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Nettari di frutta: le nuove regole su zuccheri ed etichette

La direttiva UE su succhi e nettari di frutta definisce in modo rigoroso i loro requisiti, così da distinguere queste due categorie merceologiche dalle altre bevande alla frutta. 

Il nettare di frutta deve rispondere ad appositi criteri di composizione — materie prime ammesse, tenore minimo di frutta, limiti di zucchero e/o miele, uso di edulcoranti — nonché di etichettatura e di impiego del nutrition claim ‘senza zuccheri aggiunti’. 

La riforma introdotta con la Breakfast Directive ne ridefinisce i limiti compositivi e la trasparenza in etichetta, ponendo nuovi vincoli operativi per l’industria di trasformazione e la distribuzione.

Nettare di frutta, il quadro normativo

La disciplina di riferimento è la Fruit Juice Directive 2001/112/EC, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, come modificata dalla Breakfast Directive (EU) 2024/1438. La direttiva — recepita in Italia con il decreto legislativo 151/2004 e 207/2025 — è a sua volta coerente con il General standard for fruit juices and nectars definito dalla Commissione del Codex Alimentarius nel 2005 e aggiornato nel 2024.

Il nettare di frutta è definito come il prodotto fermentescibile ma non fermentato ottenuto con l’aggiunta di acqua, con o senza aggiunta di zuccheri e/o miele, ai succhi di frutta e ai prodotti analoghi, alla purea di frutta e/o alla purea di frutta concentrata, o a un miscuglio di tali prodotti, nel rispetto dei requisiti dell’allegato IV (FJD, Allegato I, Parte I, punto 5).

La sequenza produttiva 

La sequenza produttiva del nettare di frutta si articola dunque come segue:

  • trasformazione della frutta in succo e/o purea; 
  • eventuale concentrazione e successiva ricostituzione; 
  • eventuale restituzione di aroma, polpa e cellule ottenuti con processi fisici adeguati dalle stesse specie di frutta;
  • aggiunta di acqua, in quota tale da garantire il tenore minimo di frutta nel prodotto finale;
  • eventuale aggiunta di zuccheri e/o miele, ovvero di edulcoranti.

Confronto tra le bevande a base di frutta

Categoria Elemento distintivo Edulcoranti Regole applicabili
Succo di frutta ottenuto dalla parte commestibile del frutto, senza aggiunta di acqua né di zuccheri né di edulcoranti non ammessi Fruit Juice Directive, come modificata dalla Breakfast Directive
Succo di frutta da concentrato ricostituito con acqua potabile, nel rispetto del valore Brix minimo di cui in allegato V non ammessi Fruit Juice Directive, come modificata dalla Breakfast Directive
Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri zuccheri naturalmente presenti ridotti di almeno il 30%, con metodi fisici, senza edulcoranti non ammessi Fruit Juice Directive, come modificata dalla Breakfast Directive
Nettare di frutta succo e/o purea, acqua, eventuali zuccheri e/o miele, nel rispetto del tenore minimo di frutta non ammessi Fruit Juice Directive, come modificata dalla Breakfast Directive
Nettare di frutta senza zuccheri aggiunti fabbricato senza aggiunta di zuccheri né di miele, nel rispetto del tenore minimo di frutta ammessi, in sostituzione totale o parziale degli zuccheri; il loro impiego preclude tuttavia il claim ‘senza zuccheri aggiunti’ Fruit Juice Directive, come modificata dalla Breakfast Directive
Nettare di frutta con apporto energetico ridotto apporto energetico ridotto di almeno il 30% rispetto a un prodotto analogo, nel rispetto del tenore minimo di frutta ammessi, in sostituzione totale o parziale degli zuccheri; il loro impiego preclude il claim ‘senza zuccheri aggiunti’ Fruit Juice Directive, come modificata dalla Breakfast Directive
Altre bevande alla frutta al di fuori dall’ambito della direttiva, nessun tenore minimo di frutta né limite compositivo ammessi regolamento (UE) n. 1169/2011

NB: le denominazioni di succo e di nettare di frutta sono riservate ai prodotti precisamente definiti nella Fruit Juice Directive e non possono venire utilizzate per designare le bevande che — pur essendo realizzate con frutta — non rispondano alle specifiche caratteristiche ivi stabilite.

Classificazione dei frutti e ‘tenore minimo’ 

L’allegato IV della ‘direttiva succhi’ stabilisce il tenore minimo di succo e/o purea che un nettare deve avere, espresso in percentuale del volume del prodotto finito. Il tenore minimo varia in relazione ai singoli frutti, che la direttiva distingue in tre gruppi:

  • Parte I — frutta dal succo acido, non idonea al consumo allo stato naturale. Frutto della passione, ribes nero, bianco e rosso, olivello spinoso, limoni e limette: 25%. Uva spina, prugnole, prugne, susine, sorbe, mirtilli rossi: 30%. Marasche: 35%. Altre ciliegie, cinorrodi, mirtilli, lamponi, albicocche, fragole, more: 40%. Bacche di sambuco e cotogne: 50%. Altra frutta della categoria: 25%;
  • Parte II — frutta a basso tenore di acido, molto polposa o molto aromatica. Manghi, banane, guaiave, papaie, litchi, melegrane, anacardi e le altre specie elencate: 25%;
  • Parte III — frutta con succo idoneo al consumo allo stato naturale. Mele, cotogne, pere, pesche, agrumi diversi da limoni e limette, ananas, pomodori e altra frutta della categoria: 50%.

Zuccheri e miele, i nuovi limiti

La ‘direttiva succhi’ prevedeva in origine l’eventuale aggiunta di zuccheri e/o miele — in tutti i nettari di frutta — fino a un massimo del 20% sul peso totale del prodotto finito. La  Breakfast Directive ha invece introdotto limiti differenziati in funzione del gruppo di appartenenza del frutto:

  • 20% del peso totale per i nettari di frutta dal succo acido, non idonea al consumo allo stato naturale (Allegato IV, Parte I);
  • 15% per i nettari di frutta a basso tenore di acido, molto polposa o molto aromatica (Allegato IV, Parte II);
  • 10% per i nettari di frutta con succo idoneo al consumo allo stato naturale  (Allegato IV, Parte II).

La ratio di questa riforma sostanziale è esplicitata nei considerando della Breakfast Directive: la quota di zuccheri o miele va ridotta per i nettari ottenuti da frutti naturalmente poco acidi e già gradevoli al palato. Così ad esempio un nettare di pesca o di pera (Parte III) passa da un massimo del 20% a un massimo del 10%, la riduzione più severa.

Si tratta ovviamente di limiti massimi, non di composizioni obbligatorie. La riforma ha comunque comportato la necessità di riformulare una parte dei prodotti finora disponibili a scaffale.

Gli ‘zuccheri‘ che possono venire aggiunti rimangono quelli definiti in Allegato II alla FJD: gli zuccheri di cui alla direttiva 2001/111/CE (zucchero di fabbrica o bianco anche raffinato; zucchero liquido, anche invertito; sciroppo di zucchero invertito; sciroppo di glucosio anche disidratato; destrosio anche monoidrato o anidro, fruttosio), lo sciroppo di fruttosio e gli zuccheri derivati dalla frutta.

‘Senza zuccheri aggiunti’, condizioni d’impiego

L’indicazione ‘senza zuccheri aggiunti’, e ogni altra indicazione di significato equivalente per il consumatore, in etichetta e pubblicità del nettare di frutta:

  • è consentita solo se il prodotto non contiene mono‑ o disaccaridi aggiunti, né ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, compresi gli edulcoranti;
  • deve venire sempre accompagnata, a seguito della riforma intervenuta con la Breakfast Directive, dalla dicitura ‘contiene naturalmente zuccheri‘. In linea con la disciplina applicabile alla generalità dei prodotti alimentari, ai sensi del Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 (Dongo, 2023).

Nel diverso caso dei succhi di frutta, laddove la nuova direttiva ha invece previsto l’indicazione facoltativa ‘i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti‘, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita (d.lgs. 151/2004, articolo 4, comma 6‑ter). Al preciso scopo di distinguere tale categoria merceologica, ove l’aggiunta di zuccheri ed edulcoranti non è mai ammessa.

Edulcoranti, regole d’impiego e di etichettatura 

La Fruit Juice Directive ammette l’impiego degli edulcoranti, in sostituzione totale o parziale degli zuccheri, nei soli nettari di frutta (non anche dei succhi di frutta) realizzati ‘senza zuccheri aggiunti o con apporto energetico ridotto’ [di almeno il 30% rispetto alla media dei prodotti della stessa categoria più venduti nel mercato di riferimento, ndr], ‘fatto salvo il regolamento (CE) n. 1924/06’ (Allegato I, Parte I, punto 5). 

La denominazione dell’alimento deve in questi casi venire accompagnata dall’indicazione «con edulcorante/i», ai sensi del Food Information Regulation (EU) No 1169/11, Allegato III, punto 2.1. 

Il legislatore europeo ha tuttavia espressamente escluso, si noti bene, che il nettare di frutta con edulcoranti possa riportare il nutrition claim ‘senza zuccheri aggiunti’ (Allegato I, Parte II, punto 2, quinto trattino della direttiva 2001/112/CE, come sostituito dalla dir. UE 2024/1438). Ne consegue che le bevande alla frutta con edulcoranti devono venire commercializzate con una diversa denominazione, di tipo descrittivo, la quale è sempre indispensabile (Dongo, 2026).

L’etichetta del nettare, quattro elementi da leggere

L’etichettatura del nettare deve sempre riportare, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, ‘il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o del miscuglio di tali ingredienti, con la dicitura «frutta … % minimo»’ (FJD, articolo 3, comma 7). In questo modo:

  • l’operatore dichiara sotto la propria responsabilità la quantità effettiva di frutta presente nel prodotto; 
  • i consumatori e i buyer possono apprezzare i nettari con un tenore di frutta superiore al minimo stabilito. 

La notizia ‘da concentrato/i‘ o ‘parzialmente da concentrato/i‘ è a sua volta obbligatoria, in etichetta dei nettari così ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all’intero contesto e a caratteri chiaramente visibili.

‘Succo e polpa‘. Non è una formula di marketing, ma una denominazione specifica riservata in Italia ai ‘nettari ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata’ (FJD, Allegato III, Parte I, lettera ‘c’).

Frutta utilizzata. Se il prodotto è fabbricato con due o più specie, la denominazione di vendita indica la frutta utilizzata in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree, come riportato nell’elenco degli ingredienti. Con tre o più specie è ammessa la dicitura ‘più specie di frutta’, un’indicazione simile o il numero delle specie utilizzate (FJD, articolo 3.3).

Il regime transitorio e la sugar tax sospesa

Le disposizioni del d.lgs. 207/2025 si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026. I prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, in conformità alla disciplina previgente, possono venire commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. Sugli scaffali convivranno quindi, ancora per mesi, etichette costruite su due regimi diversi.

Sullo sfondo rimane l’imposta sul consumo delle bevande edulcorate, c.d. sugar tax, introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e mai entrata in vigore. Colpisce i prodotti delle voci NC 2009 e 2202 ottenuti con aggiunta di edulcoranti, naturali o sintetici, nella misura di 10 centesimi di euro per litro (10 euro per ettolitro) sui prodotti finiti. I nettari con zuccheri aggiunti o con edulcoranti vi rientrerebbero, i succhi 100% no. 

La legge 30 dicembre 2025, n. 199 ne ha peraltro differito l’efficacia all’1 gennaio 2027 (articolo 1, comma 125), per l’ottava volta dalla sua teorica introduzione così finora mai avvenuta.

Analisi del mercato italiano e consumi

Secondo le rilevazioni Circana relative all’anno terminato a marzo 2025, il mercato italiano di succhi e nettari ha raggiunto 533 milioni di litri (‑6,3%) per 831,7 milioni di euro (‑4,3%), considerando ipermercati, supermercati, libero servizio, dettaglio tradizionale e discount.

L’andamento per segmento è però fortemente divergente:

  • bevande a base frutta fino al 29%: +0,3% a volume e +1,2% a valore;
  • bevande a base frutta dal 30 al 99%: ‑0,3% a volume e +3,2% a valore; 
  • nettari e prodotti simili: ‑14,5% a volume e ‑13% a valore; 
  • succhi 100%: ‑16,5% a volume e ‑11,3% a valore; 
  • spremute UHT: ‑24,3% a volume e ‑19,4% a valore; 
  • frullati UHT: ‑27,7% a volume e ‑27,4% a valore.

Il paradosso è evidente: le due categorie la cui qualità è regolamentata a livello europeo e internazionale (Codex Alimentarius, 2005) — nettari e succhi di frutta — arretrano a doppia cifra, mentre quelle a formulazione libera resistono e anzi crescono lievemente. Nello stesso periodo cresce peraltro la domanda di referenze con claim ‘senza zuccheri aggiunti‘ (Distribuzione Moderna, 2025).

La struttura distributiva spiega parte del fenomeno. I supermercati assorbono il 45,3% dei volumi e il 50,4% del valore, i discount il 34,6% dei volumi ma solo il 27% del valore. La marca del distributore rappresenta il 43,3% del valore della categoria, mentre i primi tre gruppi industriali — Conserve Italia, Zuegg e Gruppo Parmalat — ne coprono complessivamente il 35,2%.

Nel periodo annuale intercorso tra l’1 settembre 2024 e il 31 agosto 2025, Circana ha poi rilevato per l’insieme di succhi, nettari e altre bevande frutta nella sola distribuzione moderna 515 milioni di litri (‑6% circa) e 864 milioni di euro (‑3%), con prezzo medio salito a 1,68 euro al litro — 1,88 nella grande distribuzione, 1,31 nei discount (Beverfood.com, 2025).

Il nettare conserva peraltro una ragion d’essere tecnologica peculiare: rendere bevibili frutti troppo acidi, troppo polposi o troppo aromatici per venire consumati come succo, valorizzando pesche, pere e albicocche della frutticoltura italiana in una forma stabile e trasportabile.

Come scegliere un nettare di frutta 

La scelta di un nettare di frutta dovrebbe considerare diversi aspetti:

  • l’indicazione ‘frutta … % minimo‘ permette di confrontare i vari nettari, a parità di frutto/i utilizzato/i. Il valore del prodotto tende a essere proporzionale alla quantità di frutta impiegata;
  • certificazione biologica, per la migliore garanzia di tutela degli ecosistemi e della biodiversità, anche nel microbiota dei frutti (Dongo et al., 2019); in subordine, assenza di residui di fitofarmaci; 
  • l’origine dei frutti non è di per sé un indicatore di qualità, ma la scelta di prodotti con origine agricola Italia consente al contempo di sostenere la frutticoltura nazionale e la filiera corta (Dongo, 2019; Dongo, 2026);
  • le denominazioni ‘nettare‘ e ‘succo e polpa‘ a loro volta si distinguono poiché nel primo caso la base di frutta è succo, nel secondo purea. Non varia dunque la qualità ma piuttosto la densità del prodotto.

Per gli operatori professionali è essenziale verificare le schede tecniche dei prodotti e la conformità rispetto alle nuove norme sopra descritte, oltre alle varie certificazioni. La squadra di GIFT (Great Italian Food Trade) supporta i buyer internazionali nella selezione di fornitori italiani affidabili, con competenze su legislazione alimentare, caratteristiche tecniche dei prodotti e valutazione delle filiere.

Conclusioni

I nettari di frutta arrivano al 14 giugno 2026 con una disciplina più severa proprio mentre il mercato li penalizza. È una combinazione che può venire letta in due modi.

Il primo è recettivo, ossia adeguare le etichette e attendere. Il secondo è proattivo: la riduzione dei limiti di zuccheri aggiunti, l’obbligo di accompagnare il claim con la dicitura ‘contiene naturalmente zuccheri‘ e la crescita documentata della domanda di prodotti senza zuccheri aggiunti convergono nella stessa direzione. Chi lavora su percentuali di frutta superiori al minimo di legge, su materia prima italiana tracciata e possibilmente biologica con ‘clean label’ dispone oggi di argomenti verificabili, non soltanto evocativi.

Per il consumatore, la regola rimane una sola: la denominazione legale e la dicitura ‘frutta … % minimo’ dicono, in due righe, più di qualsiasi immagine sulla confezione.

Dario Dongo

Credit cover Silvia da Pixabay 

Riferimenti

Fonti normative dell’Unione Europea

Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption. Consolidated text: 14/06/2026. http://data.europa.eu/eli/dir/2001/112/2026-06-14 

Directive (EU) 2024/1438 of the European Parliament and of the Council of 14 May 2024 amending Council Directives 2001/110/EC, 2001/112/EC, 2001/113/EC and 2001/114/EC. http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1438/oj 

Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01 

Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food additives. Consolidated text: 18/08/2026. http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/2026-08-18 

Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text: 13/12/2014. http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13 

Fonti normative italiane

Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151. Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana. Normattiva. Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 05/01/2026: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004;151 

Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 207. Attuazione della direttiva (UE) 2024/1438. Normattiva. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;207 

Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026‑2028, articolo 1, comma 125. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 301 del 30 dicembre 2025. Normattiva. Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 07/08/2026. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-30;199!vig= 

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius Commission. (2005). General standard for fruit juices and nectars (CXS 247-2005) (amended 2024). FAO/WHO. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B247-2005%252FCXS_247e.pdf

Articoli di approfondimento

Dongo, D. (2023, 16 giugno). Bevande alla frutta ‘zero zuccheri aggiunti’? FARE (Food and Agriculture Requirements). https://fareagrifood.com/2023/06/16/bevande-frutta-zero-zuccheri-aggiunti/ 

Dongo, D. (2026, 5 giugno). Denominazione, il caso dei formaggi. FARE (Food and Agriculture Requirements). https://fareagrifood.com/2026/06/05/denominazione-caso-formaggi/ 

Dongo, D., Ferrucci, D. (2019, 28 luglio). Il tempo delle mele BIO. Tanto meglio per la salute, dimostra la scienza. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/il-tempo-delle-mele-bio-tanto-meglio-per-la-salute-dimostra-la-scienza/

Dongo, D. (2019, 27 settembre). Filiera corta, concetti e valori. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/filiera-corta-concetti-e-valori/ 

Dongo, D. (2026, 6 agosto). Reg. (UE) 2026/1739: ‘giusto’, ‘equo’ e ‘filiera corta’, contratti scritti, meat sounding. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/regolamento-ue-2026-1739-agricoltori-filiera-alimentare/ 

Statistiche e mercato

Beverfood.com. (2025, 26 novembre). Succhi e bevande frutta nel 2025, volumi ancora in calo nella distribuzione moderna. https://www.beverfood.com/mercato-succhi-bevande-frutta-italia-calo-vendite/ 

Distribuzione Moderna. (2025, 5 giugno). Succhi e nettari: cresce il trend del senza zuccheri aggiunti (elaborazione su dati Circana). https://distribuzionemoderna.info/mercati/succhi-e-nettari-cresce-il-trend-del-senza-zuccheri-aggiunti 

DARIO DONGO
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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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