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Bisfenolo A, misure blande

Il bisfenolo A, BPA – interferente endocrino che altera gli equilibri ormonale e metabolico – è al centro delle preoccupazioni degli esperti di sicurezza alimentare. Ma le restrizioni al suo impiego negli imballaggi e i materiali a contatto con i cibi – introdotte dalla Commissione europea con il regolamento UE 2018/213 (1) – sono misure blande, lontane dagli obiettivi.

Bisfenolo A, dove si trova

Il BPA è impiegato – per il 70% della produzione totale – nella sintesi del policarbonato. Una plastica versatile in quanto trasparente, durevole e resistente. Si trova tra l’altro nelle lenti per occhiali, CD e DVD, caschi, telefoni cellulari, spine prese e contatori, sportelli per forni a microonde.

Nel settore alimentare, il policarbonato trova impiego nei recipienti per alimenti e bevande (stoviglie in plastica), vasellame per cottura a microonde, utensili da cucina, serbatoi per l’acqua e tettarelle. (2) Fino al 2011, anno del suo divieto a tale uso, anche nei biberon. (3)

Il BPA è poi utilizzato nelle resine epossidiche, impiegate come rivestimenti sia in varie applicazioni industriali (tra cui le cisterne per l’acqua potabile), sia nei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA). Come i barattoli di latta per alimenti e le lattine delle bibite, che lo contengono nell’80% dei casi.

BPA, quali pericoli?

L’EFSA, Autorità europea per la sicurezza alimentare, a seguito di accurate analisi sugli animali e sull’uomo, ha concluso che:
– livelli elevati di esposizione al BPA sono probabile causa di effetti nocivi su reni e fegato,

– effetti del BPA sui sistemi riproduttivo, nervoso, immunitario, metabolico e cardiovascolare e la possibilità di indurre il cancro sono possibili.

Le nuove restrizioni introdotte dalla Commissione europea sono perciò basate sul principio di precauzione. Dato atto di una ‘situazione di incertezza sul piano scientifico, anche se il rischio per la salute umana non ha ancora potuto essere pienamente dimostrato’.

Bisfenolo A, le nuove regole

Il regolamento UE 2018/213, ‘relativo all’utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari’, introduce alcune novità.

Il divieto totale d’impiego del bisfenolo A viene esteso alla produzione di tazze e bottiglie in policarbonato destinate a lattanti. Nonché ai rivestimenti di imballaggi destinati a formule per lattanti e alimenti per la prima infanzia. (4)

Il campo di applicazione della normativa – finora limitato ai soli polimeri – viene esteso a vernici e rivestimenti. (5) 

Ogni produttore di materiali a contatto con gli alimenti e imballi alimentari dovrà monitorare in via sistematica i livelli di migrazione del BPA, mediante apposite prove di laboratorio.

Le ‘dichiarazioni di conformità’, vale a dire i documenti ufficiali che devono venire trasferiti agli utilizzatori e messi a disposizione delle autorità di controllo, sono a loro volta soggette a ulteriori requisiti.

Il regolamento UE 2018/213 si applica a far data dal 6.9.18, per consentire agli operatori di adeguarvisi  e smaltire eventuali scorte di merci non conformi.

BPA, misure blande

Le misure adottate dalla Commissione europea, a ben vedere, risultano in ogni caso blande. Non solo rispetto alla valutazione scientifica del rischio espressa da Efsa, ma anche tenuto conto dell’apposita risoluzione 6.10.16 del Parlamento Europeo.

L’Assemblea di Strasburgo aveva infatti richiesto alla Commissione di vietare tout-cour l’utilizzo di bisfenolo A in tutti i materiali a contatto e gli imballaggi per alimenti. (6)

I pericoli associati al BPA, del resto, hanno già indotto diversi Stati – in Europa e nel mondo – ad adottare quelle misure di rigore che Bruxelles non ha avuto il coraggio di adottare. Mostrando così più apprensione verso il business dell’industria chimica e di Big Food che verso la salute dei consumatori.

Luca Foltran e Dario Dongo

Note

(1) V. reg. UE 2018/213, su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0213&from=EN

(2) Sulla base di quanto previsto dal reg. UE 10/2011

(3) Cfr. reg. UE 321/2011

(4) Ci si riferisce a latte artificiale, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per l’infanzia o latte e bevande a base di latte

(5) In tali casi, il limite di migrazione di BPA da articoli ed imballaggi (vale a dire, la quantità massima di sostanza che può contaminare l’alimento) è stato ridotto di 12 volte (da 0,6 mg/Kg a 0,05 mg/Kg)

(6) Il Parlamento Europeo ha altresì evidenziato la necessità di escludere il bisfenolo S (BPS) tra le possibili alternative al BPA, tenuto conto della somiglianza dei relativi profili tossicologici

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