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Allergeni, linee guida

Allergeni, linee guida della Commissione europea

La direttiva allergeni è già una ‘teenager‘ quattordicenne e il regolamento FIC (1) inizia in questi giorni la scuola elementare a sei anni di età. La Commissione europea, meglio tardi che mai, offre alcuni chiarimenti sulle modalità di informazione dei consumatori allergici.

La comunicazione della Commissione europea ‘riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori‘ (2) è destinata a fare ordine sulle notizie confuse che tuttora affliggono il Mercato interno. Con grave rischio per le categorie vulnerabili di consumatori, affette da allergie alimentari e celiachia.

Gli ingredienti allergenici oggetto di doverosa informazione specifica sono quelli indicati in Allegato II al regolamento UE 1169/11, con alcune precisazioni:

 i cereali contenenti glutine devono venire specificati nella loro identità. (3) Fatta salva la possibilità di aggiungere, su base volontaria, un riferimento alla presenza di glutine (es. ‘glutine’, ‘contiene glutine’),

‘Gli ingredienti prodotti da cereali contenenti glutine devono essere dichiarati con una denominazione che contenga un riferimento chiaro al tipo specifico di cereale, ovvero grano, segale, orzo, avena.’ (Linee guida CE, punto 3.1.8)

– il glutine ‘aggiunto in quanto tale, come ingrediente‘, deve riportare ‘il tipo di cereale da cui esso proviene, (4)

 le uova devono venire sempre indicate, a prescindere dalla specie avicola di provenienza (dalla quaglia alla gallina, fino allo struzzo),

– il latte viene inteso in quanto ‘secreto dalla ghiandola mammaria di animali di allevamento‘. Mucca e bufala ma anche asina, capra e pecora,

– la frutta secca con guscio non può venire citata col solo nome della categoria. Bisogna invece precisare le singole specie (es. mandorle, noci, nocciole),

‘Nel caso della frutta a guscio, il tipo specifico figurante nell’elenco dell’allegato II, punto 8, deve essere indicato nell’elenco degli ingredienti, ovvero mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci macadamia o noci del Queensland.’ (Linee guida CE, punto 3.1.13)

– i microrganismi viceversa, se pure ‘coltivati su un substrato che costituisce un ingrediente alimentare figurante nell’allegato II non dovranno essere considerati prodotti derivati da detti substrati‘.

 

L’evidenza grafica degli ingredienti allergenici rispetto agli altri può venire limitata alla sola parola-chiave di ciascuno di essi (es. proteine del latte).

La ripetizione dell’allergene contenuto in diversi ingredienti e/o additivi o coadiuvanti può venire semplificata mediante impiego di asterischi o numeri. Es. ‘farina 00 (1), crusca (1)… (1) grano’

La lista ingredienti è l’unico spazio ove è ammesso indicare gli allergeni. Non sono ammesse ripetizioni al di fuori di tale area. (5) Né tantomeno diciture fantasiose del tipo ‘prodotto in uno stabilimento ove si lavorano anche…’.

Su alimenti non preimballati, in assenza di misure nazionali, ‘si applicano le disposizioni del regolamento concernenti gli alimenti preimballati. Di conseguenza (…) le informazioni sugli allergeni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili ed essere fornite in forma scritta. Pertanto non è possibile fornire informazioni sugli allergeni soltanto su richiesta del consumatore.’

Peccato che a Bruxelles abbiano dimenticato di precisare il divieto di riferire alla possibile presenza di ‘tracce di (allergeni)‘. E di chiarire le responsabilità degli operatori in fase di autocontrollo, onde prevenire i rischi di contaminazione accidentaleÀ la prochaine!

Dario Dongo

Note

(1) ‘Food Information to Consumers‘, reg. UE 1169/11

(2) Documento C(2017) 4864 final, su

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/labelling_legislation_guidance_allegens-2017-4864_it.pdf
(3) Con obbligo di riferire al cereale grano anche su spelta e khorasan (o kamut)

(4) Nondimeno, ‘Quando un prodotto contenente uno dei cereali figuranti nell’allegato II (ad esempio avena) soddisfa le prescrizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 828/2014, si potrà utilizzare sul prodotto la dicitura ‘senza glutine’ o ‘con contenuto di glutine molto basso

(5) Punto 3.5.27

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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