A seguito di fraintendimenti da parte di ICQRF, il Mi.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico) fa chiarezza sulla pasta senza glutine.
Pasta o non pasta? Il dilemma di ICQRF
L’ICQRF Nord-Est (Ufficio di Udine), insensibile alle memorie di chi scrive, aveva insistito nel contestare a Coop Italia l’impiego della denominazione dell’alimento ‘pasta’ su una confezione di ‘penne rigate mais e riso’. (1)
Secondo il teorema degli ispettori friulani, la denominazione dell’alimento ‘pasta’ sarebbe riservata in via esclusiva ai prodotti a base di semola di grano duro, i quali rispondano alle caratteristiche di cui al DPR 187/2001. (2)
L’interpretazione teorizzata dall’Ispettorato escluderebbe di fatto la possibilità di designare col proprio nome ogni pasta realizzata a partire da materie prime diverse dal grano duro. Gli esempi sono molteplici, tra cui:
-mais, riso e sorgo (senza glutine),
-farro, grano saraceno (impiegato nei pizzoccheri della Valtellina, grano khorasan (Kamut TM),
–canapa,
-legumi (ceci, lenticchie, piselli, fave).
In nome della pasta, il MiSE fa chiarezza
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota 13.11.18, ha chiarito che il DPR 187/2001 – nel disciplinare, all’art. 6, la denominazione legale di «pasta di semola di grano duro», «pasta di semolato di grano duro» e «pasta di semola integrale di grano duro» – ‘non esclude la possibilità di utilizzare il generico termine “pasta” per diversi prodotti quali, in questo caso, la pasta di mais e riso.’ (3)
‘Il generico termine “pasta” non è esclusivamente riservato ai sensi del DPR 187/2001 ma può essere utilizzato per designare prodotti ottenuti con l’impiego di altre materie prime e altri metodi di lavorazione purché tali differenze siano portate a conoscenza del consumatore (es. pasta di mandorle, pasta di acciughe, pasta sfoglia, etc., ma anche ad es. la pasta integrale).’ (Mi.S.E., nota 13.11.18)
A supporto di tale interpretazione, si evidenzia che ‘il Ministero della salute nell’aggiornare, con il DM 10 agosto 2018, articolo 2, le categorie erogabili di alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci ha previsto al 1 comma, lettera b) gli alimenti “pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta”; legittimando l’utilizzo della locuzione “pasta” per indicare sostituti di quella di semola di grano duro’.
Con specifico riferimento ai prodotti senza glutine, si ricorda infine la circolare 22.7.16 di MiSE, Ministero Salute e Mipaaf. Laddove – nel fornire chiarimenti sull’applicazione del regolamento (UE) n. 828/2014 sulle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti – si conferma che
‘è possibile produrre e denominare “pane” o “pasta” spendendo la dicitura volontaria “senza glutine”, corredata dalla dicitura “specificamente formulato per persone intolleranti al glutine” (o in alternativa “specificamente formulato per celiaci”) alimenti destinati a sostituire il pane o la pasta preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro derivati, diversi da quella di grano’.
Fiat Pasta! (4)
Dario Dongo
Note
(1) Sulla denominazione dell’alimento e le regole applicabili si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/denominazione-dell-alimento
(2) V. DPR 5 marzo 2013, n. 41, Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari. Su http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-23&atto.codiceRedazionale=13G00082
(3) Cfr. Mi.S.E., Direzione Generale per lo Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese, Divisione VII (Industria alimentare, del Made in Italy e industrie creative), documento mise.AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0389240.13-11-18
(4) L’ICQRF dovrebbe piuttosto occuparsi, a umile avviso di chi scrive, dei casi in cui la denominazione dell’alimento riferisca a un solo ingrediente (di maggior pregio e valore) e invece contenga anche altri ingredienti (di valore e costi di produzione inferiori). Si veda, al riguardo, l’esempio riportato su https://www.foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/pasta-di-ceci-bio-con-mais-e-riso-risponde-l-avvocato-dario-dongo

Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.