sustainability standards and child schooling in the African coffee sector. <i>Journal of Cleaner Production, 264</i>, 121713. <a href="https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121713">https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121713</a></p>
<p>Dragusanu, R., Montero, E., &amp; Nunn, N. (2022). The effects of Fair Trade certification: Evidence from coffee producers in Costa Rica. <i>Journal of the European Economic Association, 20</i>(4), 1743–1790. <a href="https://doi.org/10.1093/jeea/jvac026">https://doi.org/10.1093/jeea/jvac026</a></p>
<p>Knößlsdorfer, I., Sellare, J., &amp; Qaim, M. (2021). Effects of Fairtrade on farm household food security and living standards: Insights from Côte d&#8217;Ivoire. <i>Global Food Security, 29</i>, 100535. <a href="https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100535">https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100535</a></p>
<p>Meemken, E.-M. (2020). Do smallholder farmers benefit from sustainability standards? A systematic review and meta-analysis. <i>Global Food Security, 26</i>, 100373. <a href="https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100373">https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100373</a></p>
<p>Meemken, E.-M., &amp; Qaim, M. (2018). Can private food standards promote gender equality in the small farm sector? <i>Journal of Rural Studies, 58</i>, 39–51. <a href="https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.030">https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.12.030</a></p>
<p>Meemken, E.-M., Sellare, J., Kouame, C. N., &amp; Qaim, M. (2019). Effects of Fairtrade on the livelihoods of poor rural workers. <i>Nature Sustainability, 2</i>(7), 635–642. <a href="https://doi.org/10.1038/s41893-019-0311-5">https://doi.org/10.1038/s41893-019-0311-5</a></p>
<p>Naegele, H. (2020). Where does the Fair Trade money go? How much consumers pay extra for Fair Trade coffee and how this value is split along the value chain. <i>World Development, 133</i>, 105006. <a href="https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105006">https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105006</a></p>
<p>Oya, C., Schaefer, F., &amp; Skalidou, D. (2018). The effectiveness of agricultural certification in developing countries: A systematic review. <i>World Development, 112</i>, 282–312. <a href="https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.001">https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.001</a></p>
<p>Sellare, J., Meemken, E.-M., Kouamé, C., &amp; Qaim, M. (2020). Do sustainability standards benefit smallholder farmers also when accounting for cooperative effects? Evidence from Côte d&#8217;Ivoire. <i>American Journal of Agricultural Economics, 102</i>(2), 681–695. <a href="https://doi.org/10.1002/ajae.12015">https://doi.org/10.1002/ajae.12015</a></p>
<h4>Rapporti, dati di mercato e documenti di schema</h4>
<p>ANSA. (2025, 6 giugno). <i>Crescono in Italia le vendite di prodotti certificati Fairtrade</i>. <a href="https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2025/06/06/crescono-in-italia-le-vendite-di-prodotti-certificati-fairtrade_185061fd-0ab2-43c8-b26a-5f7e9fe33264.html">https://www.ansa.it/lombardia/notizie/2025/06/06/crescono-in-italia-le-vendite-di-prodotti-certificati-fairtrade_185061fd-0ab2-43c8-b26a-5f7e9fe33264.html</a></p>
<p>Fairtrade America. (s.d.). <i>How Fairtrade works</i>. <a href="https://fairtrade.net/us-en/for-shoppers/how-fairtrade-works.html">https://fairtrade.net/us-en/for-shoppers/how-fairtrade-works.html</a></p>
<p>Fairtrade Austria. (2026, 9 settembre). <i>FAIRTRADE-Mindestpreis greift und schafft zusätzliche Absicherung für Kakaobauern in Côte d&#8217;Ivoire</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/at-de/newsroom/aktuelles/newstexte/fairtrade-mindestpreis-greift-und-schafft-zusaetzliche-absicherung-fuer-kakaobauern-in-Cote-dIvoire.html">https://www.fairtrade.net/at-de/newsroom/aktuelles/newstexte/fairtrade-mindestpreis-greift-und-schafft-zusaetzliche-absicherung-fuer-kakaobauern-in-Cote-dIvoire.html</a></p>
<p>Fairtrade Deutschland. (2026, 5 maggio). <i>Jahres- und Wirkungsbericht 2025/26 in Zahlen und Fakten</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/de-de/meta/Newsroom/Presse/zahlen-und-fakten-.html">https://www.fairtrade.net/de-de/meta/Newsroom/Presse/zahlen-und-fakten-.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-a). <i>Child rights</i>. Fairtrade Risk Map. <a href="https://riskmap.fairtrade.net/salient-issues/child-rights">https://riskmap.fairtrade.net/salient-issues/child-rights</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-b). <i>Coop Italia and Fairtrade: A 30-year partnership</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/for-business/benefits-of-being-certified/business-success-stories/coop-italia-and-fairtrade-a-30-year-partnership.html">https://www.fairtrade.net/en/for-business/benefits-of-being-certified/business-success-stories/coop-italia-and-fairtrade-a-30-year-partnership.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-c). <i>EUDR support for small and medium-sized enterprises</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/for-business/eudr-support-for-smes.html">https://www.fairtrade.net/en/for-business/eudr-support-for-smes.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-d). <i>Fairtrade sourcing</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/how-we-do-it/fairtrade-sourcing.html">https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/how-we-do-it/fairtrade-sourcing.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-e). <i>Forced labour</i>. Fairtrade Risk Map. <a href="https://riskmap.fairtrade.net/salient-issues/forced-labour">https://riskmap.fairtrade.net/salient-issues/forced-labour</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-f). <i>Governance and board</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/about/governance-and-board.html">https://www.fairtrade.net/en/about/governance-and-board.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-g). <i>How Fairtrade certification works</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/how-we-do-it/how-does-the-label-work/how-fairtrade-certification-works.html">https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/how-we-do-it/how-does-the-label-work/how-fairtrade-certification-works.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-h). <i>Living Income Reference Prices: FAQ</i>. <a href="https://reference-prices.fairtrade.net/faq">https://reference-prices.fairtrade.net/faq</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-i). <i>Resources for traders on the EU Deforestation Regulation</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/why-we-do-it/deforestation/resources-for-traders-on-the-eu-deforestation-regulation.html">https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/why-we-do-it/deforestation/resources-for-traders-on-the-eu-deforestation-regulation.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-j). <i>Traceability in Fairtrade supply chains</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/how-we-do-it/how-does-the-label-work/traceability-in-fairtrade-supply-chains.html">https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/how-we-do-it/how-does-the-label-work/traceability-in-fairtrade-supply-chains.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (s.d.-k). <i>Who we have standards for</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/how-we-do-it/standards/who-we-have-standards-for.html">https://www.fairtrade.net/en/why-fairtrade/how-we-do-it/standards/who-we-have-standards-for.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (2018, 22 gennaio). <i>Changes to the Fairtrade Trader Standard for the extension of Fairtrade Sourcing Program (FSP), now Fairtrade Sourced Ingredient (FSI)</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2018-01-19_EN_Standard_Announcement_FSI_FSP.pdf">https://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/standards/documents/2018-01-19_EN_Standard_Announcement_FSI_FSP.pdf</a></p>
<p>Fairtrade International. (2023). <i>Fairtrade living income progress report 2023</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/library/2023/fairtrade-living-income---progress-report-2023/Fairtrade-living-income-progress-report-2023.pdf">https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/library/2023/fairtrade-living-income&#8212;progress-report-2023/Fairtrade-living-income-progress-report-2023.pdf</a></p>
<p>Fairtrade International. (2024). <i>Fairtrade Living Income Reference Prices for cocoa</i> [Aggiornamento ottobre 2022, differenziali aggiornati a ottobre 2024]. <a href="https://files.fairtrade.net/Fairtrade-Living-Income-Reference-Price-for-Cocoa_Update-2024.pdf">https://files.fairtrade.net/Fairtrade-Living-Income-Reference-Price-for-Cocoa_Update-2024.pdf</a></p>
<p>Fairtrade International. (2025a, 11 dicembre). <i>Cocoa price announcement from Fairtrade International: December 2025</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/standards-and-pricing-work-in-progress/cocoa/2025-12-11_Cocoa-Price-Announcement_EN.pdf">https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/standards-and-pricing-work-in-progress/cocoa/2025-12-11_Cocoa-Price-Announcement_EN.pdf</a></p>
<p>Fairtrade International. (2025b, 5 giugno). <i>Fairtrade awarded grant to help companies succeed under EUDR</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/get-involved/Press-centre/fairtrade-awarded-grant-to-help-companies-succeed-under-eudr.html">https://www.fairtrade.net/en/get-involved/Press-centre/fairtrade-awarded-grant-to-help-companies-succeed-under-eudr.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (2025c, 11 dicembre; rettificato il 7 settembre 2026). <i>Fairtrade boosts support for cocoa farmers amid continuing market uncertainty</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/get-involved/Press-centre/fairtrade-boosts-support-for-cocoa-farmers-amid-continuing-market-uncertainty.html">https://www.fairtrade.net/en/get-involved/Press-centre/fairtrade-boosts-support-for-cocoa-farmers-amid-continuing-market-uncertainty.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (2026a, 11 giugno). <i>Fairtrade International annual report 2025</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/get-involved/library/2025-annual-report.html">https://www.fairtrade.net/en/get-involved/library/2025-annual-report.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (2026b, 30 luglio). <i>Fairtrade International secures a stronger safety net for coffee farmers while considering market conditions in announcing new minimum prices</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/get-involved/Press-centre/fairtrade-international-secures-a-stronger-safety-net-for-coffee.html">https://www.fairtrade.net/en/get-involved/Press-centre/fairtrade-international-secures-a-stronger-safety-net-for-coffee.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (2026c, 27 aprile). <i>Latest Fairtrade monitoring report shows €201.6 million in Fairtrade Premium, and new insights into how producers invest it</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/en/get-involved/news/latest-fairtrade-monitoring-report-17th-ed.html">https://www.fairtrade.net/en/get-involved/news/latest-fairtrade-monitoring-report-17th-ed.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (2026d). <i>Monitoring the scope and benefits of Fairtrade: Overview report</i> (17a ed., dati 2024; pubblicato il 28 aprile 2026, aggiornato il 13 ottobre 2026). <a href="https://www.fairtrade.net/en/get-involved/library/monitoring-report-overview-17th-ed.html">https://www.fairtrade.net/en/get-involved/library/monitoring-report-overview-17th-ed.html</a></p>
<p>Fairtrade International. (2026e, 30 luglio). <i>Price announcement for Fairtrade coffee</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/standards-and-pricing-work-in-progress/2026-07-30_Coffee%2520Price%2520Announcement_EN.pdf">https://www.fairtrade.net/content/dam/fairtrade/fairtrade-international/standards/standards-and-pricing-work-in-progress/2026-07-30_Coffee%20Price%20Announcement_EN.pdf</a></p>
<p>Fairtrade Italia. (s.d.). <i>Bilancio sociale 2025: Il Premio Fairtrade</i> [Portale dei dati]. <a href="https://www.bilanciosocialefairtrade.it/">https://www.bilanciosocialefairtrade.it/</a></p>
<p>Fairtrade Italia. (2026a). <i>Bilancio sociale 2025: Sostenibilità, patrimonio per le imprese</i>. <a href="https://www.bilanciosocialefairtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/003753-FT-BilancioSociale2025-apr26-v07-WEB.pdf">https://www.bilanciosocialefairtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/003753-FT-BilancioSociale2025-apr26-v07-WEB.pdf</a></p>
<p>Fairtrade Italia. (2026b, 28 maggio). <i>Fairtrade Italia: 3,6 milioni di euro di Premio Fairtrade generati dalle vendite</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/it-it/news/fairtrade-italia--3-6-milioni-di-euro-di-premio-fairtrade-genera.html">https://www.fairtrade.net/it-it/news/fairtrade-italia&#8211;3-6-milioni-di-euro-di-premio-fairtrade-genera.html</a></p>
<p>FLOCERT. (s.d.-a). <i>Accreditation and data governance</i>. <a href="https://www.flocert.net/accreditation-and-data-governance/">https://www.flocert.net/accreditation-and-data-governance/</a></p>
<p>FLOCERT. (s.d.-b). <i>FLOCERT&#8217;s history with Fairtrade</i>. <a href="https://flocert.net/flocert-history-with-fairtrade">https://flocert.net/flocert-history-with-fairtrade</a></p>
<p>FLOCERT. (2025, 22 maggio). <i>Driving fairness in global trade: FLOCERT releases Annual Report 2024</i>. <a href="https://www.flocert.net/driving-fairness-in-global-trade-flocert-releases-annual-report-2024/">https://www.flocert.net/driving-fairness-in-global-trade-flocert-releases-annual-report-2024/</a></p>
<p>Jodrell, D., &amp; de Bruin, W. (2025). <i>Fairtrade International evidence map 2021 to 2024: Evidencing the theory of change</i>. Fairtrade International. Ricerca commissionata da Fairtrade, non sottoposta a revisione paritaria. <a href="https://www.fairtrade.net/en/get-involved/library/evidence-map-2021-to-2024.html">https://www.fairtrade.net/en/get-involved/library/evidence-map-2021-to-2024.html</a></p>
<p>Max Havelaar France. (2026, 5 maggio). <i>16 au 31 mai 2026: Quinzaine du Commerce Équitable</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/maxhavelaarfrance-fr/s-informer/presse/communiques-de-presse/quinzaine-commerce-equitable-2026.html">https://www.fairtrade.net/maxhavelaarfrance-fr/s-informer/presse/communiques-de-presse/quinzaine-commerce-equitable-2026.html</a></p>
<h4>Storia e fonti giornalistiche</h4>
<p>Canon van Nederland. (s.d.). <i>Establishment Max Havelaar</i>. <a href="https://www.canonvannederland.nl/nl/page/165644/establishment-max-havelaar">https://www.canonvannederland.nl/nl/page/165644/establishment-max-havelaar</a></p>
<p>Daily Coffee News. (2024, 16 febbraio). <i>Fairtrade movement co-founder Frans van der Hoff dead at 84</i>. <a href="https://dailycoffeenews.com/2024/02/16/fairtrade-movement-co-founder-frans-van-der-hoff-dead-at-84">https://dailycoffeenews.com/2024/02/16/fairtrade-movement-co-founder-frans-van-der-hoff-dead-at-84</a></p>
<p>Fairtrade Canada. (s.d.). <i>About</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/ca-en/about.html">https://www.fairtrade.net/ca-en/about.html</a></p>
<p>Fairtrade Nederland. (2020, 15 dicembre). <i>Max Havelaar schudt oude veren af</i>. <a href="https://www.fairtrade.net/nl-nl/doe-mee/nieuws/Max-Havelaar-schudt-oude-veren-af.html">https://www.fairtrade.net/nl-nl/doe-mee/nieuws/Max-Havelaar-schudt-oude-veren-af.html</a></p>
<p>FreshPlaza. (2013, 11 giugno). <i>Farmers to have equal say in Fairtrade</i>. <a href="https://www.freshplaza.com/north-america/article/2110149/farmers-to-have-equal-say-in-fairtrade/">https://www.freshplaza.com/north-america/article/2110149/farmers-to-have-equal-say-in-fairtrade/</a></p>
<p>UN DESA. (s.d.). <i>Unlimited responsibility of the Union of Indian Communities of the Isthmus Region</i>. <a href="https://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_mg/mg_success_stories/csd8/SARD-8.htm">https://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_mg/mg_success_stories/csd8/SARD-8.htm</a></p>
<p>Zornetta, M. (2022, 16 giugno). La buona semina di Fairtrade ha dato frutti. <i>Avvenire</i>. <a href="https://www.avvenire.it/economiacivile/pagine/la-buona-semina-di-fairtrade-ha-dato-frutti">https://www.avvenire.it/economiacivile/pagine/la-buona-semina-di-fairtrade-ha-dato-frutti</a></p>
<h4>Approfondimenti Food Times</h4>
<p>Dongo, D. (2026, 9 settembre). EUDR, le responsabilità di industria e distribuzione. <i>Food Times</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/eudr-responsabilita-industria-alimentare-distribuzione/">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/eudr-responsabilita-industria-alimentare-distribuzione/</a></p>
<h4>Fonti normative dell&#8217;Unione Europea</h4>
<p>Commission Delegated Regulation (EU) 2026/2102 of 13 July 2026 amending Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council as regards the list of relevant commodities and relevant products. OJ L, 2026/2102, 17.9.2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/2102/oj">http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/2102/oj</a></p>
<p>Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (&#8216;Unfair Commercial Practices Directive&#8217;). Consolidated text: 27/09/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2026-09-27">http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2026-09-27</a></p>
<p>Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. OJ L, 2024/825, 6.3.2024. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</a></p>
<p>Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council of 31 May 2023 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No 995/2010. Consolidated text: 18/09/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/2026-09-18">http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/2026-09-18</a></p>
<h4>Documenti della Commissione europea</h4>
<p>Commissione europea. (s.d.). <i>LIFE FairTHRIVE: Empowering businesses to thrive fairly under the EUDR</i> (LIFE24-PRE-DE-FairTHRIVE/101214235). LIFE Public Database. <a href="https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE24-PRE-DE-FairTHRIVE-101214235/life-fairthrive-empowering-businesses-to-thrive-fairly-under-the-eudr">https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE24-PRE-DE-FairTHRIVE-101214235/life-fairthrive-empowering-businesses-to-thrive-fairly-under-the-eudr</a></p>
<p>Commissione europea. (2025, 12 agosto). <i>Commission Notice: Guidance document for Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation-free products</i> (C/2025/4524). <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202504524">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202504524</a></p>
<p>Commissione europea. (2026a, 4 maggio). <i>COM(2026) 191 final</i> [Riesame previsto dall&#8217;articolo 34.1a del regolamento (UE) 2023/1115], documento del Consiglio ST 8943/26. <a href="https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8943-2026-INIT/en/pdf">https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8943-2026-INIT/en/pdf</a></p>
<p>Commissione europea, Direzione generale della Giustizia e dei consumatori. (2026b, settembre). <i>Questions &amp; Answers</i> [Direttiva (UE) 2024/825, orientamenti preliminari dei servizi]. <a href="https://commission.europa.eu/document/download/3c257883-bb2a-4dd9-a6dc-501d587bb34f_en?filename=faq-empowerting-consumers-gtd.pdf">https://commission.europa.eu/document/download/3c257883-bb2a-4dd9-a6dc-501d587bb34f_en?filename=faq-empowerting-consumers-gtd.pdf</a></p>
<h4>Fonti normative italiane</h4>
<p>Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell&#8217;informazione. <i>Normattiva</i>. Ultima versione consolidata: 24/03/2026. <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/CONSOLIDATED">https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/CONSOLIDATED</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Standard GS1, la leva per ridurre i costi nascosti della filiera</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/standard-gs1-costi-nascosti-filiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[distribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[filiera agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ogni consegna dal produttore al centro di distribuzione della grande distribuzione organizzata (GDO) porta con sé un flusso di informazioni: cosa è stato ordinato, cosa viaggia su ciascun pallet, quali lotti e quali scadenze. Quando questi dati non coincidono, o vanno ricopiati a mano, nascono attese, controlli, rettifiche e respingimenti. Gli standard GS1 offrono a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/standard-gs1-costi-nascosti-filiera/">Standard GS1, la leva per ridurre i costi nascosti della filiera</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni consegna dal produttore al centro di distribuzione della grande distribuzione organizzata (GDO) porta con sé un flusso di informazioni: cosa è stato ordinato, cosa viaggia su ciascun pallet, quali lotti e quali scadenze. Quando questi dati non coincidono, o vanno ricopiati a mano, nascono attese, controlli, rettifiche e respingimenti. Gli<b> standard GS1</b> offrono a produttori, distributori e operatori logistici un linguaggio comune per identificare merci e luoghi e per scambiare i dati senza ambiguità.</p>
<p>La ricerca <i>I costi nascosti della filiera del largo consumo</i> presentata da GS1 Italy analizza gli oneri delle carenze di collaborazione informativa tra industria e distribuzione e indica negli standard condivisi una delle leve per ridurla (GS1 Italy, 2026a; 2026b).</p>
<h2>La ricerca ECR Italia sui costi di relazione</h2>
<p>Lo studio è stato promosso da ECR Italia (<i>Efficient Consumer Response</i>, la comunità di imprese di GS1 Italy dedicata alla collaborazione di filiera) e condotto da Fabrizio Dallari, LIUC Università Cattaneo, e Marco Melacini, Politecnico di Milano. Ha analizzato <b>48 <i>business case</i></b> reali, metà nel fresco e metà nel secco. Otto produttori e otto insegne della GDO hanno indicato ciascuno tre controparti: la migliore, una intermedia e la peggiore. L’esame ha riguardato la gestione di circa <b>17 milioni di colli</b>, consegnati o ricevuti (GS1 Italy, 2026b, pp. 22-28).</p>
<p>I <b>costi</b> sono stati ricostruiti <b>in euro per collo</b> da entrambi i lati della relazione:</p>
<ul>
<li>il <b><i>Cost-to-Serve</i></b> comprende gestione degli ordini, allestimento e trasporto a carico del produttore;</li>
<li>il <b><i>Cost-to-Receive</i></b> comprende emissione degli ordini e ricevimento merci a carico della GDO (GS1 Italy, 2026b, pp. 20 e 30).</li>
</ul>
<p>Il fresco comprende salumi, latticini e gastronomia. Qui il costo di ricevimento sostenuto dalla GDO cresce in media del <b>38%</b> passando dalla relazione migliore alla peggiore. Il costo di servizio dei produttori cresce del <b>77%</b> (GS1 Italy, 2026b, pp. 53 e 57). Nel secco il costo di ricevimento della GDO varia in media del <b>122%</b>, con valori compresi tra il 119% e il 127% in tutti e quattro i centri di distribuzione esaminati (GS1 Italy, 2026b, p. 64).</p>
<p>Nel complesso, gli extra-costi della mancata collaborazione valgono in media quasi il <b>15% dei costi logistici nel fresco</b> e si avvicinano al <b>20% nel secco</b>. In alcuni casi superano il doppio dei valori medi del campione (GS1 Italy, 2026b, p. 12).</p>
<p>Le due grandezze misurano fenomeni diversi. Il 122% esprime la distanza tra la relazione migliore e la peggiore; il 20% è la quota media di extra-costi sui costi logistici del comparto. Nessuna delle due riguarda il prezzo al consumo. Gli autori presentano i risultati, basati su un campione ristretto, come chiave interpretativa dei fattori di variabilità e come base per individuare le leve di miglioramento (GS1 Italy, 2026b, pp. 52 e 63).</p>
<h2>Dove nascono gli extra-costi</h2>
<p>Sul versante dei produttori pesano soprattutto:</p>
<ul>
<li>le consegne respinte per errori di riordino;</li>
<li>le penali per le attese dei trasportatori presso i centri di distribuzione;</li>
<li>i pallet scartati in ingresso e le ripallettizzazioni riaddebitate;</li>
<li>le revisioni di ordini già emessi e il mancato rispetto degli orari limite concordati.</li>
</ul>
<p>Sul versante della GDO emergono invece i ritardi rispetto a date e fasce orarie, le non conformità su quantità e vita commerciale residua, l&#8217;inserimento manuale dei dati e le attività amministrative per riconciliare ordinato e consegnato (GS1 Italy, 2026b, pp. 12-13).</p>
<p>Una parte rilevante di queste inefficienze riguarda proprio <b>identificazione e dati</b>. Nel fresco, la rietichettatura dei colli privi di codice EAN o con informazioni incomplete, insieme alle pesature di verifica e alle ripallettizzazioni, può incidere fino al 10% del costo di ricevimento della GDO (GS1 Italy, 2026b, p. 55). La ricerca segnala anche documenti di trasporto privi di codici articolo standardizzati, che allungano i tempi di inserimento e riconciliazione (p. 33).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La bassa percentuale di ordini trasmessi via EDI (<i>Electronic Data Interchange</i>), cioè lo scambio elettronico di documenti commerciali in formato strutturato, direttamente tra i sistemi informativi delle imprese, figura tra le criticità della filiera (p. 15). Tra le relazioni virtuose, al contrario, gli autori citano la digitalizzazione completa dello scambio informativo con etichette logistiche GS1 e dati in EDI (p. 16).</p>
<h2>Gli standard GS1, oltre il codice a barre</h2>
<p><b>GS1</b> è l&#8217;organizzazione <i>non profit</i> che sviluppa gli standard più diffusi al mondo per l&#8217;identificazione dei prodotti. Riunisce 120 organizzazioni nazionali e oltre 2 milioni di imprese, di cui 42 mila in Italia. Il suo obiettivo è facilitare la condivisione automatizzata e affidabile dei dati tra le aziende (GS1 Italy, 2026b, p. 5). Il sistema va ben oltre il codice a barre che ha reso celebre la sigla, poiché comprende identificatori, supporti di lettura e standard di scambio che operano in sinergia.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Componente</td>
<td valign="top">Funzione</td>
<td valign="top">Applicazione</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">GTIN (<i>Global Trade Item Number</i>)</td>
<td valign="top">Identifica l&#8217;articolo commerciale</td>
<td valign="top">Ordini, cataloghi, casse</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">GLN (<i>Global Location Number</i>)</td>
<td valign="top">Identifica parti e luoghi</td>
<td valign="top">Stabilimenti, magazzini, destinatari</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">SSCC (<i>Serial Shipping Container Code</i>)</td>
<td valign="top">Identifica l&#8217;unità logistica</td>
<td valign="top">Pallet e spedizioni</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><i>Application Identifier</i></td>
<td valign="top">Definisce il significato dei dati</td>
<td valign="top">Lotto, scadenza, quantità</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">GS1 EDI (<i>Electronic Data Interchange</i>)</td>
<td valign="top">Standardizza i messaggi commerciali</td>
<td valign="top">Ordine, avviso di spedizione, ricevimento</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">GDSN (<i>Global Data Synchronisation Network</i>)</td>
<td valign="top">Sincronizza le anagrafiche di prodotto</td>
<td valign="top">Dati logistici e schede aggiornate</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">EPCIS (<i>Electronic Product Code Information Services</i>)</td>
<td valign="top">Condivide gli eventi di filiera</td>
<td valign="top">Spedizioni, ricezioni, trasformazioni</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">GS1 Digital Link</td>
<td valign="top">Collega gli identificatori al web</td>
<td valign="top">Informazioni per operatori e consumatori</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><i>Fonti: GS1 (2026; 2022); GS1 Italy (s.d.-a; s.d.-b); GS1 Italy Servizi (s.d.).</i></p>
<p>Il <b>GTIN</b> identifica l&#8217;articolo; l&#8217;EAN-13 è una delle simbologie che lo rappresentano. Lotto e scadenza si aggiungono attraverso gli <i>Application Identifier</i> (GS1, 2026). Il prefisso aziendale assegnato da GS1 non indica il Paese di produzione, tenuto conto ché un&#8217;impresa può produrre in diversi Paesi (GS1, s.d.).</p>
<h2>SSCC e avviso di spedizione: il pallet parla al magazzino</h2>
<p>L&#8217;applicazione più vicina ai problemi misurati dalla ricerca è l&#8217;abbinamento tra <b>SSCC</b>, che identifica in modo univoco ogni pallet, e <b>DESADV</b> (<i>Despatch Advice</i>), l&#8217;avviso elettronico di spedizione. L&#8217;avviso comunica in anticipo il contenuto della consegna. Al ricevimento, la lettura dell&#8217;etichetta logistica collega il pallet fisico ai dati già presenti nel sistema del destinatario. Secondo il <i>bluebook</i>, standard come EDI e DESADV possono consentire la <i>&#8216;</i><b><i>digitalizzazione completa del ciclo ordine-consegna</i></b><i>&#8216;</i>, con una sensibile riduzione dei contenziosi (GS1 Italy, 2026b, p. 33). Lo studio dedica inoltre un approfondimento specifico al beneficio della digitalizzazione sui tempi di ricevimento (p. 67).</p>
<p>Un esempio di processo: un produttore di conserve allestisce i pallet, assegna a ciascuno un SSCC e trasmette l&#8217;avviso prima della partenza. Il centro di distribuzione legge l&#8217;etichetta, ritrova quanto dichiarato e lo confronta con l&#8217;ordine. Registra come eccezioni le sole differenze. Il beneficio dipende dalla tempestività dell&#8217;avviso e dalla sua corrispondenza con la merce effettiva.</p>
<h2>Anagrafiche allineate con EDI e GDSN</h2>
<p>Con l&#8217;<b>EDI</b>, ordini, avvisi di spedizione e fatture passano da un sistema informativo all&#8217;altro senza venire ricopiati da e-mail o documenti cartacei. GS1 EDI si basa sullo standard EANCOM. In Italia GS1 Italy mette a disposizione anche Euritmo, soluzione web-EDI accessibile alle imprese più piccole (GS1 Italy, s.d.-a).</p>
<p>Il messaggio elettronico funziona però solo se le parti condividono le stesse <b>anagrafiche</b>. La ricerca cita il caso delle &#8216;<b>pezzature</b>&#8216;: un fornitore modifica dimensione o contenuto del collo senza preavviso, e la distribuzione deve rettificare vendite e carichi (GS1 Italy, 2026b, p. 33). Il <b>GDSN</b> risolve questo problema alla radice: sincronizza le informazioni di prodotto tra partner commerciali attraverso una rete di <i>data pool</i> certificati. In Italia il servizio basato su GDSN è <b>Allineo</b> di GS1 Italy Servizi, che garantisce lo scambio delle informazioni tra le parti in tempo reale (GS1 Italy Servizi, s.d.).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h2>Tracciabilità: prodotti, lotti ed eventi collegati</h2>
<p>Il <i>General Food Law</i> impone agli operatori di individuare fornitori e clienti diretti e di mettere queste informazioni a disposizione delle autorità (reg. CE 178/2002, art. 18.2 e 18.3). La violazione di tali requisiti è ora soggetta in Italia a <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/rintracciabilita-alimentare-sanzioni-italia-150000-euro/">sanzioni</a> fino al 3% del fatturato, come si è visto, fino a 150.000 euro (Dongo, 2026). Gli standard GS1 offrono gli strumenti per farlo in modo interoperabile.</p>
<p>Il <b><i>GS1 Global Traceability Standard</i></b> definisce i requisiti di processo e di sistema per la tracciabilità di filiera (GS1, 2017). EPCIS 2.0, ratificato nel 2022, consente ad applicazioni diverse di registrare e condividere gli eventi: spedizioni, ricevimenti, trasformazioni. Include anche strutture per i dati dei sensori, utili ad esempio per associare le rilevazioni di temperatura ai singoli lotti nella catena del freddo (GS1, 2022).</p>
<p>Il valore sta nei collegamenti. Un pallet può contenere più lotti e un lotto può distribuirsi su più pallet. Con GTIN, lotto e SSCC registrati a ogni passaggio, un richiamo può venire circoscritto alle sole unità interessate con un salto quantico nell’efficienza di gestione delle crisi di sicurezza alimentare e delle non-conformità qualitative.</p>
<h2>Digital Link e codici 2D verso il 2027</h2>
<p><b>GS1 Digital Link</b> è un indirizzo web con struttura standard che incorpora un identificatore GS1, come il GTIN, e collega il prodotto a informazioni online di ogni tipo (GS1 Italy, s.d.-b). <b>Un solo QR code</b> può così servire il magazzino, il punto vendita e il consumatore. GIFT e <i>Food Times</i> hanno seguito l&#8217;evoluzione dello standard sin dalla sua introduzione e la sua prima applicazione italiana su larga scala nel vino con Brindo, il servizio di GS1 Italy Servizi per l&#8217;etichettatura digitale (Dongo e De Nobili, 2020; Dongo, 2023a; Dongo, 2023b).</p>
<p>L&#8217;<b>industria</b> ha fissato un obiettivo preciso, noto come <b><i>Ambition 2027</i></b>. Entro la fine del 2027 tutti i sistemi di cassa <i>retail</i> dovranno saper leggere ed elaborare un insieme definito di codici 2D con standard GS1, accanto ai codici lineari (GS1, s.d.). Si tratta di un traguardo industriale, non di un obbligo normativo: i codici EAN rimangono in uso. I titolari di marchio possono però già ora scegliere il codice 2D più adatto ai propri casi d&#8217;uso e verificarne stampa, dimensioni e leggibilità lungo tutta la catena.</p>
<h2>Etichette digitali e regole dell&#8217;Unione Europea</h2>
<p>Il QR code amplia l&#8217;informazione ma non sostituisce l&#8217;etichetta. Per gli <b>alimenti preimballati</b>, le indicazioni obbligatorie devono figurare sull&#8217;imballaggio o su un&#8217;etichetta a esso apposta (reg. UE 1169/2011, art. 12.2). Nella <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/ecommerce-quali-responsabilita/"><b>vendita a distanza</b></a>, le stesse informazioni devono venire rese disponibili prima della conclusione dell&#8217;acquisto, con eccezione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza, e tutte al momento della consegna (reg. UE 1169/2011, art. 14.1, lett. &#8216;a&#8217; e &#8216;b&#8217;).</p>
<p>Per i <b>vini</b>, il regolamento (UE) 2021/2117 ha consentito di fornire tramite <b>etichetta elettronica</b> la dichiarazione nutrizionale e l&#8217;elenco degli ingredienti. La condizione è che la pagina non contenga informazioni commerciali e non raccolga né tracci dati degli utenti (reg. UE 2021/2117, art. 1). È l&#8217;ambito in cui Brindo ha dimostrato come uno standard GS1 possa rendere l&#8217;adempimento semplice e uniforme per le cantine.</p>
<h2>Come avviare un progetto con i propri partner</h2>
<p>La ricerca mostra che <b>il risparmio nasce nella relazione</b>. Un progetto efficace coinvolge quindi entrambe le parti e si può articolare in cinque passaggi:</p>
<ol>
<li><b>Misurare</b> il processo attuale, rilevando tempi, rilavorazioni, errori e costi su ordini e consegne comparabili;</li>
<li><b>Allineare</b> le anagrafiche, verificando articoli, destinatari, unità di misura e gerarchie degli imballi, anche attraverso il GDSN;</li>
<li><b>Collegare</b> flusso fisico e digitale, introducendo SSCC e avviso di spedizione su un insieme definito di relazioni e referenze;</li>
<li><b>Concordare</b> le regole operative su orari limite degli ordini, finestre di consegna, requisiti dei carichi e vita commerciale residua;</li>
<li><b>Confrontare</b> i risultati per entrambi gli attori, includendo investimenti, manutenzione e formazione.</li>
</ol>
<p>Gli <b>indicatori utili</b> sono la quota di consegne con SSCC e avviso coerenti, i tempi di ricevimento, le rettifiche manuali, la puntualità, la completezza e il costo delle anomalie. Il confronto esplicito tra <b>investimenti e benefici</b> rende sostenibile il progetto anche per le <b>piccole imprese</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h2>Un investimento di relazione</h2>
<p>La ricerca di GS1 Italy ed ECR Italia rende visibile e misurabile un costo che finora rimaneva disperso tra uffici ordini, banchine e amministrazione. Gli standard GS1 offrono gli strumenti per ridurlo: identificare correttamente merci e luoghi, sincronizzare le anagrafiche, scambiare documenti strutturati e collegare gli eventi di filiera.</p>
<p>Il CEO di GS1 Italy, Bruno Aceto, indica la necessità di <i>&#8216;relazioni integrate, standard comuni e trasparenza dei dati&#8217;</i> (Redazione Tendenze, 2026). Per le imprese agroalimentari italiane, e in particolare per quelle che servono la GDO, l&#8217;adozione degli standard è un investimento che si ripaga in termini concreti nella relazione con i clienti.</p>
<p><i>Dario Dongo</i></p>
<h3>Riferimenti</h3>
<h4>Ricerca e documentazione GS1 Italy</h4>
<p>GS1 Italy. (2026a, 28 maggio). <i>I costi nascosti della filiera</i> [Convegno, Milano]. <a href="https://gs1it.org/chi-siamo/eventi/20260528-convegno-i-costi-nascosti-della-filiera/">https://gs1it.org/chi-siamo/eventi/20260528-convegno-i-costi-nascosti-della-filiera/</a></p>
<p>GS1 Italy. (2026b). <i>I costi nascosti della filiera del largo consumo. Analisi dei costi logistici della relazione produttori-GDO</i> [Bluebook ECR Italia; ricerca condotta da Fabrizio Dallari, LIUC Università Cattaneo, e Marco Melacini, Politecnico di Milano]. <a href="https://gs1it.org/files/sharing/1779208609/4011/gs1-italy-analisi-costi-logistici.pdf">https://gs1it.org/files/sharing/1779208609/4011/gs1-italy-analisi-costi-logistici.pdf</a></p>
<p>GS1 Italy. (s.d.-a). <i>Scambia documenti digitali e senza errori con GS1 EDI ed Euritmo</i>. Consultato il 14 ottobre 2026. <a href="https://gs1it.org/migliorare-processi/gs1-edi-euritmo-scambio-documenti-digitali-senza-errori/">https://gs1it.org/migliorare-processi/gs1-edi-euritmo-scambio-documenti-digitali-senza-errori/</a></p>
<p>GS1 Italy. (s.d.-b). <i>GS1 Digital Link</i>. Consultato il 14 ottobre 2026. <a href="https://gs1it.org/migliorare-processi/migliorare-servizio-consumatore/gs1-digital-link/">https://gs1it.org/migliorare-processi/migliorare-servizio-consumatore/gs1-digital-link/</a></p>
<p>GS1 Italy Servizi. (s.d.). <i>Allineo</i>. Consultato il 14 ottobre 2026. <a href="https://servizi.gs1it.org/servizi/allineo/">https://servizi.gs1it.org/servizi/allineo/</a></p>
<p>Redazione Tendenze. (2026, 3 giugno). <i>La leva per ridurre i costi nella logistica</i>. Tendenze, GS1 Italy. <a href="https://tendenzeonline.info/articoli/2026/06/03/la-leva-per-ridurre-i-costi-nella-logistica/">https://tendenzeonline.info/articoli/2026/06/03/la-leva-per-ridurre-i-costi-nella-logistica/</a></p>
<h4>Standard GS1</h4>
<p>GS1. (2017, agosto). <i>GS1 Global Traceability Standard. The Business Process and System Requirements for Full Chain Traceability</i> (Release 2.0). <a href="https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0">https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0</a></p>
<p>GS1. (2022, giugno). <i>EPCIS Standard</i> (Release 2.0; repository EPCIS/CBV 2.0.1). <a href="https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.1/">https://ref.gs1.org/standards/epcis/2.0.1/</a></p>
<p>GS1. (2026, gennaio). <i>GS1 General Specifications Standard</i> (Release 26.0). <a href="https://ref.gs1.org/standards/genspecs/26.0.0/">https://ref.gs1.org/standards/genspecs/26.0.0/</a></p>
<p>GS1. (s.d.). <i>GS1 Company Prefix</i>. Consultato il 14 ottobre 2026. <a href="https://www.gs1.org/standards/id-keys/company-prefix">https://www.gs1.org/standards/id-keys/company-prefix</a></p>
<p>GS1. (s.d.). <i>What is Ambition 2027 in Retail?</i> GS1 GO Customer Service Portal. Consultato il 14 ottobre 2026. <a href="https://support.gs1.org/support/solutions/articles/43000743530-what-is-ambition-2027-in-retail-">https://support.gs1.org/support/solutions/articles/43000743530-what-is-ambition-2027-in-retail-</a></p>
<h4>Fonti normative dell&#8217;Unione Europea</h4>
<p>Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Consolidated text: 01/01/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/2026-01-01">http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/2026-01-01</a></p>
<p>Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01">http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01</a></p>
<p>Regulation (EU) 2021/2117 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 amending Regulations (EU) No 1308/2013, (EU) No 1151/2012, (EU) No 251/2014 and (EU) No 228/2013. OJ L 435, 6.12.2021, pp. 262-314. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj">http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj</a></p>
<h4>Approfondimenti su GIFT, <i>Food Times</i> e FARE (<i>Food and Agriculture Requirements</i>)<span class="Apple-converted-space"> </span></h4>
<p>Dongo, D., Roveta, M. (2026, ). Rintracciabilità, criteri di calcolo delle sanzioni. FARE (<i>Food and Agriculture Requirements</i>). <a href="https://fareagrifood.com/2026/09/23/calcolo-sanzioni-rintracciabilita-alimentare/">https://fareagrifood.com/2026/09/23/calcolo-sanzioni-rintracciabilita-alimentare/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Dongo, D. (2023a, 8 dicembre). <i>Brindo, il QR code di GS1-Italy Servizi per l&#8217;etichettatura dei vini</i>. Food Times. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/brindo-il-qr-code-di-gs1-italy-servizi-per-letichettatura-dei-vini/">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/brindo-il-qr-code-di-gs1-italy-servizi-per-letichettatura-dei-vini/</a></p>
<p>Dongo, D. (2023b, 24 febbraio). <i>EAN, QR Code, RFID, NFC. ABC degli standard globali</i>. GIFT (Great Italian Food Trade). <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/ean-qr-code-rfid-nfc-abc-degli-standard-globali/">https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/ean-qr-code-rfid-nfc-abc-degli-standard-globali/</a></p>
<p>Dongo, D., De Nobili, M. (2020, 11 luglio). <i>Tecnologia IoT ed etichette alimentari, il nuovo standard GS1 Digital Link</i>. Food Times. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/tecnologia-iot-ed-etichette-alimentari-il-nuovo-standard-gs1-digital-link/">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/tecnologia-iot-ed-etichette-alimentari-il-nuovo-standard-gs1-digital-link/</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parità di genere, diversità e inclusione: le norme UNI e ISO</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazione-parita-genere-diversita-inclusione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il sistema nazionale di certificazione della parità di genere è stato introdotto in Italia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e disciplinato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, che lo ha inserito nel Codice delle pari opportunità. Attesta le politiche e le misure adottate dal datore di lavoro su quattro fronti: opportunità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazione-parita-genere-diversita-inclusione/">Parità di genere, diversità e inclusione: le norme UNI e ISO</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Il sistema nazionale di <b>certificazione della parità di genere</b> è stato introdotto in <b>Italia</b> dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e disciplinato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, che lo ha inserito nel Codice delle pari opportunità. Attesta le politiche e le misure adottate dal datore di lavoro su quattro fronti: opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, gestione delle differenze di genere, tutela della maternità.</p>
<p class="p1">Il parametro tecnico è la prassi di riferimento <b>UNI/PdR 125:2022</b>, elaborata dall&#8217;Ente Italiano di Normazione e recepita con decreto ministeriale quale requisito minimo per il conseguimento della certificazione. Definisce un <b>sistema di gestione</b> fondato su <i>key performance indicators</i> (<b>KPI</b>), distribuiti in sei aree di valutazione, con una soglia di accesso pari al 60% del punteggio complessivo. A quattro anni dal lancio, Accredia posiziona lo schema al quarto posto per diffusione tra le imprese in Italia, con 62 organismi accreditati e <b>38.652 siti aziendali certificati</b> al settembre 2025.</p>
<p class="p2">Sul piano internazionale opera invece la <b>ISO 30415:2021</b>, pubblicata a maggio 2021, che copre il più ampio perimetro della diversità e inclusione nella gestione delle risorse umane ed è tuttavia una linea guida, non soggetta a certificazioni. L&#8217;articolo esamina il quadro normativo, la struttura dello schema italiano, il rapporto con gli strumenti internazionali, i vantaggi e gli oneri connessi all&#8217;adozione.</p>
<h2 class="p3">Contesto legale di riferimento</h2>
<p class="p1">Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198) è il testo unico che raccoglie la disciplina della parità nel lavoro: divieti di discriminazione, tutela giudiziaria, obblighi informativi a carico delle imprese. Su questo impianto sono intervenute due leggi, nel 2021.</p>
<p class="p1">La <b>legge 5 novembre 2021, n. 162</b> (legge Gribaudo) ha modificato il Codice su tre fronti:</p>
<p class="p1">– ha abbassato da cento a oltre <b>cinquanta dipendenti</b> la soglia dell&#8217;<b>obbligo di redazione</b> del <b>rapporto biennale</b> sulla situazione del personale maschile e femminile, consentendone la redazione volontaria alle aziende fino a cinquanta dipendenti, e ha affidato all&#8217;Ispettorato nazionale del lavoro la verifica della veridicità dei rapporti, con sanzione da 1.000 a 5.000 euro per rapporto mendace o incompleto (articolo 3);</p>
<p class="p1">– ha istituito la <b>certificazione della parità di genere</b> all&#8217;articolo 46-bis del Codice, demandando a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri i parametri minimi, le modalità di monitoraggio dei dati, il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e delle consigliere e dei consiglieri di parità, le forme di pubblicità (articolo 4);</p>
<p class="p1">– ha previsto, sotto la rubrica &#8216;<b>Premialità di parità</b>&#8216;, un esonero contributivo fino all&#8217;1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro 50.000 euro annui per azienda e nei limiti dello stanziamento annuale disponibile, oltre a criteri premiali negli appalti e nell&#8217;accesso alle agevolazioni (articolo 5)</p>
<p class="p1">La <b>legge 30 dicembre 2021, n. 234</b> ha completato l&#8217;impianto. In attuazione dell&#8217;articolo 1, comma 147, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha individuato con decreto del 29 aprile 2022 la <b>UNI/PdR 125:2022 quale parametro minimo</b> per il conseguimento della certificazione e <b>dei benefici di legge</b>. Lo stesso decreto disciplina il ruolo degli organismi accreditati nonché il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali e delle consigliere e dei consiglieri di parità. L&#8217;articolo 1, comma 138, ha poi incrementato dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere.</p>
<p class="p4">Negli <b>appalti</b> opera inoltre l&#8217;articolo 47, comma 2, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108: nelle procedure finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, gli operatori economici con oltre cinquanta dipendenti devono produrre copia dell&#8217;ultimo rapporto sulla situazione del personale, a pena di esclusione.</p>
<h2 class="p5">Trasparenza retributiva</h2>
<p class="p1">La direttiva (UE) 2023/970 sulla <b>trasparenza retributiva</b> è stata recepita con il d.lgs. 7 maggio 2026, n. 96, in vigore dal 7 giugno 2026. Gli obblighi sono quindi già operativi:</p>
<p class="p1">– ogni <b>offerta di lavoro</b> deve indicare la retribuzione iniziale o la fascia salariale prevista, ed è vietato chiedere al candidato la retribuzione percepita in precedenza;</p>
<p class="p1">– i datori con almeno cento dipendenti devono comunicare i <b>dati sul divario retributivo di genere</b> all&#8217;organismo di monitoraggio istituito presso il ministero del Lavoro: prima comunicazione entro il 7 giugno 2027 sopra i 150 dipendenti ed entro il 7 giugno 2031 tra 100 e 149, poi con cadenza annuale sopra i 250 dipendenti e triennale al di sotto;</p>
<p class="p1">– un <b>divario retributivo medio</b> pari o superiore al 5% in una categoria di lavoratori, <b>non giustificato</b> da criteri oggettivi e neutri, <b>va corretto</b> entro sei mesi; in mancanza scatta la valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori, i cui esiti vengono trasmessi all&#8217;autorità competente;</p>
<p class="p1">– l&#8217;applicazione di un <b>contratto collettivo</b> stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative costituisce <b>presunzione di conformità</b>, che non esclude la prova di trattamenti individuali discriminatori;</p>
<p class="p4">– le condotte discriminatorie sono soggette ai rimedi dell&#8217;articolo 41 del Codice delle pari opportunità. Sono esclusi il lavoro domestico e il lavoro intermittente.</p>
<h2 class="p5">Etichette di sostenibilità e obbligo di certificazione</h2>
<p class="p1">Dal 27 settembre 2026, per effetto del d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 — che ha recepito la direttiva (UE) 2024/825 modificando il Codice del consumo — è vietato esibire un&#8217;<b>etichetta di sostenibilità</b> che non sia basata su un sistema di certificazione o stabilita da un&#8217;autorità pubblica. Tale nozione comprende marchi di fiducia, marchi di qualità e segni equivalenti, di carattere volontario, che qualifichino un prodotto, un processo o un&#8217;impresa richiamandone caratteristiche ambientali o sociali.</p>
<p class="p2">Il <b>divieto</b> colpisce dunque il <b>segno</b>, non l&#8217;informazione. L&#8217;impresa rimane libera di comunicare dati specifici e verificabili sulle proprie politiche di parità, purché veritieri e dimostrabili; è invece vietato, come si è visto nell’esame dello <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa">schema SA8000</a>, apporre un sigillo di sostenibilità sociale privo di un sistema di certificazione a monte. La certificazione accreditata secondo la UNI/PdR 125 soddisfa quel requisito, poiché si fonda su verifica di parte terza, accreditamento indipendente e requisiti pubblici.</p>
<h2 class="p6">Lo schema di certificazione</h2>
<h3 class="p7">La UNI/PdR 125:2022</h3>
<p class="p1">La prassi <b>UNI/PdR 125:2022</b>— &#8216;<b><i>Linee guida</i></b><i> sul </i><b><i>sistema di gestione</i></b><i> per la </i><b><i>parità di genere</i></b><i> che prevede l&#8217;adozione di specifici </i><b><i>KPI</i></b><i> inerenti le politiche di parità di genere nelle organizzazioni</i>&#8216; — è scaricabile gratuitamente dal sito UNI e si applica a qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, indipendentemente da dimensione e settore, purché abbia personale dipendente.</p>
<p class="p1">La <b>valutazione</b> si articola in <b>sei aree</b>, ciascuna con un peso percentuale su un totale di 100:</p>
<p class="p1">– <b>cultura e strategia</b> (15%): integrazione della parità di genere nella visione e nei valori, piano strategico, comunicazione interna ed esterna, formazione sugli stereotipi e sui pregiudizi inconsapevoli;</p>
<p class="p1">– <b><i>governance</i></b> (15%): presidio dedicato, processi per identificare e gestire le forme di non inclusività, budget, obiettivi assegnati ai vertici, presenza del genere di minoranza negli organi di indirizzo e controllo;</p>
<p class="p1">– <b>processi delle risorse umane</b> (10%): selezione, inserimento, sviluppo e uscita fondati su principi di inclusione;</p>
<p class="p1">– <b>opportunità</b> di crescita e inclusione delle <b>donne in azienda</b> (20%): presenza femminile nei ruoli chiave, tassi di promozione, deleghe di spesa;</p>
<p class="p1">– <b>equità remunerativa per genere</b> (20%): differenziale retributivo per ruoli equivalenti e politiche che ne garantiscano l&#8217;equità, in logica di <i>total reward</i>;</p>
<p class="p1">– tutela della <b>genitorialità</b> e conciliazione <b>vita-lavoro</b> (20%): congedi, flessibilità, misure di sostegno.</p>
<p class="p4">Ogni indicatore è associato a un punteggio, ponderato per il peso dell&#8217;area. La certificazione richiede un <b>punteggio di sintesi non inferiore al 60%</b>, misurato attraverso KPI quantitativi — variazioni percentuali rispetto a dati interni o a valori di riferimento — e qualitativi, fondati sulla presenza o assenza di politiche e pratiche.</p>
<h3 class="p5">Processo di certificazione e mantenimento</h3>
<p class="p1">Il <b>percorso di certificazione</b> prevede la raccolta iniziale delle informazioni, un audit documentale e un audit in sito, il riesame indipendente da parte dell&#8217;organismo e l&#8217;emissione del certificato, che ha <b>validità triennale</b> ed è soggetto ad <b>audit</b> di sorveglianza <b>annuali</b>. L&#8217;organizzazione è tenuta a un monitoraggio annuale dei KPI e a una verifica del miglioramento con cadenza biennale.</p>
<p class="p1">La <b>certificazione</b> può venire rilasciata esclusivamente da <b>organismi</b> <b>accreditati </b>da Accredia, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. L&#8217;esonero contributivo e le premialità presuppongono la certificazione accreditata, non una generica attestazione di parte terza.</p>
<p class="p4">La <b>diffusione</b> è documentata dalla banca dati Accredia: dai primi tre accreditamenti del luglio 2022 si è passati a 50 organismi e 8.388 siti certificati nel dicembre 2023, a 54 organismi e oltre 16.000 siti nel dicembre 2024, ai 62 organismi e 38.652 siti del settembre 2025. Il conteggio è per siti, non per imprese; l&#8217;obiettivo del PNRR, fissato a 800 imprese certificate entro il 2026, risulta comunque superato.</p>
<h2 class="p5">La ISO 30415:2021</h2>
<p class="p1">La linea guida <b>ISO 30415:2021 — <i>Human resource management. Diversity and inclusion</i></b> non si limita al genere bensì copre la cultura inclusiva, il ciclo di vita delle risorse umane, la progettazione di prodotti e servizi, la gestione della catena di fornitura e il coinvolgimento dei portatori d&#8217;interesse.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p4">Il documento non è purtroppo concepito per la certificazione di conformità: alcuni organismi offrono su tale base <b>valutazioni di parte terza</b> o attestazioni di maturità, le quali sono prive degli effetti giuridici riconosciuti dall&#8217;ordinamento italiano alla certificazione accreditata secondo la UNI/PdR 125.</p>
<h2 class="p5">Gli schemi privati internazionali</h2>
<p class="p1">La <b>EDGE Certified Foundation</b>, con sede in Svizzera, gestisce tre standard:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li8">EDGE, costruito su una lettura binaria del genere;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="li8">EDGEPlus, che misura l&#8217;intersezione tra genere e altre dimensioni della diversità e che, per dichiarazione della fondazione, non prevede ancora soglie di punteggio;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="li1">EDGE <i>Pay Equity and Transparency</i>, dedicato all&#8217;analisi dell&#8217;equità retributiva, al governo del divario salariale e alla trasparenza delle strutture di remunerazione.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p class="p1">La <b>certificazione</b> opera come sistema di parte terza, con audit condotti da organismi indipendenti dalla fondazione che possiede lo standard e da questa approvati — tra i quali FLOCERT, Intertek e SGS — e quattro livelli progressivi: <i>Assess</i>, <i>Move</i>, <i>Advance</i>, <i>Lead</i>.</p>
<p class="p2"><b>WEConnect International</b><span class="s2">, </span>organizzazione senza scopo di lucro con sede a Washington, <b>certifica</b> invece in 63 mercati le <b>imprese possedute, gestite e controllate</b> <b>per</b> almeno il <b>51% da donne</b>, con una banca dati di oltre 22.000 imprese in più di 140 Paesi e oltre 180 <b>acquirenti</b> aderenti, per un potere d&#8217;acquisto dichiarato superiore a 4.000 miliardi di dollari: tra questi Nestlé — che su tale iscrizione misura la spesa verso fornitori femminili — Unilever, Olam, Kroger, Walmart e Compass Group. Le imprese femminili private nel mondo sono un terzo del totale e ricevono meno dell&#8217;1% della spesa di grandi società e amministrazioni pubbliche.</p>
<h2 class="p6">Vantaggi e oneri legati alla certificazione UNI</h2>
<h3 class="p5">Vantaggi</h3>
<p class="p1">L&#8217;articolo 5, comma 1, della legge 162/2021 riconosce alle aziende private certificate UNI/PdR 125 un <b>esonero parziale</b> <b>dal versamento dei contributi previdenziali</b> <b>complessivi </b>a carico del datore di lavoro, in misura non superiore all&#8217;1% e nel limite di 50.000 euro annui per azienda, secondo i criteri del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022.</p>
<p class="p1">Tale <b>misura</b> ha peraltro carattere <b>annuale</b>: concessa per il solo 2022 nel limite di 50 milioni di euro, va rifinanziata di anno in anno (articolo 5, comma 6). Le campagne INPS si aprono di conseguenza per scaglioni — l&#8217;ultima per le certificazioni ottenute entro il 31 dicembre 2025, con domande fino al 30 aprile 2026 — è l&#8217;<b>esonero</b> vale per l&#8217;intero <b>triennio</b> del certificato.</p>
<p class="p1">La dotazione del certificato rileva inoltre nell&#8217;<b>accesso ai finanziamenti pubblici</b>, su due piani distinti (legge 162/2021, articolo 5, comma 3):</p>
<p class="p1">– nelle <b>agevolazioni</b> a valere su fondi europei, nazionali e regionali, dà titolo a un punteggio premiale nella valutazione delle proposte progettuali, purché posseduta alla data di presentazione dell&#8217;istanza;</p>
<p class="p1">– negli <b>appalti</b>, obbliga le amministrazioni aggiudicatrici a indicare nei bandi i criteri premiali riferiti al suo possesso alla data del 31 dicembre dell&#8217;anno precedente.</p>
<p class="p1">I criteri premiali incidono poi sul punteggio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa nelle <b>procedure di gara</b> per la fornitura di derrate alimentari e per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione coll<span class="s2">ettiva alle pubbliche amministrazioni.</span></p>
<p class="p4">I KPI della prassi alimentano infine la rendicontazione di genere, i <b>bilanci di sostenibilità</b> e gli obblighi di comunicazione dei divari retributivi introdotti dal d.lgs. 96/2026, riducendo le duplicazioni nella raccolta dei dati.</p>
<h3 class="p9">Oneri</h3>
<p class="p2">I <b>costi</b> di implementazione della UNI/PdR 125 comprendono l&#8217;allestimento del sistema di gestione, la raccolta e l&#8217;analisi dei dati per il calcolo dei KPI, la revisione delle politiche del personale. Ai corrispettivi dell&#8217;organismo di certificazione, per l&#8217;audit iniziale e per le sorveglianze annuali, si aggiunge l’impegno continuativo di mantenere il punteggio sopra la soglia del 60% e dimostrare il miglioramento nel tempo. L&#8217;edizione 2026 delle FAQ ha inoltre irrigidito l&#8217;interpretazione di diversi indicatori, riducendo i margini di lettura elastica.</p>
<h2 class="p3">Conclusioni</h2>
<p class="p1">Lo schema italiano ha condotto in tre anni a quasi quarantamila siti certificati, risultato senza precedenti per una prassi nazionale volontaria. La UNI/PdR 125 fornisce indicatori misurabili e una soglia verificabile; la ISO 30415 offre un quadro più ampio, che copre diversità e inclusione oltre la dimensione di genere, senza però offrire requisiti di per sé certificabili.</p>
<p class="p1">Il valore della certificazione accreditata è nel frattempo cresciuto per via normativa: dalla trasparenza retributiva già in vigore ai criteri premiali nelle gare, fino al regime delle etichette di sostenibilità applicabile dal 27 settembre 2026. Ciò che nel 2022 era un vantaggio competitivo è oggi, in diversi contesti, una condizione di accesso.</p>
<p class="p4"><i>Dario Dongo</i></p>
<h2 class="p5">Riferimenti</h2>
<h4 class="p1">Fonti normative dell&#8217;Unione Europea</h4>
<p class="p1">Directive (EU) 2023/970 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 to strengthen the application of the principle of equal pay for equal work or work of equal value between men and women through pay transparency and enforcement mechanisms. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj"><span class="s3">http://data.europa.eu/eli/dir/2023/970/oj</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 6.3.2024. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj"><span class="s3">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 class="p1">Fonti normative italiane</h4>
<p class="p1">Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell&#8217;articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. <i>Normattiva</i> (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 23/05/2026). <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198"><span class="s3">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. <i>Normattiva</i> (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 20/04/2026). <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77"><span class="s3">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Legge 5 novembre 2021, n. 162. Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. <i>Normattiva</i> (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 10/12/2025). <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-05;162"><span class="s3">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-11-05;162</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. <i>Normattiva</i> (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 06/08/2026). <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234"><span class="s3">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell&#8217;informazione. <i>Normattiva. </i><a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026;30"><span class="s3">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026;30</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96. Attuazione della direttiva (UE) 2023/970. <i>Normattiva. </i><a href="https://www.normattiva.it/eli/id/2026/06/01/26G00112/ORIGINAL"><span class="s3">https://www.normattiva.it/eli/id/2026/06/01/26G00112/ORIGINAL</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 class="p1">Documenti tecnici e fonti istituzionali</h4>
<p class="p10"><span class="s4">Accredia. (2026, 19 gennaio). <i>Parità di genere: aggiornate le FAQ sulla certificazione accreditata UNI/PdR 125</i>. <a href="https://www.accredia.it/comunicazione/notizie/parita-di-genere-aggiornate-le-faq-sulla-certificazione-accreditata-uni-pdr-125/"><span class="s3">https://www.accredia.it/comunicazione/notizie/parita-di-genere-aggiornate-le-faq-sulla-certificazione-accreditata-uni-pdr-125/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></span></p>
<p class="p1">Accredia &amp; UNI. (2026). <i>UNI/PdR 125 Frequently Asked Questions. Indirizzi applicativi per la UNI/PdR 125</i>, edizione 2026. <a href="https://www.accredia.it/documenti/faq-indirizzi-applicativi-per-la-uni-pdr-125/"><span class="s3">https://www.accredia.it/documenti/faq-indirizzi-applicativi-per-la-uni-pdr-125/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Dipartimento per le pari opportunità. <i>I parametri minimi per l&#8217;ottenimento della certificazione della parità di genere</i>. Presidenza del Consiglio dei Ministri. <a href="https://www.pariopportunita.gov.it/it/attuazione-misure-pnrr/i-parametri-minimi-per-l-ottenimento-della-certificazione-della-parita-di-genere/"><span class="s3">https://www.pariopportunita.gov.it/it/attuazione-misure-pnrr/i-parametri-minimi-per-l-ottenimento-della-certificazione-della-parita-di-genere/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">EDGE Certified Foundation. <i>The basics of the EDGE global standards</i>. <a href="https://www.edge-cert.org/edge-standards-the-basics/"><span class="s3">https://www.edge-cert.org/edge-standards-the-basics/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p10"><span class="s4">INPS. (2025, 16 dicembre). <i>Messaggio n. 3804. Esonero contributivo parità di genere: indicazioni e scadenze</i>. <a href="https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.12.esonero-contributivo-parit-di-genere-indicazioni-e-scadenze.html"><span class="s3">https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.12.esonero-contributivo-parit-di-genere-indicazioni-e-scadenze.html</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></span></p>
<p class="p1">ISO. (2021). <i>ISO 30415:2021. Human resource management — Diversity and inclusion</i>. International Organization for Standardization. <a href="https://www.iso.org/standard/71164.html"><span class="s3">https://www.iso.org/standard/71164.html</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. <i>Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti</i>. <a href="https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/rapporto-biennale-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-per-le-imprese-che-occupano-oltre-50-dipendenti"><span class="s3">https://www.lavoro.gov.it/priorita/pagine/rapporto-biennale-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-per-le-imprese-che-occupano-oltre-50-dipendenti</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">UNI. (2022). <i>UNI/PdR 125:2022. Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l&#8217;adozione di specifici KPI inerenti le politiche di parità di genere nelle organizzazioni</i>. Ente Italiano di Normazione. <a href="https://store.uni.com/uni-pdr-125-2022"><span class="s3">https://store.uni.com/uni-pdr-125-2022</span></a></p>
<p class="p10"><span class="s4">WEConnect International</span><span class="s5">. </span><span class="s4"><i>About buyer membership</i></span><span class="s5">. <a href="https://weconnectinternational.org/about-buyer-membership/"><span class="s6">https://weconnectinternational.org/about-buyer-membership/</span></a></span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazione-parita-genere-diversita-inclusione/">Parità di genere, diversità e inclusione: le norme UNI e ISO</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità sociale d&#8217;impresa e certificazione SA8000</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La SA8000 (Social Accountability 8000) è lo standard internazionale più longevo nel campo della responsabilità sociale d&#8217;impresa. Pubblicato per la prima volta nel 1997 da Social Accountability International (SAI), organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York, riflette le disposizioni sul lavoro contenute nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle convenzioni dell&#8217;Organizzazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">La <b>SA8000</b> (<i>Social Accountability 8000</i>) è lo standard internazionale più longevo nel campo della responsabilità sociale d&#8217;impresa. Pubblicato per la prima volta nel 1997 da <b>Social Accountability International (SAI)</b>, organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York, riflette le disposizioni sul lavoro contenute nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle convenzioni dell&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro, e assiste oggi oltre 2,8 milioni di lavoratori in imprese certificate di ogni settore.</p>
<p class="p2">L&#8217;1 gennaio 2026 è stata pubblicata la <b>SA8000:2026</b>, quinta edizione dello standard, che sostituisce la SA8000:2014 dopo un processo di revisione durato dal 2023 al 2025, con oltre mille contributi raccolti da più di seicento <i>stakeholder</i>. La nuova versione riorganizza l&#8217;intero impianto attorno all&#8217;approccio della <i>due diligence</i> dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e ridisegna, con essa, il modo in cui gli audit vengono condotti e i rilievi classificati.</p>
<h2 class="p3">Contesto legale di riferimento</h2>
<p class="p1">La revisione arriva mentre il quadro europeo sulla dovuta diligenza sociale viene ridimensionato. La <b><i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i></b> (CSRD, direttiva UE 2022/2464) e la <b><i>Corporate Sustainability Due Diligence Directive</i></b> (CSDDD, direttiva UE 2024/1760) sono state modificate dalla direttiva (UE) 2026/470, primo dei pacchetti di semplificazione presentati dalla Commissione Europea (<a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare"><i>Omnibus I</i></a>):<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">la <b>rendicontazione</b> riguarda ora le imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato netto, dagli esercizi che iniziano dall&#8217;1 gennaio 2027;</li>
<li class="li4">la <b><i>due diligence</i></b> si applica invece alle sole imprese con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale, con applicazione dal 26 luglio 2029;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="li1">sono venuti meno l&#8217;obbligo di piano di transizione climatica e il regime armonizzato di responsabilità civile, ora rimessa al diritto nazionale.</li>
</ul>
<p class="p1">La riduzione del perimetro soggettivo non allevia peraltro la posizione dei fornitori, i quali continuano a incontrare i medesimi requisiti per via contrattuale, attraverso i codici di condotta dei clienti e le condizioni di gara.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p2">Nel Regno Unito, frattanto, lo <b>UK Modern Slavery Act 2015</b> impone alle imprese con fatturato superiore a 36 milioni di sterline una dichiarazione annuale sulle misure adottate contro la schiavitù moderna nelle proprie catene di fornitura.</p>
<h2 class="p3">Claim di ‘sostenibilità’ e obbligo di certificazione</h2>
<p class="p1">Un secondo ambito normativo, finora meno considerato, riguarda l&#8217;uso commerciale delle <b>dichiarazioni di sostenibilità </b>delle imprese e dei loro prodotti. Tali dichiarazioni ricadono ora infatti nel campo di applicazione della <b>direttiva (UE) 2024/825</b> che integra la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali con apposite previsioni sui c.d <i>(social and) environmental claim</i> — ed è stata recepita in Italia con il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Il quale a sua volta integra il <b>Codice del Consumo</b> e si applica a decorrere dal 27 settembre 2026 (Dongo et al., 2026; Dongo, 2026).</p>
<p class="p1">Il perimetro è più ampio di quanto il dibattito sul <i>greenwashing</i> lasci intendere, poiché l&#8217;<b>etichetta di sostenibilità</b> è definita come qualsiasi marchio di fiducia o di qualità, pubblico o privato, avente carattere volontario, che distingua o promuova un prodotto, un processo o un&#8217;impresa con riferimento alle sue caratteristiche <b>ambientali o sociali oppure a entrambe</b>. La dimensione sociale rientra quindi a pieno titolo nella definizione.</p>
<p class="p1">Da tale premessa discendono due appositi <b>divieti</b>:</p>
<p class="p1">– è vietato esibire un&#8217;etichetta di<b> sostenibilità</b> non basata su un <b>sistema di certificazione </b>o non stabilita da un&#8217;autorità pubblica. Il sistema di certificazione è a sua volta definito come verifica di parte terza, aperta a tutti gli operatori in condizioni trasparenti ed eque, con requisiti pubblici elaborati in consultazione con esperti e portatori d&#8217;interesse, procedure di reclamo e monitoraggio delle non conformità;</p>
<p class="p1">– è vietato formulare un&#8217;<b>asserzione ambientale generica</b> quando il professionista non sia in grado di dimostrare l&#8217;eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, ancorata alla <i>Ecolabel</i> UE o a un sistema di tipo I secondo la norma EN ISO 14024.</p>
<p class="p1">I due divieti operano su piani diversi: quello sulle etichette di sostenibilità copre l&#8217;intero spettro, ambientale e sociale, ed è assoluto; quello sulle asserzioni generiche riguarda le sole asserzioni ambientali. Ciò peraltro non rende lecita la dichiarazione sociale vaga: la direttiva 2024/825 ha inserito le caratteristiche ambientali <b>e sociali</b> — equità delle condizioni di lavoro, salari adeguati, protezione sociale, sicurezza, dialogo sociale, diritti umani lungo la catena del valore — tra quelle rispetto alle quali una pratica è ingannevole caso per caso (Codice del consumo, articolo 21).</p>
<p class="p1">Cambia dunque l&#8217;onere probatorio, non la liceità: per l&#8217;etichetta la scorrettezza è presunta, per l&#8217;asserzione sociale va accertata. In entrambi i casi chi non abbia una certificazione a supporto deve dimostrare la fondatezza delle dichiarazioni all&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle altre autorità di vigilanza nei Paesi UE di destino.</p>
<p class="p2">In tale contesto le <b>certificazioni</b> di schemi come SA8000 e FSSC 24000 acquisiscono un valore che eccede quello reputazionale: verifica di parte terza, accreditamento indipendente, requisiti pubblici, meccanismi di reclamo. La certificazione, in altri termini, è la <b>condizione di liceità</b> della comunicazione sociale d&#8217;impresa.</p>
<h2 class="p5">Lo schema di certificazione SA8000</h2>
<h3 class="p6">Fondamenti normativi e struttura</h3>
<p class="p1">La SA8000:2026 si articola in due sezioni interdipendenti, precedute da cinque <b>criteri fondamentali</b> (F1-F5). Tra questi, la regole secondo cui:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">quando i requisiti di legge divergono dallo standard, l&#8217;organizzazione applica i criteri più favorevoli al personale;</li>
<li class="li1">quando la legge contraddice lo standard, l&#8217;organizzazione deve comunque identificare, prevenire, mitigare e rimediare i rischi per il personale nei limiti consentiti.</li>
</ul>
<p class="p1">La <b>Sezione 1</b> disciplina il sistema di gestione, la governance e la <i>due diligence</i>, con undici principi — leadership, responsabilità, autonomia decisionale e dignità, integrazione, pianificazione a lungo termine, reattività, trasparenza, partecipazione e inclusione, dialogo sociale, sostegno, miglioramento continuo — e dieci criteri (M1-M10), costruiti sui Principi guida delle Nazioni Unite, sulle linee guida OCSE sulla dovuta diligenza e sull&#8217;<i>Annex SL</i> dell&#8217;ISO.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">La <b>Sezione 2 </b>enuncia i principi del lavoro dignitoso e i relativi criteri di prestazione. Le definizioni dell&#8217;Appendice A hanno anch&#8217;esse valore normativo.</p>
<p class="p7">Un elemento distintivo della governance dello schema è la separazione tra la proprietà dello standard, che spetta a SAI, e la supervisione dell&#8217;accreditamento, affidata a <b>Social Accountability Accreditation Services (SAAS)</b>.</p>
<h3 class="p6">I sette principi del lavoro dignitoso</h3>
<p class="p1">La Sezione 2 dello standard si articola in sette clausole, ciascuna composta da principi di diritto e da criteri di prestazione:</p>
<p class="p1">– <b>protezione dei bambini e dei giovani lavoratori</b> (D1): divieto di impiego sotto i quindici anni, o sotto l&#8217;età dell&#8217;obbligo scolastico se superiore, con limiti stringenti di orario per i giovani lavoratori e tutele per i bambini presenti negli ambienti di lavoro;</p>
<p class="p1">– <b>libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva</b> (D2), inclusa la contrattazione in buona fede e il rispetto degli accordi settoriali;</p>
<p class="p1">– <b>assunzione, impiego e licenziamento liberi ed equi</b> (D3): divieto di lavoro forzato, di servitù per debiti e di oneri di reclutamento a carico del lavoratore, libertà di movimento e accesso continuativo ai documenti di identità, disciplina delle pratiche disciplinari, divieto di condizioni che isolino il personale o lo costringano a separarsi dai figli;</p>
<p class="p1">– <b>orari di lavoro, salari e benefici adeguati</b> (D4): quarantotto ore settimanali ordinarie e dodici di straordinario al massimo, salario di sussistenza o minimo legale se superiore, ventiquattro ore di riposo dopo sei giorni consecutivi, busta paga chiara e completa;</p>
<p class="p1">– <b>libertà dalla discriminazione</b> (D5), con divieto espresso di test di gravidanza, HIV e verginità;</p>
<p class="p1">– <b>salute e sicurezza</b> (D6), estesa ai rischi psicosociali, agli alloggi, ai trasporti e alla ristorazione forniti dal datore di lavoro;</p>
<p class="p7">– <b>privacy</b> (D7): raccolta e trattamento dei dati personali limitati alle finalità del rapporto di lavoro e alle esigenze del ruolo.</p>
<h3 class="p6">Ambito di applicazione</h3>
<p class="p1">La certificazione copre l&#8217;intera sede e <b>tutte le operazioni</b>, inclusi siti remoti e lavoratori a domicilio che operino sotto un sistema di gestione comune. Il perimetro è più esteso di quanto la nozione di dipendente suggerisca: lo standard definisce <b>&#8216;personale&#8217;</b> chiunque svolga un lavoro per l&#8217;organizzazione o per i suoi partner commerciali, incluso il personale indiretto — somministrati, autisti, lavoratori a domicilio, piccoli agricoltori, addetti a sicurezza, manutenzione, pulizie e mensa — e gli &#8216;ambienti di lavoro&#8217; comprendono alloggi e trasporti messi a disposizione dal datore di lavoro.</p>
<p class="p1">Ne discendono conseguenze operative precise:</p>
<p class="p1">– i fornitori che operano presso il sito certificato sono trattati come parte dell&#8217;organizzazione e i loro lavoratori entrano nel computo delle giornate di audit; lo stesso vale per i fornitori esclusivi, dentro e fuori sito;</p>
<p class="p1">– le agenzie di somministrazione e le cooperative di lavoro devono includere i lavoratori somministrati, ciascuno contato come unità e non riproporzionato a tempo pieno;</p>
<p class="p1">– la certificazione è preclusa alle società prive di operatività effettiva. L&#8217;organizzazione deve svolgere l&#8217;attività dichiarata da almeno sei mesi e disporre di contratti attivi al momento della domanda.</p>
<p class="p1">Una regola è scritta espressamente per l&#8217;Italia: quando l&#8217;ambito viene desunto dalla <b>visura camerale</b>, la certificazione va limitata alle attività effettivamente svolte e sotto il controllo operativo dell&#8217;organizzazione, poiché l&#8217;iscrizione al registro delle imprese, spesso ampia e programmatica, non prova di per sé l&#8217;esercizio dell&#8217;attività. Sono escluse le attività marittime coperte dalla convenzione MLC, oltre a quelle indicate nell&#8217;elenco delle esclusioni pubblicato da SAI.</p>
<p class="p7">Ogni organizzazione certificata riceve infine un codice settore SAI primario, che ne determina l&#8217;indicizzazione nel registro pubblico. Il <b>settore</b> <b>D — <i>Food &amp; Beverage</i></b> distingue prodotti agricoli, bevande alcoliche, distribuzione e commercio al dettaglio alimentare, carni, pollame e lattiero-caseario, bevande analcoliche, alimenti trasformati, ristorazione e tabacco (la cui filiera è invece esclusa da FSSC 24000).</p>
<h3 class="p6">Processo di certificazione e ciclo di sorveglianza</h3>
<p class="p1">Il percorso inizia con l&#8217;implementazione del sistema di gestione e la selezione di un organismo di certificazione accreditato SAAS, e prosegue con un <b>audit iniziale in due stadi</b>: lo Stage 1, di natura documentale, e lo Stage 2, di verifica dell&#8217;effettiva implementazione.</p>
<p class="p1">Il <b>certificato</b> ha <b>validità triennale</b> e il ciclo decorre dalla data della decisione di certificazione. Per i siti singoli la scansione è predeterminata a finestre: primo audit di sorveglianza entro sei mesi, verifica di <i>follow-up</i> entro dodici mesi di regola a distanza, secondo audit di sorveglianza entro diciotto mesi, seconda verifica di <i>follow-up</i> entro ventiquattro mesi, audit di ri-certificazione entro trenta mesi, riesame finale tra il trentatreesimo e il trentacinquesimo mese. Ne risultano due audit di sorveglianza <i>in loco</i> per ciclo e comunque <b>una verifica almeno ogni dodici mesi</b>. Le organizzazioni multi-sito seguono un regime distinto.</p>
<p class="p1">Gli <b>audit di sorveglianza</b> sono <b>semi-annunciati</b>: l&#8217;organizzazione conosce la finestra di otto settimane, comunicata con almeno altrettanto anticipo, ma non il giorno della visita. La finestra non è negoziabile né spostabile una volta comunicata, e <b>chi non accolga la visita entro il termine vede il certificato annullato</b>. I rinvii sono ammessi solo per forza maggiore, con sospensione immediata del certificato e ritiro se la ripresa supera i tre mesi; due sorveglianze non possono in nessun caso venire accorpate.</p>
<p class="p1">Due previsioni meritano attenzione nella filiera alimentare, dove la <b>stagionalità</b> è la regola:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">ogni sorveglianza deve raccogliere evidenze riferite tanto al picco produttivo quanto alla bassa stagione, con particolare riguardo agli orari di lavoro;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="li1">nell&#8217;arco del triennio tutti gli elementi dello standard devono venire riesaminati, benché non tutti in ciascuna visita.</li>
</ul>
<p class="p1">L&#8217;<b>intensità della verifica</b> è a sua volta predeterminata:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">in un&#8217;azienda con 251-500 addetti ogni sorveglianza richiede quattro colloqui individuali e un colloquio di gruppo con tre lavoratori, per almeno due ore e mezza complessive, oltre all&#8217;esame di sei fascicoli personali con le relative buste paga;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="li7">sopra i mille addetti si sale a dieci lavoratori intervistati e cinque ore. I fascicoli dei lavoratori intervistati vanno esaminati integralmente, gli altri quantomeno scorsi alla ricerca di anomalie. Le organizzazioni certificate figurano nel registro pubblico consultabile sul sito SAI.</li>
</ul>
<h3 class="p6">Rilievi di audit e soglie di certificazione</h3>
<p class="p1">Lo schema SA8000:2026 non sostituisce il modello <i>pass/fail</i> con un punteggio, ma con una <b>matrice di rischio</b> applicata a ciascun rilievo. L&#8217;uso del nuovo <i>SA8000 Audit Tool</i> è obbligatorio e <b>ogni scostamento rilevato deve confluire in</b> almeno un <b>rilievo formale</b>. Sono così venuti meno tre istituti dell&#8217;impianto precedente: le opportunità di miglioramento e le non conformità a termine, che lasciavano margini di rinvio, e la <i>Management System Maturity Declaration</i>, sostituita dalla valutazione della maturità dentro l&#8217;audit.</p>
<p class="p1">Il gruppo di audit consolida anzitutto gli scostamenti che condividono la stessa carenza di sistema, la stessa responsabilità organizzativa o la stessa causa radice, con il divieto espresso di usare il consolidamento per attenuare la criticità del rilievo più grave. Segue una doppia classificazione:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">la prima riguarda la <b>criticità</b>, determinata incrociando la gravità dell&#8217;impatto con l&#8217;incidenza degli impatti effettivi o la probabilità di quelli potenziali. Ne derivano quattro esiti: <i>concern</i>, non conformità minore, maggiore, critica. Una gravità elevata produce sempre una non conformità maggiore, anche a fronte di un caso isolato; la non conformità critica è riservata alle violazioni flagranti, agli atti fraudolenti, all&#8217;ostruzione dell&#8217;accesso del gruppo di audit e alla ripetizione, entro cinque anni, di una non conformità maggiore o critica già chiusa;</li>
<li class="li1">la seconda classificazione, mutuata dai Principi guida delle Nazioni Unite, riguarda il <b>contesto</b>: l&#8217;organizzazione causa il rilievo, lo causa insieme ad altri, vi contribuisce, oppure vi è collegata. Non è un&#8217;etichetta descrittiva, perché determina i tempi. Le non conformità causate dall&#8217;organizzazione vanno chiuse entro sei mesi se minori, tre se maggiori, uno se critiche. Quelle non causate in via esclusiva seguono un percorso di verifiche periodiche, con decisioni di proroga o innalzamento fino a ventiquattro o quarantotto mesi secondo la gravità, subordinate alla prova di impegno documentato, azioni proporzionate alle risorse disponibili, piani con obiettivi misurabili e progressi verificabili.</li>
</ul>
<p class="p7">Il mutamento più rilevante per le imprese sta nelle <b>soglie</b>: a differenza della SA8000:2014, un&#8217;organizzazione può ottenere e mantenere la certificazione con una non conformità maggiore aperta, purché non causata in via esclusiva da essa e purché il percorso di rientro venga rispettato. Una non conformità critica, in qualsiasi contesto, impedisce invece il rilascio del certificato e, per le organizzazioni già certificate, apre il procedimento di sospensione.</p>
<h3 class="p6">Organismi di certificazione e qualificazione degli auditor</h3>
<p class="p1">Gli organismi di certificazione devono essere accreditati da SAAS secondo la <i>Procedure 200</i> e la norma <b>ISO/IEC 17021-1:2015</b>, con accreditamento distinto per ciascun Paese ove operano. La decisione di certificazione richiede il riesame indipendente di un <i>Senior Lead Auditor</i> estraneo al processo di audit in ogni caso di certificazione iniziale, ri-certificazione, modifica dell&#8217;ambito, sospensione o ritiro, e ogniqualvolta una sorveglianza produca non conformità maggiori o critiche.</p>
<p class="p1">Sul fronte dell&#8217;<b>indipendenza</b>, lo schema prevede che il responsabile del gruppo di audit non possa ricoprire tale ruolo per più di un ciclo di certificazione presso la stessa organizzazione senza un ciclo di intervallo, regola che segue l&#8217;auditor anche quando il cliente cambia organismo. La <b>composizione del gruppo</b> deve inoltre rispecchiare l&#8217;equilibrio di genere e le altre caratteristiche della forza lavoro, così da consentire, ove praticabile, colloqui individuali condotti da un auditor dello stesso genere del lavoratore.</p>
<p class="p7">Le <b>ricerche preliminari</b> a carico dell&#8217;organismo sono state ampliate: stima del salario dignitoso per il territorio e il settore, accertamento di procedimenti legali in corso o passati, esame di reclami e contenziosi nei sei mesi precedenti lo Stage 1, consultazione di sindacati, organizzazioni non governative e portatori d&#8217;interesse locali almeno una volta l&#8217;anno. Il piano di audit deve richiedere all&#8217;organizzazione il calcolo del salario dignitoso e della retribuzione più bassa corrisposta, con l&#8217;evidenza del minimo legale o contrattuale applicabile.</p>
<h3 class="p6">La transizione alla versione 2026</h3>
<p class="p2">Dall&#8217;1 gennaio 2027 ogni nuova certificazione e ri-certificazione deve avvenire secondo la SA8000:2026; entro il 31 maggio 2029 tutte le organizzazioni certificate devono avere completato il passaggio, che può avvenire solo in sede di ri-certificazione. Le imprese già certificate dovevano intanto completare, entro il 31 dicembre 2026, la formazione e l&#8217;autovalutazione previste da SAI.</p>
<h2 class="p5">Vantaggi e oneri legati all’adozione di SA8000</h2>
<h3 class="p6">Vantaggi</h3>
<p class="p1">L&#8217;adozione dello standard offre alle organizzazioni <b>vantaggi</b> di diversa natura:</p>
<p class="p1">– fornisce una <b>verifica indipendente e riconosciuta a livello internazionale</b> delle condizioni di lavoro, opponibile a clienti, investitori e autorità;</p>
<p class="p1">– soddisfa il requisito del sistema di certificazione richiesto dal <b>Codice del Consumo</b> per l&#8217;uso lecito di un&#8217;etichetta di sostenibilità sociale;</p>
<p class="p1">– riduce l&#8217;<i>audit fatigue</i>, perché consente di rispondere alle richieste di <i>compliance</i> sociale di più committenti senza ospitare verifiche di seconda parte ripetute.</p>
<p class="p7">La revisione 2026 aggiunge un vantaggio di metodo. Il passaggio dalla logica del rilievo puntuale a quella della matrice di rischio e del <b>contesto</b> riconosce che una parte dei problemi sociali non dipende dalla sola impresa certificata, e permette di mantenere la certificazione mentre si lavora su cause che richiedono la collaborazione di terzi. È un realismo che la versione precedente non contemplava.</p>
<h3 class="p6">Oneri</h3>
<p class="p1">Gli oneri, a loro volta, non sono trascurabili. L&#8217;<b>allestimento del sistema</b> richiede investimenti in formazione, revisione delle procedure, mappatura dei rischi e, spesso, consulenza esterna; ai corrispettivi di audit, calcolati sulle giornate previste dalle tabelle dello schema, si aggiungono i costi indiretti della disponibilità permanente imposta dalle visite semi-annunciate.</p>
<p class="p2">L&#8217;onere maggiore riguarda però l&#8217;estensione della <b><i>due diligence</i></b>. Lo standard chiede di identificare, valutare e affrontare gli impatti negativi non solo nelle proprie operazioni, ma <b>lungo l&#8217;intera catena del valore</b>, a monte e a valle, e di stabilire con i partner commerciali aspettative reciproche documentate, comprensive delle condizioni per la cessazione dei rapporti.</p>
<h2 class="p3">Conclusioni</h2>
<p class="p1">Lo schema SA8000:2026 aggiorna un modello che ha trent&#8217;anni di applicazione, allineandolo alla dovuta diligenza dei Principi guida delle Nazioni Unite e alla logica di analisi del rischio. Il nucleo rimane quello del 1997: sette diritti, un sistema di gestione che li presidia, un audit indipendente che lo verifica.</p>
<p class="p1">Il suo impiego cambia però di natura con la riforma della disciplina delle pratiche commerciali sleali. Nessuna etichetta di sostenibilità, ambientale o sociale, può più venire esibita senza un sistema di certificazione che la sorregga: la SA 8000 diventa così il titolo che legittima ciò che l&#8217;impresa dichiara al consumatore.</p>
<p class="p7"><i>Dario Dongo</i></p>
<p><em>Credit cover <a href="https://sa-intl.org/">SAI &#8211; Social Accountability Consultant</a></em></p>
<h3 class="p6">Riferimenti</h3>
<h4 class="p1">Fonti normative dell&#8217;Unione Europea</h4>
<p class="p1">Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directives 2004/109/EC, 2006/43/EC and 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18"><span class="s2">http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 6.3.2024. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj"><span class="s2">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18"><span class="s2">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2026/470 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 26.2.2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj"><span class="s2">http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 class="p1">Fonti normative italiane</h4>
<p class="p1">Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. <i>Normattiva</i>. Ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 15/05/2026. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206"><span class="s2">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825. <i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</i>, Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2026. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/SG"><span class="s2">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/SG</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 class="p1">Documenti di schema e fonti istituzionali</h4>
<p class="p1">SAAS. (2020). <i>SAAS Procedure 200:2020. Procedures and Requirements for Accredited Certification Bodies</i>, versione 4.2, in vigore dal 6 marzo 2020. Social Accountability Accreditation Services. <a href="https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/"><span class="s2">https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>SA8000:2026. Standard per il lavoro dignitoso</i>. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2026/01/SA8000-2026_final_IT-1.pdf"><span class="s2">https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2026/01/SA8000-2026_final_IT-1.pdf</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>SAI Procedure 200 Supplement. SA8000:2026 Interim (Bridging) Requirements</i>, revisione 1, valida dall&#8217;1 giugno 2026. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/"><span class="s2">https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>SA8000 Certification Program Timeline. Transitioning to SA8000:2026</i>. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/sa8000-certification-program-timeline/"><span class="s2">https://sa-intl.org/sa8000-certification-program-timeline/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>2023-2025 SA8000 Standard Revision</i>. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/sa8000-standard-revision/"><span class="s2">https://sa-intl.org/sa8000-standard-revision/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>SA8000:2026 Standard</i>. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/"><span class="s2">https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/</span></a></p>
<h4 class="p9">Articoli di approfondimento giuridico</h4>
<p class="p4">Dongo, D., Della Penna A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/"><span class="s2">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p4">Dongo, D. (2026, 14 luglio). Environmental e scorte di magazzino, la road-map. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/environmental-claims-scorte-magazzino-road-map/"><span class="s2">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/environmental-claims-scorte-magazzino-road-map/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/">Responsabilità sociale d&#8217;impresa e certificazione SA8000</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità sociale, lo schema di certificazione FSSC 24000</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 17:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Nel panorama sempre più complesso della sostenibilità delle organizzazioni, la responsabilità sociale rappresenta una dimensione finora sottovalutata, al di fuori dei circuiti — purtroppo ancora ristretti —  delle filiere eque e solidali (Dongo et al., 2019) e dell’ancor più rara certificazione SA 8000. La Fondazione FSSC (Foundation for Food Safety Certification), ente senza scopo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/">Sostenibilità sociale, lo schema di certificazione FSSC 24000</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Nel panorama sempre più complesso della sostenibilità delle organizzazioni, la <b>responsabilità sociale</b> rappresenta una dimensione finora sottovalutata, al di fuori dei circuiti — purtroppo ancora ristretti —<span class="Apple-converted-space">  </span>delle filiere eque e solidali (Dongo et al., 2019) e dell’ancor più rara <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa-8000/">certificazione SA 8000</a>. La <b>Fondazione FSSC</b> (<i>Foundation for Food Safety Certification</i>), ente senza scopo di lucro con sede nei Paesi Bassi già noto per lo schema di certificazione dei sistemi di sicurezza alimentare FSSC 22000, ha esteso il proprio ambito d’azione sviluppando lo <b>schema di certificazione FSSC 24000</b>, dedicato ai sistemi di gestione sociale (<i>Social Management System</i>, SMS).</p>
<p class="p1">Lo schema è stato pubblicato nell’ottobre <b>2022</b>, nella Versione 1.0 tuttora vigente, quale strumento strutturato per verificare che le organizzazioni garantiscano <b>condizioni di lavoro</b> sicure ed eque, rispettino i <b>requisiti etici</b> di business e applichino la <b><i>due diligence</i></b> nella gestione della propria catena di fornitura (FSSC, 2022).</p>
<p class="p2">A differenza di altri strumenti di valutazione della <i>compliance</i> sociale, FSSC 24000 si distingue per essere allineato all’<b>approccio</b> dei sistemi di gestione <b>ISO</b>, integrando il ciclo PDCA (<i>Plan-Do-Check-Act</i>) e l’approccio basato sul rischio in un sistema soggetto a <b>audit</b> di parte terza e riconosciuto a livello internazionale (FSSC, 2026a).</p>
<h2 class="p3">Due diligence, le direttive in Unione Europea</h2>
<p class="p1">L’introduzione di FSSC 24000 si colloca in un contesto normativo europeo e globale in rapida evoluzione, caratterizzato dalla crescente attenzione verso la <b>responsabilità delle imprese</b> nei confronti dei <b>diritti umani e</b> della <b>sostenibilità sociale</b>. Il quadro giuridico di riferimento in Unione Europea è definito da due direttive, entrambe modificate nel 2026:</p>
<p class="p4">– la <b><i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i></b> (CSRD, direttiva 2022/2464, recepita in Italia con il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125) ha introdotto obblighi estesi di rendicontazione di sostenibilità, i quali comprendono indicatori relativi ai diritti dei lavoratori, alla diversità e alle condizioni di lavoro (Dongo et al., 2022);</p>
<p class="p4">– la <b><i>Corporate Sustainability Due Diligence Directive</i></b> (CSDDD, direttiva 2024/1760) a sua volta impone alle imprese di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo le proprie catene di attività (Dongo, 2024). Il suo recepimento in Italia è ancora atteso: la delega al Governo è contenuta in Allegato A alla legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025).</p>
<p class="p5">Entrambe le normative sono state modificate dalla direttiva (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026, che recepisce i<span class="s2">l </span>primo dei sei pacchetti di semplificazione presentati dalla Commissione Europea (<i>Omnibus I</i>, dedicato alla sostenibilità. Dongo, 2025)<span class="s2">, </span>dopo il rinvio già disposto dalla direttiva (UE) 2025/794, a sua volta attuata in Italia con la legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha modificato il decreto legislativo 125/2024.</p>
<h3 class="p6">Le semplificazioni introdotte dal pacchetto <i>Omnibus I</i></h3>
<p class="p1">Le semplificazioni introdotte a seguito di recepimento del pacchetto <i>Omnibus I </i>riducono in misura sostanziale la platea dei soggetti obbligati e riscrivono alcuni meccanismi sostanziali della <i>due diligence</i>:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li7">la <b>CSRD</b> si applica ora alle sole imprese con più di <b>1.000 dipendenti</b> <b>e</b> un <b>fatturato netto</b> superiore a <b>450 milioni di euro</b>, vale a dire i ricavi delle vendite di prodotti e delle prestazioni di servizi al netto di sconti, IVA e altre imposte direttamente connesse (direttiva 2013/34/UE, articolo 2, punto 5);</li>
<li class="li1">la <b>CSDDD</b> a sua volta ora si applica soltanto alle imprese dell’Unione con oltre<b> 5.000 dipendenti</b> in media <b>e</b> un fatturato netto mondiale superiore a <b>1,5 miliardi</b> di euro, ovvero alle imprese di Paesi terzi con un fatturato netto nell’Unione superiore a 1,5 miliardi di euro (direttiva 2024/1760, articolo 2, paragrafo 5).</li>
</ul>
<p class="p8">Sul piano dei <b>contenuti</b>, i due atti conservano nature distinte:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li7">la <b>CSRD</b> impone un <b>obbligo informativo</b>, da assolvere in una sezione dedicata della relazione sulla gestione secondo gli <i>European Sustainability Reporting Standards</i>, con verifica esterna in forma di <i>limited assurance</i>; la facoltà di introdurre in futuro una <i>reasonable assurance</i> è stata soppressa;</li>
<li class="li8">la <b>CSDDD</b> introduce invece un’obbligazione di mezzi, articolata in otto adempimenti: integrazione della <i>due diligence</i> nelle politiche e nei sistemi di gestione del rischio; identificazione e valutazione degli impatti negativi; prevenzione di quelli potenziali e cessazione di quelli effettivi; riparazione; coinvolgimento dei portatori d&#8217;interesse; meccanismo di segnalazione e procedura di reclamo; monitoraggio dell&#8217;efficacia; comunicazione al pubblico (direttiva 2024/1760, articolo 5).</li>
</ul>
<p class="p8">Tre modifiche incidono sul contenuto di tali obblighi:</p>
<p class="p8">– l&#8217;<b>identificazione degli impatti</b> si svolge ora in due tempi, una ricognizione preliminare fondata unicamente sulle informazioni ragionevolmente disponibili e una valutazione approfondita limitata alle aree ove gli impatti risultino più probabili e più gravi (articolo 8, paragrafo 2);</p>
<p class="p8">– le richieste di <b>informazioni ai partner commerciali</b> sono ammesse solo se necessarie e, verso i partner con meno di 5.000 dipendenti, solo quando il dato non sia ragionevolmente ottenibile per altra via (articolo 8, paragrafo 2 <i>bis</i>);</p>
<p class="p8">– è venuto meno l&#8217;obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, mentre il regime armonizzato di <b>responsabilità civile</b> è stato sostituito da un rinvio al diritto nazionale, con diritto al risarcimento integrale e divieto di sovracompensazione (articolo 29).</p>
<p class="p8">Il quadro degli adempimenti e delle scadenze si riassume come segue.</p>
<table class="t1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="td1" valign="top"></td>
<td class="td1" valign="top">
<p class="p10"><b>CSRD (direttiva UE 2022/2464)</b></p>
</td>
<td class="td1" valign="top">
<p class="p10"><b>CSDDD (direttiva UE 2024/1760)</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">Natura dell&#8217;obbligo</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">dovere di diligenza sui diritti umani e sull&#8217;ambiente nella catena di attività</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">Imprese dell&#8217;Unione</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">fatturato netto oltre 450 milioni di euro e oltre 1.000 dipendenti in media (criteri cumulativi)</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">oltre 5.000 dipendenti in media e fatturato netto mondiale oltre 1,5 miliardi di euro</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">Franchising e licenza</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">non previsto</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2"><i>royalties</i> nell&#8217;Unione oltre 75 milioni di euro e fatturato netto mondiale oltre 275 milioni di euro</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p2">Imprese di Paesi terzi</p>
</td>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p2">fatturato netto nell&#8217;Unione oltre 450 milioni di euro, con una controllata o succursale nell&#8217;Unione oltre 200 milioni di euro</p>
</td>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p2">fatturato netto nell&#8217;Unione oltre 1,5 miliardi di euro</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">Aggiornamento periodico</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">annuale</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">politica di <i>due diligence</i> almeno ogni 24 mesi; valutazione di efficacia almeno ogni 5 anni</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p2">Verifica esterna</p>
</td>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p2"><i>limited assurance</i> obbligatoria</p>
</td>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p2">verifica indipendente di parte terza facoltativa, a supporto degli adempimenti</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">Sanzioni</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">rimesse agli Stati membri</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">sanzioni pecuniarie, con limite massimo del <b>3% del fatturato netto mondiale</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p2">Recepimento</p>
</td>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p2">19 marzo 2027</p>
</td>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p2">26 luglio 2028</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">Prima applicazione</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">esercizi che iniziano dall&#8217;1 gennaio 2027</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">dal 26 luglio 2029; comunicazione annuale per gli esercizi che iniziano dall&#8217;1 gennaio 2030</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="p8">In via transitoria, per gli esercizi che iniziano tra l&#8217;1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono esentare dalla rendicontazione le imprese che non raggiungono le nuove soglie.</p>
<h2 class="p11">Lo schema di certificazione FSSC 24000</h2>
<h3 class="p6">Fondamenti normativi e struttura</h3>
<p class="p1">FSSC 24000<b> </b>è uno schema di certificazione volontaria basato sulla specifica tecnica <b>BSI/PAS 24000:2022</b> (<i>Publicly Available Specification</i>), pubblicata dal <i>British Standards Institution</i>, e i <b>Requisiti Aggiuntivi dello Schema FSSC 24000</b>, determinati dal <i>Board of Stakeholders</i> della Fondazione stessa. A questi si affianca la <b><i>BoS Decision List</i></b>, documento dinamico che prevale sulle regole esistenti o ne chiarisce la portata, con periodi di transizione definiti (FSSC, 2022).</p>
<p class="p1">La <b>PAS 24000:2022</b> definisce i requisiti minimi per l’istituzione, l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione sociale, utilizzando l’approccio per processi, il ciclo PDCA e il pensiero basato sul rischio. La struttura armonizzata (<i>Harmonized Structure</i>) consente un allineamento agevole con altri standard ISO, come ISO 9001, ISO 14001 e FSSC 22000 <span class="s3">LINK AD ARTICOLO NUOVO</span>, e quindi l’implementazione di sistemi di gestione integrati (FSSC, 2026a).</p>
<p class="p1">Lo schema <b>FSSC 24000 </b>si articola in cinque parti, oltre a due appendici (definizioni e riferimenti normativi) e tre allegati a loro volta cogenti:</p>
<ol class="ol1">
<li class="li7">contesto e ambito di certificazione;</li>
<li class="li7">requisiti per le organizzazioni da sottoporre ad audit;</li>
<li class="li7">requisiti per il processo di certificazione;</li>
<li class="li7">requisiti per gli organismi di certificazione;</li>
<li class="li1">requisiti per gli organismi di accreditamento.</li>
</ol>
<h3 class="p6">Ambito di applicazione</h3>
<p class="p8">La certificazione FSSC 24000 si rivolge alla <b>manifattura e trasformazione </b>—<b> <i>food</i> e <i>non-food</i></b> — e ai servizi correlati che includono anzitutto la <b>distribuzione</b> all&#8217;ingrosso e al dettaglio (anche tramite <i>e-commerce</i>), nonché la <b>logistica</b>. Con esclusione delle filiere del tabacco e varie altre (pellicce, armi, esplosivi e munizioni, combustibile nucleare).</p>
<p class="p8">La <b>certificazione multi-sito</b> a campione è ammessa solo nei servizi, non nella manifattura, dove ogni stabilimento deve invece venite certificato singolarmente. Le catene fino a venti siti vengono verificate per intero; oltre quel numero l&#8217;audit annuale può limitarsi a un campione, purché nei tre anni del ciclo tutti i siti vengano comunque visitati (Parte 3, clausola 5.3).</p>
<p class="p8">L&#8217;<b>audit</b> copre l&#8217;<b>intero sito e tutti i lavoratori</b> — permanenti, temporanei, a tempo parziale — inclusi i non dipendenti sotto il controllo dell&#8217;organizzazione, appaltatori inclusi, oltre agli alloggi forniti o imposti e ai <b>magazzini</b> fuori sito della stessa entità giuridica. Un deposito che serva anche altri clienti, incluse altre società del gruppo, richiede certificazione separata (Parte 3, clausole 4.2 e 5.2.2).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p8">FSSC 24000 e FSSC 22000 rimangono schemi indipendenti: la certificazione può riguardare l&#8217;uno, l&#8217;altro o entrambi (FSSC, 2025a).</p>
<h3 class="p6">Processo di certificazione</h3>
<p class="p1">Il <b>percorso di</b> <b>certificazione</b> si articola nelle seguenti fasi:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li7">comprensione dei requisiti;</li>
<li class="li7">implementazione operativa;</li>
<li class="li7">selezione di un organismo di certificazione autorizzato;</li>
<li class="li7">audit di certificazione con chiusura delle non conformità;</li>
<li class="li1">mantenimento della conformità attraverso audit di sorveglianza annuali nel corso del ciclo triennale (FSSC, 2025b).</li>
</ul>
<p class="p1">L’<b>audit iniziale</b> si articola in <b>due stadi</b>: lo Stage 1, di natura documentale e preparatoria, e lo Stage 2, di verifica dell’effettiva implementazione del sistema. L’intervallo tra i due non può superare i sei mesi; oltre tale termine lo Stage 1 deve venire ripetuto. Il primo audit di sorveglianza, a sua volta, non può collocarsi oltre dodici mesi dalla data della decisione di certificazione, pena la sospensione del certificato (FSSC, 2022).</p>
<p class="p1">La <b>durata dell’audit</b> viene calcolata in base al numero complessivo di lavoratori e alla superficie del sito, con un minimo di una giornata-uomo (e una riduzione massima del 20%, se documentata e giustificata). Il numero di <b>lavoratori da intervistare</b> e di fascicoli personali da esaminare varia da 4, per i siti fino a 49 addetti, fino a 30 oltre i 2.000. Le interviste devono venire condotte in forma riservata, senza presenza di supervisori o del <i>management</i>, in una lingua compresa dal lavoratore.</p>
<p class="p5">Il <b>certificato</b> ha validità <b>triennale</b> ed è soggetto a <b>audit </b>di sorveglianza<b> annuali</b> e a un audit di ri-certificazione al termine del terzo anno. Le organizzazioni certificate sono inserite in un <b>registro pubblico</b> consultabile sul sito FSSC, aggiornato quotidianamente, che garantisce trasparenza e visibilità nei confronti di clienti e <i>stakeholder</i> (FSSC, 2025b).</p>
<h3 class="p6">Organismi di certificazione e qualificazione degli auditor</h3>
<p class="p1">La solidità dello schema è garantita da <b>requisiti stringenti</b> per gli <b>organismi di certificazione</b> e da una qualificazione degli auditor tra le più elevate del settore. I <i>control bodies</i> devono:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li7">essere accreditati secondo la norma <b>ISO/IEC 17021-1</b> da un organismo di accreditamento firmatario dell’accordo multilaterale di riconoscimento;</li>
<li class="li7">aderire all’<b>APSCA</b> (<i>Association of Professional Social Compliance Auditors</i>);</li>
<li class="li1">ottenere una licenza specifica dalla Fondazione FSSC (FSSC, 2026a; FSSC, 2026b).</li>
</ul>
<p class="p1">Gli <b>auditor</b> devono essere dipendenti o contrattualizzati da un ente di certificazione autorizzato e aderente ad APSCA. Per guidare un audit FSSC 24000 è obbligatorio detenere la designazione CSCA (<i>Certified Social Compliance Auditor</i>. FSSC, 2022; FSSC, 2026b). APSCA sovrintende a 84 imprese aderenti e oltre 5.300 auditor in più di 100 Paesi, i quali conducono quasi 200.000 audit l’anno (FSSC, 2026b).</p>
<p class="p5">Un ulteriore presidio di indipendenza è la <b>rotazione obbligatoria</b>: nessun auditor può operare per più di due cicli triennali presso la stessa organizzazione certificata, né come <i>lead auditor</i> né come co-auditor, e deve poi rimanere fuori per almeno un anno prima di potervi tornare (FSSC, 2022).</p>
<h3 class="p6">Audit senza preavviso e programma di integrità</h3>
<p class="p1">Come per FSSC 22000, anche FSSC 24000 prevede l’obbligo di <b>almeno</b> <b>un</b> <b>audit </b>di sorveglianza <b>senza preavviso</b>, ogni tre anni, dopo l’audit di certificazione iniziale. La rispettiva procedura prevede che il piano di audit non venga condiviso prima della riunione di apertura e l’ispezione dei locali inizi entro un’ora dall’arrivo dell’auditor; il rifiuto di sottoporsi all’audit comporta la sospensione del certificato entro tre giorni lavorativi e il ritiro se la verifica non viene svolta entro sei mesi.</p>
<p class="p2">Il <b>FSSC Integrity Program</b> rappresenta un ulteriore elemento di garanzia: attraverso un sistema di monitoraggio continuo che include formazione, <i>mentoring</i>, revisioni documentali, valutazioni presso gli uffici degli enti di certificazione e audit testimoniati, la Fondazione assicura il rispetto degli standard e la coerenza dei risultati di certificazione. Il programma, ereditato dall’esperienza consolidata con FSSC 22000, costituisce l’architrave della fiducia del mercato nei confronti dello schema (FSSC, 2026a).</p>
<h2 class="p11">Vantaggi e oneri legati all’adozione dello schema</h2>
<h3 class="p6">Vantaggi</h3>
<p class="p1">La certificazione FSSC 24000 offre alle organizzazioni vantaggi strategici e operativi di diversa natura:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li7"><b>dimostrare l’impegno per la sostenibilità sociale</b>, in conformità alla direttiva (UE) 2024/825 sulle asserzioni (sociali e) ambientali, recepita in Italia con d.lgs. 30/2026, senza incorrere nel rischio di contestazioni di pratiche commerciali sleali (<i>greenwashing</i>) ora soggette in Italia a sanzioni fino a 10 milioni di euro (Dongo et al., 2026);</li>
<li class="li7">il <b>riconoscimento internazionale</b> — <i>benchmarking</i> SSCI del <i>Consumer Goods Forum</i>, endorsement di Global ACI, inserimento nella ITC <i>Standards Map</i>, accettazione da parte di EcoVadis dal dicembre 2025 — facilita l’accesso ai mercati globali;</li>
<li class="li7">la <b>riduzione dell’<i>audit fatigue</i></b> consente di soddisfare i requisiti di <i>compliance</i> sociale di più clienti senza ospitare ripetute verifiche di seconda parte, riducendo le interruzioni operative;</li>
<li class="li1">la struttura armonizzata con gli standard ISO permette l’<b>integrazione</b> con i sistemi di gestione preesistenti, ottimizzando risorse e tempi di audit.</li>
</ul>
<p class="p1">Dal punto di vista del <b><i>risk management</i></b>, l’approccio sistematico di FSSC 24000 aiuta a identificare e gestire i rischi legati ai diritti umani, alle pratiche lavorative e all’etica commerciale, contribuendo a proteggere il marchio. La differenza rispetto all’audit sociale tradizionale, come sottolineato dalla direzione tecnica della Fondazione, sta nel passaggio da una preparazione episodica in vista delle verifiche a un sistema di gestione permanente, ove l’analisi dei rischi specifici dell’organizzazione aggiunge controlli propri a quelli di base (FSSC, 2026b).</p>
<p class="p5">L’implementazione posiziona infine le organizzazioni in anticipo rispetto agli obblighi normativi, riducendo il rischio regolatorio e rafforzando la relazione con i <i>buyer</i>, i quali possono così considerare la maggiore affidabilità dei fornitori certificati (come partner a minor rischio).</p>
<h3 class="p6">Oneri</h3>
<p class="p1">L’adozione dello schema FSSC 24000 comporta del resto oneri significativi da considerare con realismo. Il primo è rappresentato dai <b>costi di implementazione</b>: l’allestimento di un sistema di gestione sociale conforme alla PAS 24000:2022 e ai requisiti aggiuntivi richiede investimenti in formazione, revisione delle procedure, mappatura dei rischi sociali nonché, spesso, il supporto di consulenti esterni. Le piccole e medie imprese possono trovare l’adeguamento impegnativo, pur disponendo degli strumenti di supporto e dei documenti guida resi disponibili gratuitamente dalla Fondazione (FSSC, 2025b).</p>
<p class="p1">I <b>costi di certificazione</b> vanno considerati su due piani. Le tariffe della Fondazione comprendono una quota di 330 euro per ogni report di audit caricato nella piattaforma, dovuta dall’organizzazione certificata tramite il proprio organismo di certificazione, con un sovrapprezzo per sito nelle certificazioni multi-sito, e una quota annuale a carico del <i>certification body</i> (CB) compresa tra 7.500 e 15.500 euro in funzione del volume di report (FSSC, 2026c). A queste si aggiunge — ed è la voce prevalente — il corrispettivo dell’attività di audit, determinato dalle giornate calcolate secondo le tabelle dello schema. Gli audit senza preavviso impongono poi una <b>prontezza operativa costante</b>, con risorse dedicate al monitoraggio interno e alla gestione documentale.</p>
<p class="p2">Va infine considerata la severità del regime delle non conformità, graduate in minori, maggiori e critiche. Le maggiori devono venire definite entro 28 giorni di calendario dall’ultimo giorno di audit, pena la sospensione del certificato o la ripetizione integrale dello Stage 2. Le critiche — impiego di lavoro minorile, lavoro forzato, trattamenti inumani, violazioni della sicurezza che espongano i lavoratori a pericolo imminente, tentata corruzione dell’auditor, occultamento di siti produttivi — comportano la sospensione del certificato entro tre giorni lavorativi e il ritiro se non risolte entro sei mesi. Se emergono in sede di certificazione iniziale, l’audit è fallito e va ripetuto per intero (FSSC, 2022).</p>
<h2 class="p3">Conclusioni</h2>
<p class="p1">Lo schema FSSC 24000 rappresenta un passo significativo nell’evoluzione degli strumenti di governance della sostenibilità sociale nelle filiere dei beni di consumo. La sua forza risiede nella capacità di combinare un approccio sistemico, allineato alla struttura armonizzata ISO, con criteri di performance sociale rigorosi e una governance della certificazione tra le più solide del settore, garantita dall’integrazione con APSCA e dal programma di integrità della Fondazione.</p>
<p class="p1">Il paradosso del momento merita attenzione. Proprio mentre il legislatore europeo restringe la platea delle imprese direttamente soggette agli obblighi di <i>due diligence</i>, la domanda di <b>sostenibilità</b> — che include la sostenibilità sociale — si va affermando sul mercato e richiede a sua volta l’adozione di uno schema di certificazione di parte terza, quale FSSC 22000, idoneo a dimostrare le garanzie sociali nell’intero corso delle catene di fornitura.</p>
<p class="p1">La diffusione dello schema rimane però ancora agli inizi. L’interesse è testimoniato dagli oltre 500 iscritti al webinar informativo del febbraio 2026 e dalle prime certificazioni in nuovi mercati — l’azienda statunitense RCB International, fornitore di oli essenziali, ha ottenuto la certificazione nell’ottobre 2025 dopo un percorso avviato l’anno precedente — ma i numeri sono lontani dalle oltre 42.000 organizzazioni certificate FSSC 22000. Il successo dipenderà dalla capacità delle organizzazioni di valutare realisticamente gli investimenti necessari e di integrare il sistema di gestione sociale con i processi esistenti, e dalla capacità del mercato di riconoscere il valore di una verifica strutturata e indipendente rispetto alle valutazioni di <i>compliance</i> sociale tradizionali.</p>
<p class="p2"><i>Dario Dongo</i></p>
<h3 class="p12">Riferimenti</h3>
<h4 class="p13">Fonti normative dell’Unione Europea</h4>
<p class="p1">Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directives 2004/109/EC, 2006/43/EC and 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18"><span class="s4">http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18</span></a></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18"><span class="s4">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18</span></a></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2025/794 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2025 amending Directives (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards the dates from which Member States are to apply certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 16.4.2025. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj"><span class="s4">http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj</span></a></p>
<p class="p14">Directive (EU) 2026/470 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 26.2.2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj"><span class="s4">http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj</span></a></p>
<p class="p15">Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj"><span class="s1">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 class="p16">Fonti normative nazionali</h4>
<p class="p8">Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d&#8217;esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (15G00153). <i>Normattiva</i> (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 05/03/2026). <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139!vig="><span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139!vig=</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p8">Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 537/2014, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (24G00145). <i>Normattiva</i> (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 09/08/2025). <span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125!vig=</span></p>
<p class="p8">Legge 8 agosto 2025, n. 118. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (25G00126). <i>Normattiva</i>.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-08-08;118!vig="> <span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-08-08;118!vig=</span></a></p>
<p class="p8">Legge 17 marzo 2026, n. 36. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di altri atti dell&#8217;Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea 2025 (26G00053). <i>Normattiva</i>.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36!vig="> <span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36!vig=</span></a></p>
<p class="p8">Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell&#8217;informazione (26G00047). <i>Normattiva</i>.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30!vig="> <span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30!vig=</span></a></p>
<h4 class="p13">Documenti di schema e fonti istituzionali</h4>
<p class="p1">BSI. (2022). <i>PAS 24000:2022. Social management system — Specification</i>. British Standards Institution. <a href="https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/11/PAS24000_2022_Social-Management-System.pdf"><span class="s4">https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/11/PAS24000_2022_Social-Management-System.pdf</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2022). <i>FSSC 24000 Scheme. Social Management System Certification. Version 1.0, October 2022</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/12/FSSC-24000-Scheme-Version-1.0_2022.pdf"><span class="s4">https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/12/FSSC-24000-Scheme-Version-1.0_2022.pdf</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2025a). <i>FSSC 24000 Version 1.0 FAQ</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/fssc-24000/fssc-24000-faq/"><span class="s4">https://www.fssc.com/fssc-24000/fssc-24000-faq/</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2025b). <i>How to achieve FSSC 24000 certification. A simple guide</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/insights/fssc-24000-certification-guide/"><span class="s4">https://www.fssc.com/insights/fssc-24000-certification-guide/</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2026a). <i>FSSC 24000. Delivering trust and impact for global social responsibility</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/fssc-24000/"><span class="s4">https://www.fssc.com/fssc-24000/</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2026b, febbraio). <i>Insights Webinar FSSC 24000. Ethics and systems in action for trusted social compliance</i> [sintesi del webinar]. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/insights/insights-webinar-fssc-24000-ethics-and-systems-in-action-for-trusted-social-compliance/"><span class="s4">https://www.fssc.com/insights/insights-webinar-fssc-24000-ethics-and-systems-in-action-for-trusted-social-compliance/</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2026c). <i>Requirements for licensed CBs</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/certification-bodies/requirements-licensed-cbs/"><span class="s4">https://www.fssc.com/certification-bodies/requirements-licensed-cbs/</span></a></p>
<p class="p14">The Consumer Goods Forum &amp; Foundation FSSC. (2024). <i>Joint press release. FSSC 24000 achieves SSCI recognition</i>. <a href="https://www.fssc.com/insights/joint-press-release-fssc-24000-achieves-ssci-recognition/"><span class="s4">https://www.fssc.com/insights/joint-press-release-fssc-24000-achieves-ssci-recognition/</span></a></p>
<h4 class="p13">Approfondimenti giuridici</h4>
<p class="p1">Dongo, D., Baldelli, G. (2018, 22 dicembre). Fairtrade, ABC. Il tipo di Natale che vorremmo vivere ogni singolo giorno. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/fair-trade-abc-il-natale-che-vorremmo-ogni-santo-giorno/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/fair-trade-abc-il-natale-che-vorremmo-ogni-santo-giorno/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Dongo, D., Bosani, E. (2022, 18 novembre). Corporate Sustainability Reporting. Al via l’obbligo di rendicontazione ESG per le imprese. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-reporting-al-via-lobbligo-di-rendicontazione-esg-per-le-imprese/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-reporting-al-via-lobbligo-di-rendicontazione-esg-per-le-imprese/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Dongo, D. (2024, 23 settembre): Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU) No 2024/1760, l’ABC. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-due-diligence-directive-eu-no-2024-1760-labc/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-due-diligence-directive-eu-no-2024-1760-labc/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Dongo, D. (2025, 16 febbraio). DOSSIER – e semplificazioni, CSR e due diligence a rischio? <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/omnibus-csr-due-diligence-a-rischio/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/omnibus-csr-due-diligence-a-rischio/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Dongo, D., Della Penna A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/">Sostenibilità sociale, lo schema di certificazione FSSC 24000</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
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		<item>
		<title>Certificazioni per la sicurezza alimentare: FSSC 22000, IFS e BRCGS a confronto</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/certificazioni-sicurezza-alimentare-fssc-22000-ifs-brcgs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza alimentare]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sicurezza alimentare nell’Unione Europea costituisce un prerequisito per l’esercizio delle attività da parte di tutti gli operatori che partecipano alla filiera, ‘from farm to fork’. Il regolamento (CE) n. 852/2004 impone a ogni operatore del settore alimentare — in tutte le fasi successive alla produzione primaria — di predisporre, attuare e mantenere una o [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">La <b>sicurezza alimentare</b> nell’Unione Europea costituisce un prerequisito per l’esercizio delle attività da parte di tutti gli operatori che partecipano alla filiera, ‘<i>from farm to fork</i>’. Il regolamento (CE) n. 852/2004 impone a ogni operatore del settore alimentare — in tutte le fasi successive alla produzione primaria — di predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi HACCP (articolo 5).</p>
<p class="p1">Gli <b>schemi di certificazione</b> della sicurezza alimentare comportano l’adozione su base volontaria, da parte degli operatori, di appositi protocolli volti a garantire il rispetto continuativo di elevati standard di sicurezza e qualità, con requisiti supplementari sviluppati a seguito di consultazioni tra i massimi esperti nelle materie coinvolte e loro condivisione da parte delle rappresentanze dei settori coinvolti, a livello globale.</p>
<p class="p1">Il regolamento (UE) 2017/625 dei <b>controlli pubblici ufficiali</b> nella filiera agroalimentare considera questi aspetti laddove prevede che le autorità competenti, nel programmare i controlli ufficiali in base al rischio, tengono conto dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, ove del caso, i regimi di certificazione di qualità privati (articolo 9, paragrafo 1, lettera ‘d’).</p>
<p class="p2">La certificazione, in altre parole, non esonera da alcun obbligo né da alcun controllo. Potrebbe però incidere sulla frequenza dei controlli ufficiali, in vista della loro ottimizzazione. E in ogni caso costituisce il requisito di accesso agli elenchi dei fornitori di prodotti a marchio della <b>grande distribuzione organizzata</b> (GDO), oltre a venire apprezzata dai <b><i>buyer</i> internazionali</b>.</p>
<h2 class="p3">GFSI, il benchmark e lo stato reale dei riconoscimenti</h2>
<p class="p1">La <b><i>Global Food Safety Initiative</i></b> (<b>GFSI</b>), coalizione del <i>Consumer Goods Forum</i>, è un’organizzazione partecipata dalle rappresentanze dei comparti interessati, nella produzione agroalimentare e la distribuzione, costituita nel 2000 su iniziativa dei principali operatori del settore, allo scopo di ridurre i rischi per la sicurezza alimentare, le duplicazioni degli audit e i relativi costi lungo le filiere globali. La GFSI non certifica, non accredita e non elabora standard: i suoi requisiti si rivolgono ai proprietari degli schemi e le imprese non possono venire sottoposte ad audit rispetto ad essi. Il suo ruolo si esprime quindi nel duplice compito di:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1">definire e aggiornare i <b><i>Benchmarking Requirements</i></b> (BMR) a cui gli schemi privati di certificazione volontaria dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare devono rispondere, allo scopo di garantire il rispetto di un elevato standard condiviso a livello planetario;</li>
<li class="li1">valutare la <b>conformità dei diversi schemi</b> predisposti dai <i>Certification Programme Owners</i> (CPO, es. FSSC 22000, IFS, BRCGS) rispetto ai propri <i>Benchmark</i>, affinché gli stessi possano venire riconosciuti da parte delle categorie rappresentate, secondo il principio ‘<i>once certified, accepted everywhere</i>’.</li>
</ul>
<p class="p1">I <b>BMR versione 2024</b>, pubblicati il 20 dicembre 2024 a esito di una consultazione pubblica che tra luglio e settembre 2024 ha raccolto oltre 2.500 commenti, sono dichiaratamente allineati al <b><i>Codex Alimentarius</i></b><i> </i>(<i>General Principles of Food Hygiene</i>) e alla norma <b>ISO 22003</b> sui requisiti degli organismi che certificano i sistemi di gestione della sicurezza alimentare. Il <i>benchmark</i> privato si àncora dunque, a sua volta, al sistema Codex-ISO. I requisiti sono stati aggiornati in linea con l’evoluzione delle normative e delle esigenze condivise, con particolare riguardo a:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1"><b>cultura della sicurezza alimentare</b>, introdotta dal regolamento (UE) 2021/382 (Dongo, 2021) e approfondita in apposito <i>position paper</i> di GFSI, giunto a marzo 2026 alla seconda edizione — dopo quella del 2018 — presentata alla GFSI Conference di Vancouver e fondata su oltre 180 fonti accademiche e industriali, con un modello a due livelli tra fondamenta organizzative e pratiche manifeste (GFSI, 2026);</li>
<li class="li1"><b><i>food defense</i></b>, e gestione dei rischi di <i>tampering</i>, già oggetto di apposite <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni/fssc-22000-prevenzione-frodi-e-tampering/">linee guida di FSSC 22000</a> (2018);</li>
<li class="li1">valutazione di vulnerabilità alle <b>frodi alimentari</b>, a loro volta già considerate nelle citate linee guida di FSSC 22000 (2018) oltre che oggetto di apposito <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni/iso-22380-prevenzione-frodi-alimentari/">standard ISO 22380:2018</a>;</li>
<li class="li1">gestione dei <b>programmi dei prerequisiti</b> (PRPs), i quali sono stati tra l’altro considerati anche nelle più recenti linee guida della Commissione europea (Dongo, 2022);</li>
<li class="li1">regole per le <b>certificazioni multisito</b>, con criteri più chiari per la definizione e l’audit della funzione centrale;</li>
<li class="li1">snellimento del processo di <i>benchmarking</i> quanto a criteri di ammissibilità, tempistiche e procedure di <i>escalation</i>.</li>
</ul>
<p class="p1">Le domande di riconoscimento rispetto ai nuovi requisiti sono aperte dal 6 gennaio 2025. Gli schemi già riconosciuti rispetto alla versione 2020.1 hanno avuto una finestra di nove mesi, fino al 5 settembre 2025, per presentare domanda; nelle more delle istruttorie, i riconoscimenti in essere rimangono validi.</p>
<p class="p1">Alla data odierna i soli schemi privati di certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare riconosciuti rispetto alla versione 2024 dei BMR di GFSI sono CanadaGAP e JFSM (Giappone). FSSC 22000 (versione 6, riconosciuta il 29 agosto 2024), IFS Food v8 (16 settembre 2024) e BRCGS Global Standard for Food Safety Issue 9 (28 agosto 2024) restano riconosciuti rispetto alla versione 2020 dei BMR.</p>
<p class="p1">Il riconoscimento, va notato, non ha effetto retroattivo. Nel caso di BRCGS Food Safety Issue 9, ad esempio, i certificati emessi prima della delibera dello <i>Steering Committee</i> (23 agosto 2024) non sono considerati riconosciuti da GFSI.</p>
<p class="p1">Tutte le domande di <i>benchmarking</i> rispetto alla versione 2024 sono in corso di istruttoria. Risultano in valutazione, tra gli altri, FSSC 22000 versione 7, i quattro schemi BRCGS (Food Safety Issue 9, Packaging Materials Issue 7, Storage &amp; Distribution Issue 4, Agents &amp; Brokers Issue 3), IFS Food versione 8 con Doctrine versione 5 e SQF Food Safety Certification Edition 10. I certificati in essere rimangono frattanto validi e riconosciuti.</p>
<h2 class="p3">FSSC 22000, lo schema costruito sulle norme ISO</h2>
<p class="p1">L’architettura dello schema di certificazione sviluppato dalla Fondazione <b>FSSC 22000</b> (<b><i>Food Safety System Certification</i></b>) è interamente basata su standard ISO: la <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni/iso-220002018-lo-standard-aggiornato-per-la-sicurezza-alimentare/">norma ISO 22000</a> per il sistema di gestione, i programmi dei prerequisiti (PRPs) della serie ISO 22002-x e i requisiti aggiuntivi dello schema. Chi scrive ebbe modo a suo tempo di promuovere il suo riconoscimento da parte di GFSI, in rappresentanza dell’industria agroalimentare europea, quale allora presidente del Gruppo di Lavoro ‘<i>Food Hygiene</i>’ di CIAA (oggi <i>FoodDrinkEurope</i>) e suo rappresentante in ISO (ISO/TC 34/SC 17 &#8211; <i>Management systems for food safety</i>).</p>
<p class="p1">Gli <b>standard ISO</b> si distinguono rispetto agli schemi privati creati dalle rappresentanze della grande distribuzione (es. IFS, BRC), sebbene poi sviluppati da enti autonomi, sotto due principali e valevoli aspetti:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1">la <b><i>governance</i> del sistema</b> di elaborazione e approvazione, a cui contribuiscono gli enti di normazione nazionali che compongono ISO (es. UNI in Italia, <i>British Standards Institution</i> nel Regno Unito, DIN in Germania, AFNOR in Francia), le rappresentanze dei comparti interessati nonché, sul piano europeo, il CEN, che coopera con ISO in forza dell’Accordo di Vienna del 1991, rivisto nel 2001, il quale prevede la pianificazione congiunta dei progetti e l’approvazione parallela delle norme a livello internazionale ed europeo. Gli stessi <i>Benchmarking Requirements</i> di GFSI, del resto, si allineano dichiaratamente al <i>Codex Alimentarius</i> e alla norma ISO 22003;</li>
<li class="li1">la <b>stabilità delle norme</b> nel corso degli anni, poiché la loro revisione viene promossa e attuata solo al ricorrere di esigenze obiettive e condivise, per realizzare gli obiettivi pertinenti a ciascuna norma. Così ad esempio, ISO 22000:2005 è stata soggetta a una prima revisione dopo tredici anni (ISO 22000:2018). Il successivo aggiornamento è ora in corso, a seguito dell’approvazione del nuovo progetto il 9 gennaio 2024: il <i>committee draft</i> è stato approvato per la registrazione come DIS il 5 marzo 2026 e la votazione sul progetto ISO/DIS 22000, della durata di dodici settimane, è stata avviata il 6 maggio 2026 (ISO, 2026).</li>
</ul>
<p class="p1">La <b>Versione 7</b> di FSSC 22000 è stata pubblicata all’inizio di <b>maggio 2026</b>. Le ragioni della revisione sono dichiarate dalla Fondazione:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1">recepire la <b>nuova serie ISO 22002-x:2025</b> sui programmi dei prerequisiti (PRPs), in luogo della precedente base costituita dalle specifiche tecniche ISO/TS 22002-x e dalle <i>Publicly Available Specifications</i> di BSI;</li>
<li class="li1">allineare lo schema ai <i>GFSI Benchmarking Requirements</i> v2024;</li>
<li class="li1">rafforzare i requisiti a sostegno dei <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) in agenda ONU 2030;</li>
<li class="li1">ridefinire la struttura delle categorie della filiera alimentare, con aggiornamento dei requisiti di qualificazione degli auditor.</li>
</ul>
<p class="p1">FSSC 22000 V7 inoltre:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1">introduce un nuovo requisito su progettazione e sviluppo prodotti legato alla <b>sostenibilità del <i>packaging</i></b> (Parte 2, requisito 2.5.13. In linea con il PPWR. Dongo et al., 2026);</li>
<li class="li1">incorpora alcuni principi di <b><i>Save Food Packaging</i></b>, elaborati dall’<i>Australasian Institute of Packaging</i> e adattati su scala globale dalla <i>World Packaging Organization</i>, a sostegno della riduzione di perdite e sprechi alimentari;</li>
<li class="li5">espunge dai requisiti aggiuntivi dello schema (Parte 2, sezione 2.5) quelli il cui contenuto risulta ormai assorbito dalla nuova serie ISO 22002-x:2025, così evitando duplicazioni tra le norme ISO e i requisiti proprietari di FSSC.</li>
</ul>
<p class="p5">Il cambio nella serie dei PRP muta l&#8217;impianto, non solo i riferimenti. Le precedenti ISO/TS 22002-x ripetevano i requisiti comuni in ciascuna parte settoriale, con inevitabili disallineamenti. La nuova serie, pubblicata a luglio 2025, li raccoglie in un&#8217;unica base: la <b>ISO 22002-100:2025</b> consolida i programmi dei prerequisiti (PRPs) per l&#8217;intera filiera di alimenti, mangimi e imballaggi, mentre le parti settoriali — a partire dalla <b>ISO 22002-1:2025</b> per la fabbricazione degli alimenti — si applicano in aggiunta ad essa.</p>
<p class="p5">Il calendario della transizione è stringente, poiché gli audit sulla Versione 6 sono ammessi fino al 30 aprile 2027 e gli audit di <b><i>upgrade</i></b> alla Versione 7 vanno condotti tra l’1 maggio 2027 e il <b>30 aprile 2028</b>.</p>
<p class="p5">Sul fronte della diffusione, il contatore in tempo reale del sito FSSC registra <b>42.650 organizzazioni certificate</b> all&#8217;1 settembre 2026, in oltre 150 Paesi, con 115 partner licenziatari e 46 enti di accreditamento. La progressione è netta: oltre 37.000 nel rapporto 2024, oltre 40.000 in quello 2025, quasi 43.000 oggi. Una <b>crescita</b> nell&#8217;ordine dell&#8217;<b>8% annuo</b>.</p>
<h2 class="p3">IFS e BRCGS, gli schemi della distribuzione</h2>
<p class="p5">Nel perimetro della GDO europea, <b>IFS Food</b> (<i>International Featured Standards</i>, di matrice franco-tedesca) e <b>BRCGS</b> (<i>Brand Reputation Compliance Global Standards</i>, di origine britannica) mantengono una posizione dominante nella qualifica dei fornitori, in particolare per le produzioni a marchio del distributore.</p>
<h3 class="p6">IFS</h3>
<p class="p1">IFS dichiarava <b>oltre 20.000 certificati IFS Food</b> ad aprile 2023, in occasione della pubblicazione della versione 8, oltre alla leadership di mercato in Europa. Nel 2025 la rete contava 1.450 auditor e 83 organismi di certificazione, con una crescita degli audit del 5,7% tra gennaio e settembre 2025 (IFS Food +5,6%, IFS Broker +9,9%, IFS HPC +9,7%, IFS Logistics +7,0%). La <b>versione 8</b> dello standard è stata pubblicata il 18 aprile 2023 e si applica obbligatoriamente agli audit dall’1 gennaio 2024.</p>
<p class="p1">Il 23 aprile 2026 IFS ha pubblicato le <b><i>doctrine</i> aggiornate</b> per IFS Food 8, Logistics 3, Broker 3.2 e PACsecure 3, dichiarando espressamente che gli aggiornamenti si sono resi necessari per conformarsi ai GFSI <i>Benchmarking Requirements</i> 2024 e preparare la domanda di riconoscimento; tra le modifiche, la definizione di cultura della sicurezza dei prodotti e degli alimenti è stata chiarita e integrata. Le <i>doctrine</i>, si noti bene, sono documenti normativi che integrano lo standard.</p>
<p class="p5">I <b>termini di adeguamento</b> discendono dalla regola generale enunciata nella premessa del documento: <b>le regole nuove</b> o adattate <b>si applicano due mesi dopo</b> la pubblicazione della relativa versione, salvo diversa indicazione. La <i>Doctrine</i> v5, pubblicata il 23 aprile 2026, è dunque applicabile dal <b>23 giugno 2026</b>. Gli organismi di certificazione devono quindi provvedere a loro volta in tempi brevissimi alla formazione interna del personale interessato, prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.</p>
<h3 class="p6">BRCGS</h3>
<p class="p1"><b>BRCGS</b> presenta numeri di poco superiori sul singolo standard alimentare. La <b>Issue 9</b>, lanciata ad agosto <b>2022</b>, conta oltre <b>24.500 siti certificati in 137 Paesi</b>. Lo standard è già <b>in revisione</b>: la consultazione pubblica per l’Issue 10 è stata aperta il 9 gennaio 2026 e chiusa il 15 febbraio successivo. Nell’attesa, l’allineamento ai nuovi requisiti GFSI è stato gestito con lo strumento tipico dello schema, i <i>position statements</i>.</p>
<p class="p5">Il 26 maggio 2026 BRCGS ha confermato di avere presentato domanda di <i>benchmarking</i> contro i BMR 2024 per quattro schemi di certificazione e ha aggiornato i relativi <b><i>position statements</i></b> (F926 per Food Safety, P708 per Packaging Materials, SD404 per Storage &amp; Distribution, AB310 per Agents &amp; Brokers), i quali a loro volta integrano la norma e sono efficaci per tutti gli audit condotti dal <b>10 agosto 2026</b>, con undici settimane di transizione. Le nuove disposizioni riguardano, tra l’altro, ruoli e responsabilità del personale, gestione e verifica documentata dei programmi prerequisito, <i>food defence</i> e valutazione delle minacce, valutazione di vulnerabilità alle frodi e, per il solo standard alimentare, i requisiti sugli indumenti protettivi.</p>
<h3 class="p6">IFS e BRC, pro e contro</h3>
<p class="p1">Questi schemi presentano speculari <b>vantaggi e oneri aggiuntivi</b>, rispetto a FSSC 22000, che meritano attenta considerazione prima della scelta:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1"><b>riconoscibilità commerciale</b> immediata presso i <i>buyer</i> della GDO europea e britannica, con protocolli di audit dettagliati sui controlli di processo igienico-sanitario;</li>
<li class="li1"><b>campo di applicazione</b> che eccede la sicurezza alimentare, per abbracciare qualità commerciale, autenticità e legalità del prodotto, con il conseguente carico documentale;</li>
<li class="li1"><b>ciclo di certificazione annuale</b>, contro il ciclo triennale di FSSC 22000, che comporta un impegno organizzativo ricorrente;</li>
<li class="li1"><b>frequenza elevata degli aggiornamenti</b> normativi con termini di adeguamento brevissimi, come si è visto: due mesi per la <i>Doctrine</i> IFS, undici settimane per i <i>position statements</i> BRCGS. Ne discendono impegni e costi imprevedibili per le aziende certificate, in risorse umane e non solo.</li>
</ul>
<h3 class="p3">Tabella comparativa aggiornata</h3>
<p class="p1">Il confronto tra i tre schemi, alla data di pubblicazione:</p>
<table class="t1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="td1" valign="top">
<p class="p1"><b>Caratteristica</b></p>
</td>
<td class="td1" valign="top">
<p class="p1"><b>FSSC 22000</b></p>
</td>
<td class="td1" valign="top">
<p class="p1"><b>IFS Food</b></p>
</td>
<td class="td1" valign="top">
<p class="p1"><b>BRCGS Food Safety</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1"><b>Base normativa</b></p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">ISO 22000 + serie ISO 22002-x:2025 (PRP) + requisiti aggiuntivi FSSC</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">standard proprietario IFS + <i>doctrine</i></p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">standard proprietario BRCGS + <i>position statements</i></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p1"><b>Versione in corso</b></p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p1">Versione 7 (maggio 2026)</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p1">Versione 8 (aprile 2023), <i>Doctrine</i> v5 (23 aprile 2026)</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p1">Issue 9 (agosto 2022), <i>position statements</i> v4 (27 aprile 2026)</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p1"><b>Applicazione</b></p>
</td>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p1">audit V6 ammessi fino al 30.4.2027, <i>upgrade</i> V7 dall’1.5.2027 al 30.4.2028</p>
</td>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p1">Regole nuove o adattate della <i>Doctrine</i> v5 applicabili dal 23.6.2026 (due mesi dopo la pubblicazione)</p>
</td>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p1"><i>Position statements</i> aggiornati, efficaci per gli audit dal 10.8.2026 (12 settimane dopo la pubblicazione). Issue 10 in preparazione</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p1"><b>Riconoscimento GFSI</b></p>
</td>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p1">BMR v2020 (versione 6, 29.8.2024); V7 in <i>benchmarking</i> contro BMR v2024</p>
</td>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p1">BMR v2020 (16.9.2024); in <i>benchmarking</i> contro BMR v2024, con <i>Doctrine</i> v5</p>
</td>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p1">BMR v2020 (28.8.2024, delibera del 23.8.2024); in <i>benchmarking</i> contro BMR v2024</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p1"><b>Ciclo di certificazione</b></p>
</td>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p1">triennale, con audit di sorveglianza annuali e almeno un audit non annunciato per ciclo</p>
</td>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p1">certificato di validità annuale, con almeno un audit su tre non annunciato</p>
</td>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p1">certificato di validità annuale; programmi di audit annunciato, <i>blended announced</i>, non annunciato volontario oppure non annunciato obbligatorio uno ogni tre anni</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1"><b>Diffusione dichiarata</b></p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">oltre 40.000 organizzazioni, oltre 150 Paesi</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">oltre 20.000 certificati IFS Food (dato dichiarato ad aprile 2023)</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">oltre 24.500 siti, 137 Paesi</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td7" valign="top">
<p class="p1"><b>Focus operativo</b></p>
</td>
<td class="td7" valign="top">
<p class="p1">sicurezza alimentare e integrità del sistema di gestione</p>
</td>
<td class="td7" valign="top">
<p class="p1">sicurezza, qualità, conformità legale e specifiche di processo</p>
</td>
<td class="td7" valign="top">
<p class="p1">sicurezza, legalità, autenticità e qualità del prodotto</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1"><b>Radicamento geografico</b></p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">globale e multisettoriale</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">Europa continentale, con forte presenza in Germania, Francia e Italia</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p1">Regno Unito, Europa e Nord America</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2 class="p3">Quanti sono i certificati nell’Unione Europea</h2>
<p class="p1">Né la GFSI né i proprietari degli schemi pubblicano dati disaggregati per l’Unione Europea o per singolo Stato membro. I numeri verificabili sono quelli globali riportati nei precedenti paragrafi, integrati da <b>tre registri di pubblico dominio</b> consultabili caso per caso: il <i>Public Register</i> della Fondazione FSSC, il <i>Database</i> IFS e la <i>Directory</i> BRCGS. I <i>buyer</i> possono (e dovrebbero) verificare su tali registri la validità dei certificati.</p>
<p class="p1">Sul versante <b>ISO</b>, i dati per Paese della <i>ISO Survey</i> — che copre anche la ISO 22000 — dal 2025 vengono compilati direttamente dal <b>database IAF CertSearch</b> e resi accessibili previa registrazione su quella piattaforma, circostanza che ne limita la citazione immediata ma non la consultabilità da parte degli operatori.</p>
<h2 class="p3">Considerazioni strategiche per l’industria alimentare italiana</h2>
<p class="p1">Per le industrie alimentari italiane, spesso orientate verso un mix tra export, produzioni a marchio del distributore e mercati di prossimità, la scelta strategica dello schema da adottare dovrebbe venire affrontata con criteri di materialità:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li1"><b>integrazione dei sistemi di gestione (FSSC 22000)</b>, soluzione d’elezione per chi esporta o aspira all’export fuori dall’Unione Europea o fornisce materie prime e semilavorati a gruppi industriali globali, poiché la derivazione ISO consente di integrare agevolmente la sicurezza alimentare con qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001) e salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001), riducendo duplicazioni documentali e costi di audit;</li>
<li class="li1"><b>prevedibilità dell&#8217;investimento (FSSC 22000)</b>, che discende dalla stabilità delle norme ISO su cui lo schema si fonda e dai cicli di revisione programmati, senza requisiti nuovi da attuare in poche settimane. Il ciclo di certificazione triennale consente di pianificare su base pluriennale costi di risorse dedicate, piani di formazione e audit, con oneri di adeguamento noti in anticipo;</li>
<li class="li1"><b>rispondenza commerciale (IFS, BRCGS)</b>, scelta favorita per chi lavora in subfornitura intensiva per le catene europee e britanniche, con l’avvertenza che il rinnovo annuale e i frequenti aggiornamenti di schema vanno messi a budget in giornate/uomo, oltre che in tariffe di audit;</li>
<li class="li1"><b>doppia certificazione</b>, opzione da valutare quando i mercati <i>target</i> siano eterogenei, tenendo anche conto della possibilità di audit congiunti tra i due schemi della distribuzione.</li>
</ul>
<p class="p1">Il 2026-2027 è in ogni caso un biennio di transizione per tutti e tre gli schemi, ciascuno impegnato a ottenere il riconoscimento di conformità ai nuovi requisiti GFSI di <i>benchmarking</i>. Le aziende certificate dovrebbero pianificare ora le risorse per l’aggiornamento, verificando con il proprio organismo di certificazione le date effettive di applicazione dei nuovi requisiti e le opzioni di passaggio da IFS e BRCGS a FSSC 22000.</p>
<p class="p1">La decisione finale deve quindi discendere da una matrice che ponderi mercati <i>target</i>, tipologia di filiera, sistemi di gestione già in essere e tolleranza interna ai costi di mantenimento. Senza dimenticare il punto di partenza: nessuno schema privato può sostituire il rispetto delle norme cogenti, né gli obblighi di autocontrollo che gravano su ciascun operatore (Dongo et al., 2018).</p>
<p class="p1"><i>Dario Dongo</i></p>
<p><em>Credit cover <a href="https://www.crich.it/">Crich</a></em></p>
<h3 class="p7">Riferimenti</h3>
<h4 class="p8">Fonti normative dell’Unione Europea</h4>
<p class="p1">Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Consolidated text: 24/03/2021. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/2021-03-24"><span class="s1">http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/2021-03-24</span></a></p>
<p class="p9">Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law (Official Controls Regulation). Consolidated text: 05/01/2025. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05"><span class="s1">http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05</span></a></p>
<h4 class="p8">Documenti degli schemi di certificazione e degli enti di normazione</h4>
<p class="p1">BRCGS. (2026, 9 gennaio). <i>Public consultation – Global Standard Food Safety, Issue 9</i>. <a href="https://www.brcgs.com/about-brcgs/news/2026/public-consultation-food-safety-issue-9/"><span class="s1">https://www.brcgs.com/about-brcgs/news/2026/public-consultation-food-safety-issue-9/</span></a></p>
<p class="p10"><span class="s2">BRCGS. (2026, 26 maggio). <i>Important update – BRCGS alignment with GFSI Benchmarking Requirements 2024</i>. <a href="https://www.brcgs.com/about-brcgs/news/2026/important-update-brcgs-alignment-with-gfsi-benchmarking-requirements-2024/"><span class="s1">https://www.brcgs.com/about-brcgs/news/2026/important-update-brcgs-alignment-with-gfsi-benchmarking-requirements-2024/</span></a></span></p>
<p class="p10"><span class="s2">CEN-CENELEC. <i>CEN and ISO Cooperation</i>. <a href="https://www.cencenelec.eu/about-cen/cen-and-iso-cooperation/"><span class="s1">https://www.cencenelec.eu/about-cen/cen-and-iso-cooperation/</span></a></span></p>
<p class="p1"><span class="s3">Foundation FSSC. (2026). </span><i>FSSC 22000 Provides Trust and Impact for Global Food Safety</i><span class="s3">. Consultato l&#8217;1 settembre 2026. <a href="https://www.fssc.com/fssc-22000/"><span class="s4">https://www.fssc.com/fssc-22000/</span></a></span></p>
<p class="p1">Foundation FSSC. (2026, 9 aprile). <i>Foundation FSSC Annual Report 2025: Demonstrating the Power of Management Systems</i>. <a href="https://www.fssc.com/insights/fssc-annual-report-2025/"><span class="s1">https://www.fssc.com/insights/fssc-annual-report-2025/</span></a></p>
<p class="p1">Foundation FSSC. (2026, maggio). <i>Version 7 is Official!</i> <a href="https://www.fssc.com/insights/version-7-is-official/"><span class="s1">https://www.fssc.com/insights/version-7-is-official/</span></a></p>
<p class="p1">Foundation FSSC. (2026). <i>FSSC 22000 Version 7: Key Changes Explained</i>. <a href="https://www.fssc.com/insights/fssc-22000-version-7-key-changes/"><span class="s1">https://www.fssc.com/insights/fssc-22000-version-7-key-changes/</span></a></p>
<p class="p1">Foundation FSSC. (2026). <i>FSSC 22000 Version 7 – Additional Requirements</i>. <a href="https://www.fssc.com/fssc-22000/fssc-22000-v7-additional-requirements/"><span class="s1">https://www.fssc.com/fssc-22000/fssc-22000-v7-additional-requirements/</span></a></p>
<p class="p1">Foundation FSSC. (2026). <i>How to become FSSC 22000 certified</i>. <a href="https://www.fssc.com/fssc-22000/become-fssc-22000-certified/"><span class="s1">https://www.fssc.com/fssc-22000/become-fssc-22000-certified/</span></a></p>
<p class="p1">Global Food Safety Initiative. (2026). <i>GFSI-Recognised Certification Programme Owners</i>. <a href="https://mygfsi.com/how-to-implement/recognition/certification-programme-owners/"><span class="s1">https://mygfsi.com/how-to-implement/recognition/certification-programme-owners/</span></a></p>
<p class="p10"><span class="s2">Global Food Safety Initiative. (2026, 26 marzo). <i>A Culture of Food Safety – Version 2.0</i>. <a href="https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2026/03/GFSI-Food-Safety-Culture-Position-Paper-March-2026.pdf"><span class="s1">https://mygfsi.com/wp-content/uploads/2026/03/GFSI-Food-Safety-Culture-Position-Paper-March-2026.pdf</span></a></span></p>
<p class="p10"><span class="s2">Global Food Safety Initiative. (2026). <i>Programmes undergoing benchmarking against V2024</i>. <a href="https://mygfsi.com/how-to-implement/recognition/certification-programme-owners/cpos-undergoing-benchmarking"><span class="s1">https://mygfsi.com/how-to-implement/recognition/certification-programme-owners/cpos-undergoing-benchmarking</span></a></span></p>
<p class="p1">Global Food Safety Initiative. (2024, 20 dicembre). <i>Global Collaboration, Enhanced Food Safety: The Benchmarking Requirements 2024 Unveiled</i>. <a href="https://mygfsi.com/news_updates/global-collaboration-enhanced-food-safety-the-benchmarking-requirements-2024-unveiled/"><span class="s1">https://mygfsi.com/news_updates/global-collaboration-enhanced-food-safety-the-benchmarking-requirements-2024-unveiled/</span></a></p>
<p class="p1">Global Food Safety Initiative. (2024, 28 agosto). <i>GFSI announces its recognition of BRCGS Food Safety Issue 9</i>. <a href="https://mygfsi.com/press_releases/gfsi-announces-its-recognition-of-brcgs-food-safety-issue-9/"><span class="s1">https://mygfsi.com/press_releases/gfsi-announces-its-recognition-of-brcgs-food-safety-issue-9/</span></a></p>
<p class="p1">Global Food Safety Initiative. (2024, 16 settembre). <i>IFS Food Standard v8 achieves GFSI recognition</i>. <a href="https://mygfsi.com/press_releases/ifs-food-standard-v8-achieves-gfsi-recognition/"><span class="s1">https://mygfsi.com/press_releases/ifs-food-standard-v8-achieves-gfsi-recognition/</span></a></p>
<p class="p1"><span class="s2">IFS. (2026, 23 aprile). <i>New doctrines for IFS Food, Broker, Logistics and PACsecure</i>. <a href="https://www.ifs-certification.com/en/news/new-doctrines-for-ifs-food-broker-logistics-and-pacsecure"><span class="s1">https://www.ifs-certification.com/en/news/new-doctrines-for-ifs-food-broker-logistics-and-pacsecure</span></a></span></p>
<p class="p10"><span class="s2">IFS. (2026, aprile). <i>IFS Food version 8 Doctrine, version 5</i>. <a href="https://www.ifs-certification.com/images/ifs_documents/IFS_Food_v8_doctrine_v5_EN.pdf"><span class="s1">https://www.ifs-certification.com/images/ifs_documents/IFS_Food_v8_doctrine_v5_EN.pdf</span></a></span></p>
<p class="p1">ISO. (2025). <i>ISO 22002-1:2025. Prerequisite programmes on food safety — Part 1: Food manufacturing</i>. <a href="https://www.iso.org/standard/22002-1"><span class="s1">https://www.iso.org/standard/22002-1</span></a></p>
<p class="p1">ISO. (2025). <i>ISO 22002-100:2025. Prerequisite programmes on food safety — Part 100: Requirements for the food, feed and packaging supply chain</i>. <a href="https://www.iso.org/standard/22002-100"><span class="s1">https://www.iso.org/standard/22002-100</span></a></p>
<p class="p1">ISO. (2026). <i>ISO/DIS 22000. Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain</i> (progetto in corso di sviluppo, stadio 40.20). <a href="https://www.iso.org/standard/88794.html"><span class="s1">https://www.iso.org/standard/88794.html</span></a></p>
<p class="p10"><span class="s2">ISO. (2026). <i>The ISO Survey</i>. <a href="https://www.iso.org/the-iso-survey.html"><span class="s1">https://www.iso.org/the-iso-survey.html</span></a></span></p>
<h4 class="p8">Approfondimenti giuridici</h4>
<p class="p1">Dongo, D. (2021, 9 marzo). Reg. UE 2021/382. Gestione allergeni, cultura della sicurezza, redistribuzione alimenti. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/reg-ue-2081-382-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti-gestione-allergeni/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/reg-ue-2081-382-cultura-della-sicurezza-redistribuzione-alimenti-gestione-allergeni/</span></a></p>
<p class="p1">Dongo, D. (2022, 23 dicembre). Sistemi di gestione della sicurezza alimentare, linee guida CE 2022. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/sistemi-di-gestione-della-sicurezza-alimentare-linee-guida-ce-2022/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/sistemi-di-gestione-della-sicurezza-alimentare-linee-guida-ce-2022/</span></a></p>
<p class="p1">Dongo, D., Della Penna A.A. (2026, 3 luglio). PPWR: la responsabilità del titolare del marchio. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/ppwr-imballaggi-alimentari-responsabilita/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/ppwr-imballaggi-alimentari-responsabilita/</span></a></p>
<p class="p1">Dongo, D., Torre G. (2018, 6 aprile). Sicurezza alimentare, ABC responsabilità operatori. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/sicurezza-alimentare-abc-responsabilita-operatori/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/sicurezza-alimentare-abc-responsabilita-operatori/</span></a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CVC Capital Partners acquisisce Irca</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/cvc-capital-partners-acquisisce-irca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione GIFT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[cioccolato]]></category>
		<category><![CDATA[gelato]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.greatitalianfoodtrade.it/?p=84140</guid>

					<description><![CDATA[<p>CVC Capital Partners ha sottoscritto un accordo per acquisire il controllo di Irca, leader italiano e globale negli ingredienti per pasticceria, panificazione, cioccolato e gelato nel canale B2B, dal fondo Advent International. L’operazione, annunciata il 29 giugno 2026 attraverso il fondo CVC Capital Partners IX, segna una nuova fase per una delle principali eccellenze dell’agroalimentare [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>CVC Capital Partners</b> ha sottoscritto un accordo per acquisire il controllo di <b>Irca</b>, leader italiano e globale negli ingredienti per pasticceria, panificazione, cioccolato e gelato nel canale B2B, dal fondo Advent International. L’operazione, annunciata il 29 giugno 2026 attraverso il fondo <i>CVC Capital Partners IX</i>, segna una nuova fase per una delle principali eccellenze dell’agroalimentare italiano. Il <i>closing</i> è previsto entro il quarto trimestre del 2026.</p>
<h2>L’operazione in sintesi</h2>
<ul>
<li><span class="td_btn td_btn_md td_default_btn"><b>Acquirente:</b> CVC Capital Partners (Fund IX)</span></li>
<li><span class="td_btn td_btn_md td_default_btn"><b>Venditore:</b> Advent International</span></li>
<li><span class="td_btn td_btn_md td_default_btn"><b>Target:</b> IRCA Group (Gallarate, Varese)</span></li>
<li><span class="td_btn td_btn_md td_default_btn"><b>Valore stimato:</b> circa 3 miliardi di euro</span></li>
<li><span class="td_btn td_btn_md td_default_btn"><b>Core business:</b> cioccolato, ingredienti e semilavorati per canali artigianali, food service e industria dolciaria</span></li>
</ul>
<h2>Strategia di crescita e termini dell’accordo</h2>
<p>CVC affiancherà il management di Irca per sostenerne l’espansione internazionale, puntando in particolare sui mercati strategici degli <b>Stati Uniti</b> e dell’<b>area EMEA</b>. Le linee guida dello sviluppo si concentreranno su tre direttrici principali:</p>
<ul>
<li><b>eccellenza operativa</b> nelle attività produttive e ottimizzazione della <i>supply chain</i>;</li>
<li><b>acquisizioni add-on</b> mirate per integrare nuove competenze di nicchia;</li>
<li><b>internazionalizzazione</b> commerciale sfruttando il network globale di CVC.</li>
</ul>
<p>Sebbene il valore ufficiale dell’operazione non sia stato reso noto, indiscrezioni finanziarie stimano l’operazione intorno ai 3 miliardi di euro. Un <b>salto dimensionale</b> <b>straordinario</b>, considerando che nel 2022 il passaggio ad Advent era avvenuto sulla base di una valutazione di poco superiore al miliardo.</p>
<h2>Chi è Irca: da Gallarate ai mercati globali</h2>
<p>Fondata in <b>Lombardia</b> a Gallarate (Varese) nel <b>1919</b> dalla famiglia Nobili, Irca è nata come produttrice di oli essenziali ed estratti di malto. Nel corso di un secolo, l’industria ha saputo diversificare la produzione fino a diventare un punto di riferimento assoluto nei <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/cioccolato/produttori-cioccolato/">produttori di <b>cioccolato</b></a> e nei semilavorati per la <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/gelato/filiera-gelato-italiano-tecnologia-ingredienti-guida/">filiera del gelato italiano</a>. Nel 2014, l’azienda ha consolidato la sua presenza nel comparto sotto zero con il lancio del brand <i>JoyGelato</i>.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">Irca Group in numeri</td>
<td valign="top">Dati e performance</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>Fatturato attuale</b></td>
<td valign="top">~1,5 miliardi di € (da 370 milioni nel 2021)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>Siti produttivi</b></td>
<td valign="top">22 stabilimenti globali</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>Dipendenti</b></td>
<td valign="top">circa 2.200 (Europa, USA, Vietnam)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>Catalogo referenze</b></td>
<td valign="top">oltre 7.000 prodotti</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>Presenza commerciale</b></td>
<td valign="top">più di 100 Paesi</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Il successo del modello Irca risiede nella strategia del <b>one-stop shop</b>: un unico interlocutore in grado di offrire soluzioni globali per l’industria, la grande distribuzione e l’artigianato dolciario attraverso marchi d’eccellenza come IRCA, Dobla, JoyGelato, Ravifruit, Cesarin e <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/cioccolato/cioccolato-artigianale/"><b>Domori Professional</b></a> (punto di riferimento per il cacao super-premium Criollo).</p>
<h2>Il ruolo del private equity nell’agroalimentare italiano</h2>
<p>L’ingresso di CVC rappresenta l’ennesimo capitolo di una staffetta tra grandi fondi di <i>private equity</i>, i quali mostrano sempre più interesse nell’alimentare <i>Made in Italy</i>:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul>
<li><b>Ardian:</b> rileva il controllo dalla famiglia fondatrice.</li>
<li><b>Carlyle (2017):</b> acquisisce la società per circa 520 milioni di euro.</li>
<li><b>Advent International (2022):</b> compra Irca superando il miliardo di valutazione. Curiosamente, CVC (tramite <i>CVC Credit</i>) aveva finanziato proprio questa operazione.</li>
<li><b>CVC Capital Partners (2026):</b> rileva il gruppo per una cifra vicina ai 3 miliardi di euro.</li>
</ul>
<h2>Prospettive per la filiera e sostenibilità</h2>
<p>L’interesse di un colosso come CVC (con circa 209 miliardi di euro di asset in gestione) conferma la resilienza e l’altissima redditività del comparto italiano degli ingredienti semilavorati. La nuova proprietà si troverà tra l’altro ad affrontare la grande sfida dell’applicazione dell’EUDR (<i>European Union </i><b><i>Deforestation Regulation</i></b>) — con nuovi oneri di tracciabilità di cacao, caffè, soia, olio di palma (Dongo, 2025) — e a portare avanti gli obiettivi di transizione ecologica della catena di fornitura globale del gruppo.</p>
<p><i>Redazione di GIFT (Great Italian Food Trade)</i></p>
<h3>Riferimenti</h3>
<p>CVC. (2022, 27 ottobre). <i>CVC Credit supports the acquisition of IRCA by Advent International</i>. CVC Capital Partners. <a href="https://www.cvc.com/media/news/2022/2022-10-27-cvc-credit-supports-the-acquisition-of-irca-by-advent-international/">https://www.cvc.com/media/news/2022/2022-10-27-cvc-credit-supports-the-acquisition-of-irca-by-advent-international/</a></p>
<p>Dongo, D. (2025, 30 dicembre). Deforestation Regulation, la riforma oltre il rinvio. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/deforestation-regulation-riforma-operatori-a-valle/">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/deforestation-regulation-riforma-operatori-a-valle/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>IRCA Group. (n.d.). <i>Who we are</i>. IRCA Group. <a href="https://www.ircagroup.com/en/inside-irca-group/who-we-are">https://www.ircagroup.com/en/inside-irca-group/who-we-are</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/cvc-capital-partners-acquisisce-irca/">CVC Capital Partners acquisisce Irca</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Made Green in Italy’: il marchio di sostenibilità</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/made-green-in-italy-marchio-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>‘Made Green in Italy’ è lo schema nazionale volontario che valuta e comunica l’impronta ambientale dei prodotti italiani secondo il metodo europeo Product Environmental Footprint (PEF). Istituito da una legge dello Stato e gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), esso precede la licenza d’uso del relativo marchio ai soli prodotti che superano [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>‘Made Green in Italy’</b> è lo schema nazionale volontario che valuta e comunica l’<b>impronta ambientale</b> <b>dei prodotti italiani</b> secondo il metodo europeo <i>Product Environmental Footprint</i> (PEF). Istituito da una legge dello Stato e gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), esso precede la licenza d’uso del relativo marchio ai soli prodotti che superano soglie definite di <b>prestazioni ambientali</b>, <b>certificate</b> da un organismo terzo indipendente.</p>
<p>Con l’entrata in vigore del <b>d.lgs. 30/2026</b> – che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 (<i>Empowering Consumers for the Green Transition</i>. Dongo et al., 2026) – il marchio ‘Made Green in Italy’ assume il ruolo di ‘<b>marchio di sostenibilità</b>’. Con il duplice vantaggio di essere stato istituito da un’autorità pubblica e di essere basato su una certificazione di terza parte. L’adesione al relativo schema può quindi assumere un nuovo significato anche per eliminare i rischi (e le sanzioni) legati al <i>greenwashing</i> nel settore agroalimentare in Italia.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h2>Cos’è il marchio ‘Made Green in Italy’?</h2>
<p>Il sistema di certificazione ‘<b>Made Green in Italy</b>’ — istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale, articolo 21.1) e attuato tramite decreto ministeriale 21 marzo 2018, n. 56 — è gestito dal <b>Ministero dell’Ambiente</b> e della Sicurezza Energetica (MASE) attraverso la sua direzione generale Economia Circolare.</p>
<p>Lo schema si applica a <b>beni </b>(inclusi prodotti intermedi e semilavorati) <b>e servizi</b> che hanno <b>origine in Italia</b>,<b> </b>ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il Codice doganale dell’Unione, si ricorda, identifica l’origine di un prodotto realizzato nei territori di più Paesi in quello ove ha avuto luogo l’ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata.</p>
<p>La metodologia di riferimento è il <b><i>Product Environmental Footprint</i></b> (PEF) che estende la valutazione all’intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento delle materie prime al fine vita. Tale metodo è attualmente definito dalla <b>raccomandazione (UE) 2021/2279</b>.</p>
<p><span class="td_btn td_btn_md td_3D_btn">&#8211; Il ‘Made Green in Italy’ diventa marchio ufficiale di sostenibilità contro il greenwashing</span></p>
<p><span class="td_btn td_btn_md td_3D_btn">&#8211; È basato sul metodo PEF ed è applicabile al settore alimentare</span></p>
<p><span class="td_btn td_btn_md td_3D_btn">&#8211; Dal 2026, l&#8217;adesione protegge le imprese dalle sanzioni del d.lgs. 30/2026</span></p>
<h3>Le Regole di Categoria di Prodotto (RCP)</h3>
<p>L’adesione allo schema ‘Made Green in Italy’ presuppone l’esistenza di una <b>Regola di Categoria di Prodotto</b> (RCP) da applicare al gruppo merceologico. Le RCP definiscono:</p>
<ul>
<li>il <b>metodo di analisi</b>, che si declina nei dati da considerare in via obbligatoria e facoltativa per condurre gli studi di impronta ambientale;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>il <b><i>benchmark</i></b>, vale a dire il profilo del prodotto che rappresenta le prestazioni medie della categoria e viene utilizzato quale parametro di confronto.</li>
</ul>
<p>Le RCP possono venire elaborate e proposte al Ministero, alternativamente:</p>
<ul>
<li>da un raggruppamento di <b>almeno tre imprese</b> (di cui almeno una PMI) che insieme rappresentino oltre il <b>50% del fatturato</b> <b>nazionale</b> della categoria;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>da un’<b>associazione di categoria</b> o da un <b>consorzio</b> che rappresenti oltre il <b>50% della produzione nazionale</b> (in termini di fatturato) e includa almeno una PMI. In quest’ultimo caso l’associazione o il consorzio delibera in rappresentanza degli associati e si fa carico, tramite un soggetto capofila, dell’intero processo.</li>
</ul>
<p>Qualora già esista una <b>PEFCR</b> (<i>Product Environmental Footprint Category Rule</i>) definita a livello UE, essa va recepita e se del caso integrata per considerare eventuali specificità legate ai territori; in assenza di PEFCR si elabora invece una RCP nazionale <i>ex novo</i>. Le RCP hanno validità quadriennale.</p>
<h3>Revisione e aggiornamento delle RCP</h3>
<p>L’aggiornamento quadriennale segue un iter analogo all’approvazione iniziale: il <b>soggetto gestore della RCP</b> presenta al MASE una proposta di revisione, sottoposta a consultazione pubblica di trenta giorni; trascorso il termine, il Ministero valuta i contributi e approva la versione aggiornata.</p>
<p>La <b>revisione</b> può riguardare l’adeguamento alle evoluzioni del metodo PEF e delle PEFCR europee, la modifica dei <i>benchmark</i> di categoria, l’integrazione di requisiti addizionali e l’adeguamento a variazioni normative o tecnologiche del settore. La sopravvenuta pubblicazione di una PEFCR europea per la stessa categoria comporta il dovere di aggiornare la RCP.</p>
<p>Durante la validità della RCP le imprese certificate continuano a utilizzare il logo. Il <b>rinnovo</b> della licenza triennale all’uso del logo va richiesto presentando una nuova domanda di adesione, con la documentazione che attesti il mantenimento delle condizioni, inclusa l’eventuale conformità alla RCP revisionata.</p>
<h3>Elaborazione e adesione<span class="Apple-converted-space"> </span></h3>
<p>È essenziale distinguere l’<b>elaborazione della RCP</b> dall’<b>adesione</b> allo schema:</p>
<ul>
<li>le <b>associazioni di categoria</b> e i <b>consorzi</b>, ovvero gruppi di imprese che rappresentino il 50% del fatturato del comparto sono il motore del sistema poiché assumono l’iniziativa, elaborano una bozza di RCP e la sottopongono al Ministero;</li>
<li>i <b>singoli operatori</b> del Made in Italy, dopo la pubblicazione della RCP, possono poi decidere di aderirvi e di sottoporsi a certificazione di parte terza per poter utilizzare il marchio di sostenibilità ‘Green Made in Italy’.</li>
</ul>
<p>Così ad esempio, la RCP «<b>Pasta secca</b>» è stata proposta da <a href="https://www.unioneitalianafood.it">Unione Italiana Food</a>, la prima associazione industriale di categoria di primo livello, nel settore alimentare, in Confindustria; le RCP dei formaggi e dei prosciutti DOP dai rispettivi consorzi di tutela.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L’impegno pionieristico del sistema associativo industriale ha peraltro avuto, a tutt’oggi, un seguito marginale da parte delle aziende. ‘Made Green in Italy’ ha infatti ancora una scarsa visibilità e l’adesione allo schema richiede investimenti finora privi di incentivi adeguati.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h3>Classificazione, certificazione, licenza d’uso del logo</h3>
<p>Il regolamento prevede tre <b>classi di prestazione</b>:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul>
<li>classe A (sopra il benchmark);</li>
<li>classe B (prossima al benchmark);</li>
<li>classe C (sotto il benchmark).</li>
</ul>
<p>L’uso del logo è concesso ai prodotti di classe A e a quelli di classe B, questi ultimi a condizione che l’azienda presenti un <b>piano di miglioramento</b> da attuare nel triennio di licenza.</p>
<p>La <b>verifica indipendente</b> è condotta da organismi accreditati secondo le norme ISO/IEC 17029 e ISO 14065. Il leader italiano delle certificazioni CSQA è stato il primo organismo accreditato da ACCREDIA per certificare lo schema.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La <b>licenza d’uso</b> del logo ha durata<b> triennale</b> ed è subordinata alla validità della RCP di riferimento; il gestore pubblica l’elenco dei prodotti aderenti.</p>
<h2>Quali prodotti alimentari hanno la certificazione ‘Made Green in Italy’?</h2>
<p>Nel comparto agroalimentare le RCP approvate e i prodotti certificati documentano una crescente, sebbene ancora circoscritta rispetto al potenziale del settore:</p>
<ul>
<li><b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/olio-di-oliva/olio-oliva-italiano-produzione-export-mercato/">olio extravergine di oliva</a>.</b> L’Oleificio Zucchi S.p.A. è stata, nel maggio 2024, <b>la</b> <b>prima industria agroalimentare</b> italiana a ottenere il marchio, con l’EVOO 100% italiano sostenibile (formati da 0,5, 0,75 e 1 litro) in <b>classe A</b>. Classe A certificata anche per Manfredi Barbera e Figli S.p.A., leader nella produzione di <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/olio-di-oliva/olio-extravergine-oliva-siciliano-guida-dop-igp-biodiversita/">olio extravergine in Sicilia</a>; <span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li><b>formaggi DOP.</b> L’<a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/formaggi/asiago-dop-identita-alpina-tutela-qualita/"><b>Asiago DOP</b></a> è stato il primo formaggio a Indicazione Geografica a ottenere la certificazione, grazie al Consorzio di Tutela che l’ha conseguita a livello di intera filiera. La principale produttrice del Consorzio, Latterie Vicentine, ha certificato Asiago Fresco e Stagionato, entrambi in <b>classe A</b>. Il Caseificio Casona S.p.A. ha a sua volta certificato l’Asiago pressato. Per il <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/formaggi/grana-padano-dop-export-2025-nutrizione/"><b>Grana Padano DOP</b></a>, il Consorzio Cooperativo Produttori Latte Torre Pallavicina e Pumenengo S.c.a. ha ottenuto nel dicembre 2025 la prima autorizzazione all’uso del logo, grazie alla collaborazione con Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore ed Enersem;</li>
<li><b>prosciutti crudi DOP.</b> Nel dicembre 2024, Devodier Prosciutti è stato il primo prosciuttificio italiano a certificare il <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/carni-salumi-e-uova/prosciutto-parma-dop-disciplinare-proteolisi-mercato/"><b>Prosciutto di Parma DOP</b></a> – nei tre formati con osso, disossato e preaffettato in vaschetta – con il supporto di Politecnico di Milano, Enersem e Consorzio di tutela. Seguito poi dal Il Gazzolo S.r.l. e dal Salumificio La Torre S.p.A.;</li>
<li><b>altre categorie.</b> In aggiunta alle RCP sopra accennate, nel comparto agroalimentare, a giugno 2026 risultano in corso di validità quelle relative a <b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/frutta/kiwi/kiwi-italiani/">kiwi</a>,</b><b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/frutta/pere-italiane-biodiversita-benefici/"> pera</a>, </b><b>foraggio a base di erba medica e mangime per animali</b> destinati alla produzione di alimenti. Altre RCP già elaborate – <b>pasta secca, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/category/aceti/">aceto</a>, </b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/carni-salumi-e-uova/carne-scottona-caratteristiche-nutrizionali-razze/"><b>carni bovine </b></a><b>e <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/carni-salumi-e-uova/carne-suina-fresca-italiana-filiera-qualita/">suine</a></b> fresche o refrigerate, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/gelato/filiera-gelato-italiano-tecnologia-ingredienti-guida/"><b>gelato</b></a> in vaschetta e multipack – risultano scadute ovvero<b> </b>in attesa di aggiornamento.</li>
</ul>
<h2>‘Made Green in Italy’, standard ISO e schemi privati di certificazione: le differenze</h2>
<p>La famiglia <b>ISO 14020:2022 </b>(<i>Environmental statements and programmes for products</i>)<b> </b>distingue tre tipi di etichette ambientali:</p>
<ul>
<li>le etichette di <b>Tipo I</b> (ISO 14024:2018) sono ecolabel di terza parte, multi-criterio e basate sul ciclo di vita, assegnate ai soli prodotti che superano soglie di eccellenza fissate per la categoria, secondo una logica <i>pass/fail</i>: è il caso della EU Ecolabel;</li>
<li>le etichette di <b>Tipo II</b> (ISO 14021:2016. Terza edizione in via di pubblicazione) sono autodichiarazioni del produttore, prive di verifica indipendente;</li>
<li>le etichette di <b>Tipo III</b> (ISO 14025:2006) sono le EPD (<i>Environmental Product Declaration</i>): comunicano in modo quantitativo e verificato l’impronta ambientale lungo il ciclo di vita, sulla base di regole di categoria (PCR), senza tuttavia fissare una soglia minima di accesso.</li>
</ul>
<p>Lo schema ‘<b>Made Green in Italy</b>’ integra:</p>
<ul>
<li>la <b>selettività</b> del Tipo I, con accesso riservato ai soli prodotti migliori del benchmark di categoria;</li>
<li>la <b>comunicazione quantitativa</b> del Tipo III, attraverso la <b>Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto</b> (DIAP) che dev’essere resa disponibile attraverso un QR Code accanto al logo e riferire — per ogni singolo prodotto certificato — l&#8217;unità funzionale, i risultati sintetici dello studio PEF e la comparazione con il <i>benchmark</i>, il riferimento al verificatore, la data di registrazione e l&#8217;eventuale link al programma di miglioramento.</li>
</ul>
<p>Questo schema supera quindi il requisito minimo di <b>‘eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali’ </b>che la direttiva (UE) 2024/825 associa all’EU Ecolabel — peraltro non applicabile ai prodotti alimentari, ai sensi dell’articolo 6.5 del regolamento (CE) n. 66/2010 — e ai marchi di qualità ecologica di Tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 (articolo 1.1.s).</p>
<p>Rispetto all’<b>EU Ecolabel</b> (regolamento CE n. 66/2010), che è un marchio di Tipo I con criteri definiti a livello europeo, il <b>Made Green in Italy</b> si differenzia per:</p>
<ul>
<li>l’applicabilità ad <b>alimenti e mangimi</b>;</li>
<li>il requisito di <b>origine italiana</b>;</li>
<li>l’adozione del <b>metodo PEF</b>, che accresce la comparabilità tra prodotti omogenei;</li>
<li>la possibilità di sviluppare <b>RCP</b> dedicate alle eccellenze <b>nazionali</b>.</li>
</ul>
<p>Per quanto attiene ai <b>marchi privati</b> <b>di sostenibilità</b>, censiti dal <i>Joint Research Center</i> della Commissione europea (2024), si noti bene, la direttiva (UE) 2024/825 non introduce un divieto generalizzato: vieta soltanto le etichette non supportate da un sistema di <b>certificazione di terza parte</b> (ovvero non istituite da un’autorità pubblica). Le etichette private fondate su uno schema di certificazione conforme ai requisiti della direttiva ECGT restano dunque <b>ammesse</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4>‘Made Green in Italy’, standard ISO e schemi privati: tabella comparativa</h4>
<div style="overflow-x: auto; margin: 20px 0;">
<table style="width: 100%; max-width: 900px; border-collapse: collapse; font-size: 14px; line-height: 1.4; font-family: Arial, sans-serif;">
<thead>
<tr style="background: #1f4e79; color: #ffffff;">
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;">Schema / Tipo Etichetta</span></strong></th>
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Certificazione</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">Terza Parte?</span></strong></th>
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Soglia di Eccellenza</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">(Benchmark)?</span></strong></th>
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Applicabile ad</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">Alimenti?</span></strong></th>
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;">Note di Trasparenza</span></strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="background: #eaf2f8;">
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;"><strong>Tipo I (ISO 14024 &#8211; es. Ecolabel UE)</strong></td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> No</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;">Logica Pass/Fail basata su criteri multi-criterio.<br />
Escluso il food.</td>
</tr>
<tr style="background: #ffffff;">
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;"><strong>Tipo II (ISO 14021)</strong></td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> No</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> No</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;">Autodichiarazioni del produttore.<br />
Forte rischio greenwashing nel 2026.</td>
</tr>
<tr style="background: #eaf2f8;">
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;"><strong>Tipo III (ISO 14025 &#8211; EPD)</strong></td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> No</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;">Comunicazione quantitativa dei dati (LCA)<br />
senza soglie d&#8217;accesso minime.</td>
</tr>
<tr style="background: #dff0d8;">
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;"><strong>Made Green in Italy</strong></td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì (Classe A/B)</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;">Ibrido perfetto: unisce la selettività del Tipo I<br />
alla trasparenza quantitativa del Tipo III<br />
(DIAP tramite QR Code).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2>Analisi SWOT</h2>
<h3>Strength (punti di forza)<span class="Apple-converted-space"> </span></h3>
<p>La combinazione del metodo PEF (<i>Product Environmental Footprint</i>) con le RCP (Regole di Categoria di Prodotto) &#8211; le quali devono basarsi sulle rispettive PEFCR (<i>Product Environmental Footprint Category Rule</i>), se esistenti &#8211; garantisce al contempo la <b>comparabilità dei dati</b> su scala europea e internazionale, e la possibilità di <b>valorizzare le specificità</b> del sistema produttivo italiano.</p>
<p>La <b>metodologia</b> è <b>solida</b>, anche nel prevedere che siano i raggruppamenti rappresentativi delle categorie a sviluppare le RCP nazionali proprio perché essi — meglio di chiunque altro — conoscono i loro processi e sanno come misurarli, oltreché migliorarli. In analogia con l’attribuzione agli operatori della primaria responsabilità sulla sicurezza alimentare, da esercitare tramite autocontrollo (reg. CE n. 852/04).</p>
<p>La matrice pubblica del sistema abbinata alla certificazione di parte terza conferisce al logo un’<i>authority</i> istituzionale che garantisce la <b>piena legittimità</b> e affidabilità <b>delle asserzioni ambientali</b>, nel contesto della direttiva (UE) 2024/825. A maggior ragione in quanto l’analisi integra i modelli di selettività e di comunicazione quantitativa della prestazione ambientale.</p>
<h3>Weakness (punti deboli)</h3>
<p><b>Il limite principale</b> del sistema ‘Made Green in Italy’ è costituito dalla scarsa <b>disponibilità e aggiornamento delle RCP</b>: senza una regola di categoria di prodotto in corso di validità l’adesione da parte dei singoli operatori è preclusa, e diverse tra le poche RCP agroalimentari risultano già scadute in attesa di revisione.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La <b>soglia di rappresentatività</b> richiesta per proporre una RCP è del resto difficile da raggiungere in tutti quei settori e comparti ove la produzione sia frammentata al punto da non raccogliere in un’<b>associazione di categoria</b> il 50% del fatturato su scala nazionale, o comunque da non raccogliere i consensi necessari.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L’assenza di RCP per categorie rilevanti ove è pure già presente una PEFCR europea — come il <b>vino</b>, di cui l’Italia è primo produttore mondiale — è sintomatica delle criticità sopra esposte. La <b>riconoscibilità</b> del logo presso i consumatori è inoltre di gran lunga inferiore a quella di marchi consolidati come DOP, IGP e biologico.</p>
<h3>Opportunities</h3>
<p>Il logo ‘Made Green in Italy’ potrebbe costituire un volano per <b>promuovere la sostenibilità</b> dei prodotti e servizi Made in Italy nei diversi settori in una logica di <b>sistema-Paese</b>. Un driver di politica agricola e industriale alimentare finora inespresso, poiché il marchio è pressoché sconosciuto agli stessi consumatori italiani dopo 8 anni dal suo varo.</p>
<p>La grande opportunità è pertanto legata alla volontà di attuare una <b>politica industriale</b> &#8211; della quale non si ha notizia né memoria, purtroppo, negli ultimi 30 anni &#8211; per sostenere la transizione ecologica e la promozione del ‘Made Green in Italy’ a livello globale. Soprattutto a favore dell’industria alimentare, primo comparto manifatturiero in Italia e in UE.</p>
<p>La certificazione può oltretutto favorire tanto i singoli operatori nella qualifica per gli appalti pubblici, quanto il sistema stesso di ‘<i>Green Public Procurement</i>’ o ‘<b><i>Sustainable Public Procurement</i></b>’ nei vari livelli di amministrazione locale, regionale, nazionale ed europea (Dongo, 2025).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h3>Threats (minacce)</h3>
<p>L’<b>adesione individuale</b> allo schema<span class="Apple-converted-space"> </span>richiede, da parte delle imprese, l’esecuzione di uno studio sull’impronta ambientale di ciascun prodotto (PEF) che si intenda sottoporre a certificazione, i cui costi non sono affatto trascurabili. L’allineamento alla raccomandazione (UE) 2021/2279 e la dipendenza da <b><i>Life Cycle Inventories</i></b> (LCI) affidabili costituiscono infatti la principale voce di costo per le PMI (Muscas, 2025). Anche sotto tale aspetto il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale poiché esse possono promuovere <b>studi di filiera</b> che abbattono i costi per i singoli associati (es. Asiago DOP).</p>
<p>Sono quindi necessari <b>incentivi pubblici</b> all&#8217;adesione, proporzionati agli oneri dello studio PEF. I contributi a fondo perduto già previsti dal MASE con due successivi bandi (decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 33; decreto direttoriale 9 settembre 2025, n. 86), per importi fino a 10.000 e 7.750 euro per impresa, rispettivamente, non sono bastati a risollevare le sorti di un sistema che se fosse stato gestito da privati sarebbe già fallito. Al punto che il secondo bando citato ha ricevuto domande per un valore inferiore alla irrisoria somma disponibile (93.000 euro su 114.000 euro disponibili), ed è stato perciò riaperto (decreto 18 dicembre 2025, n. 170).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h2>‘Made Green in Italy’ e SQNZ, conclusioni provvisorie</h2>
<p>Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte possono venire eseguite sul <b>Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica</b> (SQNZ) che, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/carni-salumi-e-uova/sqnz-certificazione-allevamenti-sostenibili-italia/">come si è visto</a>, consente alle imprese certificate di dichiarare che i prodotti alimentari di origine animale provengono da ‘allevamento sostenibile’. Entrambi i sistemi — ‘<b>Made Green in Italy’ e SQNZ</b> — meritano oggi una rinnovata attenzione, da parte delle rappresentanze di settore e delle imprese del settore agroalimentare e di quelli contigui, in vista dell’applicazione del d.lgs. 30/2026 che recepisce la direttiva (UE) 2024/825<b> </b>sulle <b>asserzioni ambientali</b> introducendo sanzioni fino a 10 milioni di euro (Dongo, 2026). Essi hanno una base legislativa e comprendono una certificazione indipendente, vale a dire entrambi gli elementi che fondano e garantiscono l’affidabilità delle asserzioni ambientali.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Lo sviluppo di tali sistemi</b> in questa nuova stagione regolatoria <b>dipende</b> in essenza, a umile avviso di chi scrive, <b>da tre fattori</b> convergenti:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul>
<li>l’<b>iniziativa</b> delle associazioni di categoria e dei consorzi nel proporre e aggiornare le RCP (per il Made Green in Italy) e i disciplinari di produzione (per SQNZ);</li>
<li>l’<b>abbattimento dei costi</b> dell’adesione individuale tramite studi e protocolli di filiera; e soprattutto<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>l’<b>investimento pubblico</b> per sostenere l’applicazione e promuovere la visibilità dei relativi marchi in una logica di sistema.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>La nostra squadra di <b>FARE</b> (<a href="http://www.fareagrifood.com">Food and Agriculture Requirements</a>) è a disposizione di associazioni, consorzi e imprese che intendano esplorare queste e altre opportunità per meglio valorizzare la sostenibilità alimentare all’insegna della conformità alle regole vigenti e della trasparenza, senza rischi di <i>greenwashing</i>.</p>
<p><i>Dario Dongo</i></p>
<h3>Riferimenti</h3>
<p>Commission Recommendation (EU) 2021/2279 of 15 December 2021 on the use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations. <i>Official Journal of the European Union</i>, L 471. <a href="http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj">http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj</a></p>
<p>CSQA Certificazioni. (2024). <i>Made Green in Italy: CSQA primo organismo accreditato da ACCREDIA</i>. <a href="https://www.csqa.it">https://www.csqa.it</a></p>
<p>Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56. (2018). <i>Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy»</i>. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 123, 29 maggio 2018. <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/2018/05/29/18G00078/ORIGINAL">https://www.normattiva.it/eli/id/2018/05/29/18G00078/ORIGINAL</a></p>
<p>Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. (2026). <i>Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde</i>. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 56, 9 marzo 2026. <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/ORIGINAL">https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/ORIGINAL</a></p>
<p>Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (consolidated text). <i>Official Journal of the European Union</i>, L 149. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj</a></p>
<p>Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights (consolidated text). <i>Official Journal of the European Union</i>, L 304. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj</a></p>
<p>Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Dongo, D; Della Penna, A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Dongo, D. (2025, 12 dicembre). Appalti pubblici alimentari, i criteri di sostenibilità in UE. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/appalti-pubblici-alimentari-criteri-ue-sostenibilita/">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/appalti-pubblici-alimentari-criteri-ue-sostenibilita/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>European Commission, Joint Research Centre, Sanye Mengual, E., Boschiero, M., Leite, J., Casonato, C., Fiorese, G., Mancini, L., Sinkko, T., Wollgast, J. , Listorti, G. and Sala, S. (2024). Sustainability labeling in the EU food sector: current status and coverage of sustainability aspects, Publications Office of the European Union, Luxembourg. JRC134427. <a href="https://data.europa.eu/doi/10.2760/90191">https://data.europa.eu/doi/10.2760/90191</a></p>
<p>International Organization for Standardization. (2006). <i>Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures</i> (ISO 14025:2006). <a href="https://www.iso.org/standard/38131.html">https://www.iso.org/standard/38131.html</a></p>
<p>International Organization for Standardization. (2018). <i>Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and procedures</i> (ISO 14024:2018). <a href="https://www.iso.org/standard/72458.html">https://www.iso.org/standard/72458.html</a></p>
<p>International Organization for Standardization. (2020). <i>General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information</i> (ISO 14065:2020). <a href="https://www.iso.org/standard/74257.html">https://www.iso.org/standard/74257.html</a></p>
<p>International Organization for Standardization. (2022). <i>Environmental statements and programmes for products — Principles and general requirements</i> (ISO 14020:2022). <a href="https://www.iso.org/standard/79479.html">https://www.iso.org/standard/79479.html</a></p>
<p>International Organization for Standardization &amp; International Electrotechnical Commission. (2019). <i>Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies</i> (ISO/IEC 17029:2019). <a href="https://www.iso.org/standard/29352.html">https://www.iso.org/standard/29352.html</a></p>
<p>Legge 28 dicembre 2015, n. 221. (2015). <i>Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali</i>. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 13, 18 gennaio 2016. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221</a></p>
<p>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2019). <i>Chiarimenti interpretativi del regolamento «Made Green in Italy» (D.M. 56/2018)</i>. <a href="https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/chiarimenti_interpretativi_regolamento_mgi_15gennaio2019-pdf">https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/chiarimenti_interpretativi_regolamento_mgi_15gennaio2019-pdf</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2024). <i>Lo Schema Nazionale «Made Green in Italy»</i>. https://www.mase.gov.it/portale/lo-schema-nazionale-made-green-in-italy-<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2026a). <i>Prodotti «Made Green in Italy»</i> (ultimo aggiornamento 5 giugno 2026). <a href="https://www.mase.gov.it/portale/prodotti-made-green-in-italy-">https://www.mase.gov.it/portale/prodotti-made-green-in-italy-</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2026b). <i>RCP in corso di validità</i> (ultimo aggiornamento 30 aprile 2026). <a href="https://mase.gov.it/pagina/rcp-corso-di-validita">https://mase.gov.it/pagina/rcp-corso-di-validita</a></p>
<p>Muscas, D. (2025, 10 ottobre). Nutritional LCA: un passo avanti per la sostenibilità degli alimenti. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/nutritional-lca-un-passo-avanti-per-la-sostenibilita-degli-alimenti/">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/nutritional-lca-un-passo-avanti-per-la-sostenibilita-degli-alimenti/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Regione Veneto. (2025, 30 gennaio). <i>Consorzio Asiago ottiene la certificazione «Made Green in Italy»</i>. <a href="https://www.regione.veneto.it">https://www.regione.veneto.it</a></p>
<p>Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel Consolidated text: 14/11/2017. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/2017-11-14">http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/2017-11-14</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (recast). Consolidated text: 12/12/2022. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12">http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Unione Italiana Food. (2021). <i>Schema nazionale volontario «Made Green in Italy» — Regole di Categoria di Prodotto: Pasta secca</i>. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/made_green_italy_rcp_pasta_secca-pdf<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etichettatura alimenti, sanzioni fino a 100.000 euro</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/etichettatura-alimenti-sanzioni-100mila-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 08:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sanzioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge n. 75/2026 &#8211; che, come si è visto, ha riformato il regime delle sanzioni penali e amministrative nel settore alimentare in Italia &#8211; inasprisce drasticamente le pene anche in ambito di etichettatura degli alimenti.  Le sanzioni amministrative pecuniarie per alcune violazioni del Food Information Regulation (EU) No 1169/11, FIR, possono ora raggiungere il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge n. 75/2026 &#8211; che, come si è visto, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/italia-nuovi-reati-alimentari/">ha riformato il regime delle sanzioni penali</a> e <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/rintracciabilita-alimentare-sanzioni-italia-150000-euro/">amministrative</a> nel settore alimentare in Italia &#8211; inasprisce drasticamente le pene anche in ambito di etichettatura degli alimenti.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Le sanzioni amministrative pecuniarie per alcune violazioni del <i>Food Information Regulation</i> (EU) No 1169/11, FIR, possono ora raggiungere il 3% del fatturato annuo dell’operatore, entro un limite di 100.000 euro.</p>
<p>Il legislatore italiano si accanisce in particolare nei confronti delle PMI, le quali già affrontano oneri significativi nell’accesso a una legislazione complessa in continua evoluzione. Un approfondimento.</p>
<h2>Pratiche leali d’informazione<span class="Apple-converted-space"> </span></h2>
<p>Il regolamento (UE) n. 1169/11 stabilisce i criteri generali che presiedono alle <b>pratiche leali d’informazione</b>, nei seguenti termini.</p>
<p>‘<i>1. </i><b><i>Le informazioni</i></b><i> sugli alimenti </i><b><i>non inducono in errore</i></b><i>, in particolare:</i></p>
<p><i>a) per quanto riguarda le </i><b><i>caratteristiche dell’alimento</i></b><i> e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;</i></p>
<p><i>b) attribuendo al prodotto alimentare </i><b><i>effetti o proprietà</i></b><i> </i><b><i>che non possiede</i></b><i>;</i></p>
<p><i>c) suggerendo che l’alimento possiede </i><b><i>caratteristiche particolari</i></b><i>, </i><b><i>quando</i></b><i> in realtà tutti gli </i><b><i>alimenti analoghi</i></b><i> possiedono le </i><b><i>stesse caratteristiche</i></b><i>, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;</i></p>
<p><i>d) </i><b><i>suggerendo</i></b><i>, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, </i><b><i>la presenza di un particolare alimento o</i></b><i> di un </i><b><i>ingrediente</i></b><i>, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato </i><b><i>sostituito</i></b><i> con un diverso componente o un diverso ingrediente.</i></p>
<p><i>2. Le </i><b><i>informazioni</i></b><i> sugli alimenti sono </i><b><i>precise, chiare e facilmente comprensibili</i></b><i> per il consumatore.</i></p>
<p><i>3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali </i>[<i>Mineral Waters Directive </i>2009/54/EC, ndr] <i>e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale</i> [<i>Food for Special Groups Regulation</i> EU No 609/2013, ndr], <i>le informazioni sugli alimenti </i><b><i>non</i></b><i> attribuiscono a tali prodotti la </i><b><i>proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia</i></b><i> umana, né fanno riferimento a tali proprietà.</i></p>
<p><i>4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:</i></p>
<p><i>a) alla </i><b><i>pubblicità</i></b><i>;</i></p>
<p><i>b) alla </i><b><i>presentazione</i></b><i> degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, </i><b><i>modo in cui sono disposti</i></b><i> </i><b><i>o</i></b><i> contesto nel quale sono </i><b><i>esposti</i></b><b>’</b> (reg. UE n. 1169/11, articolo 7).</p>
<h3>Sanzioni</h3>
<p>Il <b>decreto legislativo 231/2017</b> che attua in Italia il regolamento (UE) n. 1169/11 e definisce le apposite sanzioni prevedeva che &#8211; ‘<i>salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei casi specificatamente sanzionati dalle altre disposizioni del presente decreto</i>’ &#8211; la violazione delle norme di cui all&#8217;articolo 7 del citato regolamento comportasse per l&#8217;operatore responsabile l&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 24.000 euro (articolo 3.1).</p>
<p>La nuova sanzione, introdotta dalla legge 75/2026 è invece «<i>da 4.000 euro a 32.000 euro o del </i><b><i>3% del fatturato totale annuo</i></b><i> realizzato nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente all&#8217;accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La </i><b><i>sanzione massima</i></b><i> non può comunque eccedere comunque </i><b><i>100.000 euro</i></b>» (legge 75/2026, articolo 9.1.a).</p>
<h2>Denominazione dell’alimento<span class="Apple-converted-space"> </span></h2>
<p>La <b>denominazione dell’alimento</b> è la prima tra le informazioni obbligatorie in etichetta stabilite all’articolo 9.1.a del regolamento (UE) n. 1169/11 che ne definisce al successivo articolo le condizioni d’impiego nei seguenti termini.</p>
<p>‘<i>1. La denominazione dell’alimento è la sua </i><b><i>denominazione legale</i></b><i>. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua </i><b><i>denominazione usuale</i></b><i>; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una </i><b><i>denominazione descrittiva</i></b><i>.</i></p>
<p><i>2. È ammesso l’uso nello </i><b><i>Stato membro di commercializzazione</i></b><i> della </i><b><i>denominazione</i></b><i> dell’alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello </i><b><i>Stato di produzione</i></b><i>. </i><b><i>Tuttavia</i></b><i>, quando l’applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la </i><b><i>natura reale dell’alimento</i></b><i> e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre </i><b><i>informazioni descrittive</i></b><i> che appaiono in prossimità della denominazione dell’alimento.</i></p>
<p><i>3. In casi eccezionali, la denominazione dell’alimento nello Stato membro di produzione </i><b><i>non</i></b><i> è utilizzata </i><b><i>nello Stato</i></b><i> membro </i><b><i>di commercializzazione quando </i></b><i>il</i><b><i> prodotto</i></b><i> che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente </i><b><i>diverso</i></b><i>, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un’informazione corretta per i consumatori.</i></p>
<p><i>4. La </i><b><i>denominazione</i></b><i> dell’alimento </i><b><i>non</i></b><i> è </i><b><i>sostituita con</i></b><i> una </i><b><i>denominazione protetta</i></b><i> come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.</i></p>
<p><i>5. L’</i><b><i>allegato VI</i></b><i> stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano</i>’ (reg. UE n. 1169/11, articolo 17).</p>
<h3>Sanzioni</h3>
<p>La violazione in Italia delle norme sulla denominazione di vendita stabilite all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/11 era in origine punita dal d.lgs. 231/17 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e 16.000 euro, con riserva di applicazione della legge penale (articolo 8.1).</p>
<p>Anche in questo caso, la legge 75/2026 inasprisce la sanzione a un importo «<i>da 4.000 euro a 32.000 euro o del </i><b><i>3% </i></b><i>del fatturato totale annuo realizzato nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente all&#8217;accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque </i><b><i>100.000 euro</i></b>» (articolo 9.1.b.1).</p>
<p>Quando la violazione delle predette norme riguardi ‘<i>esclusivamente </i><b><i>errori od omissioni formali</i></b>’, la più lieve <b>pena</b> pecuniaria già prevista (da 500 euro ad 4.000 euro) è a sua volta <b>raddoppiata</b>, a raggiungere «<i>da 1.000 euro a 8.000 euro</i>» (legge 75/2026, articolo 9.1.b.2).</p>
<p>Le violazioni delle norme di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/11 &#8211; già sanzionate con una pena da 500 euro a 4.000 euro &#8211; sono ora punite con una sanzione «<i>da 1.000 euro a 8.000 euro o del </i><b><i>3% del fatturato</i></b><i> totale annuo realizzato nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente all&#8217;accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro</i>», entro un limite di <b>25.000 euro</b> (legge 75/2026, articolo 9.1.b.3).</p>
<p>Per quanto poi attiene alla violazione delle disposizioni specifiche che attengono alla denominazione degli alimenti di cui in <b>Allegato VI</b> al regolamento (UE) n. 1169/11, la sanzione originaria (da 1.000 euro a 8.000 euro) è aumentata «da 2.000 euro a 16.000 euro o del <b>3% </b>del fatturato totale annuo realizzato nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente all&#8217;accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro», entro un limite di <b>50.000 euro</b> (legge 75/2026, articolo 9.1.b.4).</p>
<h2>Elenco degli ingredienti<span class="Apple-converted-space"> </span></h2>
<p>‘<i>1. L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola </i><b><i>«ingredienti»</i></b><i> o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in </i><b><i>ordine</i></b><i> </i><b><i>decrescente di peso</i></b><i>, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.</i></p>
<p><i>2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro </i><b><i>denominazione specifica</i></b><i>, conformemente alle regole previste all’articolo 17 e all’allegato VI.</i></p>
<p><i>3. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura </i><b><i>«nano»</i></b><i>, tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.</i></p>
<p><i>4. Le prescrizioni tecniche che disciplinano l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell’</i><b><i>allegato VII</i></b><b> </b>[<i>Indicazione e designazione degli ingredienti</i>, ndr] (reg. UE 1169/11, articolo 18).</p>
<p>Il <i>Food Information Regulation</i> (EU) No 1169/11 indica altresì le <b>deroghe</b> dall’obbligo di riportare:</p>
<ul>
<li>la lista degli ingredienti di alcuni alimenti, quali: gli ortofrutticoli freschi non sbucciati né tagliati; le acque gassificate identificate come tali; gli aceti di fermentazione prodotti da un solo prodotto di base senza altri ingredienti; formaggi, burro, latte e le creme di latte fermentati, ‘<i>purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi</i>’; prodotti monoingrediente la cui identità sia manifesta nella denominazione dell’alimento (articolo 19);</li>
<li>la presenza di costituenti degli ingredienti ‘<i>temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale’; additivi ed enzimi ‘carry-over</i>’; coadiuvanti tecnologici; supporti e sostanze usati come additivi (senza essere tali) e coadiuvanti tecnologici; acqua utilizzata <i>‘solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata</i>’, o come liquido di copertura ‘<i>che non è normalmente consumato</i>’ (articolo 20).</li>
</ul>
<h3>Sanzioni<span class="Apple-converted-space"> </span></h3>
<p>Le pene stabilite in tema di indicazione in etichetta dell’<b>elenco degli ingredienti</b> sono state inasprite nei seguenti termini:</p>
<p>&#8211; la sanzione per la violazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 3 all&#8217;articolo 18 e all’Allegato VII del FIR è passata da 2.000-16.000 euro (d.lgs. 231/17, articolo 9.1) a 4.000-32.000 euro o il <b>3% del fatturato</b> totale annuo realizzato nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente all&#8217;accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a 32.000 euro, entro un limite di <b>100.000 euro</b> (legge 75/2026, articolo 9.1.c.1).</p>
<p>&#8211; la sanzione edittale per la violazione delle norme di cui all&#8217;<b>allegato VII</b> del FIR con preciso riguardo all&#8217;indicazione e designazione degli ingredienti, già stabilita in 1.000-8.000 euro (d.lgs. 231/17, articolo 9.3), è aumentata a 2.000-16.000 euro o al <b>3% del fatturato</b> totale annuo, quando esso sia superiore a 16.000 euro, entro un limite di <b>50.000 euro</b> (legge 75/2026, articolo 9.1.c.2);</p>
<p>Rimane invariata invece la sanzione, da 500 a 4.000 euro, per i casi di soli errori o omissioni formali (d.lgs. 231/17, articolo 9.2).</p>
<h2>Paese di origine o luogo di provenienza<span class="Apple-converted-space"> </span></h2>
<p>L’indicazione in etichetta del <b>Paese d’origine o</b> del <b>luogo di provenienza</b> &#8211; ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/11, articolo 26, paragrafi 2 e 3 &#8211; ‘<i>è obbligatoria:</i></p>
<p><i>a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa </i><b><i>indurre in errore il consumatore</i></b><i> in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;</i></p>
<p><i>b) per le </i><b><i>carni</i></b><i> dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’</i><b><i>allegato XI</i></b>’. L’indicazione obbligatoria d’origine (Paesi di nascita, allevamento e macellazione) per le carni <b>bovine</b> era già stata introdotta dai regolamenti (CE) n. 1760,1825/2000. La Commissione europea ha successivamente introdotto l’obbligo di indicazione d’origine (Paese/i di allevamento e macellazione) delle carni <b>suine, avicole, ovine e caprine</b>, tramite reg. (UE) n. 1337/2013.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>‘<i>Quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo </i><b><i>ingrediente primario</i></b><i>:</i></p>
<p><i>a) è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure</i></p>
<p><i>b) il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento</i>’. L’attuazione di tali norme è stata eseguita tramite regolamento (UE) 2018/775.</p>
<h3>Sanzioni<span class="Apple-converted-space"> </span></h3>
<p>Il <b>decreto legislativo 231/2017</b> aveva previsto che le violazioni in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza di cui all&#8217;articolo 26, e relativi atti di esecuzione, e all&#8217;allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/11 venissero punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro. Ovvero con una sanzione da 500 euro a 4.000 euro, nel solo caso di errori od omissioni formali. Con riserva di applicazione della legge penale (d.lgs. 231/2017, art. 13).</p>
<p>La riforma introdotta dalla legge 75/2026 innalza la sanzione edittale di base a 4.000-32.000 euro o al ‘<b><i>3% del fatturato</i></b><i> totale annuo realizzato nell&#8217;ultimo esercizio chiuso anteriormente all&#8217;accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro</i>’, entro un limite di 100.000 euro (legge 75/2026, articolo 9.1.d).</p>
<h2>Determinazione delle sanzioni amministrative</h2>
<p>Il legislatore italiano ha infine introdotto un criterio di determinazione delle sanzioni amministrative, al nuovo comma 5-bis dell&#8217;articolo 27 del d.lgs. 231/2017. Prevedendo a tal fine che ‘<i>l&#8217;autorità competente tiene conto:</i></p>
<ul>
<li><i></i><i>della </i><b><i>gravità</i></b><i> del fatto;</i></li>
<li><i></i><i>della </i><b><i>durata</i></b><i> della violazione; dell&#8217;</i><b><i>opera svolta</i></b><i> dall&#8217;agente per l&#8217;eliminazione o l&#8217;attenuazione delle conseguenze della violazione nonché</i></li>
<li><i>delle </i><b><i>condizioni economiche</i></b><i> dello stesso</i>’ (legge 75/2026, articolo 9.1.e).</li>
</ul>
<h2>Conclusioni provvisorie</h2>
<p>L’aggiornamento del regime sanzionatorio operato dalla legge 75/2026 introduce <b>discriminazioni</b> ingiustificate nei confronti delle <b>microimprese</b> oltreché delle <b>piccole e medie imprese</b> operanti nel settore alimentare, in potenziale contrasto con gli articoli 3 e 42 della Costituzione italiana.</p>
<p>Gli operatori del settore alimentare e della distribuzione si trovano in ogni caso oggi a dover fronteggiare <b>rischi</b> significativi <b>di sopravvenienze passive</b> legati a non-conformità di etichettatura e pubblicità, la cui prevenzione richiede particolare scrupolo nella revisione dei loro contenuti.</p>
<p>La nostra squadra di <b>FARE</b> (<a href="http://www.fareagrifood.com">Food and Agriculture Requirements</a>) è a disposizione degli operatori che intendano garantire la legittimità e trasparenza dell’informazione relativa ai prodotti alimentari, per affrontare con serenità la riforma in esame e l’evoluzione delle normative applicabili.</p>
<p><i>Dario Dongo</i><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><em>Credit cover <a href="https://unsplash.com/it/@sasun1990?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Sasun Bughdaryan</a> su <a href="https://unsplash.com/it/foto/statua-della-giustizia-che-tiene-le-scaglie-su-sfondo-blu-zbQ5UaREHx4?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></em></p>
<h3>Bibliografia</h3>
<ul>
<li>Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/01/2026). <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;23">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;23</a><span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>Legge 21 aprile 2026, n. 75, Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. G.U. 14 maggio 2026 n.110 <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/14/26G00089/SG">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/14/26G00089/SG </a></li>
<li>Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01">http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01</a><span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/etichettatura-alimenti-sanzioni-100mila-euro/">Etichettatura alimenti, sanzioni fino a 100.000 euro</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
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