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Origine del riso, il decreto italiano notificato a Bruxelles

Origine del riso in etichetta. Dopo i provvedimenti su origine del latte nei prodotti lattiero-caseari e su origine del grano, l’Italia si attiva per informare i consumatori anche della origine del riso.

Origine del riso, lo schema di decreto

Il 12 maggio u.s. il governo italiano ha notificato alla Commissione europea e agli Stati membri lo schema di ‘decreto interministeriale concernente l’indicazione dell’origine in etichetta del riso, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.’
Il decreto origine riso era stato annunciato a metà aprile dal ministro Maurizio Martina. (1) Il suo testo, qui allegato, in breve a seguire.

Premesse

Sono richiamati i regolamenti UE relativi a:
– OCM, Organizzazione Comune dei Mercati, (2)
– FIC, Food Information to Consumers, informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, (3)
– Codice Doganale UE. (4)

Si richiama inoltre la risoluzione (5) con cui il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ‘a dare applicazione all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per tutti i tipi di latte destinati al consumo diretto. Nonché ai prodotti lattiero-caseari e ai prodotti a base di carne. E a valutare la possibilità di estendere l’indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza ad altri prodotti alimentari mono-ingrediente o con un ingrediente prevalente. Elaborando proposte legislative in questi settori‘.

Si considera quindi l’interesse dei consumatori a conoscere l’origine effettiva dei prodotti e in particolare ‘l’origine del risone per la produzione del riso’.

Etichettatura origine del riso

Le etichette del riso devono riportare le indicazioni di:
a) ‘Paese di coltivazione del riso‘, cioè il territorio dove è stato coltivato il risone,
b) ‘Paese di lavorazione‘, ove è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone,
c) ‘Paese di confezionamento‘ (articolo 2).
In caso di riso coltivato e/o lavorato in più Paesi, è consentito l’impiego delle diciture ‘UE, ‘non UE’, ‘UE e non UE’, a seconda dei casi (art. 3).

Le indicazioni d’origine devono venire ‘apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo (6) in modo da essere facilmente riconoscibili‘ (articolo 4).
L’applicazione del decreto non sarà estesa ai prodotti realizzati in altri Stati membri nel rispetto delle regole UE. Ed è in ogni caso prevista ‘in via sperimentale fino al 30 dicembre 2020‘. (7)
Dario Dongo

SCARICA IL DECRETO Schema DM origine riso_ rev 12maggio inviato a Brux

Note
(1) Sarebbe bello, in una democrazia che si proclama essere matura, ricevere notizia ufficiale  dei provvedimenti ministeriali in itinere. Come accade negli USA e in vari Paesi europei, ove gli stakeholders e i cittadini possono partecipare alle consultazioni su temi di interesse pubblico. Ma la governance capitolina è purtroppo ancora carente 
(2) reg. UE 1308/07, Allegato II, Parte I, Definizioni per il settore del riso
(3) reg. UE 1169/11
(4) reg. UE 952/13, articolo 60
(5) Risoluzione P8_TA-PROV(2016)0225 del 12 maggio 2016
(6) Meglio sarebbe stato precisare quale campo visivo, ad esempio quello della denominazione di vendita
(7) La tattica di limitare l’efficacia temporale delle norme nazionali su origine e provenienza delle materie prime era già stata adottata nel caso del decreto origine latte. Senza brillare per coraggio, ha semplificato – o forse solo, rinviato a prossima legislatura – i dibattiti con la Commissione europea e gli Stati membri

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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