Il legislatore italiano, con legge 21 aprile 2026, n. 75 – Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, in vigore a decorrere dal 29 maggio 2026 – ha introdotto una riforma significativa nel regime delle sanzioni in materia di diritto alimentare in Italia.
La legge 75/2006, come si è visto, ha introdotto i reati di Frode alimentare (art. 517-sexies codice penale) e di Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies). Oltre a inasprire le pene principali e introdurre pene accessorie per i reati alimentari.
La riforma ha altresì esteso le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti e inasprito le sanzioni amministrative – fino al 3% del fatturato annuo, entro un limite di 150.000 euro – per violazioni delle regole europee in tema di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari. A seguire un approfondimento.
Rintracciabilità, le regole UE
Il regolamento (CE) n. 178/2002, c.d. General Food Law, ha introdotto all’articolo 18 i doveri di rintracciabilità che si applicano a:
- alimenti e mangimi (come definiti agli articoli 2 e 3.1.4);
- animali destinati alla produzione alimentare;
- ‘qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime’.
La rintracciabilità ‘è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione’, ivi comprese la produzione primaria, l’importazione, la distribuzione all’ingrosso e la somministrazione, in una logica ‘from farm to fork’, o ‘from stable to table’.
I requisiti generali
Tutti gli operatori che partecipano alle anzidette filiere devono pertanto:
- ‘essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime’;
- ‘disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo’;
- ‘disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano’;
- etichettare o comunque identificare in modo adeguato gli alimenti e mangimi immessi o destinati all’immissione sul mercato sul mercato unico ‘per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche’.
I requisiti generali si limitano perciò a definire un sistema di rintracciabilità ‘a catena’, laddove ciascun operatore della filiera deve essere in grado di risalire ai propri fornitori – anello precedente della catena – e ai destinatari delle proprie merci (esclusi i consumatori finali), cioè all’anello successivo.
Non è prescritta per la generalità di alimenti e bevande, si noti bene, la c.d. ‘rintracciabilità interna’. Ed è peraltro interesse degli operatori adottare su base volontaria sistemi che consentano di registrare anche tali dati, ove possibile, per ottimizzare eventuali attività di analisi e gestione del rischio.
Rintracciabilità dei prodotti di origine animale
Il regolamento (UE) n. 931/2011 ha rafforzato i requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto attiene agli alimenti di origine animale trasformati e non trasformati.
‘Gli operatori del settore alimentare garantiscono che le seguenti informazioni concernenti le partite di alimenti di origine animale siano messe a disposizione dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono forniti e dell’autorità competente, se lo richiede:
a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
b) il volume o la quantità degli alimenti;
c) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
d) il nome e l’indirizzo dello speditore (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
e) il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
f) il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
h) la data di spedizione’.
Tali informazioni devono venire:
- registrate (e fornite, su richiesta, alle autorità competenti) ‘in aggiunta a qualsiasi informazione richiesta dalle disposizioni della normativa dell’Unione relative alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale’ (si veda il successivo paragrafo);
- ‘aggiornate quotidianamente e rese disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che gli alimenti siano stati consumati’ (reg. UE 931/2011, articolo 2).
Tracciabilità, le regole di settore
Le normative verticali che si applicano a singoli settori produttivi prescrivono requisiti di rintracciabilità ulteriori rispetto a quelli generali per determinate categorie di prodotti alimentari. Fino a stabilire in alcuni settori un sistema di ‘rintracciabilità a passaporto’, laddove un nucleo variabile di informazioni relative ai prodotti, la loro origine e trasformazione deve accompagnare gli stessi nell’intero corso della filiera. Alcuni esempi a seguire:
- carni bovine (regolamenti CE n. 1760, 1825/2000);
- carni suine, avicole, ovine e caprine (reg. UE 1337/2013);
- prodotti di pesca e acquacoltura (reg. CE n. 1224/09);
- uova (regolamenti UE 2023/2464, 2465, 2466);
- miele (Breakfast Directive EU 2024/1438).
Altri esempi riguardano i numerosi prodotti soggetti a indicazione obbligatoria in etichetta di origine e/o provenienza delle materie prime, le cui informazioni devono venire raccolte e registrate con le diverse specifiche di volta in volta prescritte. Si citano i casi degli oli di oliva vergine ed extravergine (reg. UE 2022/2104), l’ortofrutta e la frutta secca (reg. UE 2023/2049), le conserve di pomodoro in Italia (DM 11.8.2017).
Requisiti ulteriori di tracciabilità sono prescritti dall’EUDR – European Union Deforestation Regulation 2023/1115 – per i prodotti derivati da soia, palma, cacao e caffè (oltre a caucciù e legname). I regolamenti (CE) n. 1829,1830/00, a loro volta, si sono limitati a prescrivere la conservazione per 5 anni dei documenti relativi alle transazioni di prodotti che contengano o siano derivati da OGM.
Rintracciabilità, le nuove sanzioni in Italia
Il legislatore italiano, con la legge 75/2026 (articolo 8), ha inasprito le sanzioni previste per le violazioni dei doveri di rintracciabilità di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002:
‘1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro.
2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l’autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità competente, prima di procedere all’irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all’operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell’attività».
Riserve di applicazione della legge penale
In virtù della riserva penale espressa nell’articolo 8 della legge 75/2026, l’applicazione della sanzione amministrativa ivi indicata è esclusa allorché la violazione dei doveri di rintracciabilità insista nell’alveo della fattispecie materiale di un reato. A seguire, una breve rassegna dei reati che si potrebbero configurare, a seconda dei casi:
a) codice penale – delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare (libro secondo, titolo VIII). Articoli:
- 515 (Frode in commercio);
- 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci);
- 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari);
- 517-sexies (Frode alimentare);
- 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci);
b) codice penale – delitti di comune pericolo mediante frode (libro secondo, Titolo VI – delitti contro l’incolumità pubblica, Capo II). Tali delitti contro la salute pubblica vengono altresì puniti a titolo di colpa (art. 452 c.p.). Articoli:
- 440 (Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari);
- 442 (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);
- 444 (Commercio di sostanze alimentari nocive);
c) codice penale – associazioni a delinquere (Titolo V – delitti contro l’ordine pubblico, Capo I). Articoli:
- 416 (Associazione a delinquere);
- 416-bis (Associazione a delinquere di tipo mafioso);
d) d.lgs. 24/2000 – reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:
- 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
e) legge 283/1962 – disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, articolo 5.
Luci e ombre della riforma
L’introduzione di una sanzione amministrativa particolarmente severa ambisce a esercitare un effetto deterrente significativo nei confronti di tutti gli operatori della filiera, che dovranno rivedere e se del caso aggiornare le proprie procedure di rintracciabilità.
Le associazioni di categoria nei diversi settori e comparti di produzione e servizi alimentari, oltre a quelle territoriali, avranno un ruolo fondamentale nell’informazione e la formazione degli associati. Potendo anche avvalersi del supporto di chi scrive e della divisione FARE (Food and Agriculture Requirements).
Le rintracciabilità dei prodotti agroalimentari e dei mangimi in Italia sarà così garantita ancor più diffusamente e meglio rispetto a ogni altro Paese membro UE, forse anche a livello globale (in attesa dell’applicazione della Food Traceability Final Rule in USA, rinviata al 20 luglio 2028).
L’articolo 8 della legge italiana n. 75/2026 presenta nondimeno, ad avviso di cui scrive, due criticità che meritano di venire corrette.
Sanzioni inique nei confronti delle piccole e medie imprese
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste in Italia pet le violazioni delle norme di rintracciabilità si caratterizzano per una iniquità strutturale nei confronti delle PMI:
- la pena edittale minima di 6.000 euro genera un’aliquota effettiva fino al 6% del fatturato per le microimprese (il doppio dell’aliquota nominale del 3%);
- sul versante opposto, il tetto massimo di 150.000 euro – che viene raggiunto già con un fatturato di 5 milioni di euro – riduce l’incidenza reale sul fatturato dei grandi operatori (fino allo 0,03% nei casi di fatturato di 500 milioni);
- lo stesso illecito comporta dunque un onere fino a venti volte superiore per una microimpresa rispetto a una grande impresa, in palese contrasto con il principio di proporzionalità stabilito dalla legge 689/1981, che all’art. 11 impone espressamente di tenere conto delle condizioni economiche del trasgressore nella determinazione della sanzione.
Il meccanismo sanzionatorio appare inoltre suscettibile di censura sotto il profilo della legittimità costituzionale. L’applicazione di un minimo fisso e di un tetto massimo assoluto produce un’incidenza effettiva inversamente proporzionale alle dimensioni dell’impresa. Tale irragionevolezza intrinseca contrasta con il principio di uguaglianza sostanziale stabilito nell’articolo 3 della Costituzione italiana — che vieta l’equiparazione arbitraria di situazioni economicamente diseguali — e rischia di tradursi, per le piccole e microimprese, in un ostacolo sproporzionato all’esercizio dell’iniziativa economica privata tutelata dal suo articolo 41.
Tabella 1: impatto della legge 75/2026: il paradosso delle sanzioni sulla rintracciabilità
| Dimensione di impresa | Fatturato annuo | Sanzione applicata (legge 75/2026) | Incidenza reale sul fatturato (%) | Profilo di criticità (articoli 3 e 41 Cost.)
|
| Microimpresa | € 100.000 | € 6.000
(Minimo edittale fisso) |
6,00 % | Effetto soffocamento: la sanzione minima ignora la reale capacità economica, violando il principio di proporzionalità. |
| Piccola impresa | € 2.000.000 | € 60.000
(Calcolata al 3% del fatturato) |
3,00 % | Aliquota nominale: l’imposta rispetta la proporzione teorica della norma, pur assestando un colpo durissimo per la liquidità. |
| Media impresa | € 5.000.000 | € 150.000
(Raggiungimento del tetto massimo) |
3,00 % | Soglia limite: punto di pareggio oltre il quale l’efficacia deterrente della sanzione percentualistica smette di crescere. |
| Grande impresa | € 50.000.000 | € 150.000
(Tetto massimo assoluto) |
0,30 % | Deterrenza attenuata: l’impatto reale si riduce di 10 volte rispetto a una media impresa. |
| Colossi (retail, industria) | € 500.000.000 | € 150.000
(Tetto massimo assoluto) |
0,03 % | Iniquità strutturale: il rischio d’impresa diventa irrisorio (fino a 200 volte inferiore rispetto alla microimpresa), azzerando l’effetto deterrente. |
Applicabilità e proporzionalità della sanzione
Una seconda potenziale criticità riguarda l’applicabilità della sanzione alle violazione dei requisiti supplementari di rintracciabilità previsti dal regolamento (UE) n. 931/2011 per gli alimenti di origine animale:
- l’articolo 8 della legge 75/2016 riferisce invero espressamente al solo requisito generale di rintracciabilità stabilito dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/02;
- è pertanto dubbio, in virtù del principio di stretta legalità, che la sanzione possa venire estesa ai requisiti supplementari stabiliti dal regolamento (UE) n. 931/2011.
Si intravede inoltre una criticità nell’assenza di proporzionalità tra la sanzione eccezionalmente rigorosa stabilita per la violazione del requisito di rintracciabilità generale e quelle ben più lievi stabilite per le violazioni dei requisiti specifici previsti dalle normative di settore, le quali pure spesso perseguono obiettivi di sicurezza alimentare.
Conclusioni
In conclusione, la legge 75/2026 proietta l’Italia all’avanguardia globale nella tutela della rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, oltreché nella prevenzione e il contrasto alle frodi alimentari. Superando in tempestività persino i principali mercati esteri (come gli USA, che hanno rinviato la Food Traceability Final Rule al 2028). Per i buyer e gli importatori globali, il Made in Italy agroalimentare si conferma sinonimo di filiera sicura, trasparente e rigorosamente vigilata da sanzioni severissime.
Il regime di sanzioni draconiane rischia però al contempo di penalizzare il tessuto produttivo del Bel Paese che, con particolare riguardo al mercato domestico, si basa su microimprese e PMI. Laddove, nella filiera agricola primaria come nei laboratori artigianali e i pubblici esercizi, la formazione e la sensibilizzazione da parte delle autorità di controllo – anche attraverso l’istituto della diffida – dovrebbero precedere l’irrogazione di sanzioni il cui impatto reale può mettere in crisi le imprese.
Il riferimento letterale della legge 75/2026 al solo articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/02 rischia inoltre di compromettere l’applicabilità delle sanzioni ai requisiti supplementari previsti per gli alimenti di origine animale.
Per garantire che la filiera italiana sia non solo la più sicura, ma anche equa e competitiva, sarà fondamentale un intervento correttivo del legislatore. Nel frattempo, il ruolo delle associazioni di categoria e di realtà come FARE (Food and Agriculture Requirements) diventerà cruciale per guidare le imprese, specialmente le più piccole, verso una piena e serena conformità alle regole.
Dario Dongo
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Bibliografia
- Commission Implementing Regulation (EU) No 931/2011 of 19 September 2011 on the traceability requirements set by Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council for food of animal origin. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/931/oj
- Legge 21 aprile 2026, n. 75, Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. G.U. 14 maggio 2026 n.110 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/14/26G00089/SG
- Legge 30 aprile 1962, n. 283. Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 20/03/2024).
- Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Consolidated text: 01/01/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/2026-01-01

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


