La legge n. 75/2026 – che, come si è visto, ha riformato il regime delle sanzioni penali e amministrative nel settore alimentare in Italia – inasprisce drasticamente le pene anche in ambito di etichettatura degli alimenti.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per alcune violazioni del Food Information Regulation (EU) No 1169/11, FIR, possono ora raggiungere il 3% del fatturato annuo dell’operatore, entro un limite di 100.000 euro.
Il legislatore italiano si accanisce in particolare nei confronti delle PMI, le quali già affrontano oneri significativi nell’accesso a una legislazione complessa in continua evoluzione. Un approfondimento.
Pratiche leali d’informazione
Il regolamento (UE) n. 1169/11 stabilisce i criteri generali che presiedono alle pratiche leali d’informazione, nei seguenti termini.
‘1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.
2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali [Mineral Waters Directive 2009/54/EC, ndr] e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale [Food for Special Groups Regulation EU No 609/2013, ndr], le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
a) alla pubblicità;
b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti’ (reg. UE n. 1169/11, articolo 7).
Sanzioni
Il decreto legislativo 231/2017 che attua in Italia il regolamento (UE) n. 1169/11 e definisce le apposite sanzioni prevedeva che – ‘salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei casi specificatamente sanzionati dalle altre disposizioni del presente decreto’ – la violazione delle norme di cui all’articolo 7 del citato regolamento comportasse per l’operatore responsabile l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 24.000 euro (articolo 3.1).
La nuova sanzione, introdotta dalla legge 75/2026 è invece «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può comunque eccedere comunque 100.000 euro» (legge 75/2026, articolo 9.1.a).
Denominazione dell’alimento
La denominazione dell’alimento è la prima tra le informazioni obbligatorie in etichetta stabilite all’articolo 9.1.a del regolamento (UE) n. 1169/11 che ne definisce al successivo articolo le condizioni d’impiego nei seguenti termini.
‘1. La denominazione dell’alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva.
2. È ammesso l’uso nello Stato membro di commercializzazione della denominazione dell’alimento sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia, quando l’applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale dell’alimento e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell’alimento.
3. In casi eccezionali, la denominazione dell’alimento nello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione sotto tale denominazione che il paragrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un’informazione corretta per i consumatori.
4. La denominazione dell’alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia.
5. L’allegato VI stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano’ (reg. UE n. 1169/11, articolo 17).
Sanzioni
La violazione in Italia delle norme sulla denominazione di vendita stabilite all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/11 era in origine punita dal d.lgs. 231/17 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e 16.000 euro, con riserva di applicazione della legge penale (articolo 8.1).
Anche in questo caso, la legge 75/2026 inasprisce la sanzione a un importo «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro» (articolo 9.1.b.1).
Quando la violazione delle predette norme riguardi ‘esclusivamente errori od omissioni formali’, la più lieve pena pecuniaria già prevista (da 500 euro ad 4.000 euro) è a sua volta raddoppiata, a raggiungere «da 1.000 euro a 8.000 euro» (legge 75/2026, articolo 9.1.b.2).
Le violazioni delle norme di cui ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1169/11 – già sanzionate con una pena da 500 euro a 4.000 euro – sono ora punite con una sanzione «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro», entro un limite di 25.000 euro (legge 75/2026, articolo 9.1.b.3).
Per quanto poi attiene alla violazione delle disposizioni specifiche che attengono alla denominazione degli alimenti di cui in Allegato VI al regolamento (UE) n. 1169/11, la sanzione originaria (da 1.000 euro a 8.000 euro) è aumentata «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro», entro un limite di 50.000 euro (legge 75/2026, articolo 9.1.b.4).
Elenco degli ingredienti
‘1. L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento.
2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all’articolo 17 e all’allegato VI.
3. Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.
4. Le prescrizioni tecniche che disciplinano l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite nell’allegato VII [Indicazione e designazione degli ingredienti, ndr] (reg. UE 1169/11, articolo 18).
Il Food Information Regulation (EU) No 1169/11 indica altresì le deroghe dall’obbligo di riportare:
- la lista degli ingredienti di alcuni alimenti, quali: gli ortofrutticoli freschi non sbucciati né tagliati; le acque gassificate identificate come tali; gli aceti di fermentazione prodotti da un solo prodotto di base senza altri ingredienti; formaggi, burro, latte e le creme di latte fermentati, ‘purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi’; prodotti monoingrediente la cui identità sia manifesta nella denominazione dell’alimento (articolo 19);
- la presenza di costituenti degli ingredienti ‘temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale’; additivi ed enzimi ‘carry-over’; coadiuvanti tecnologici; supporti e sostanze usati come additivi (senza essere tali) e coadiuvanti tecnologici; acqua utilizzata ‘solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata’, o come liquido di copertura ‘che non è normalmente consumato’ (articolo 20).
Sanzioni
Le pene stabilite in tema di indicazione in etichetta dell’elenco degli ingredienti sono state inasprite nei seguenti termini:
– la sanzione per la violazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 3 all’articolo 18 e all’Allegato VII del FIR è passata da 2.000-16.000 euro (d.lgs. 231/17, articolo 9.1) a 4.000-32.000 euro o il 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a 32.000 euro, entro un limite di 100.000 euro (legge 75/2026, articolo 9.1.c.1).
– la sanzione edittale per la violazione delle norme di cui all’allegato VII del FIR con preciso riguardo all’indicazione e designazione degli ingredienti, già stabilita in 1.000-8.000 euro (d.lgs. 231/17, articolo 9.3), è aumentata a 2.000-16.000 euro o al 3% del fatturato totale annuo, quando esso sia superiore a 16.000 euro, entro un limite di 50.000 euro (legge 75/2026, articolo 9.1.c.2);
Rimane invariata invece la sanzione, da 500 a 4.000 euro, per i casi di soli errori o omissioni formali (d.lgs. 231/17, articolo 9.2).
Paese di origine o luogo di provenienza
L’indicazione in etichetta del Paese d’origine o del luogo di provenienza – ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/11, articolo 26, paragrafi 2 e 3 – ‘è obbligatoria:
a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza;
b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all’allegato XI’. L’indicazione obbligatoria d’origine (Paesi di nascita, allevamento e macellazione) per le carni bovine era già stata introdotta dai regolamenti (CE) n. 1760,1825/2000. La Commissione europea ha successivamente introdotto l’obbligo di indicazione d’origine (Paese/i di allevamento e macellazione) delle carni suine, avicole, ovine e caprine, tramite reg. (UE) n. 1337/2013.
‘Quando il Paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:
a) è indicato anche il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure
b) il Paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento’. L’attuazione di tali norme è stata eseguita tramite regolamento (UE) 2018/775.
Sanzioni
Il decreto legislativo 231/2017 aveva previsto che le violazioni in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza di cui all’articolo 26, e relativi atti di esecuzione, e all’allegato XI del regolamento (UE) n. 1169/11 venissero punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro. Ovvero con una sanzione da 500 euro a 4.000 euro, nel solo caso di errori od omissioni formali. Con riserva di applicazione della legge penale (d.lgs. 231/2017, art. 13).
La riforma introdotta dalla legge 75/2026 innalza la sanzione edittale di base a 4.000-32.000 euro o al ‘3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro’, entro un limite di 100.000 euro (legge 75/2026, articolo 9.1.d).
Determinazione delle sanzioni amministrative
Il legislatore italiano ha infine introdotto un criterio di determinazione delle sanzioni amministrative, al nuovo comma 5-bis dell’articolo 27 del d.lgs. 231/2017. Prevedendo a tal fine che ‘l’autorità competente tiene conto:
- della gravità del fatto;
- della durata della violazione; dell’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione nonché
- delle condizioni economiche dello stesso’ (legge 75/2026, articolo 9.1.e).
Conclusioni provvisorie
L’aggiornamento del regime sanzionatorio operato dalla legge 75/2026 introduce discriminazioni ingiustificate nei confronti delle microimprese oltreché delle piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare, in potenziale contrasto con gli articoli 3 e 42 della Costituzione italiana.
Gli operatori del settore alimentare e della distribuzione si trovano in ogni caso oggi a dover fronteggiare rischi significativi di sopravvenienze passive legati a non-conformità di etichettatura e pubblicità, la cui prevenzione richiede particolare scrupolo nella revisione dei loro contenuti.
La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano garantire la legittimità e trasparenza dell’informazione relativa ai prodotti alimentari, per affrontare con serenità la riforma in esame e l’evoluzione delle normative applicabili.
Dario Dongo
Credit cover Sasun Bughdaryan su Unsplash
Bibliografia
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Normattiva (ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 09/01/2026). https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;23
- Legge 21 aprile 2026, n. 75, Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. G.U. 14 maggio 2026 n.110 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/14/26G00089/SG
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.


