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Incoterms 2020 al nastro di partenza

INCOTERMS 2020. La versione aggiornata dei termini di riferimento per gli scambi internazionali entra in vigore l’1.1.20 e si applica fino al 31.12.29. Le novità – presentate dalla International Chamber of Commerce (ICC), il 10.9.20 a Parigi, in brevi cenni a seguire.

Incoterms, un secolo di clausole univoche per le vendite internazionali

Parigi, 1919. La Conferenza di Pace e l’istituzione della Lega delle Nazioni stimolano la ripresa degli scambi internazionali, vieppiù necessari alle ricostruzioni post-belliche. Viene istituita la Chambre de Commerce Internationale, ICC, quale istituzione di riferimento per regolare gli accordi e risolvere eventuali dispute. Nel 1936 la ICC pubblica la prima versione degli Incoterms, vale a dire un gruppo di diciture che esprimono in modo univoco i diversi criteri di ripartizione tra le parti degli obbligazioni e responsabilità nell’ambito dei contratti internazionali di vendita delle merci.

Ogni acronimo – es. EXW (Ex Works), FOB (Free on Board), CIP (Carriage and Insurance Paid) – esprime una diversa estensione dei servizi offerti dal venditore, a cui corrispondono precise responsabilità e copertura dei rischi. Si tratta di norme di natura pattizia, le quali trovano applicazione solo se e in quanto le parti le abbiano richiamate in contratto (ivi compresa la semplice conferma d’ordine). Non valgono in ogni caso a regolare altri elementi essenziali del contratto (es. forma, validità, legge applicabile, conseguenze dell’inadempimento).

L’aggiornamento degli Incoterms ha luogo ogni decennio, tenuto conto dell’evoluzione di prassi del commercio internazionale, strumenti di comunicazione, esigenze di sicurezza nei trasporti. L’edizione bilingue in inglese e italiano può venire acquistata online, sul sito della Camera Internazionale di Commercio.

Incoterms 2020, le novità

L’edizione 2020 non è particolarmente innovativa nei contenuti. Lo è piuttosto nella partecipazione di rappresentanti di Cina ed Australia, per la prima volta, ai comitati nazionali che hanno contribuito ai lavori. I quali, come d’uso, sono stato svolti dalle Commissioni tecniche ICC e un Comitato di esperti (Drafting Group), in sinergia con comitati nazionali ed enti internazionali.

Tra le novità di maggior rilievo, in Incoterms 2020, si segnala quanto segue:

– il trasporto con mezzi propri viene esplicitamente ammesso alla codifica. Riferendo alle formule FCA (Free Carrier), DA (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) e DDP (Delivered Duty Paid),

– quanto al FCA (Free Carrier), è stata codificata la possibilità di pattuire la copertura della merce con una polizza di carico on board (recante cioè annotazione che la merce è stata caricata a bordo). Una modifica di rilievo, laddove il termine di resa FCA intende la consegna realizzata al momento dell’affidamento del carico al vettore scelto da parte acquirente ma tale vettore spesso non coincide con quello del carico sulla nave,

– la copertura all risks sul CIP (Carriage and Insurance Paid To) è sempre e comunque dovuta dal venditore. Anche in difetto di specifica richiesta del compratore, la polizza assicurativa named perils non è più sufficiente,

– il DPU (Delivered at place unloaded) sostituisce il DAT (Delivered at terminal). Il DAT, introdotto nel 2010, riferiva al ‘terminal convenuto nel porto o nel luogo di destinazione’. Da intendersi come qualunque luogo di consegna. La prassi di identificare il DAT con la resa al solo terminal doganale ha suggerito di escludere il nome ‘terminal’ dalla dicitura.

Incoterms 2020, le conferme

Il numero complessivo dei termini di resa (11) è rimasto invariato. Ed è stata mantenuta la ripartizione tra gli IncoTerms generali (quelli che possono venire utilizzati per ogni tipo di trasporto) e i termini specificamente riferimenti al trasporto marittimo (e cioè FAS, FOB, CFR, CIF).

I termini di resa FAS (Free Alongside Ship, franco sottobordo) ed EXW (Ex Works, franco fabbrica) sono stati infine confermati. Sebbene alcuni lamentassero la scarsa applicazione del primo e altri insistessero per l’eliminazione del secondo. Una buona notizia per le molte imprese italiane che a ragion veduta privilegiano la clausola EXW per esportare le proprie merci riducendo al minimo ogni rischio relativo a trasporti e operazioni doganali.

Dario Dongo e Selena Travaglio

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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Avvocata, specializzata nei diritti di proprietà intellettuale. LL.M. in diritto agroalimentare.

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