HomeEtichetteOrigine pomodoro. Il testo del decreto

Origine pomodoro. Il testo del decreto

Origine pomodoro. A pochi giorni dall’annuncio del ministro per le Politiche Agricole Maurizio Martina, al Forum Coldiretti di Cernobbio, ecco il testo del ‘decreto interministeriale concernente l’indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro’, in sintesi a seguire.

Premesse

Viene fatto richiamo al reg. UE 11169/2011, c.d. Food Information Regulation, e al reg. UE 952/2013, ultimo aggiornamento del codice doganale dell’Unione Europea. Oltreché alla legge 154/2016, recante ‘Disposizioni in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro’ (articoli 23-26) e al DM 4387/2017, che determina i ‘requisiti qualitativi minimi dei prodotti della trasformazione del pomodoro’.

Campo di applicazione

Il decreto si applica ‘esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:

a) derivati del pomodoro di cui alI’art. 24 della legge 154/2016;

b) sughi e salse preparati a base dl pomodoro (di cui al codice doganale 20132000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale sia costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

Resta fermo il criterio di acquisizione dell’origine ai sensi della vigente normativa europea’ (articolo 1, ambito di applicazione).

Sono invece esentati dall’applicazione del decreto i prodotti ‘legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese terzo’ (articolo 6, clausola di mutuo riconoscimento).

Indicazione dell’origine da riportare in etichetta

L’indicazione di origine dei prodotti di cui sopra ‘prevede l’utilizzo in etichetta della dicitura:

a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;

b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato’.

Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui all’art. 1 comma 1 sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l’indicazione di origine potrà prevedere l’utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese’ (articolo 2, indicazioni d’origine da riportare in etichetta).

Nei casi di coltivazione e/o trasformazione del pomodoro nei territori di uno o più Paesi, potranno venire utilizzate a seconda dei casi le diciture ‘UE’, ‘non UE’, ‘UE e non UE’ (articolo 3, indicazione in etichetta nel caso di coltivazione del pomodoro in più Paesi).

Leggibilità e informazione pubblica

Le indicazioni sull’origine del pomodoro, com’è ovvio, devono essere ‘indelebili e riportate in etichetta in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili. Esse non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 (…) non è inferiore a 1,2 millimetri.’

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell’ambito delle attività previste dalla legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono [anzi può, ndr] definire apposite campagne di promozione dei sistemi di etichettatura previsti dal presente decreto’ (articolo 4, disposizioni per favorire una migliore informazione al consumatore).

Sanzioni

Per le violazioni degli obblighi di cui all’art. 2 commi 1 e 2 si applicano le sanzioni previste dall’art. 18, comma 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 109’ (articolo 5, sanzioni applicabili). Vale a dire, sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 1.600 e 9.500 euro.

Efficacia temporale e periodo transitorio

Il decreto entrerà in vigore nei 120 giorni successivi alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Con facoltà per gli operatori di smaltire i prodotti confezionati entro tale data con etichette non aggiornate alle nuove previsioni.

Il provvedimento avrà vigenza fino al 31 dicembre 2020, e perderà in ogni caso efficacia a partire dalla data di entrata in vigore del tanto atteso regolamento della Commissione europea (1) in tema di dichiarazione d’origine dell’ingrediente primario (articolo 7, disposizioni transitorie e finali).

Ultima nota. Il provvedimento non è stato notificato a Bruxelles, come invece doveroso. (3) Il decreto è dunque illegittimo come già, per le stesse ragioni, quelli che hanno prescritto l’origine di riso e grano nella pasta. Ma la Commissione europea in auge si direbbe procliva al laissez-faire.

Dario Dongo

Note

(1) Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: 

a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento (reg. UE 1169/11, articolo 26.3)

(2) L’altezza minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie in etichetta è invece pari a 0,9 mm, qualora la superficie più ampia della confezione abbia un’area inferiore a 80 cm2. Si veda http://www.foodagriculturerequirements.com/misura-confezioni-e-criteri-di-leggibilità-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(3) Paradossalmente, lo stesso governo aveva invece notificato a Bruxelles il decreto interministeriale 4387/17 citato in premessa. Cfr. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2017&num=153

+ posts

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

Articoli correlati

Articoli recenti

Commenti recenti

Translate »