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Etichetta di origine delle carni suine in prosciutti e altri salumi. Via al decreto con tranello

Il decreto interministeriale che impone l’etichettatura di origine delle carni suine impiegate in preparazioni e prodotti a base di carne entra in vigore il 16.11.20. Dopo quasi un anno di gestazione – poco meno del periodo di vita di un provvedimento a obsolescenza programmata – ci si appresta ad applicare le nuove norme (1,2). Ma dietro i proclama di trasparenza in etichetta v’è anche un grosso tranello. Dettagli a seguire.

Origine delle carni suine, decreto in regola

Il decreto a firma di Teresa Bellanova, Stefano Patuanelli e Roberto Speranza, per una volta finalmente, è stato adottato in conformità al Food Information Regulation (reg. UE 1169/11). Il governo italiano ha infatti proceduto a rituale notifica del suo progetto a Bruxelles e ne ha atteso il via libera prima di sottoporlo alla firma dei ministri. Come è infatti accaduto, nel silenzio-assenso della Commissione europea.

Il governo ha altresì prodotto quanto prescritto dal reg. (UE) 1169/11 per l’introduzione di norme nazionali suppletive al diritto UE in tema di etichettatura d’origine su alcune categorie di prodotti alimentari:

– relazione di ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), giugno 2019, ‘nella quale si dimostra il nesso fra la qualità dell’alimento carne suina e la sua origine italiana’,

– sondaggio ISMEA sui consumatori italiani, condotto tra dicembre 2018 e gennaio 2019, ‘ove emerge che l’83% dei partecipanti alla consultazione indica l’utilizzo dell’ingrediente italiano come l’elemento prioritario da considerare quando si sceglie un prodotto alimentare e che oltre il 95% dei partecipanti richiede la chiara e leggibile indicazione dell’origine della materia prima in etichetta’ (DM 6.8.20, Considerando).

Campo di applicazione, asimmetrie programmate

L’etichettatura d’origine obbligatoria delle carni suine si applica a:

– carni fresche, congelate e surgelate,

– preparazioni di carne (es. hamburger e carni impanate, arrosti, salsicce fresche e altri preparati con sale, spezie, aromi, conservanti antiossidanti e altri ingredienti),

– prodotti a base di carne (es. prosciutti e salumi, carni marinate).

Sono esclusi invece i prodotti IGP (Indicazione Geografica Protetta), ‘a norma dei reg. UE 1151/2012 e 1308/2013’, nonché quelli con denominazioni o indicazioni ‘protette in virtù di accordi internazionali’ (articolo 2).

Le origini incerte

Il segreto industriale sulle origini di numerosi prodotti IGP non viene neppure scalfito dal decreto in esame. Rimangono quindi incerte – benché prevedibili, ‘UE’ – le origini della porchetta di Ariccia, il Cotechino e lo Zampone di Modena, la Mortadella di Bologna e quella di Prato, Coppa di Parma. Nonché quelle dei prosciutti di Amatrice, Norcia e Sauris, i salami Cremona, Felino, Piemonte, lo speck Alto Adige, la salama da sugo ferrarese, il lardo di Colonnata.

Il reg. UE 2018/775 peraltro, può trovare applicazione anche su tali prodotti. La Commissione europea ha infatti chiarito il dovere di precisare la diversa origine e/o provenienza dell’ingrediente primario, sui prodotti IGP, ogni qualvolta siano esposti in etichetta riferimenti geografici ulteriori rispetto a quelli contenuti nella denominazione registrata. (3) Ivi compresa, come si è visto, la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento.

Etichettatura d’origine delle carni suine, modalità

L’indicazione del luogo di provenienza della carne suina è apposta in etichetta nel campo visivo principale’, nel rispetto dei criteri di leggibilità delle informazioni obbligatorie prescritti dal reg. UE 1169/11 (art. 3. V. nota 4).

Il luogo di provenienza delle carni – in etichetta dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del DM 6.8.20 – deve venire indicato con le informazioni che seguono:

«Paese di nascita: (nome del Paese di nascita degli animali)». Anche sulle carni fresche, in aggiunta alle informazioni (sui Paesi di allevamento e macellazione) già prescritte, a decorrere dall’1.1.15, nel reg. UE 1337/13, 

«Paese di allevamento: (nome del Paese di allevamento degli animali)»,

«Paese di macellazione: (nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali)».

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese’ – in alternativa alla suddetta triade di notizie (Paese di nascita, allevamento, macellazione) – è possibile utilizzare la dicitura «Origine: (nome del Paese)». La dicitura «100% italiano» può venire utilizzata al ricorrere delle condizioni previste per l’uso della locuzione «Origine Italia». Vale a dire soltanto nell’ipotesi in cui la totalità delle carni provenga esclusivamente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

Via libera alle origini delle carni suine, ma a trasparenza ridotta

La norma nazionale prevede poi la possibilità di mascherare l’origine delle carni, dietro i paraventi «Origine: UE» e «Origine: extra UE». Con una sostanziale differenza rispetto a quanto previsto dal reg. (UE) n. 1337/13:

– il regolamento europeo ammette l’impiego della dicitura «Origine: UE, come pure di quella «Allevato e macellato in: UE», soltanto ‘qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri’, (5)

– il decreto italiano estende invece la possibilità di usare la dicitura «Origine: UE» anche all’ipotesi in cui la carne provenga da suini nati, allevati e macellati in un solo Stato membro dell’Unione europea (articolo 4). (6)

L’effetto di questa variante è quello di consentire ai furbetti di mascherare l’origine di carni il cui valore (effettivo e) percepito dai consumatori sia scarso. I quali potranno riferire ‘UE’ anziché dichiarare che le carni provengono, ad esempio, da Germania, Paesi Bassi, Polonia. Paesi noti per produzioni di massa e scarsa qualità, imparagonabili a quelle di Italia, Spagna e Francia.

Controlli e sanzioni

‘Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni relative all’indicazione obbligatoria della provenienza previste dal presente decreto e dai decreti attuativi, si applicano
le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231’. (6)

Il Codice del Consumo rimane in ogni caso applicabile, come si è già condiviso. L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) ha quindi potere di istruttoria e sanzione di etichette che, per le modalità di comunicazione adottate, possano comunque risultare ingannevoli per il consumatore.

Entrata in vigore e periodo transitorio

Il DM 6.8.20 si applica ‘in via sperimentale’, e tuttavia cogente, a decorrere dal 16.11.20 e fino al 31.12.21. I prodotti etichettati prima del 16.11.20 ‘possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta’ (art. 7).

Dario Dongo

Note

(1) DM 6.8.20. Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate. In GU Serie Generale 16.9.20 n. 230, https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-09-16&atto.codiceRedazionale=20A04874&elenco30giorni=true

(2) Origine carni suine, decreto in arrivo. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.12.19, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-carni-suine-decreto-in-arrivo

(3) Dario Dongo. Origine ingrediente primario sui prodotti IGP. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.6.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/origine-ingrediente-primario-sui-prodotti-igp

(4) Altezza minima dei caratteri, riferita alla ‘x’ minuscola >1,2 mm (>0,9 mm nelle confezioni la cui superficie più ampia sia <80 cm2). V. https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/leggibilità-etichetta-mars

(5) Reg. UE 1337/13, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Cfr. articolo 7, comma 1, lettere ‘a’ e ‘b’. Il concetto di produzione in più Paesi membri viene espresso, nel testo originale in lingua inglese, in termini di ‘different member States

(6) È in ogni caso dubbia la legittimità della deroga nazionale rispetto alla prescrizione europea di specificare il Paese di provenienza delle carni fresche

V. ebook gratuito ‘1169 PENE – Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni‘, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food

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