Nel panorama sempre più complesso della sostenibilità delle organizzazioni, la responsabilità sociale rappresenta una dimensione finora sottovalutata, al di fuori dei circuiti — purtroppo ancora ristretti — delle filiere eque e solidali (Dongo et al., 2019) e dell’ancor più rara certificazione SA 8000. La Fondazione FSSC (Foundation for Food Safety Certification), ente senza scopo di lucro con sede nei Paesi Bassi già noto per lo schema di certificazione dei sistemi di sicurezza alimentare FSSC 22000, ha esteso il proprio ambito d’azione sviluppando lo schema di certificazione FSSC 24000, dedicato ai sistemi di gestione sociale (Social Management System, SMS).
Lo schema è stato pubblicato nell’ottobre 2022, nella Versione 1.0 tuttora vigente, quale strumento strutturato per verificare che le organizzazioni garantiscano condizioni di lavoro sicure ed eque, rispettino i requisiti etici di business e applichino la due diligence nella gestione della propria catena di fornitura (FSSC, 2022).
A differenza di altri strumenti di valutazione della compliance sociale, FSSC 24000 si distingue per essere allineato all’approccio dei sistemi di gestione ISO, integrando il ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) e l’approccio basato sul rischio in un sistema soggetto a audit di parte terza e riconosciuto a livello internazionale (FSSC, 2026a).
Due diligence, le direttive in Unione Europea
L’introduzione di FSSC 24000 si colloca in un contesto normativo europeo e globale in rapida evoluzione, caratterizzato dalla crescente attenzione verso la responsabilità delle imprese nei confronti dei diritti umani e della sostenibilità sociale. Il quadro giuridico di riferimento in Unione Europea è definito da due direttive, entrambe modificate nel 2026:
– la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, direttiva 2022/2464, recepita in Italia con il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125) ha introdotto obblighi estesi di rendicontazione di sostenibilità, i quali comprendono indicatori relativi ai diritti dei lavoratori, alla diversità e alle condizioni di lavoro (Dongo et al., 2022);
– la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, direttiva 2024/1760) a sua volta impone alle imprese di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo le proprie catene di attività (Dongo, 2024). Il suo recepimento in Italia è ancora atteso: la delega al Governo è contenuta in Allegato A alla legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025).
Entrambe le normative sono state modificate dalla direttiva (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026, che recepisce il primo dei sei pacchetti di semplificazione presentati dalla Commissione Europea (Omnibus I, dedicato alla sostenibilità. Dongo, 2025), dopo il rinvio già disposto dalla direttiva (UE) 2025/794, a sua volta attuata in Italia con la legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha modificato il decreto legislativo 125/2024.
Le semplificazioni introdotte dal pacchetto Omnibus I
Le semplificazioni introdotte a seguito di recepimento del pacchetto Omnibus I riducono in misura sostanziale la platea dei soggetti obbligati e riscrivono alcuni meccanismi sostanziali della due diligence:
- la CSRD si applica ora alle sole imprese con più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto superiore a 450 milioni di euro, vale a dire i ricavi delle vendite di prodotti e delle prestazioni di servizi al netto di sconti, IVA e altre imposte direttamente connesse (direttiva 2013/34/UE, articolo 2, punto 5);
- la CSDDD a sua volta ora si applica soltanto alle imprese dell’Unione con oltre 5.000 dipendenti in media e un fatturato netto mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro, ovvero alle imprese di Paesi terzi con un fatturato netto nell’Unione superiore a 1,5 miliardi di euro (direttiva 2024/1760, articolo 2, paragrafo 5).
Sul piano dei contenuti, i due atti conservano nature distinte:
- la CSRD impone un obbligo informativo, da assolvere in una sezione dedicata della relazione sulla gestione secondo gli European Sustainability Reporting Standards, con verifica esterna in forma di limited assurance; la facoltà di introdurre in futuro una reasonable assurance è stata soppressa;
- la CSDDD introduce invece un’obbligazione di mezzi, articolata in otto adempimenti: integrazione della due diligence nelle politiche e nei sistemi di gestione del rischio; identificazione e valutazione degli impatti negativi; prevenzione di quelli potenziali e cessazione di quelli effettivi; riparazione; coinvolgimento dei portatori d’interesse; meccanismo di segnalazione e procedura di reclamo; monitoraggio dell’efficacia; comunicazione al pubblico (direttiva 2024/1760, articolo 5).
Tre modifiche incidono sul contenuto di tali obblighi:
– l’identificazione degli impatti si svolge ora in due tempi, una ricognizione preliminare fondata unicamente sulle informazioni ragionevolmente disponibili e una valutazione approfondita limitata alle aree ove gli impatti risultino più probabili e più gravi (articolo 8, paragrafo 2);
– le richieste di informazioni ai partner commerciali sono ammesse solo se necessarie e, verso i partner con meno di 5.000 dipendenti, solo quando il dato non sia ragionevolmente ottenibile per altra via (articolo 8, paragrafo 2 bis);
– è venuto meno l’obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, mentre il regime armonizzato di responsabilità civile è stato sostituito da un rinvio al diritto nazionale, con diritto al risarcimento integrale e divieto di sovracompensazione (articolo 29).
Il quadro degli adempimenti e delle scadenze si riassume come segue.
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CSRD (direttiva UE 2022/2464) |
CSDDD (direttiva UE 2024/1760) |
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Natura dell’obbligo |
rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione |
dovere di diligenza sui diritti umani e sull’ambiente nella catena di attività |
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Imprese dell’Unione |
fatturato netto oltre 450 milioni di euro e oltre 1.000 dipendenti in media (criteri cumulativi) |
oltre 5.000 dipendenti in media e fatturato netto mondiale oltre 1,5 miliardi di euro |
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Franchising e licenza |
non previsto |
royalties nell’Unione oltre 75 milioni di euro e fatturato netto mondiale oltre 275 milioni di euro |
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Imprese di Paesi terzi |
fatturato netto nell’Unione oltre 450 milioni di euro, con una controllata o succursale nell’Unione oltre 200 milioni di euro |
fatturato netto nell’Unione oltre 1,5 miliardi di euro |
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Aggiornamento periodico |
annuale |
politica di due diligence almeno ogni 24 mesi; valutazione di efficacia almeno ogni 5 anni |
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Verifica esterna |
limited assurance obbligatoria |
verifica indipendente di parte terza facoltativa, a supporto degli adempimenti |
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Sanzioni |
rimesse agli Stati membri |
sanzioni pecuniarie, con limite massimo del 3% del fatturato netto mondiale |
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Recepimento |
19 marzo 2027 |
26 luglio 2028 |
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Prima applicazione |
esercizi che iniziano dall’1 gennaio 2027 |
dal 26 luglio 2029; comunicazione annuale per gli esercizi che iniziano dall’1 gennaio 2030 |
In via transitoria, per gli esercizi che iniziano tra l’1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono esentare dalla rendicontazione le imprese che non raggiungono le nuove soglie.
Lo schema di certificazione FSSC 24000
Fondamenti normativi e struttura
FSSC 24000 è uno schema di certificazione volontaria basato sulla specifica tecnica BSI/PAS 24000:2022 (Publicly Available Specification), pubblicata dal British Standards Institution, e i Requisiti Aggiuntivi dello Schema FSSC 24000, determinati dal Board of Stakeholders della Fondazione stessa. A questi si affianca la BoS Decision List, documento dinamico che prevale sulle regole esistenti o ne chiarisce la portata, con periodi di transizione definiti (FSSC, 2022).
La PAS 24000:2022 definisce i requisiti minimi per l’istituzione, l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione sociale, utilizzando l’approccio per processi, il ciclo PDCA e il pensiero basato sul rischio. La struttura armonizzata (Harmonized Structure) consente un allineamento agevole con altri standard ISO, come ISO 9001, ISO 14001 e FSSC 22000 LINK AD ARTICOLO NUOVO, e quindi l’implementazione di sistemi di gestione integrati (FSSC, 2026a).
Lo schema FSSC 24000 si articola in cinque parti, oltre a due appendici (definizioni e riferimenti normativi) e tre allegati a loro volta cogenti:
- contesto e ambito di certificazione;
- requisiti per le organizzazioni da sottoporre ad audit;
- requisiti per il processo di certificazione;
- requisiti per gli organismi di certificazione;
- requisiti per gli organismi di accreditamento.
Ambito di applicazione
La certificazione FSSC 24000 si rivolge alla manifattura e trasformazione — food e non-food — e ai servizi correlati che includono anzitutto la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio (anche tramite e-commerce), nonché la logistica. Con esclusione delle filiere del tabacco e varie altre (pellicce, armi, esplosivi e munizioni, combustibile nucleare).
La certificazione multi-sito a campione è ammessa solo nei servizi, non nella manifattura, dove ogni stabilimento deve invece venite certificato singolarmente. Le catene fino a venti siti vengono verificate per intero; oltre quel numero l’audit annuale può limitarsi a un campione, purché nei tre anni del ciclo tutti i siti vengano comunque visitati (Parte 3, clausola 5.3).
L’audit copre l’intero sito e tutti i lavoratori — permanenti, temporanei, a tempo parziale — inclusi i non dipendenti sotto il controllo dell’organizzazione, appaltatori inclusi, oltre agli alloggi forniti o imposti e ai magazzini fuori sito della stessa entità giuridica. Un deposito che serva anche altri clienti, incluse altre società del gruppo, richiede certificazione separata (Parte 3, clausole 4.2 e 5.2.2).
FSSC 24000 e FSSC 22000 rimangono schemi indipendenti: la certificazione può riguardare l’uno, l’altro o entrambi (FSSC, 2025a).
Processo di certificazione
Il percorso di certificazione si articola nelle seguenti fasi:
- comprensione dei requisiti;
- implementazione operativa;
- selezione di un organismo di certificazione autorizzato;
- audit di certificazione con chiusura delle non conformità;
- mantenimento della conformità attraverso audit di sorveglianza annuali nel corso del ciclo triennale (FSSC, 2025b).
L’audit iniziale si articola in due stadi: lo Stage 1, di natura documentale e preparatoria, e lo Stage 2, di verifica dell’effettiva implementazione del sistema. L’intervallo tra i due non può superare i sei mesi; oltre tale termine lo Stage 1 deve venire ripetuto. Il primo audit di sorveglianza, a sua volta, non può collocarsi oltre dodici mesi dalla data della decisione di certificazione, pena la sospensione del certificato (FSSC, 2022).
La durata dell’audit viene calcolata in base al numero complessivo di lavoratori e alla superficie del sito, con un minimo di una giornata-uomo (e una riduzione massima del 20%, se documentata e giustificata). Il numero di lavoratori da intervistare e di fascicoli personali da esaminare varia da 4, per i siti fino a 49 addetti, fino a 30 oltre i 2.000. Le interviste devono venire condotte in forma riservata, senza presenza di supervisori o del management, in una lingua compresa dal lavoratore.
Il certificato ha validità triennale ed è soggetto a audit di sorveglianza annuali e a un audit di ri-certificazione al termine del terzo anno. Le organizzazioni certificate sono inserite in un registro pubblico consultabile sul sito FSSC, aggiornato quotidianamente, che garantisce trasparenza e visibilità nei confronti di clienti e stakeholder (FSSC, 2025b).
Organismi di certificazione e qualificazione degli auditor
La solidità dello schema è garantita da requisiti stringenti per gli organismi di certificazione e da una qualificazione degli auditor tra le più elevate del settore. I control bodies devono:
- essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 17021-1 da un organismo di accreditamento firmatario dell’accordo multilaterale di riconoscimento;
- aderire all’APSCA (Association of Professional Social Compliance Auditors);
- ottenere una licenza specifica dalla Fondazione FSSC (FSSC, 2026a; FSSC, 2026b).
Gli auditor devono essere dipendenti o contrattualizzati da un ente di certificazione autorizzato e aderente ad APSCA. Per guidare un audit FSSC 24000 è obbligatorio detenere la designazione CSCA (Certified Social Compliance Auditor. FSSC, 2022; FSSC, 2026b). APSCA sovrintende a 84 imprese aderenti e oltre 5.300 auditor in più di 100 Paesi, i quali conducono quasi 200.000 audit l’anno (FSSC, 2026b).
Un ulteriore presidio di indipendenza è la rotazione obbligatoria: nessun auditor può operare per più di due cicli triennali presso la stessa organizzazione certificata, né come lead auditor né come co-auditor, e deve poi rimanere fuori per almeno un anno prima di potervi tornare (FSSC, 2022).
Audit senza preavviso e programma di integrità
Come per FSSC 22000, anche FSSC 24000 prevede l’obbligo di almeno un audit di sorveglianza senza preavviso, ogni tre anni, dopo l’audit di certificazione iniziale. La rispettiva procedura prevede che il piano di audit non venga condiviso prima della riunione di apertura e l’ispezione dei locali inizi entro un’ora dall’arrivo dell’auditor; il rifiuto di sottoporsi all’audit comporta la sospensione del certificato entro tre giorni lavorativi e il ritiro se la verifica non viene svolta entro sei mesi.
Il FSSC Integrity Program rappresenta un ulteriore elemento di garanzia: attraverso un sistema di monitoraggio continuo che include formazione, mentoring, revisioni documentali, valutazioni presso gli uffici degli enti di certificazione e audit testimoniati, la Fondazione assicura il rispetto degli standard e la coerenza dei risultati di certificazione. Il programma, ereditato dall’esperienza consolidata con FSSC 22000, costituisce l’architrave della fiducia del mercato nei confronti dello schema (FSSC, 2026a).
Vantaggi e oneri legati all’adozione dello schema
Vantaggi
La certificazione FSSC 24000 offre alle organizzazioni vantaggi strategici e operativi di diversa natura:
- dimostrare l’impegno per la sostenibilità sociale, in conformità alla direttiva (UE) 2024/825 sulle asserzioni (sociali e) ambientali, recepita in Italia con d.lgs. 30/2026, senza incorrere nel rischio di contestazioni di pratiche commerciali sleali (greenwashing) ora soggette in Italia a sanzioni fino a 10 milioni di euro (Dongo et al., 2026);
- il riconoscimento internazionale — benchmarking SSCI del Consumer Goods Forum, endorsement di Global ACI, inserimento nella ITC Standards Map, accettazione da parte di EcoVadis dal dicembre 2025 — facilita l’accesso ai mercati globali;
- la riduzione dell’audit fatigue consente di soddisfare i requisiti di compliance sociale di più clienti senza ospitare ripetute verifiche di seconda parte, riducendo le interruzioni operative;
- la struttura armonizzata con gli standard ISO permette l’integrazione con i sistemi di gestione preesistenti, ottimizzando risorse e tempi di audit.
Dal punto di vista del risk management, l’approccio sistematico di FSSC 24000 aiuta a identificare e gestire i rischi legati ai diritti umani, alle pratiche lavorative e all’etica commerciale, contribuendo a proteggere il marchio. La differenza rispetto all’audit sociale tradizionale, come sottolineato dalla direzione tecnica della Fondazione, sta nel passaggio da una preparazione episodica in vista delle verifiche a un sistema di gestione permanente, ove l’analisi dei rischi specifici dell’organizzazione aggiunge controlli propri a quelli di base (FSSC, 2026b).
L’implementazione posiziona infine le organizzazioni in anticipo rispetto agli obblighi normativi, riducendo il rischio regolatorio e rafforzando la relazione con i buyer, i quali possono così considerare la maggiore affidabilità dei fornitori certificati (come partner a minor rischio).
Oneri
L’adozione dello schema FSSC 24000 comporta del resto oneri significativi da considerare con realismo. Il primo è rappresentato dai costi di implementazione: l’allestimento di un sistema di gestione sociale conforme alla PAS 24000:2022 e ai requisiti aggiuntivi richiede investimenti in formazione, revisione delle procedure, mappatura dei rischi sociali nonché, spesso, il supporto di consulenti esterni. Le piccole e medie imprese possono trovare l’adeguamento impegnativo, pur disponendo degli strumenti di supporto e dei documenti guida resi disponibili gratuitamente dalla Fondazione (FSSC, 2025b).
I costi di certificazione vanno considerati su due piani. Le tariffe della Fondazione comprendono una quota di 330 euro per ogni report di audit caricato nella piattaforma, dovuta dall’organizzazione certificata tramite il proprio organismo di certificazione, con un sovrapprezzo per sito nelle certificazioni multi-sito, e una quota annuale a carico del certification body (CB) compresa tra 7.500 e 15.500 euro in funzione del volume di report (FSSC, 2026c). A queste si aggiunge — ed è la voce prevalente — il corrispettivo dell’attività di audit, determinato dalle giornate calcolate secondo le tabelle dello schema. Gli audit senza preavviso impongono poi una prontezza operativa costante, con risorse dedicate al monitoraggio interno e alla gestione documentale.
Va infine considerata la severità del regime delle non conformità, graduate in minori, maggiori e critiche. Le maggiori devono venire definite entro 28 giorni di calendario dall’ultimo giorno di audit, pena la sospensione del certificato o la ripetizione integrale dello Stage 2. Le critiche — impiego di lavoro minorile, lavoro forzato, trattamenti inumani, violazioni della sicurezza che espongano i lavoratori a pericolo imminente, tentata corruzione dell’auditor, occultamento di siti produttivi — comportano la sospensione del certificato entro tre giorni lavorativi e il ritiro se non risolte entro sei mesi. Se emergono in sede di certificazione iniziale, l’audit è fallito e va ripetuto per intero (FSSC, 2022).
Conclusioni
Lo schema FSSC 24000 rappresenta un passo significativo nell’evoluzione degli strumenti di governance della sostenibilità sociale nelle filiere dei beni di consumo. La sua forza risiede nella capacità di combinare un approccio sistemico, allineato alla struttura armonizzata ISO, con criteri di performance sociale rigorosi e una governance della certificazione tra le più solide del settore, garantita dall’integrazione con APSCA e dal programma di integrità della Fondazione.
Il paradosso del momento merita attenzione. Proprio mentre il legislatore europeo restringe la platea delle imprese direttamente soggette agli obblighi di due diligence, la domanda di sostenibilità — che include la sostenibilità sociale — si va affermando sul mercato e richiede a sua volta l’adozione di uno schema di certificazione di parte terza, quale FSSC 22000, idoneo a dimostrare le garanzie sociali nell’intero corso delle catene di fornitura.
La diffusione dello schema rimane però ancora agli inizi. L’interesse è testimoniato dagli oltre 500 iscritti al webinar informativo del febbraio 2026 e dalle prime certificazioni in nuovi mercati — l’azienda statunitense RCB International, fornitore di oli essenziali, ha ottenuto la certificazione nell’ottobre 2025 dopo un percorso avviato l’anno precedente — ma i numeri sono lontani dalle oltre 42.000 organizzazioni certificate FSSC 22000. Il successo dipenderà dalla capacità delle organizzazioni di valutare realisticamente gli investimenti necessari e di integrare il sistema di gestione sociale con i processi esistenti, e dalla capacità del mercato di riconoscere il valore di una verifica strutturata e indipendente rispetto alle valutazioni di compliance sociale tradizionali.
Dario Dongo
Riferimenti
Fonti normative dell’Unione Europea
Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directives 2004/109/EC, 2006/43/EC and 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18
Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. Consolidated text: 18/03/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18
Directive (EU) 2025/794 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2025 amending Directives (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards the dates from which Member States are to apply certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements. Official Journal of the European Union, L, 16.4.2025. http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj
Directive (EU) 2026/470 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760. Official Journal of the European Union, L, 26.2.2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj
Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj
Fonti normative nazionali
Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (15G00153). Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 05/03/2026). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139!vig=
Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 537/2014, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (24G00145). Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/08/2025). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125!vig=
Legge 8 agosto 2025, n. 118. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (25G00126). Normattiva. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-08-08;118!vig=
Legge 17 marzo 2026, n. 36. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2025 (26G00053). Normattiva. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36!vig=
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione (26G00047). Normattiva. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30!vig=
Documenti di schema e fonti istituzionali
BSI. (2022). PAS 24000:2022. Social management system — Specification. British Standards Institution. https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/11/PAS24000_2022_Social-Management-System.pdf
FSSC. (2022). FSSC 24000 Scheme. Social Management System Certification. Version 1.0, October 2022. Foundation for Food Safety Certification. https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/12/FSSC-24000-Scheme-Version-1.0_2022.pdf
FSSC. (2025a). FSSC 24000 Version 1.0 FAQ. Foundation for Food Safety Certification. https://www.fssc.com/fssc-24000/fssc-24000-faq/
FSSC. (2025b). How to achieve FSSC 24000 certification. A simple guide. Foundation for Food Safety Certification. https://www.fssc.com/insights/fssc-24000-certification-guide/
FSSC. (2026a). FSSC 24000. Delivering trust and impact for global social responsibility. Foundation for Food Safety Certification. https://www.fssc.com/fssc-24000/
FSSC. (2026b, febbraio). Insights Webinar FSSC 24000. Ethics and systems in action for trusted social compliance [sintesi del webinar]. Foundation for Food Safety Certification. https://www.fssc.com/insights/insights-webinar-fssc-24000-ethics-and-systems-in-action-for-trusted-social-compliance/
FSSC. (2026c). Requirements for licensed CBs. Foundation for Food Safety Certification. https://www.fssc.com/certification-bodies/requirements-licensed-cbs/
The Consumer Goods Forum & Foundation FSSC. (2024). Joint press release. FSSC 24000 achieves SSCI recognition. https://www.fssc.com/insights/joint-press-release-fssc-24000-achieves-ssci-recognition/
Approfondimenti giuridici
Dongo, D., Baldelli, G. (2018, 22 dicembre). Fairtrade, ABC. Il tipo di Natale che vorremmo vivere ogni singolo giorno. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/fair-trade-abc-il-natale-che-vorremmo-ogni-santo-giorno/
Dongo, D., Bosani, E. (2022, 18 novembre). Corporate Sustainability Reporting. Al via l’obbligo di rendicontazione ESG per le imprese. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-reporting-al-via-lobbligo-di-rendicontazione-esg-per-le-imprese/
Dongo, D. (2024, 23 settembre): Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU) No 2024/1760, l’ABC. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-due-diligence-directive-eu-no-2024-1760-labc/
Dongo, D. (2025, 16 febbraio). DOSSIER – e semplificazioni, CSR e due diligence a rischio? FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/omnibus-csr-due-diligence-a-rischio/
Dongo, D., Della Penna A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


