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	<title>greenwashing Archivi - Gift</title>
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	<description>GIFT – Prodotti alimentari italiani: origine, regole, fornitori</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 09:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
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	<title>greenwashing Archivi - Gift</title>
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		<title>Regenerative Organic Certified (ROC)</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/agricoltura-rigenerativa-certificazione-roc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 08:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[benessere animale]]></category>
		<category><![CDATA[biologico]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;agricoltura rigenerativa biologica entra nella fase della certificazione. Il Regenerative Organic Certified® (ROC&#x2122;) è uno schema volontario internazionale promosso dalla Regenerative Organic Alliance (ROA) per qualificare produzioni agricole che, oltre ai requisiti dell&#8217;agricoltura biologica, adottano criteri più avanzati di rigenerazione del suolo, benessere animale ed equità sociale. Nato negli Stati Uniti nel 2017 e progressivamente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/agricoltura-rigenerativa-certificazione-roc/">Regenerative Organic Certified (ROC)</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;agricoltura rigenerativa biologica entra nella fase della certificazione. Il <b>Regenerative Organic Certified® (ROC<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />)</b> è uno schema volontario internazionale promosso dalla <b>Regenerative Organic Alliance (ROA)</b> per qualificare produzioni agricole che, oltre ai requisiti dell&#8217;agricoltura biologica, adottano criteri più avanzati di rigenerazione del suolo, benessere animale ed equità sociale.</p>
<p>Nato negli Stati Uniti nel 2017 e progressivamente esteso ai mercati internazionali, ROC rappresenta uno dei tentativi più strutturati di trasformare il concetto di <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/dossier-agricoltura-rigenerativa/">agricoltura rigenerativa</a>, ancora privo di una definizione legislativa armonizzata e, secondo la letteratura scientifica, di una definizione condivisa (Newton et al., 2020; Giller et al., 2021), in un insieme verificabile di requisiti e pratiche.</p>
<p>Per le imprese agroalimentari italiane si tratta di una certificazione volontaria interessante anche in prospettiva <i>export</i>, poiché consente di documentare attraverso <i>audit</i> indipendenti una serie di caratteristiche ambientali, zootecniche e sociali ulteriori rispetto a quelle previste dalla <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/biologico-valori-controlli-dati-filiera/">certificazione biologica</a>.</p>
<h2>Lo schema Regenerative Organic Certified (ROC)</h2>
<p>Il <b>Regenerative Organic Certified®</b> (ROC) è uno schema privato di certificazione gestito dalla <b>Regenerative Organic Alliance</b>, organizzazione <i>non profit</i> statunitense fondata da Rodale Institute, Patagonia e Dr. Bronner&#8217;s.</p>
<p>L&#8217;obiettivo è andare oltre la semplice riduzione dell&#8217;impatto ambientale dell&#8217;agricoltura, promuovendo sistemi produttivi capaci di <b>rigenerare le risorse naturali</b>, migliorare la salute del <b>suolo</b>, tutelare il <b>benessere animale</b> e garantire <b>condizioni sociali più eque</b> nelle relazioni di filiera e di lavoro.</p>
<p>Lo schema si articola in tre aree:</p>
<ol>
<li><b><i>Soil Health &amp; Land Management</i></b>, salute del suolo e gestione della terra;</li>
<li><b><i>Animal Welfare</i></b>, benessere animale;</li>
<li><b><i>Social Fairness</i></b>, equità sociale.</li>
</ol>
<p>La stessa ROA definisce questi tre elementi come il cuore del <i>ROC Framework</i>, che non è dunque una semplice certificazione ambientale bensì si caratterizza per un <b>approccio olistico</b>: la sostenibilità agricola viene valutata contemporaneamente sotto il profilo ecologico, zootecnico e sociale.</p>
<h2>ROC e agricoltura biologica</h2>
<p>ROC non sostituisce <b>la certificazione biologica</b>, la quale <b>costituisce il presupposto</b> sul quale si costruisce il percorso ROC. Il <i>Framework</i> richiede la certificazione secondo il programma biologico statunitense (USDA <i>National Organic Program</i>) o secondo un sistema che quest&#8217;ultimo riconosce come equivalente in base ad accordi commerciali, come la certificazione biologica dell&#8217;Unione Europea. Bioagricert, organismo di certificazione approvato dalla ROA, definisce espressamente il biologico come prerequisito obbligatorio per accedere alla certificazione ROC.</p>
<p>Lo schema ROC deve quindi venire considerato, sotto questo profilo, come una certificazione <b>aggiuntiva</b> rispetto al biologico. Per un&#8217;azienda italiana la base normativa è quindi rappresentata dalla disciplina europea dell&#8217;agricoltura biologica (regolamento UE 2018/848), alla quale si aggiungono i requisiti specifici previsti dal <i>ROC Framework</i>.</p>
<p>La distinzione è importante anche sul piano della comunicazione commerciale.</p>
<p>Un prodotto ROC non deve venire presentato come se il marchio ROC fosse una certificazione pubblica europea equivalente al logo biologico UE. Si tratta invece di uno <b>schema volontario privato internazionale</b>, sottoposto ad apposita certificazione da parte di organismi approvati dalla ROA.</p>
<h2>Salute del suolo</h2>
<p>Il primo elemento caratterizzante del ROC è la <b>salute del suolo</b>, con l&#8217;obiettivo di migliorare nel tempo la funzionalità dell&#8217;agroecosistema. Tra i requisiti e le pratiche previsti dallo standard rientrano, in particolare:</p>
<ul>
<li>incremento della sostanza organica del suolo, documentato con analisi di laboratorio e test in campo;</li>
<li>tutela e incremento della biodiversità;</li>
<li>protezione delle risorse idriche;</li>
<li>riduzione progressiva delle lavorazioni del terreno, fino alla semina su sodo richiesta al livello <i>Gold</i>;</li>
<li>copertura vegetale del suolo (<i>cover crops</i>);</li>
<li>rotazioni colturali, da un minimo di tre colture al livello <i>Bronze</i> fino a sette al livello <i>Gold</i>;</li>
<li>integrazione tra produzioni vegetali e zootecniche, tra le pratiche rigenerative a scelta dell&#8217;operatore;</li>
<li>esclusione di sistemi di coltivazione senza suolo;</li>
<li>esclusione di input sintetici, inclusi i fertilizzanti solubili a pronto effetto;</li>
<li>divieto di organismi geneticamente modificati (OGM) e di nuove tecniche genomiche (NGT, <i>gene editing</i>).</li>
</ul>
<p>La differenza rispetto a una generica dichiarazione di <i>&#8216;agricoltura sostenibile&#8217;</i> sta nella <b>verificabilità delle pratiche</b>.</p>
<p>Il produttore deve infatti dimostrare, attraverso documentazione e controlli, l&#8217;effettiva applicazione dei requisiti previsti dallo standard.</p>
<h2>Benessere animale</h2>
<p>La seconda area riguarda gli allevamenti, laddove il ROC integra nella certificazione requisiti specifici di <b><i>animal welfare</i></b>, con particolare attenzione alla possibilità per gli animali di esprimere i comportamenti naturali della specie. Tra gli elementi caratterizzanti figurano:</p>
<ul>
<li>accesso continuo al pascolo e divieto di confinamento permanente;</li>
<li>adeguate condizioni di ricovero;</li>
<li>durata del trasporto inferiore a 13 ore, salvo che al livello <i>Bronze</i>;</li>
<li>esclusione degli allevamenti intensivi riconducibili ai CAFO (<i>Concentrated Animal Feeding Operations</i>), secondo la definizione dell&#8217;Agenzia statunitense per la protezione dell&#8217;ambiente;</li>
<li>rispetto delle cosiddette Cinque Libertà del benessere animale.</li>
</ul>
<p>Le <b>Cinque Libertà</b> riguardano, in sintesi, la possibilità di vivere senza fame e sete, senza disagio, senza dolore e malattia, senza paura e stress e con possibilità di esprimere i normali comportamenti della specie.</p>
<h2>Equità sociale</h2>
<p>Il ROC introduce inoltre la dimensione dell&#8217;<b>equità sociale</b>, che viene spesso trascurata in agricoltura al di fuori di certificazioni come <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/">SA8000</a>, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/">FSSC 24000</a> e <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fairtrade-certificazione/">Fairtrade</a>.</p>
<p>La <i>Social Fairness</i> riguarda infatti, oltre al rispetto della normativa sul lavoro, le <b>condizioni economiche e organizzative</b> delle persone coinvolte nella produzione. Tra i requisiti indicati dalla ROA figurano:</p>
<ul>
<li>condizioni di lavoro adeguate e sicure;</li>
<li>impegno verso il salario dignitoso (<i>living wage</i>), che al livello <i>Gold</i> deve venire corrisposto a tutti i lavoratori;</li>
<li>libertà di associazione e contrattazione collettiva;</li>
<li>assenza di lavoro forzato e tratta di persone;</li>
<li>divieto di lavoro minorile;</li>
<li>trasparenza e responsabilità;</li>
<li>organizzazione democratica dei piccoli produttori;</li>
<li>pagamenti equi agli agricoltori, tali da coprire i costi di produzione;</li>
<li>rapporti commerciali e impegni di lungo periodo.</li>
</ul>
<p>È un elemento particolarmente innovativo perché la rigenerazione, secondo questo modello, comprende anche la dimensione economica e sociale della filiera e dei suoi lavoratori.</p>
<h2>Chi certifica il ROC in Italia</h2>
<p>La certificazione viene effettuata da organismi di controllo e certificazione che devono venire <b>approvati dalla Regenerative Organic Alliance</b>, sulla base di requisiti fondati sulla norma ISO/IEC 17065.</p>
<p>La lista ufficiale ROA aggiornata al <b>3 agosto 2026</b> comprende due organismi con sede in Italia:</p>
<ul>
<li><b>Bioagricert S.r.l.</b>, con sede a Casalecchio di Reno (Bologna), approvata per le aree <i>Soil Health</i> e <i>Social Fairness</i>;</li>
<li><b>Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)</b>, con sede a Bologna, approvato per tutte e tre le aree, <i>Animal Welfare</i> compreso.</li>
</ul>
<p>Entrambi risultano autorizzati a operare in tutti i Paesi dell&#8217;Unione Europea. In Italia possono operare anche altri organismi approvati dalla ROA con sede all&#8217;estero, tra cui Ecocert e Control Union. Per gli allevamenti, la verifica del <b>benessere animale</b> va quindi affidata a un organismo approvato per quest&#8217;area.</p>
<h2>Dal campo alla trasformazione: la filiera</h2>
<p>La certificazione ROC può coinvolgere <b>filiere, ingredienti e prodotti</b>, purché siano rispettate le regole previste dal sistema di certificazione e di tracciabilità. Questo aspetto assume particolare rilievo per l&#8217;industria alimentare, poiché un prodotto trasformato può utilizzare ingredienti ROC e comunicare la relativa certificazione secondo le regole stabilite dalla ROA. Le materie prime certificate devono rimanere separate da quelle non certificate, e da quelle di livello diverso, durante il trasporto e lo stoccaggio, fino allo stabilimento di trasformazione.</p>
<p>La gestione della <b>filiera di approvvigionamento</b> diventa pertanto essenziale per garantire la corrispondenza tra materia prima certificata, trasformazione e prodotto finale.</p>
<p>Uno tra i primi esempi in <b>Italia</b> è documentato da ICEA: l&#8217;Azienda Agricola Luca Bianchi di Fabriano, nelle Marche, certificata ROC di livello <i>Bronze</i> per grano duro, ceci, lenticchie ed erba medica, produce farine e pasta da grano duro biologico ed è la prima in Italia ad avere esteso il marchio ROC a prodotti trasformati.</p>
<h2><i>Bronze, Silver e Gold</i></h2>
<p>Il sistema ROC prevede tre <b>livelli di certificazione aziendale</b>. <i>Bronze</i> è il livello di ingresso: almeno il 10% della superficie produttiva, o del fatturato agricolo, deve venire certificato all&#8217;avvio, con l&#8217;obbligo di arrivare al 50% entro il quinto anno. <i>Silver</i> parte dal 50% e richiede il 75% entro cinque anni, <i>Gold</i> impone il 100%. A ogni livello cresce il numero di pratiche obbligatorie, e l&#8217;<i>audit</i> di rinnovo è annuale.</p>
<p>Per i <b>prodotti composti</b>, le regole di etichettatura dipendono dalla percentuale di ingredienti ROC, esclusi acqua e sale. Il sigillo è ammesso da una quota del 95% in su, mentre tra il 70% e il 95% è consentita la sola dicitura <i>&#8216;Made with Regenerative Organic Certified®&#8217;</i> riferita a non più di tre ingredienti, senza sigillo. Sotto il 70% gli ingredienti ROC possono venire indicati soltanto nell&#8217;elenco degli ingredienti. Se si impiegano materie prime di livelli diversi, l&#8217;indicazione segue il livello più basso.</p>
<p>La ROA dispone di specifiche <b>linee guida per l&#8217;impiego del marchio</b> e per le dichiarazioni consentite in etichetta e pubblicità in relazione al contenuto ROC del prodotto, e vieta l&#8217;uso dell&#8217;espressione <i>&#8216;regenerative organic&#8217;</i> priva del termine <i>&#8216;Certified®&#8217;</i>.</p>
<h2>Marchio di sostenibilità e direttiva (UE) 2024/825</h2>
<p>L&#8217;agricoltura rigenerativa è un concetto in forte espansione commerciale, ma è a tutt&#8217;oggi priva di una normativa apposita. Il riferimento all&#8217;espressione <i>&#8216;rigenerativo&#8217;</i> può venire qualificato come <b>asserzione ambientale</b> (<i>environmental claim</i>) ai sensi della <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/">direttiva (UE) 2024/825</a>, c.d. ECGT o EmpCo (<i>Empowering Consumers for the Green Transition</i>), recepita in Italia con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che ha modificato il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005). Le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026.</p>
<p>Il <b>marchio di sostenibilità</b>, che il Codice del consumo denomina <b>etichetta di sostenibilità</b>, può venire esibito solo se stabilito da un&#8217;autorità pubblica o basato su un <b>sistema di certificazione</b> (d.lgs. 206/2005, art. 23.1, lett. &#8216;b-bis&#8217;). Si tratta, in estrema sintesi, di un sistema di verifica di parte terza, con requisiti accessibili al pubblico, che deve soddisfare quattro criteri: apertura a tutti gli operatori disposti e in grado di conformarsi, a condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie; requisiti elaborati dal titolare <i>&#8216;in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi&#8217;</i>; procedure per i casi di non conformità, con sospensione o revoca dell&#8217;etichetta; monitoraggio obiettivo affidato a un terzo la cui competenza e indipendenza, sia dal titolare del sistema sia dall&#8217;operatore, si basano su norme e procedure internazionali, europee o nazionali (d.lgs. 206/2005, art. 18.1, lett. &#8216;n-septies&#8217;; dir. 2005/29/CE, art. 2, lett. &#8216;r&#8217;).</p>
<p>La certificazione ROC presenta questi elementi. I requisiti sono pubblicati dalla ROA, lo schema è aperto ad aziende di ogni dimensione purché certificate biologiche, e le non conformità prevedono termini di correzione, 30 giorni per le cosiddette tolleranze critiche, fino alla sospensione e alla revoca della licenza d&#8217;uso del marchio. Gli organismi di certificazione vengono approvati secondo requisiti basati sulla norma ISO 17065, la stessa che la direttiva richiama a titolo di esempio (dir. UE 2024/825, considerando 7).</p>
<p>Anche la <b>consultazione dei portatori di interessi</b> risulta documentata. La prima bozza dello standard è stata sottoposta a consultazione pubblica nel 2017, con il supporto di NSF International. Il programma pilota del 2019, condotto su 19 aziende e marchi, ha portato alla revisione del giugno 2020, curata da <i>task force</i> e comitati consultivi di esperti di suolo, benessere animale ed equità sociale. Ai sottocomitati di revisione partecipano agricoltori e lavoratori agricoli, <i>auditor</i>, organizzazioni non governative, veterinari ed economisti agrari, e la revisione in corso è passata per una nuova consultazione pubblica, aperta dall&#8217;11 marzo al 15 maggio 2026. La valutazione della conformità di ogni singola etichetta spetta comunque, caso per caso, all&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.</p>
<p>In ogni caso, la ROA disciplina l&#8217;utilizzo del marchio ROC, delle <b>etichette</b> e dei <b>materiali promozionali</b>, i quali devono venire sottoposti a <b>verifica e approvazione preventiva</b> scritta prima della stampa o della commercializzazione.</p>
<h2>Prospettive</h2>
<p>Il crescente interesse per l&#8217;agricoltura rigenerativa nasce da una domanda concreta: come passare dalla semplice riduzione dell&#8217;impatto alla capacità dell&#8217;agricoltura di produrre benefici netti per il suolo, gli ecosistemi, gli animali e le comunità rurali? Il ROC prova a fornire una risposta attraverso uno schema unico che integra queste dimensioni.</p>
<p>La sua principale criticità è, al tempo stesso, la complessità. La ROA ha avviato nel 2025 un processo di revisione del <i>ROC Framework</i> con l&#8217;obiettivo, tra l&#8217;altro, di rendere più chiari e verificabili i requisiti delle tre aree, di rivedere la struttura dei livelli <i>Bronze, Silver e Gold</i> e di allineare lo schema ai requisiti di ISEAL, la rete internazionale degli standard di sostenibilità, e alle nuove norme europee sulle asserzioni ambientali.</p>
<p>Per le imprese agroalimentari italiane il ROC può dunque costituire una frontiera interessante della certificazione volontaria: non un&#8217;alternativa al biologico, ma un livello ulteriore di qualificazione per chi vuole dimostrare, con criteri e controlli indipendenti, un percorso di rigenerazione agricola che coinvolga ambiente, animali e persone.</p>
<p><i>Dario Dongo</i></p>
<h3>Riferimenti</h3>
<h4>Fonti normative dell&#8217;Unione Europea</h4>
<p>Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (&#8216;Unfair Commercial Practices Directive&#8217;). Consolidated text: 27/09/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2026-09-27">http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/2026-09-27</a></p>
<p>Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. OJ L, 2024/825, 6.3.2024. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</a></p>
<p>Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007. Consolidated text: 25/03/2025. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2025-03-25">http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/2025-03-25</a></p>
<h4>Fonti normative italiane</h4>
<p>Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. <i>Normattiva</i>. Ultima versione consolidata: 15/05/2026. <a href="https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=005G0232&amp;atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-08&amp;tipoDettaglio=multivigenza">https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.codiceRedazionale=005G0232&amp;atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-08&amp;tipoDettaglio=multivigenza</a></p>
<p>Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della direttiva (UE) 2024/825. Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026. <i>Normattiva</i>. Ultima versione consolidata: 24/03/2026. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30</a></p>
<h4>Studi scientifici</h4>
<p>Giller, K. E., Hijbeek, R., Andersson, J. A., &amp; Sumberg, J. (2021). Regenerative agriculture: An agronomic perspective. <i>Outlook on Agriculture, 50</i>(1), 13–25. <a href="https://doi.org/10.1177/0030727021998063">https://doi.org/10.1177/0030727021998063</a></p>
<p>Newton, P., Civita, N., Frankel-Goldwater, L., Bartel, K., &amp; Johns, C. (2020). What is regenerative agriculture? A review of scholar and practitioner definitions based on processes and outcomes. <i>Frontiers in Sustainable Food Systems, 4</i>, 577723. <a href="https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.577723">https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.577723</a></p>
<h4>Regenerative Organic Alliance: documenti ufficiali</h4>
<p>Regenerative Organic Alliance. (n.d.). <i>Our story</i>. <a href="https://regenorganic.org/our-story/">https://regenorganic.org/our-story/</a></p>
<p>Regenerative Organic Alliance. (2023). <i>Framework for Regenerative Organic Certified®</i> (Version 4.1, effective 27 June 2023). <a href="https://regenorganic.org/wp-content/uploads/2023/03/Regenerative-Organic-Certified-Framework.pdf">https://regenorganic.org/wp-content/uploads/2023/03/Regenerative-Organic-Certified-Framework.pdf</a></p>
<p>Regenerative Organic Alliance. (2025a). <i>Labeling guidelines &amp; terms of use</i> (Version 3.4, effective 2 July 2025). <a href="https://regenorganic.org/wp-content/uploads/2023/03/Labeling-Guidelines-Terms-of-Use-1.pdf">https://regenorganic.org/wp-content/uploads/2023/03/Labeling-Guidelines-Terms-of-Use-1.pdf</a></p>
<p>Regenerative Organic Alliance. (2025b). <i>Regenerative Organic Certified® framework revision: Terms of reference</i>. <a href="https://regenorganic.org/wp-content/uploads/2025/09/ROC-Framework-Revision-Terms-of-Reference.pdf">https://regenorganic.org/wp-content/uploads/2025/09/ROC-Framework-Revision-Terms-of-Reference.pdf</a></p>
<p>Regenerative Organic Alliance. (2026a). <i>Regenerative Organic Alliance: Approved certifying bodies</i> (last updated 3 August 2026). <a href="https://regenorganic.org/roa_approved_certifying_bodies/">https://regenorganic.org/roa_approved_certifying_bodies/</a></p>
<p>Regenerative Organic Alliance. (2026b). <i>ROC<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> framework revision</i>. <a href="https://regenorganic.org/roc-framework-revision/">https://regenorganic.org/roc-framework-revision/</a></p>
<h4>Organismi di certificazione</h4>
<p>Bioagricert. (n.d.). <i>ROC – Regenerative Organic Certified</i>. <a href="https://www.bioagricert.org/it/certificazione/produzioni-biologiche/roc-regenerative-organic-certified/">https://www.bioagricert.org/it/certificazione/produzioni-biologiche/roc-regenerative-organic-certified/</a></p>
<p>FoodChain ID. (n.d.). <i>Regenerative Organic Certified®</i>. <a href="https://www.foodchainid.com/sustainability/certification/roc-certification/">https://www.foodchainid.com/sustainability/certification/roc-certification/</a></p>
<p>Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale. (n.d.). <i>ROC (Regenerative Organic Certified)</i>. <a href="https://icea.bio/certificazioni/food/standard-volontari/roc-regenerative-organic-certified/">https://icea.bio/certificazioni/food/standard-volontari/roc-regenerative-organic-certified/</a></p>
<p>Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale. (2025, January 30). <i>ICEA entra nel programma Regenerative Organic Certified®: un nuovo passo verso la sostenibilità</i>. <a href="https://icea.bio/icea-entra-nel-programma-regenerative-organic-certified-un-nuovo-passo-verso-la-sostenibilita/">https://icea.bio/icea-entra-nel-programma-regenerative-organic-certified-un-nuovo-passo-verso-la-sostenibilita/</a></p>
<p>Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale. (2026a, April 9). <i>La Regenerative Organic Alliance (ROA) lancia la revisione del framework ROC<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></i>. <a href="https://icea.bio/la-regenerative-organic-alliance-roa-lancia-la-revisione-del-framework-roc/">https://icea.bio/la-regenerative-organic-alliance-roa-lancia-la-revisione-del-framework-roc/</a></p>
<p>Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale. (2026b, July 27). <i>Dal grano alla pasta: l&#8217;esperienza ROC dell&#8217;Azienda Agricola Luca Bianchi</i>. <a href="https://icea.bio/dal-grano-alla-pasta-lesperienza-roc-dellazienda-agricola-luca-bianchi/">https://icea.bio/dal-grano-alla-pasta-lesperienza-roc-dellazienda-agricola-luca-bianchi/</a></p>
<p>Quality Assurance International. (2017, September 15). <i>QAI not involved in Regenerative Organic Certified protocol; NSF International facilitating public comment process</i>. <a href="https://qai-inc-prod.nsf.org/news-events/qai_open_letter_091417.php">https://qai-inc-prod.nsf.org/news-events/qai_open_letter_091417.php</a></p>
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		<title>Responsabilità sociale d&#8217;impresa e certificazione SA8000</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 07:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La SA8000 (Social Accountability 8000) è lo standard internazionale più longevo nel campo della responsabilità sociale d&#8217;impresa. Pubblicato per la prima volta nel 1997 da Social Accountability International (SAI), organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York, riflette le disposizioni sul lavoro contenute nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle convenzioni dell&#8217;Organizzazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">La <b>SA8000</b> (<i>Social Accountability 8000</i>) è lo standard internazionale più longevo nel campo della responsabilità sociale d&#8217;impresa. Pubblicato per la prima volta nel 1997 da <b>Social Accountability International (SAI)</b>, organizzazione senza scopo di lucro con sede a New York, riflette le disposizioni sul lavoro contenute nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle convenzioni dell&#8217;Organizzazione Internazionale del Lavoro, e assiste oggi oltre 2,8 milioni di lavoratori in imprese certificate di ogni settore.</p>
<p class="p2">L&#8217;1 gennaio 2026 è stata pubblicata la <b>SA8000:2026</b>, quinta edizione dello standard, che sostituisce la SA8000:2014 dopo un processo di revisione durato dal 2023 al 2025, con oltre mille contributi raccolti da più di seicento <i>stakeholder</i>. La nuova versione riorganizza l&#8217;intero impianto attorno all&#8217;approccio della <i>due diligence</i> dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e ridisegna, con essa, il modo in cui gli audit vengono condotti e i rilievi classificati.</p>
<h2 class="p3">Contesto legale di riferimento</h2>
<p class="p1">La revisione arriva mentre il quadro europeo sulla dovuta diligenza sociale viene ridimensionato. La <b><i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i></b> (CSRD, direttiva UE 2022/2464) e la <b><i>Corporate Sustainability Due Diligence Directive</i></b> (CSDDD, direttiva UE 2024/1760) sono state modificate dalla direttiva (UE) 2026/470, primo dei pacchetti di semplificazione presentati dalla Commissione Europea (<a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare"><i>Omnibus I</i></a>):<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">la <b>rendicontazione</b> riguarda ora le imprese con oltre 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato netto, dagli esercizi che iniziano dall&#8217;1 gennaio 2027;</li>
<li class="li4">la <b><i>due diligence</i></b> si applica invece alle sole imprese con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto mondiale, con applicazione dal 26 luglio 2029;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="li1">sono venuti meno l&#8217;obbligo di piano di transizione climatica e il regime armonizzato di responsabilità civile, ora rimessa al diritto nazionale.</li>
</ul>
<p class="p1">La riduzione del perimetro soggettivo non allevia peraltro la posizione dei fornitori, i quali continuano a incontrare i medesimi requisiti per via contrattuale, attraverso i codici di condotta dei clienti e le condizioni di gara.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p2">Nel Regno Unito, frattanto, lo <b>UK Modern Slavery Act 2015</b> impone alle imprese con fatturato superiore a 36 milioni di sterline una dichiarazione annuale sulle misure adottate contro la schiavitù moderna nelle proprie catene di fornitura.</p>
<h2 class="p3">Claim di ‘sostenibilità’ e obbligo di certificazione</h2>
<p class="p1">Un secondo ambito normativo, finora meno considerato, riguarda l&#8217;uso commerciale delle <b>dichiarazioni di sostenibilità </b>delle imprese e dei loro prodotti. Tali dichiarazioni ricadono ora infatti nel campo di applicazione della <b>direttiva (UE) 2024/825</b> che integra la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali con apposite previsioni sui c.d <i>(social and) environmental claim</i> — ed è stata recepita in Italia con il d.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30. Il quale a sua volta integra il <b>Codice del Consumo</b> e si applica a decorrere dal 27 settembre 2026 (Dongo et al., 2026; Dongo, 2026).</p>
<p class="p1">Il perimetro è più ampio di quanto il dibattito sul <i>greenwashing</i> lasci intendere, poiché l&#8217;<b>etichetta di sostenibilità</b> è definita come qualsiasi marchio di fiducia o di qualità, pubblico o privato, avente carattere volontario, che distingua o promuova un prodotto, un processo o un&#8217;impresa con riferimento alle sue caratteristiche <b>ambientali o sociali oppure a entrambe</b>. La dimensione sociale rientra quindi a pieno titolo nella definizione.</p>
<p class="p1">Da tale premessa discendono due appositi <b>divieti</b>:</p>
<p class="p1">– è vietato esibire un&#8217;etichetta di<b> sostenibilità</b> non basata su un <b>sistema di certificazione </b>o non stabilita da un&#8217;autorità pubblica. Il sistema di certificazione è a sua volta definito come verifica di parte terza, aperta a tutti gli operatori in condizioni trasparenti ed eque, con requisiti pubblici elaborati in consultazione con esperti e portatori d&#8217;interesse, procedure di reclamo e monitoraggio delle non conformità;</p>
<p class="p1">– è vietato formulare un&#8217;<b>asserzione ambientale generica</b> quando il professionista non sia in grado di dimostrare l&#8217;eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, ancorata alla <i>Ecolabel</i> UE o a un sistema di tipo I secondo la norma EN ISO 14024.</p>
<p class="p1">I due divieti operano su piani diversi: quello sulle etichette di sostenibilità copre l&#8217;intero spettro, ambientale e sociale, ed è assoluto; quello sulle asserzioni generiche riguarda le sole asserzioni ambientali. Ciò peraltro non rende lecita la dichiarazione sociale vaga: la direttiva 2024/825 ha inserito le caratteristiche ambientali <b>e sociali</b> — equità delle condizioni di lavoro, salari adeguati, protezione sociale, sicurezza, dialogo sociale, diritti umani lungo la catena del valore — tra quelle rispetto alle quali una pratica è ingannevole caso per caso (Codice del consumo, articolo 21).</p>
<p class="p1">Cambia dunque l&#8217;onere probatorio, non la liceità: per l&#8217;etichetta la scorrettezza è presunta, per l&#8217;asserzione sociale va accertata. In entrambi i casi chi non abbia una certificazione a supporto deve dimostrare la fondatezza delle dichiarazioni all&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alle altre autorità di vigilanza nei Paesi UE di destino.</p>
<p class="p2">In tale contesto le <b>certificazioni</b> di schemi come SA8000 e FSSC 24000 acquisiscono un valore che eccede quello reputazionale: verifica di parte terza, accreditamento indipendente, requisiti pubblici, meccanismi di reclamo. La certificazione, in altri termini, è la <b>condizione di liceità</b> della comunicazione sociale d&#8217;impresa.</p>
<h2 class="p5">Lo schema di certificazione SA8000</h2>
<h3 class="p6">Fondamenti normativi e struttura</h3>
<p class="p1">La SA8000:2026 si articola in due sezioni interdipendenti, precedute da cinque <b>criteri fondamentali</b> (F1-F5). Tra questi, la regole secondo cui:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">quando i requisiti di legge divergono dallo standard, l&#8217;organizzazione applica i criteri più favorevoli al personale;</li>
<li class="li1">quando la legge contraddice lo standard, l&#8217;organizzazione deve comunque identificare, prevenire, mitigare e rimediare i rischi per il personale nei limiti consentiti.</li>
</ul>
<p class="p1">La <b>Sezione 1</b> disciplina il sistema di gestione, la governance e la <i>due diligence</i>, con undici principi — leadership, responsabilità, autonomia decisionale e dignità, integrazione, pianificazione a lungo termine, reattività, trasparenza, partecipazione e inclusione, dialogo sociale, sostegno, miglioramento continuo — e dieci criteri (M1-M10), costruiti sui Principi guida delle Nazioni Unite, sulle linee guida OCSE sulla dovuta diligenza e sull&#8217;<i>Annex SL</i> dell&#8217;ISO.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">La <b>Sezione 2 </b>enuncia i principi del lavoro dignitoso e i relativi criteri di prestazione. Le definizioni dell&#8217;Appendice A hanno anch&#8217;esse valore normativo.</p>
<p class="p7">Un elemento distintivo della governance dello schema è la separazione tra la proprietà dello standard, che spetta a SAI, e la supervisione dell&#8217;accreditamento, affidata a <b>Social Accountability Accreditation Services (SAAS)</b>.</p>
<h3 class="p6">I sette principi del lavoro dignitoso</h3>
<p class="p1">La Sezione 2 dello standard si articola in sette clausole, ciascuna composta da principi di diritto e da criteri di prestazione:</p>
<p class="p1">– <b>protezione dei bambini e dei giovani lavoratori</b> (D1): divieto di impiego sotto i quindici anni, o sotto l&#8217;età dell&#8217;obbligo scolastico se superiore, con limiti stringenti di orario per i giovani lavoratori e tutele per i bambini presenti negli ambienti di lavoro;</p>
<p class="p1">– <b>libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva</b> (D2), inclusa la contrattazione in buona fede e il rispetto degli accordi settoriali;</p>
<p class="p1">– <b>assunzione, impiego e licenziamento liberi ed equi</b> (D3): divieto di lavoro forzato, di servitù per debiti e di oneri di reclutamento a carico del lavoratore, libertà di movimento e accesso continuativo ai documenti di identità, disciplina delle pratiche disciplinari, divieto di condizioni che isolino il personale o lo costringano a separarsi dai figli;</p>
<p class="p1">– <b>orari di lavoro, salari e benefici adeguati</b> (D4): quarantotto ore settimanali ordinarie e dodici di straordinario al massimo, salario di sussistenza o minimo legale se superiore, ventiquattro ore di riposo dopo sei giorni consecutivi, busta paga chiara e completa;</p>
<p class="p1">– <b>libertà dalla discriminazione</b> (D5), con divieto espresso di test di gravidanza, HIV e verginità;</p>
<p class="p1">– <b>salute e sicurezza</b> (D6), estesa ai rischi psicosociali, agli alloggi, ai trasporti e alla ristorazione forniti dal datore di lavoro;</p>
<p class="p7">– <b>privacy</b> (D7): raccolta e trattamento dei dati personali limitati alle finalità del rapporto di lavoro e alle esigenze del ruolo.</p>
<h3 class="p6">Ambito di applicazione</h3>
<p class="p1">La certificazione copre l&#8217;intera sede e <b>tutte le operazioni</b>, inclusi siti remoti e lavoratori a domicilio che operino sotto un sistema di gestione comune. Il perimetro è più esteso di quanto la nozione di dipendente suggerisca: lo standard definisce <b>&#8216;personale&#8217;</b> chiunque svolga un lavoro per l&#8217;organizzazione o per i suoi partner commerciali, incluso il personale indiretto — somministrati, autisti, lavoratori a domicilio, piccoli agricoltori, addetti a sicurezza, manutenzione, pulizie e mensa — e gli &#8216;ambienti di lavoro&#8217; comprendono alloggi e trasporti messi a disposizione dal datore di lavoro.</p>
<p class="p1">Ne discendono conseguenze operative precise:</p>
<p class="p1">– i fornitori che operano presso il sito certificato sono trattati come parte dell&#8217;organizzazione e i loro lavoratori entrano nel computo delle giornate di audit; lo stesso vale per i fornitori esclusivi, dentro e fuori sito;</p>
<p class="p1">– le agenzie di somministrazione e le cooperative di lavoro devono includere i lavoratori somministrati, ciascuno contato come unità e non riproporzionato a tempo pieno;</p>
<p class="p1">– la certificazione è preclusa alle società prive di operatività effettiva. L&#8217;organizzazione deve svolgere l&#8217;attività dichiarata da almeno sei mesi e disporre di contratti attivi al momento della domanda.</p>
<p class="p1">Una regola è scritta espressamente per l&#8217;Italia: quando l&#8217;ambito viene desunto dalla <b>visura camerale</b>, la certificazione va limitata alle attività effettivamente svolte e sotto il controllo operativo dell&#8217;organizzazione, poiché l&#8217;iscrizione al registro delle imprese, spesso ampia e programmatica, non prova di per sé l&#8217;esercizio dell&#8217;attività. Sono escluse le attività marittime coperte dalla convenzione MLC, oltre a quelle indicate nell&#8217;elenco delle esclusioni pubblicato da SAI.</p>
<p class="p7">Ogni organizzazione certificata riceve infine un codice settore SAI primario, che ne determina l&#8217;indicizzazione nel registro pubblico. Il <b>settore</b> <b>D — <i>Food &amp; Beverage</i></b> distingue prodotti agricoli, bevande alcoliche, distribuzione e commercio al dettaglio alimentare, carni, pollame e lattiero-caseario, bevande analcoliche, alimenti trasformati, ristorazione e tabacco (la cui filiera è invece esclusa da FSSC 24000).</p>
<h3 class="p6">Processo di certificazione e ciclo di sorveglianza</h3>
<p class="p1">Il percorso inizia con l&#8217;implementazione del sistema di gestione e la selezione di un organismo di certificazione accreditato SAAS, e prosegue con un <b>audit iniziale in due stadi</b>: lo Stage 1, di natura documentale, e lo Stage 2, di verifica dell&#8217;effettiva implementazione.</p>
<p class="p1">Il <b>certificato</b> ha <b>validità triennale</b> e il ciclo decorre dalla data della decisione di certificazione. Per i siti singoli la scansione è predeterminata a finestre: primo audit di sorveglianza entro sei mesi, verifica di <i>follow-up</i> entro dodici mesi di regola a distanza, secondo audit di sorveglianza entro diciotto mesi, seconda verifica di <i>follow-up</i> entro ventiquattro mesi, audit di ri-certificazione entro trenta mesi, riesame finale tra il trentatreesimo e il trentacinquesimo mese. Ne risultano due audit di sorveglianza <i>in loco</i> per ciclo e comunque <b>una verifica almeno ogni dodici mesi</b>. Le organizzazioni multi-sito seguono un regime distinto.</p>
<p class="p1">Gli <b>audit di sorveglianza</b> sono <b>semi-annunciati</b>: l&#8217;organizzazione conosce la finestra di otto settimane, comunicata con almeno altrettanto anticipo, ma non il giorno della visita. La finestra non è negoziabile né spostabile una volta comunicata, e <b>chi non accolga la visita entro il termine vede il certificato annullato</b>. I rinvii sono ammessi solo per forza maggiore, con sospensione immediata del certificato e ritiro se la ripresa supera i tre mesi; due sorveglianze non possono in nessun caso venire accorpate.</p>
<p class="p1">Due previsioni meritano attenzione nella filiera alimentare, dove la <b>stagionalità</b> è la regola:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">ogni sorveglianza deve raccogliere evidenze riferite tanto al picco produttivo quanto alla bassa stagione, con particolare riguardo agli orari di lavoro;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="li1">nell&#8217;arco del triennio tutti gli elementi dello standard devono venire riesaminati, benché non tutti in ciascuna visita.</li>
</ul>
<p class="p1">L&#8217;<b>intensità della verifica</b> è a sua volta predeterminata:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">in un&#8217;azienda con 251-500 addetti ogni sorveglianza richiede quattro colloqui individuali e un colloquio di gruppo con tre lavoratori, per almeno due ore e mezza complessive, oltre all&#8217;esame di sei fascicoli personali con le relative buste paga;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li class="li7">sopra i mille addetti si sale a dieci lavoratori intervistati e cinque ore. I fascicoli dei lavoratori intervistati vanno esaminati integralmente, gli altri quantomeno scorsi alla ricerca di anomalie. Le organizzazioni certificate figurano nel registro pubblico consultabile sul sito SAI.</li>
</ul>
<h3 class="p6">Rilievi di audit e soglie di certificazione</h3>
<p class="p1">Lo schema SA8000:2026 non sostituisce il modello <i>pass/fail</i> con un punteggio, ma con una <b>matrice di rischio</b> applicata a ciascun rilievo. L&#8217;uso del nuovo <i>SA8000 Audit Tool</i> è obbligatorio e <b>ogni scostamento rilevato deve confluire in</b> almeno un <b>rilievo formale</b>. Sono così venuti meno tre istituti dell&#8217;impianto precedente: le opportunità di miglioramento e le non conformità a termine, che lasciavano margini di rinvio, e la <i>Management System Maturity Declaration</i>, sostituita dalla valutazione della maturità dentro l&#8217;audit.</p>
<p class="p1">Il gruppo di audit consolida anzitutto gli scostamenti che condividono la stessa carenza di sistema, la stessa responsabilità organizzativa o la stessa causa radice, con il divieto espresso di usare il consolidamento per attenuare la criticità del rilievo più grave. Segue una doppia classificazione:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li4">la prima riguarda la <b>criticità</b>, determinata incrociando la gravità dell&#8217;impatto con l&#8217;incidenza degli impatti effettivi o la probabilità di quelli potenziali. Ne derivano quattro esiti: <i>concern</i>, non conformità minore, maggiore, critica. Una gravità elevata produce sempre una non conformità maggiore, anche a fronte di un caso isolato; la non conformità critica è riservata alle violazioni flagranti, agli atti fraudolenti, all&#8217;ostruzione dell&#8217;accesso del gruppo di audit e alla ripetizione, entro cinque anni, di una non conformità maggiore o critica già chiusa;</li>
<li class="li1">la seconda classificazione, mutuata dai Principi guida delle Nazioni Unite, riguarda il <b>contesto</b>: l&#8217;organizzazione causa il rilievo, lo causa insieme ad altri, vi contribuisce, oppure vi è collegata. Non è un&#8217;etichetta descrittiva, perché determina i tempi. Le non conformità causate dall&#8217;organizzazione vanno chiuse entro sei mesi se minori, tre se maggiori, uno se critiche. Quelle non causate in via esclusiva seguono un percorso di verifiche periodiche, con decisioni di proroga o innalzamento fino a ventiquattro o quarantotto mesi secondo la gravità, subordinate alla prova di impegno documentato, azioni proporzionate alle risorse disponibili, piani con obiettivi misurabili e progressi verificabili.</li>
</ul>
<p class="p7">Il mutamento più rilevante per le imprese sta nelle <b>soglie</b>: a differenza della SA8000:2014, un&#8217;organizzazione può ottenere e mantenere la certificazione con una non conformità maggiore aperta, purché non causata in via esclusiva da essa e purché il percorso di rientro venga rispettato. Una non conformità critica, in qualsiasi contesto, impedisce invece il rilascio del certificato e, per le organizzazioni già certificate, apre il procedimento di sospensione.</p>
<h3 class="p6">Organismi di certificazione e qualificazione degli auditor</h3>
<p class="p1">Gli organismi di certificazione devono essere accreditati da SAAS secondo la <i>Procedure 200</i> e la norma <b>ISO/IEC 17021-1:2015</b>, con accreditamento distinto per ciascun Paese ove operano. La decisione di certificazione richiede il riesame indipendente di un <i>Senior Lead Auditor</i> estraneo al processo di audit in ogni caso di certificazione iniziale, ri-certificazione, modifica dell&#8217;ambito, sospensione o ritiro, e ogniqualvolta una sorveglianza produca non conformità maggiori o critiche.</p>
<p class="p1">Sul fronte dell&#8217;<b>indipendenza</b>, lo schema prevede che il responsabile del gruppo di audit non possa ricoprire tale ruolo per più di un ciclo di certificazione presso la stessa organizzazione senza un ciclo di intervallo, regola che segue l&#8217;auditor anche quando il cliente cambia organismo. La <b>composizione del gruppo</b> deve inoltre rispecchiare l&#8217;equilibrio di genere e le altre caratteristiche della forza lavoro, così da consentire, ove praticabile, colloqui individuali condotti da un auditor dello stesso genere del lavoratore.</p>
<p class="p7">Le <b>ricerche preliminari</b> a carico dell&#8217;organismo sono state ampliate: stima del salario dignitoso per il territorio e il settore, accertamento di procedimenti legali in corso o passati, esame di reclami e contenziosi nei sei mesi precedenti lo Stage 1, consultazione di sindacati, organizzazioni non governative e portatori d&#8217;interesse locali almeno una volta l&#8217;anno. Il piano di audit deve richiedere all&#8217;organizzazione il calcolo del salario dignitoso e della retribuzione più bassa corrisposta, con l&#8217;evidenza del minimo legale o contrattuale applicabile.</p>
<h3 class="p6">La transizione alla versione 2026</h3>
<p class="p2">Dall&#8217;1 gennaio 2027 ogni nuova certificazione e ri-certificazione deve avvenire secondo la SA8000:2026; entro il 31 maggio 2029 tutte le organizzazioni certificate devono avere completato il passaggio, che può avvenire solo in sede di ri-certificazione. Le imprese già certificate dovevano intanto completare, entro il 31 dicembre 2026, la formazione e l&#8217;autovalutazione previste da SAI.</p>
<h2 class="p5">Vantaggi e oneri legati all’adozione di SA8000</h2>
<h3 class="p6">Vantaggi</h3>
<p class="p1">L&#8217;adozione dello standard offre alle organizzazioni <b>vantaggi</b> di diversa natura:</p>
<p class="p1">– fornisce una <b>verifica indipendente e riconosciuta a livello internazionale</b> delle condizioni di lavoro, opponibile a clienti, investitori e autorità;</p>
<p class="p1">– soddisfa il requisito del sistema di certificazione richiesto dal <b>Codice del Consumo</b> per l&#8217;uso lecito di un&#8217;etichetta di sostenibilità sociale;</p>
<p class="p1">– riduce l&#8217;<i>audit fatigue</i>, perché consente di rispondere alle richieste di <i>compliance</i> sociale di più committenti senza ospitare verifiche di seconda parte ripetute.</p>
<p class="p7">La revisione 2026 aggiunge un vantaggio di metodo. Il passaggio dalla logica del rilievo puntuale a quella della matrice di rischio e del <b>contesto</b> riconosce che una parte dei problemi sociali non dipende dalla sola impresa certificata, e permette di mantenere la certificazione mentre si lavora su cause che richiedono la collaborazione di terzi. È un realismo che la versione precedente non contemplava.</p>
<h3 class="p6">Oneri</h3>
<p class="p1">Gli oneri, a loro volta, non sono trascurabili. L&#8217;<b>allestimento del sistema</b> richiede investimenti in formazione, revisione delle procedure, mappatura dei rischi e, spesso, consulenza esterna; ai corrispettivi di audit, calcolati sulle giornate previste dalle tabelle dello schema, si aggiungono i costi indiretti della disponibilità permanente imposta dalle visite semi-annunciate.</p>
<p class="p2">L&#8217;onere maggiore riguarda però l&#8217;estensione della <b><i>due diligence</i></b>. Lo standard chiede di identificare, valutare e affrontare gli impatti negativi non solo nelle proprie operazioni, ma <b>lungo l&#8217;intera catena del valore</b>, a monte e a valle, e di stabilire con i partner commerciali aspettative reciproche documentate, comprensive delle condizioni per la cessazione dei rapporti.</p>
<h2 class="p3">Conclusioni</h2>
<p class="p1">Lo schema SA8000:2026 aggiorna un modello che ha trent&#8217;anni di applicazione, allineandolo alla dovuta diligenza dei Principi guida delle Nazioni Unite e alla logica di analisi del rischio. Il nucleo rimane quello del 1997: sette diritti, un sistema di gestione che li presidia, un audit indipendente che lo verifica.</p>
<p class="p1">Il suo impiego cambia però di natura con la riforma della disciplina delle pratiche commerciali sleali. Nessuna etichetta di sostenibilità, ambientale o sociale, può più venire esibita senza un sistema di certificazione che la sorregga: la SA 8000 diventa così il titolo che legittima ciò che l&#8217;impresa dichiara al consumatore.</p>
<p class="p7"><i>Dario Dongo</i></p>
<p><em>Credit cover <a href="https://sa-intl.org/">SAI &#8211; Social Accountability Consultant</a></em></p>
<h3 class="p6">Riferimenti</h3>
<h4 class="p1">Fonti normative dell&#8217;Unione Europea</h4>
<p class="p1">Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directives 2004/109/EC, 2006/43/EC and 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18"><span class="s2">http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 6.3.2024. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj"><span class="s2">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18"><span class="s2">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2026/470 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 26.2.2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj"><span class="s2">http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 class="p1">Fonti normative italiane</h4>
<p class="p1">Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. <i>Normattiva</i>. Ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 15/05/2026. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206"><span class="s2">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825. <i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</i>, Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2026. <a href="https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/SG"><span class="s2">https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/SG</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 class="p1">Documenti di schema e fonti istituzionali</h4>
<p class="p1">SAAS. (2020). <i>SAAS Procedure 200:2020. Procedures and Requirements for Accredited Certification Bodies</i>, versione 4.2, in vigore dal 6 marzo 2020. Social Accountability Accreditation Services. <a href="https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/"><span class="s2">https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>SA8000:2026. Standard per il lavoro dignitoso</i>. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2026/01/SA8000-2026_final_IT-1.pdf"><span class="s2">https://sa-intl.org/wp-content/uploads/2026/01/SA8000-2026_final_IT-1.pdf</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>SAI Procedure 200 Supplement. SA8000:2026 Interim (Bridging) Requirements</i>, revisione 1, valida dall&#8217;1 giugno 2026. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/"><span class="s2">https://sa-intl.org/resources/saas-document-library/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>SA8000 Certification Program Timeline. Transitioning to SA8000:2026</i>. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/sa8000-certification-program-timeline/"><span class="s2">https://sa-intl.org/sa8000-certification-program-timeline/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>2023-2025 SA8000 Standard Revision</i>. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/sa8000-standard-revision/"><span class="s2">https://sa-intl.org/sa8000-standard-revision/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p1">SAI. (2026). <i>SA8000:2026 Standard</i>. Social Accountability International. <a href="https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/"><span class="s2">https://sa-intl.org/resources/sa8000-standard/</span></a></p>
<h4 class="p9">Articoli di approfondimento giuridico</h4>
<p class="p4">Dongo, D., Della Penna A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/"><span class="s2">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p4">Dongo, D. (2026, 14 luglio). Environmental e scorte di magazzino, la road-map. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/environmental-claims-scorte-magazzino-road-map/"><span class="s2">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/environmental-claims-scorte-magazzino-road-map/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa8000-certificazione-responsabilita-impresa/">Responsabilità sociale d&#8217;impresa e certificazione SA8000</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità sociale, lo schema di certificazione FSSC 24000</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 17:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.greatitalianfoodtrade.it/?p=85397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel panorama sempre più complesso della sostenibilità delle organizzazioni, la responsabilità sociale rappresenta una dimensione finora sottovalutata, al di fuori dei circuiti — purtroppo ancora ristretti —  delle filiere eque e solidali (Dongo et al., 2019) e dell’ancor più rara certificazione SA 8000. La Fondazione FSSC (Foundation for Food Safety Certification), ente senza scopo di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/">Sostenibilità sociale, lo schema di certificazione FSSC 24000</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">Nel panorama sempre più complesso della sostenibilità delle organizzazioni, la <b>responsabilità sociale</b> rappresenta una dimensione finora sottovalutata, al di fuori dei circuiti — purtroppo ancora ristretti —<span class="Apple-converted-space">  </span>delle filiere eque e solidali (Dongo et al., 2019) e dell’ancor più rara <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sa-8000/">certificazione SA 8000</a>. La <b>Fondazione FSSC</b> (<i>Foundation for Food Safety Certification</i>), ente senza scopo di lucro con sede nei Paesi Bassi già noto per lo schema di certificazione dei sistemi di sicurezza alimentare FSSC 22000, ha esteso il proprio ambito d’azione sviluppando lo <b>schema di certificazione FSSC 24000</b>, dedicato ai sistemi di gestione sociale (<i>Social Management System</i>, SMS).</p>
<p class="p1">Lo schema è stato pubblicato nell’ottobre <b>2022</b>, nella Versione 1.0 tuttora vigente, quale strumento strutturato per verificare che le organizzazioni garantiscano <b>condizioni di lavoro</b> sicure ed eque, rispettino i <b>requisiti etici</b> di business e applichino la <b><i>due diligence</i></b> nella gestione della propria catena di fornitura (FSSC, 2022).</p>
<p class="p2">A differenza di altri strumenti di valutazione della <i>compliance</i> sociale, FSSC 24000 si distingue per essere allineato all’<b>approccio</b> dei sistemi di gestione <b>ISO</b>, integrando il ciclo PDCA (<i>Plan-Do-Check-Act</i>) e l’approccio basato sul rischio in un sistema soggetto a <b>audit</b> di parte terza e riconosciuto a livello internazionale (FSSC, 2026a).</p>
<h2 class="p3">Due diligence, le direttive in Unione Europea</h2>
<p class="p1">L’introduzione di FSSC 24000 si colloca in un contesto normativo europeo e globale in rapida evoluzione, caratterizzato dalla crescente attenzione verso la <b>responsabilità delle imprese</b> nei confronti dei <b>diritti umani e</b> della <b>sostenibilità sociale</b>. Il quadro giuridico di riferimento in Unione Europea è definito da due direttive, entrambe modificate nel 2026:</p>
<p class="p4">– la <b><i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i></b> (CSRD, direttiva 2022/2464, recepita in Italia con il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125) ha introdotto obblighi estesi di rendicontazione di sostenibilità, i quali comprendono indicatori relativi ai diritti dei lavoratori, alla diversità e alle condizioni di lavoro (Dongo et al., 2022);</p>
<p class="p4">– la <b><i>Corporate Sustainability Due Diligence Directive</i></b> (CSDDD, direttiva 2024/1760) a sua volta impone alle imprese di identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo le proprie catene di attività (Dongo, 2024). Il suo recepimento in Italia è ancora atteso: la delega al Governo è contenuta in Allegato A alla legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025).</p>
<p class="p5">Entrambe le normative sono state modificate dalla direttiva (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026, che recepisce i<span class="s2">l </span>primo dei sei pacchetti di semplificazione presentati dalla Commissione Europea (<i>Omnibus I</i>, dedicato alla sostenibilità. Dongo, 2025)<span class="s2">, </span>dopo il rinvio già disposto dalla direttiva (UE) 2025/794, a sua volta attuata in Italia con la legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha modificato il decreto legislativo 125/2024.</p>
<h3 class="p6">Le semplificazioni introdotte dal pacchetto <i>Omnibus I</i></h3>
<p class="p1">Le semplificazioni introdotte a seguito di recepimento del pacchetto <i>Omnibus I </i>riducono in misura sostanziale la platea dei soggetti obbligati e riscrivono alcuni meccanismi sostanziali della <i>due diligence</i>:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li7">la <b>CSRD</b> si applica ora alle sole imprese con più di <b>1.000 dipendenti</b> <b>e</b> un <b>fatturato netto</b> superiore a <b>450 milioni di euro</b>, vale a dire i ricavi delle vendite di prodotti e delle prestazioni di servizi al netto di sconti, IVA e altre imposte direttamente connesse (direttiva 2013/34/UE, articolo 2, punto 5);</li>
<li class="li1">la <b>CSDDD</b> a sua volta ora si applica soltanto alle imprese dell’Unione con oltre<b> 5.000 dipendenti</b> in media <b>e</b> un fatturato netto mondiale superiore a <b>1,5 miliardi</b> di euro, ovvero alle imprese di Paesi terzi con un fatturato netto nell’Unione superiore a 1,5 miliardi di euro (direttiva 2024/1760, articolo 2, paragrafo 5).</li>
</ul>
<p class="p8">Sul piano dei <b>contenuti</b>, i due atti conservano nature distinte:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li7">la <b>CSRD</b> impone un <b>obbligo informativo</b>, da assolvere in una sezione dedicata della relazione sulla gestione secondo gli <i>European Sustainability Reporting Standards</i>, con verifica esterna in forma di <i>limited assurance</i>; la facoltà di introdurre in futuro una <i>reasonable assurance</i> è stata soppressa;</li>
<li class="li8">la <b>CSDDD</b> introduce invece un’obbligazione di mezzi, articolata in otto adempimenti: integrazione della <i>due diligence</i> nelle politiche e nei sistemi di gestione del rischio; identificazione e valutazione degli impatti negativi; prevenzione di quelli potenziali e cessazione di quelli effettivi; riparazione; coinvolgimento dei portatori d&#8217;interesse; meccanismo di segnalazione e procedura di reclamo; monitoraggio dell&#8217;efficacia; comunicazione al pubblico (direttiva 2024/1760, articolo 5).</li>
</ul>
<p class="p8">Tre modifiche incidono sul contenuto di tali obblighi:</p>
<p class="p8">– l&#8217;<b>identificazione degli impatti</b> si svolge ora in due tempi, una ricognizione preliminare fondata unicamente sulle informazioni ragionevolmente disponibili e una valutazione approfondita limitata alle aree ove gli impatti risultino più probabili e più gravi (articolo 8, paragrafo 2);</p>
<p class="p8">– le richieste di <b>informazioni ai partner commerciali</b> sono ammesse solo se necessarie e, verso i partner con meno di 5.000 dipendenti, solo quando il dato non sia ragionevolmente ottenibile per altra via (articolo 8, paragrafo 2 <i>bis</i>);</p>
<p class="p8">– è venuto meno l&#8217;obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, mentre il regime armonizzato di <b>responsabilità civile</b> è stato sostituito da un rinvio al diritto nazionale, con diritto al risarcimento integrale e divieto di sovracompensazione (articolo 29).</p>
<p class="p8">Il quadro degli adempimenti e delle scadenze si riassume come segue.</p>
<table class="t1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="td1" valign="top"></td>
<td class="td1" valign="top">
<p class="p10"><b>CSRD (direttiva UE 2022/2464)</b></p>
</td>
<td class="td1" valign="top">
<p class="p10"><b>CSDDD (direttiva UE 2024/1760)</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">Natura dell&#8217;obbligo</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">rendicontazione di sostenibilità nella relazione sulla gestione</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">dovere di diligenza sui diritti umani e sull&#8217;ambiente nella catena di attività</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">Imprese dell&#8217;Unione</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">fatturato netto oltre 450 milioni di euro e oltre 1.000 dipendenti in media (criteri cumulativi)</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">oltre 5.000 dipendenti in media e fatturato netto mondiale oltre 1,5 miliardi di euro</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">Franchising e licenza</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">non previsto</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2"><i>royalties</i> nell&#8217;Unione oltre 75 milioni di euro e fatturato netto mondiale oltre 275 milioni di euro</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p2">Imprese di Paesi terzi</p>
</td>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p2">fatturato netto nell&#8217;Unione oltre 450 milioni di euro, con una controllata o succursale nell&#8217;Unione oltre 200 milioni di euro</p>
</td>
<td class="td4" valign="top">
<p class="p2">fatturato netto nell&#8217;Unione oltre 1,5 miliardi di euro</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">Aggiornamento periodico</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">annuale</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">politica di <i>due diligence</i> almeno ogni 24 mesi; valutazione di efficacia almeno ogni 5 anni</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p2">Verifica esterna</p>
</td>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p2"><i>limited assurance</i> obbligatoria</p>
</td>
<td class="td5" valign="top">
<p class="p2">verifica indipendente di parte terza facoltativa, a supporto degli adempimenti</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">Sanzioni</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">rimesse agli Stati membri</p>
</td>
<td class="td2" valign="top">
<p class="p2">sanzioni pecuniarie, con limite massimo del <b>3% del fatturato netto mondiale</b></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p2">Recepimento</p>
</td>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p2">19 marzo 2027</p>
</td>
<td class="td6" valign="top">
<p class="p2">26 luglio 2028</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">Prima applicazione</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">esercizi che iniziano dall&#8217;1 gennaio 2027</p>
</td>
<td class="td3" valign="top">
<p class="p2">dal 26 luglio 2029; comunicazione annuale per gli esercizi che iniziano dall&#8217;1 gennaio 2030</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="p8">In via transitoria, per gli esercizi che iniziano tra l&#8217;1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 gli Stati membri possono esentare dalla rendicontazione le imprese che non raggiungono le nuove soglie.</p>
<h2 class="p11">Lo schema di certificazione FSSC 24000</h2>
<h3 class="p6">Fondamenti normativi e struttura</h3>
<p class="p1">FSSC 24000<b> </b>è uno schema di certificazione volontaria basato sulla specifica tecnica <b>BSI/PAS 24000:2022</b> (<i>Publicly Available Specification</i>), pubblicata dal <i>British Standards Institution</i>, e i <b>Requisiti Aggiuntivi dello Schema FSSC 24000</b>, determinati dal <i>Board of Stakeholders</i> della Fondazione stessa. A questi si affianca la <b><i>BoS Decision List</i></b>, documento dinamico che prevale sulle regole esistenti o ne chiarisce la portata, con periodi di transizione definiti (FSSC, 2022).</p>
<p class="p1">La <b>PAS 24000:2022</b> definisce i requisiti minimi per l’istituzione, l’implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo di un sistema di gestione sociale, utilizzando l’approccio per processi, il ciclo PDCA e il pensiero basato sul rischio. La struttura armonizzata (<i>Harmonized Structure</i>) consente un allineamento agevole con altri standard ISO, come ISO 9001, ISO 14001 e FSSC 22000 <span class="s3">LINK AD ARTICOLO NUOVO</span>, e quindi l’implementazione di sistemi di gestione integrati (FSSC, 2026a).</p>
<p class="p1">Lo schema <b>FSSC 24000 </b>si articola in cinque parti, oltre a due appendici (definizioni e riferimenti normativi) e tre allegati a loro volta cogenti:</p>
<ol class="ol1">
<li class="li7">contesto e ambito di certificazione;</li>
<li class="li7">requisiti per le organizzazioni da sottoporre ad audit;</li>
<li class="li7">requisiti per il processo di certificazione;</li>
<li class="li7">requisiti per gli organismi di certificazione;</li>
<li class="li1">requisiti per gli organismi di accreditamento.</li>
</ol>
<h3 class="p6">Ambito di applicazione</h3>
<p class="p8">La certificazione FSSC 24000 si rivolge alla <b>manifattura e trasformazione </b>—<b> <i>food</i> e <i>non-food</i></b> — e ai servizi correlati che includono anzitutto la <b>distribuzione</b> all&#8217;ingrosso e al dettaglio (anche tramite <i>e-commerce</i>), nonché la <b>logistica</b>. Con esclusione delle filiere del tabacco e varie altre (pellicce, armi, esplosivi e munizioni, combustibile nucleare).</p>
<p class="p8">La <b>certificazione multi-sito</b> a campione è ammessa solo nei servizi, non nella manifattura, dove ogni stabilimento deve invece venite certificato singolarmente. Le catene fino a venti siti vengono verificate per intero; oltre quel numero l&#8217;audit annuale può limitarsi a un campione, purché nei tre anni del ciclo tutti i siti vengano comunque visitati (Parte 3, clausola 5.3).</p>
<p class="p8">L&#8217;<b>audit</b> copre l&#8217;<b>intero sito e tutti i lavoratori</b> — permanenti, temporanei, a tempo parziale — inclusi i non dipendenti sotto il controllo dell&#8217;organizzazione, appaltatori inclusi, oltre agli alloggi forniti o imposti e ai <b>magazzini</b> fuori sito della stessa entità giuridica. Un deposito che serva anche altri clienti, incluse altre società del gruppo, richiede certificazione separata (Parte 3, clausole 4.2 e 5.2.2).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p8">FSSC 24000 e FSSC 22000 rimangono schemi indipendenti: la certificazione può riguardare l&#8217;uno, l&#8217;altro o entrambi (FSSC, 2025a).</p>
<h3 class="p6">Processo di certificazione</h3>
<p class="p1">Il <b>percorso di</b> <b>certificazione</b> si articola nelle seguenti fasi:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li7">comprensione dei requisiti;</li>
<li class="li7">implementazione operativa;</li>
<li class="li7">selezione di un organismo di certificazione autorizzato;</li>
<li class="li7">audit di certificazione con chiusura delle non conformità;</li>
<li class="li1">mantenimento della conformità attraverso audit di sorveglianza annuali nel corso del ciclo triennale (FSSC, 2025b).</li>
</ul>
<p class="p1">L’<b>audit iniziale</b> si articola in <b>due stadi</b>: lo Stage 1, di natura documentale e preparatoria, e lo Stage 2, di verifica dell’effettiva implementazione del sistema. L’intervallo tra i due non può superare i sei mesi; oltre tale termine lo Stage 1 deve venire ripetuto. Il primo audit di sorveglianza, a sua volta, non può collocarsi oltre dodici mesi dalla data della decisione di certificazione, pena la sospensione del certificato (FSSC, 2022).</p>
<p class="p1">La <b>durata dell’audit</b> viene calcolata in base al numero complessivo di lavoratori e alla superficie del sito, con un minimo di una giornata-uomo (e una riduzione massima del 20%, se documentata e giustificata). Il numero di <b>lavoratori da intervistare</b> e di fascicoli personali da esaminare varia da 4, per i siti fino a 49 addetti, fino a 30 oltre i 2.000. Le interviste devono venire condotte in forma riservata, senza presenza di supervisori o del <i>management</i>, in una lingua compresa dal lavoratore.</p>
<p class="p5">Il <b>certificato</b> ha validità <b>triennale</b> ed è soggetto a <b>audit </b>di sorveglianza<b> annuali</b> e a un audit di ri-certificazione al termine del terzo anno. Le organizzazioni certificate sono inserite in un <b>registro pubblico</b> consultabile sul sito FSSC, aggiornato quotidianamente, che garantisce trasparenza e visibilità nei confronti di clienti e <i>stakeholder</i> (FSSC, 2025b).</p>
<h3 class="p6">Organismi di certificazione e qualificazione degli auditor</h3>
<p class="p1">La solidità dello schema è garantita da <b>requisiti stringenti</b> per gli <b>organismi di certificazione</b> e da una qualificazione degli auditor tra le più elevate del settore. I <i>control bodies</i> devono:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li7">essere accreditati secondo la norma <b>ISO/IEC 17021-1</b> da un organismo di accreditamento firmatario dell’accordo multilaterale di riconoscimento;</li>
<li class="li7">aderire all’<b>APSCA</b> (<i>Association of Professional Social Compliance Auditors</i>);</li>
<li class="li1">ottenere una licenza specifica dalla Fondazione FSSC (FSSC, 2026a; FSSC, 2026b).</li>
</ul>
<p class="p1">Gli <b>auditor</b> devono essere dipendenti o contrattualizzati da un ente di certificazione autorizzato e aderente ad APSCA. Per guidare un audit FSSC 24000 è obbligatorio detenere la designazione CSCA (<i>Certified Social Compliance Auditor</i>. FSSC, 2022; FSSC, 2026b). APSCA sovrintende a 84 imprese aderenti e oltre 5.300 auditor in più di 100 Paesi, i quali conducono quasi 200.000 audit l’anno (FSSC, 2026b).</p>
<p class="p5">Un ulteriore presidio di indipendenza è la <b>rotazione obbligatoria</b>: nessun auditor può operare per più di due cicli triennali presso la stessa organizzazione certificata, né come <i>lead auditor</i> né come co-auditor, e deve poi rimanere fuori per almeno un anno prima di potervi tornare (FSSC, 2022).</p>
<h3 class="p6">Audit senza preavviso e programma di integrità</h3>
<p class="p1">Come per FSSC 22000, anche FSSC 24000 prevede l’obbligo di <b>almeno</b> <b>un</b> <b>audit </b>di sorveglianza <b>senza preavviso</b>, ogni tre anni, dopo l’audit di certificazione iniziale. La rispettiva procedura prevede che il piano di audit non venga condiviso prima della riunione di apertura e l’ispezione dei locali inizi entro un’ora dall’arrivo dell’auditor; il rifiuto di sottoporsi all’audit comporta la sospensione del certificato entro tre giorni lavorativi e il ritiro se la verifica non viene svolta entro sei mesi.</p>
<p class="p2">Il <b>FSSC Integrity Program</b> rappresenta un ulteriore elemento di garanzia: attraverso un sistema di monitoraggio continuo che include formazione, <i>mentoring</i>, revisioni documentali, valutazioni presso gli uffici degli enti di certificazione e audit testimoniati, la Fondazione assicura il rispetto degli standard e la coerenza dei risultati di certificazione. Il programma, ereditato dall’esperienza consolidata con FSSC 22000, costituisce l’architrave della fiducia del mercato nei confronti dello schema (FSSC, 2026a).</p>
<h2 class="p11">Vantaggi e oneri legati all’adozione dello schema</h2>
<h3 class="p6">Vantaggi</h3>
<p class="p1">La certificazione FSSC 24000 offre alle organizzazioni vantaggi strategici e operativi di diversa natura:</p>
<ul class="ul1">
<li class="li7"><b>dimostrare l’impegno per la sostenibilità sociale</b>, in conformità alla direttiva (UE) 2024/825 sulle asserzioni (sociali e) ambientali, recepita in Italia con d.lgs. 30/2026, senza incorrere nel rischio di contestazioni di pratiche commerciali sleali (<i>greenwashing</i>) ora soggette in Italia a sanzioni fino a 10 milioni di euro (Dongo et al., 2026);</li>
<li class="li7">il <b>riconoscimento internazionale</b> — <i>benchmarking</i> SSCI del <i>Consumer Goods Forum</i>, endorsement di Global ACI, inserimento nella ITC <i>Standards Map</i>, accettazione da parte di EcoVadis dal dicembre 2025 — facilita l’accesso ai mercati globali;</li>
<li class="li7">la <b>riduzione dell’<i>audit fatigue</i></b> consente di soddisfare i requisiti di <i>compliance</i> sociale di più clienti senza ospitare ripetute verifiche di seconda parte, riducendo le interruzioni operative;</li>
<li class="li1">la struttura armonizzata con gli standard ISO permette l’<b>integrazione</b> con i sistemi di gestione preesistenti, ottimizzando risorse e tempi di audit.</li>
</ul>
<p class="p1">Dal punto di vista del <b><i>risk management</i></b>, l’approccio sistematico di FSSC 24000 aiuta a identificare e gestire i rischi legati ai diritti umani, alle pratiche lavorative e all’etica commerciale, contribuendo a proteggere il marchio. La differenza rispetto all’audit sociale tradizionale, come sottolineato dalla direzione tecnica della Fondazione, sta nel passaggio da una preparazione episodica in vista delle verifiche a un sistema di gestione permanente, ove l’analisi dei rischi specifici dell’organizzazione aggiunge controlli propri a quelli di base (FSSC, 2026b).</p>
<p class="p5">L’implementazione posiziona infine le organizzazioni in anticipo rispetto agli obblighi normativi, riducendo il rischio regolatorio e rafforzando la relazione con i <i>buyer</i>, i quali possono così considerare la maggiore affidabilità dei fornitori certificati (come partner a minor rischio).</p>
<h3 class="p6">Oneri</h3>
<p class="p1">L’adozione dello schema FSSC 24000 comporta del resto oneri significativi da considerare con realismo. Il primo è rappresentato dai <b>costi di implementazione</b>: l’allestimento di un sistema di gestione sociale conforme alla PAS 24000:2022 e ai requisiti aggiuntivi richiede investimenti in formazione, revisione delle procedure, mappatura dei rischi sociali nonché, spesso, il supporto di consulenti esterni. Le piccole e medie imprese possono trovare l’adeguamento impegnativo, pur disponendo degli strumenti di supporto e dei documenti guida resi disponibili gratuitamente dalla Fondazione (FSSC, 2025b).</p>
<p class="p1">I <b>costi di certificazione</b> vanno considerati su due piani. Le tariffe della Fondazione comprendono una quota di 330 euro per ogni report di audit caricato nella piattaforma, dovuta dall’organizzazione certificata tramite il proprio organismo di certificazione, con un sovrapprezzo per sito nelle certificazioni multi-sito, e una quota annuale a carico del <i>certification body</i> (CB) compresa tra 7.500 e 15.500 euro in funzione del volume di report (FSSC, 2026c). A queste si aggiunge — ed è la voce prevalente — il corrispettivo dell’attività di audit, determinato dalle giornate calcolate secondo le tabelle dello schema. Gli audit senza preavviso impongono poi una <b>prontezza operativa costante</b>, con risorse dedicate al monitoraggio interno e alla gestione documentale.</p>
<p class="p2">Va infine considerata la severità del regime delle non conformità, graduate in minori, maggiori e critiche. Le maggiori devono venire definite entro 28 giorni di calendario dall’ultimo giorno di audit, pena la sospensione del certificato o la ripetizione integrale dello Stage 2. Le critiche — impiego di lavoro minorile, lavoro forzato, trattamenti inumani, violazioni della sicurezza che espongano i lavoratori a pericolo imminente, tentata corruzione dell’auditor, occultamento di siti produttivi — comportano la sospensione del certificato entro tre giorni lavorativi e il ritiro se non risolte entro sei mesi. Se emergono in sede di certificazione iniziale, l’audit è fallito e va ripetuto per intero (FSSC, 2022).</p>
<h2 class="p3">Conclusioni</h2>
<p class="p1">Lo schema FSSC 24000 rappresenta un passo significativo nell’evoluzione degli strumenti di governance della sostenibilità sociale nelle filiere dei beni di consumo. La sua forza risiede nella capacità di combinare un approccio sistemico, allineato alla struttura armonizzata ISO, con criteri di performance sociale rigorosi e una governance della certificazione tra le più solide del settore, garantita dall’integrazione con APSCA e dal programma di integrità della Fondazione.</p>
<p class="p1">Il paradosso del momento merita attenzione. Proprio mentre il legislatore europeo restringe la platea delle imprese direttamente soggette agli obblighi di <i>due diligence</i>, la domanda di <b>sostenibilità</b> — che include la sostenibilità sociale — si va affermando sul mercato e richiede a sua volta l’adozione di uno schema di certificazione di parte terza, quale FSSC 22000, idoneo a dimostrare le garanzie sociali nell’intero corso delle catene di fornitura.</p>
<p class="p1">La diffusione dello schema rimane però ancora agli inizi. L’interesse è testimoniato dagli oltre 500 iscritti al webinar informativo del febbraio 2026 e dalle prime certificazioni in nuovi mercati — l’azienda statunitense RCB International, fornitore di oli essenziali, ha ottenuto la certificazione nell’ottobre 2025 dopo un percorso avviato l’anno precedente — ma i numeri sono lontani dalle oltre 42.000 organizzazioni certificate FSSC 22000. Il successo dipenderà dalla capacità delle organizzazioni di valutare realisticamente gli investimenti necessari e di integrare il sistema di gestione sociale con i processi esistenti, e dalla capacità del mercato di riconoscere il valore di una verifica strutturata e indipendente rispetto alle valutazioni di <i>compliance</i> sociale tradizionali.</p>
<p class="p2"><i>Dario Dongo</i></p>
<h3 class="p12">Riferimenti</h3>
<h4 class="p13">Fonti normative dell’Unione Europea</h4>
<p class="p1">Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directives 2004/109/EC, 2006/43/EC and 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18"><span class="s4">http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/2026-03-18</span></a></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2024/1760 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 on corporate sustainability due diligence and amending Directive (EU) 2019/1937 and Regulation (EU) 2023/2859. Consolidated text: 18/03/2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18"><span class="s4">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/2026-03-18</span></a></p>
<p class="p1">Directive (EU) 2025/794 of the European Parliament and of the Council of 14 April 2025 amending Directives (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards the dates from which Member States are to apply certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 16.4.2025. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj"><span class="s4">http://data.europa.eu/eli/dir/2025/794/oj</span></a></p>
<p class="p14">Directive (EU) 2026/470 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2026 amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760. <i>Official Journal of the European Union</i>, L, 26.2.2026. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj"><span class="s4">http://data.europa.eu/eli/dir/2026/470/oj</span></a></p>
<p class="p15">Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition through better protection against unfair practices and through better information. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj"><span class="s1">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 class="p16">Fonti normative nazionali</h4>
<p class="p8">Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139. Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d&#8217;esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (15G00153). <i>Normattiva</i> (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 05/03/2026). <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139!vig="><span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;139!vig=</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p8">Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125. Attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento (UE) n. 537/2014, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (24G00145). <i>Normattiva</i> (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 09/08/2025). <span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-06;125!vig=</span></p>
<p class="p8">Legge 8 agosto 2025, n. 118. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali (25G00126). <i>Normattiva</i>.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-08-08;118!vig="> <span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-08-08;118!vig=</span></a></p>
<p class="p8">Legge 17 marzo 2026, n. 36. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di altri atti dell&#8217;Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea 2025 (26G00053). <i>Normattiva</i>.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36!vig="> <span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36!vig=</span></a></p>
<p class="p8">Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell&#8217;informazione (26G00047). <i>Normattiva</i>.<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30!vig="> <span class="s1">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-20;30!vig=</span></a></p>
<h4 class="p13">Documenti di schema e fonti istituzionali</h4>
<p class="p1">BSI. (2022). <i>PAS 24000:2022. Social management system — Specification</i>. British Standards Institution. <a href="https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/11/PAS24000_2022_Social-Management-System.pdf"><span class="s4">https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/11/PAS24000_2022_Social-Management-System.pdf</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2022). <i>FSSC 24000 Scheme. Social Management System Certification. Version 1.0, October 2022</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/12/FSSC-24000-Scheme-Version-1.0_2022.pdf"><span class="s4">https://www.fssc.com/wp-content/uploads/2022/12/FSSC-24000-Scheme-Version-1.0_2022.pdf</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2025a). <i>FSSC 24000 Version 1.0 FAQ</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/fssc-24000/fssc-24000-faq/"><span class="s4">https://www.fssc.com/fssc-24000/fssc-24000-faq/</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2025b). <i>How to achieve FSSC 24000 certification. A simple guide</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/insights/fssc-24000-certification-guide/"><span class="s4">https://www.fssc.com/insights/fssc-24000-certification-guide/</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2026a). <i>FSSC 24000. Delivering trust and impact for global social responsibility</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/fssc-24000/"><span class="s4">https://www.fssc.com/fssc-24000/</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2026b, febbraio). <i>Insights Webinar FSSC 24000. Ethics and systems in action for trusted social compliance</i> [sintesi del webinar]. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/insights/insights-webinar-fssc-24000-ethics-and-systems-in-action-for-trusted-social-compliance/"><span class="s4">https://www.fssc.com/insights/insights-webinar-fssc-24000-ethics-and-systems-in-action-for-trusted-social-compliance/</span></a></p>
<p class="p1">FSSC. (2026c). <i>Requirements for licensed CBs</i>. Foundation for Food Safety Certification. <a href="https://www.fssc.com/certification-bodies/requirements-licensed-cbs/"><span class="s4">https://www.fssc.com/certification-bodies/requirements-licensed-cbs/</span></a></p>
<p class="p14">The Consumer Goods Forum &amp; Foundation FSSC. (2024). <i>Joint press release. FSSC 24000 achieves SSCI recognition</i>. <a href="https://www.fssc.com/insights/joint-press-release-fssc-24000-achieves-ssci-recognition/"><span class="s4">https://www.fssc.com/insights/joint-press-release-fssc-24000-achieves-ssci-recognition/</span></a></p>
<h4 class="p13">Approfondimenti giuridici</h4>
<p class="p1">Dongo, D., Baldelli, G. (2018, 22 dicembre). Fairtrade, ABC. Il tipo di Natale che vorremmo vivere ogni singolo giorno. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/fair-trade-abc-il-natale-che-vorremmo-ogni-santo-giorno/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/fair-trade-abc-il-natale-che-vorremmo-ogni-santo-giorno/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Dongo, D., Bosani, E. (2022, 18 novembre). Corporate Sustainability Reporting. Al via l’obbligo di rendicontazione ESG per le imprese. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-reporting-al-via-lobbligo-di-rendicontazione-esg-per-le-imprese/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-reporting-al-via-lobbligo-di-rendicontazione-esg-per-le-imprese/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Dongo, D. (2024, 23 settembre): Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EU) No 2024/1760, l’ABC. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-due-diligence-directive-eu-no-2024-1760-labc/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/corporate-sustainability-due-diligence-directive-eu-no-2024-1760-labc/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Dongo, D. (2025, 16 febbraio). DOSSIER – e semplificazioni, CSR e due diligence a rischio? <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/omnibus-csr-due-diligence-a-rischio/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/omnibus-csr-due-diligence-a-rischio/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p class="p7">Dongo, D., Della Penna A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/"><span class="s1">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/</span></a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/fssc-24000-certificazione-sostenibilita-sociale-industria-alimentare/">Sostenibilità sociale, lo schema di certificazione FSSC 24000</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SQNPI e agricoltura integrata contro il greenwashing</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sqnpi-certificazione-agricoltura-integrata-sostenibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 13:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata consolida il proprio ruolo centrale nella transizione ecologica dell&#8217;agroalimentare italiano. Oltre a garantire pratiche agronomiche a ridotto impatto chimico, questo schema pubblico offre oggi una fondamentale tutela legale alle imprese. Nel contesto normativo europeo e nazionale segnato dal d.lgs. 30/2026 contro il greenwashing, l&#8217;adesione al SQNPI fornisce [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <b>Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata</b> consolida il proprio ruolo centrale nella transizione ecologica dell&#8217;agroalimentare italiano. Oltre a garantire pratiche agronomiche a ridotto impatto chimico, questo schema pubblico offre oggi una fondamentale tutela legale alle imprese. Nel contesto normativo europeo e nazionale segnato dal d.lgs. 30/2026 contro il <i>greenwashing</i>, l&#8217;adesione al SQNPI fornisce infatti una prova oggettiva e certificata della veridicità delle asserzioni ambientali, differenziando i prodotti sul mercato nel pieno rispetto della trasparenza verso i consumatori.</p>
<h2>Evoluzione normativa dello standard SQNPI</h2>
<p>La <b>Legge n. 4 del 3 febbraio 2011</b> (articoli 2, comma 3-9) istituisce formalmente il sistema SQNPI e ne definisce il funzionamento. Il decreto ministeriale 8 maggio 2014 ha successivamente stabilito il &#8216;regime di equivalenza&#8217; tra i sistemi di qualità regionali di produzione integrata preesistenti e il SQNPI, armonizzando la disciplina nazionale con il quadro comunitario.</p>
<p>Il sistema, operativo dal gennaio 2016, è applicabile a <b>tutte le produzioni vegetali</b>, trasformate e non. Il quadro normativo si completa con:</p>
<ul>
<li>le <b>Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata</b>, aggiornate periodicamente dall&#8217;Organismo Tecnico Scientifico (OTS), le quali forniscono le indicazioni per la redazione dei disciplinari regionali e dei piani di controllo;</li>
<li>i <b>disciplinari regionali di produzione integrata (DPI)</b>, approvati dal MASAF, i quali contengono i requisiti specifici per ciascuna coltura e territorio.</li>
</ul>
<h2>Requisiti agronomici obbligatori e distanze dal biologico</h2>
<p>L&#8217;accesso al sistema SQNPI è subordinato alla conformità ai <b>disciplinari regionali di produzione integrata</b> approvati dal MASAF. Tali disciplinari, elaborati dalle Regioni sulla base delle Linee Guida Nazionali, devono garantire:</p>
<ul>
<li><b>riduzione al minimo dell&#8217;uso di prodotti chimici di sintesi</b>, privilegiando tecniche di difesa integrata, lotta biologica, confusione sessuale, insetti utili e pratiche agronomiche preventive;</li>
<li><b>razionalizzazione della fertilizzazione</b>, attraverso analisi del suolo, piani di fertilizzazione bilanciati e utilizzo di concimi a basso impatto ambientale;</li>
<li><b>rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici</b>, con limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti;</li>
<li><b>rotazione colturale e diversificazione agronomica</b>, per mantenere la fertilità del suolo e contrastare l&#8217;insorgenza di resistenze;</li>
<li><b>tracciabilità completa</b> lungo la filiera, dalla produzione primaria al prodotto finito.</li>
</ul>
<p>Il sistema prevede l&#8217;<b>adesione volontaria</b> di soggetti che si impegnano a garantire tali requisiti il cui rigore, vale la pena evidenziare, <b>non</b> è <b>paragonabile al</b> ferreo regime stabilito per il <b>sistema biologico</b> (regolamento UE 2018/848).</p>
<h2>Come funzionano le Linee Guida Nazionali e i disciplinari regionali</h2>
<p>I <b>disciplinari regionali di produzione integrata (DPI)</b> rappresentano il cuore operativo del sistema SQNPI. Essi si distinguono in due sezioni principali: la <b>Parte Generale</b> — contenente le disposizioni trasversali applicabili a tutte le colture — e le <b>Norme Tecniche di Difesa Integrata e Tecniche Agronomiche</b>, specifiche per ciascuna coltura e territorio.</p>
<p>Le <b>Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2025-2026</b>, approvate dall&#8217;Organismo Tecnico Scientifico (OTS) e aggiornate al 13 giugno 2025, si articolano in:</p>
<ul>
<li><b>Sezione Difesa Integrata</b>: definisce le strategie di lotta, le tecniche di monitoraggio, le soglie di intervento, i prodotti fitosanitari consentiti e le modalità di applicazione per ciascuna coltura;</li>
<li><b>Sezione Tecniche Agronomiche</b>: stabilisce i criteri di fertilizzazione, irrigazione, gestione del suolo, scelta delle varietà, rotazione colturale e pratiche conservative;</li>
<li><b>Linee Guida per la redazione dei piani di controllo regionali</b>: definiscono le modalità operative delle verifiche, la frequenza dei controlli, le non conformità e le relative sanzioni.</li>
</ul>
<p>Ogni Regione adatta le Linee Guida Nazionali alle proprie <b>peculiarità climatico-ambientali, colturali e fitosanitarie</b>, motivando le eventuali differenze. I disciplinari regionali sono periodicamente aggiornati e sottoposti a parere di conformità da parte dei Gruppi tecnici competenti del MASAF-SQNPI.</p>
<h3>Regole per l&#8217;analisi dei suoli e l&#8217;apertura alle NGT</h3>
<p>I disciplinari SQNPI presentano strutture e contenuti tecnici differenziati in funzione delle specificità colturali. Tutti i disciplinari definiscono requisiti relativi a:</p>
<ul>
<li><b>analisi del suolo</b>: esecuzione al primo anno d&#8217;attività su appezzamenti omogenei, con determinazione di granulometria, pH, CSC, sostanza organica, calcare totale e attivo, azoto totale, potassio scambiabile, fosforo assimilabile;</li>
<li><b>piano di fertilizzazione</b>: individuazione per coltura/ciclo di quantità e tempi di distribuzione, con possibilità di adottare schede standard, il programma AgrelanWeb o bilanci colturali;</li>
<li><b>rotazione colturale</b>: quinquennale con almeno tre colture principali (riducibile a due in aree montane e collinari per orticoltura prevalente);</li>
<li><b>materiale di propagazione</b>: obbligo di utilizzare materiale certificato CE, con divieto di OGM (<a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/ngt-accordo-ue-trasparenza-biologico/">non anche di NGT</a>, in quanto sottratte alla relativa definizione e disciplina con apposito regolamento UE, nel 2026);</li>
<li><b>difesa integrata</b>: monitoraggio delle avversità, soglie di intervento, priorità a metodi non chimici, limitazione del numero di trattamenti e scelta di prodotti a basso impatto;</li>
<li><b>gestione dei residui colturali</b>: pratiche di sminuzzamento e incorporamento, divieto di abbruciamento;</li>
<li><b>registrazioni aziendali</b>: documentazione di tutte le operazioni colturali, acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e concimi.</li>
</ul>
<h3>Le fasi per ottenere il Certificato di Conformità SQNPI</h3>
<p>Il percorso di certificazione SQNPI si articola nelle seguenti fasi:</p>
<ul>
<li><b>costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale</b>, ai sensi del DPR 503/99 e del DLgs 99/2004. Per gli altri operatori (condizionatori, trasformatori, distributori) è prevista la costituzione di un fascicolo in forma anagrafica;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li><b>presentazione della domanda di adesione</b> tramite il portale SIAN/Rete Rurale Nazionale, con scelta dell&#8217;Organismo di Controllo (OdC) tra quelli accreditati e iscritti nell&#8217;elenco del MASAF. L&#8217;azienda deve adottare il disciplinare di produzione integrata della Regione ove insiste la sede operativa;</li>
<li><b>valutazione preliminare</b>: l&#8217;OdC verifica che la documentazione presentata soddisfi i requisiti del disciplinare regionale sottoscritto;</li>
<li><b>verifica ispettiva</b>: l&#8217;OdC esegue le verifiche di conformità previste dai piani di controllo regionali. Per gli operatori in forma singola il controllo è effettuato sul 100% delle aziende; per quelli associati, su un campione corrispondente alla radice quadrata delle aziende associate;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li><b>emissione del Certificato di Conformità</b>: in caso di esito positivo, l&#8217;azienda viene inserita nell&#8217;elenco ufficiale dei soggetti certificati e può utilizzare il <b>marchio &#8216;Qualità sostenibile&#8217;</b> (noto come &#8216;ape gialla&#8217;);</li>
<li><b>sorveglianza e controlli periodici</b>: la certificazione è mantenuta tramite verifiche annuali e l&#8217;aggiornamento del fascicolo aziendale.</li>
</ul>
<h2>Aggiornamenti tecnici e obiettivi di superficie agricola</h2>
<p>Il biennio 2025-2026 ha segnato un&#8217;importante fase di consolidamento per il SQNPI, con aggiornamenti normativi significativi e una crescita sostanziale delle adesioni.</p>
<h3>Aggiornamento delle Linee Guida Nazionali 2025-2026</h3>
<p>Il 24 novembre 2025 l&#8217;Organismo Tecnico Scientifico ha approvato la <b>Norma &#8216;SQNPI di Adesione, Gestione e Controllo Rev. 15 del 2026&#8217;</b>, includendo le <b>Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2026</b>, suddivise nelle due sezioni di difesa e tecniche agronomiche, e quelle per la redazione dei piani di controllo regionali. Il 28 maggio 2026 l&#8217;OTS ha approvato la <b>revisione 15.2 </b>della norma, che proroga il termine ultimo per la presentazione delle domande al 25 luglio 2026.</p>
<h3>I numeri del 2025: verso il milione di ettari</h3>
<p>Il 2025 ha registrato una crescita significativa del sistema: secondo i dati degli organismi di certificazione, sono circa <b>45.000 </b>gli <b>operatori certificati SQNPI</b>, con una superficie coinvolta pari a circa <b>1 milione di ettari</b>. SQNPI si posiziona così come il principale sistema di certificazione di sostenibilità per le produzioni vegetali in Italia. Nel solo settore vitivinicolo, il <b>52% della superficie del <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/vino-italiano/conegliano-valdobbiadene-prosecco-docg-guida-sostenibilita/">Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG</a> </b>risulta certificato SQNPI, a testimonianza della penetrazione del sistema anche nelle filiere di alta qualità.</p>
<h2>Accesso ai finanziamenti dei Piani di Sviluppo Rurale</h2>
<p>La certificazione <b>SQNPI</b> è requisito fondamentale per accedere a numerosi bandi dei <b>Piani di Sviluppo Rurale (PSR)</b>. Il Bando SRA01 – ACA della Regione Lazio per il triennio 2026-2028 ad esempio richiede l&#8217;adesione al SQNPI per gli interventi su nocciolo e vite. Analogamente, in molte Regioni italiane il SQNPI è requisito per accedere ai contributi pubblici legati alla sostenibilità e alla qualità (Misura 10 e Misura 3.1 dei PSR).</p>
<h2>Il ruolo dei cittadini nelle segnalazioni di non conformità</h2>
<p>È stato istituito l&#8217;<b>Osservatorio SQNPI</b>, al quale ogni cittadino può segnalare eventuali comportamenti non conformi allo standard da parte degli operatori in regime di qualità, con le modalità previste al paragrafo 8.4 della norma. Il <b>sistema di segnalazione</b> rafforza la trasparenza e la tutela del consumatore, integrando i controlli degli OdC con la vigilanza della società civile.</p>
<h2>Regole d&#8217;uso del marchio ‘Qualità Sostenibile’ in etichetta</h2>
<p>La conformità al sistema SQNPI può venire valorizzata nell&#8217;<b>etichettatura e pubblicità</b> dei prodotti che derivano dalle filiere certificate. Agli operatori certificati viene assegnato il <b>marchio ufficiale &#8216;Qualità sostenibile&#8217;</b> — raffigurante un&#8217;ape gialla su sfondo verde — che può venire apposto direttamente sull&#8217;etichetta, come simbolo di qualità certificata e trasparenza verso il consumatore.</p>
<p>Il marchio SQNPI può venire utilizzato:</p>
<ul>
<li><b>a titolo gratuito</b> da tutti gli operatori dell&#8217;Unione europea (produttori, condizionatori, confezionatori, distributori) che aderiscono al sistema e ne fanno un uso finalizzato a contraddistinguere esclusivamente le produzioni certificate;</li>
<li><b>in abbinamento con marchi privati o collettivi</b> che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi, purché non si ingeneri confusione nel consumatore;</li>
<li>su <b>materiale promozionale</b> e altro materiale attinente, con clausola di salvaguardia di comunicazione non fuorviante.</li>
</ul>
<p>Tali prescrizioni rispondono all&#8217;esigenza di fornire al consumatore elementi chiari e verificabili sull&#8217;origine e sulle caratteristiche qualitative del prodotto, rafforzando la trasparenza e la tracciabilità lungo tutta la filiera.</p>
<h2>Organismi di controllo accreditati e vigilanza del ministero</h2>
<p>Il <b>MASAF</b> svolge funzioni di autorità competente per il riconoscimento dei disciplinari regionali, la tenuta dell&#8217;elenco ufficiale degli organismi di controllo e la gestione del Sistema Informativo Nazionale (SIPI). L&#8217;<b>Organismo Tecnico Scientifico (OTS)</b>, istituito ai sensi dell&#8217;art. 2 comma 6 della legge n. 4/2011 e del DM 4890 del 8 maggio 2014, ha compiti di approvazione delle Linee Guida Nazionali, delle modalità di adesione e gestione del sistema e dei piani di controllo regionali.</p>
<p>Il sistema prevede un <b>doppio livello di controllo</b>:</p>
<ul>
<li><b>autocontrollo aziendale</b>: verifica dei requisiti di conformità da parte degli operatori, con registrazione delle operazioni colturali, acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, fatture, risultati delle analisi del suolo, taratura delle macchine irroratrici;</li>
<li><b>controllo da parte degli OdC</b>: verifiche ispettive periodiche, con frequenza e campionamenti definiti dai piani di controllo regionali.</li>
</ul>
<p>Gli <b>Organismi di Controllo</b> attualmente operativi includono: RINA, CSQA, CCPB, ICEA, Bioagricert, Valoritalia, Ecogruppo Italia, Suolo e Salute, QCertificazioni — tutti accreditati secondo la norma ISO 17065:2012 e iscritti nell&#8217;elenco ufficiale del MASAF.</p>
<h2>Differenze sostanziali tra lo standard pubblico e la norma UNI 11233</h2>
<p>Il SQNPI, in quanto <b>sistema di qualità </b>regolamentato <b>istituito per legge</b>, va tenuto distinto dalle <b>norme tecniche volontarie</b> di normazione che disciplinano la produzione integrata sul piano privatistico. La principale di queste è la <b>UNI 11233</b>, &#8216;<i>Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari – Principi generali per la progettazione e l&#8217;attuazione nelle filiere vegetali</i>&#8216;, pubblicata da UNI (Ente Italiano di Normazione) nel 2007 e tuttora vigente nell&#8217;edizione del 2009. Si tratta di una norma <b>esclusivamente nazionale</b>: non esiste una versione europea (EN) né internazionale (ISO) equivalente.</p>
<p>La <b>differenza sostanziale</b> con il SQNPI è duplice:</p>
<ul>
<li>la norma <b>UNI 11233:2009</b> fissa <b>principi generali</b> e demanda all&#8217;operatore (azienda, consorzio, OP) la redazione di un proprio <b>disciplinare tecnico</b> di produzione integrata, sottoposto a verifica di conformità di terza parte; l&#8217;adesione è puramente volontaria e priva di base legislativa, con certificazione di validità triennale e audit di sorveglianza annuali;</li>
<li>il <b>SQNPI</b>, viceversa, è un sistema <b>pubblico</b> (L. 4/2011), gestito dal MASAF, con requisiti tecnici stabiliti dalle Linee Guida Nazionali e Regionali nonché un <b>marchio collettivo</b> di proprietà pubblica.</li>
</ul>
<p>Entrambi gli schemi condividono però l&#8217;<b>infrastruttura dell&#8217;accreditamento</b>, fondata sulle norme orizzontali di valutazione della conformità:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul>
<li><b>ISO 17065:2012</b> (&#8216;<i>Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi</i>&#8216;), riferimento per l&#8217;accreditamento ACCREDIA degli OdC;</li>
<li><b>ISO 17067:2013</b> (&#8216;<i>Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto</i>&#8216;).<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>Sul piano europeo <b>non esiste una norma CEN/EN dedicata</b> alla produzione integrata in quanto tale:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul>
<li>la <b>difesa integrata </b>(IPM) è disciplinata in termini generali dalla <b>direttiva 2009/128/CE</b> sull&#8217;uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Allegato III), recepita in Italia dal <b>d.lgs. 150/2012</b> e dal PAN, mentre</li>
<li>i principi agronomici di riferimento risalgono alle linee guida tecnico-scientifiche dell&#8217;<b>IOBC-WPRS</b> (<i>International Organisation for Biological and Integrated Control</i>), le quali sono tuttavia prive però di valore normativo cogente.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>L&#8217;Italia rappresenta dunque un caso peculiare, dotata sia di una norma tecnica nazionale (UNI 11233) sia di uno schema pubblico regolamentato (SQNPI).</p>
<h2>Colture vegetali e comparti produttivi ammessi alla certificazione</h2>
<p>Il MASAF ha progressivamente riconosciuto i <b>disciplinari regionali</b> di produzione integrata di tutte le Regioni italiane, coprendo una vasta gamma di colture e comparti produttivi. I disciplinari sono strutturati per <b>aree omogenee</b> (pianura, collina, montagna) e per <b>tipologie colturali</b>:</p>
<ul>
<li><b>orticole</b>: pomodoro, zucchina, melanzana, peperone, cavolo, carota, cipolla, lattuga, spinacio, finocchio, bietola, radicchio;</li>
<li><b>frutticole</b>: melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio, actinidia (kiwi), vite da tavola e da vino, agrumi, olivo;</li>
<li><b>arboree da legno</b>: nocciolo, castagno;</li>
<li><b>erbacee da pieno campo</b>: grano duro, grano tenero, mais, orzo, riso, soia, girasole, barbabietola da zucchero;</li>
<li><b>leguminose</b>: fava, fagiolo, pisello, ceci, lenticchie;</li>
<li><b>colture industriali</b>: barbabietola da zucchero, tabacco, canapa;</li>
<li><b>florovivaismo e ornamentali</b>.</li>
</ul>
<p>Ogni disciplinare è accompagnato da un <b>piano di controllo regionale</b> che definisce le modalità operative delle verifiche, la frequenza dei controlli, le non conformità e le relative sanzioni. La certificazione può essere richiesta per <b>l&#8217;intera azienda</b> o per <b>singole colture</b>, con l&#8217;obbligo che tutta la superficie della coltura certificata sia sottoposta a regime di controllo.</p>
<h2>Criteri di preferenza negli appalti verdi e nella GDO</h2>
<p>Una disposizione rilevante del sistema SQNPI riguarda l&#8217;utilizzo dei prodotti certificati nella <b>ristorazione collettiva pubblica</b> e nella <b>grande distribuzione</b>. I prodotti ottenuti in conformità al sistema, in quanto &#8216;prodotti di qualità&#8217;, possono costituire titolo preferenziale nell&#8217;aggiudicazione di forniture destinate alla ristorazione collettiva e sono sempre più richiesti dai buyer della GDO come garanzia di sostenibilità.</p>
<p>La <b>preferenza nelle gare pubbliche</b> favorisce l&#8217;integrazione dei criteri di qualità e sostenibilità nelle politiche di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche, in linea con gli <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/appalti-pubblici-alimentari-criteri-ue-sostenibilita/">obiettivi europei di <i>Sustainable Public Procurement </i></a>(SPP). La certificazione SQNPI facilita inoltre l&#8217;ingresso nei mercati esteri, dove la produzione integrata viene riconosciuta come standard di sostenibilità.</p>
<h2>Sistemi di qualità nazionali a confronto e protezione contro il greenwashing</h2>
<p>Il SQNPI si affianca al Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica (<a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sqnz-certificazione-allevamenti-sostenibili-italia/"><b>SQNZ</b></a>), al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (<a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sqnba-certificazione-benessere-animale-allevamenti/"><b>SQNBA</b></a>) e allo schema ‘<b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/made-green-in-italy-marchio-sostenibilita/">Made Green in Italy</a>’</b> come pilastro della strategia italiana per la sostenibilità delle produzioni agroalimentari. Se il SQNZ certifica gli ‘allevamenti sostenibili’, il SQNBA il benessere animale superiore, e il Made Green in Italy l&#8217;impronta ambientale secondo il metodo PEF (<i>Product Environmental Footprint</i>), il <b>SQNPI</b> si specializza nella <b>sostenibilità delle produzioni vegetali</b> attraverso la riduzione dell&#8217;uso di prodotti chimici di sintesi e la razionalizzazione delle pratiche agronomiche.</p>
<p>I quattro sistemi — pur con ambiti diversi — condividono la <b>matrice pubblica</b>, la <b>certificazione di terza parte</b> e l&#8217;obiettivo di fornire ai consumatori informazioni trasparenti e verificabili. Nell&#8217;ottica del d.lgs. 30/2026 che recepisce la <a href="https://www.foodtimes.eu/consumers-and-health/environmental-claims-unfair-commercial-practices/">direttiva (UE) 2024/825 sulle asserzioni ambientali</a>, l&#8217;adesione a questi sistemi certificati assume un nuovo significato: offre alle imprese una <b>più solida base di conformità</b> — e dunque minori rischi di sanzioni in materia di <i>greenwashing</i> — fondata su requisiti oggettivi e verifiche indipendenti. Il d.lgs. 30/2026 ammette infatti l&#8217;esibizione di &#8216;etichette di sostenibilità&#8217; solo se basate su un sistema di certificazione di terza parte o su provvedimenti di un&#8217;autorità pubblica: condizione che gli schemi a matrice pubblica come il SQNPI soddisfano per definizione.</p>
<p>Una <b>tabella comparativa</b> dei sistemi evidenzia le sinergie e le complementarità:</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><b>Schema</b></td>
<td valign="top"><b>Focus</b></td>
<td valign="top"><b>Ambito</b></td>
<td valign="top"><b>Certificazione Terza Parte</b></td>
<td valign="top"><b>Matrice Pubblica</b></td>
<td valign="top"><b>Driver Economico</b></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>SQNPI</b></td>
<td valign="top">Produzione integrata, riduzione chimica di sintesi</td>
<td valign="top">Vegetale</td>
<td valign="top">Sì (ISO/IEC 17065)</td>
<td valign="top">Sì (MASAF)</td>
<td valign="top">PSR, gare pubbliche, GDO, mercati esteri</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>SQNZ</b></td>
<td valign="top">Allevamento sostenibile</td>
<td valign="top">Zootecnico</td>
<td valign="top">Sì (ISO/IEC 17065)</td>
<td valign="top">Sì (MASAF)</td>
<td valign="top">Gare pubbliche, GDO, mercati esteri</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>SQNBA</b></td>
<td valign="top">Benessere animale superiore</td>
<td valign="top">Zootecnico</td>
<td valign="top">Sì (ISO/IEC 17065)</td>
<td valign="top">Sì (MASAF/Min. Salute)</td>
<td valign="top">Ecoschema 1 Livello 2 PAC, gare pubbliche, GDO, mercati esteri</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><b>Made Green in Italy</b></td>
<td valign="top">Impronta ambientale (metodo PEF)</td>
<td valign="top">Trasversale (esteso anche a prodotti e servizi non-food)</td>
<td valign="top">Sì (convalida/verifica ISO/IEC 17029)</td>
<td valign="top">Sì (MASE)</td>
<td valign="top">Bandi MASE, gare pubbliche, GDO, mercati esteri<span class="Apple-converted-space"> </span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>SQNPI è l’unico</b> tra i citati sistemi <b>ad avere</b> avuto <b>un’apprezzabile livello di diffusione</b>. I ministeri coinvolti dovrebbero quindi dedicare risorse e investimenti per favorire l’adesione anche agli altri sistemi — con particolare attenzione alle PMI, su cui si basa il sistema produttivo italiano — e alla loro conoscenza da parte degli stakeholder.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Sarebbe altresì utile, a umile avviso di chi scrive, considerare l’ipotesi di <b>rinominare i sistemi</b> diversi dal ‘Made Green in Italy’ — mediante sviluppo e sintesi dei rispettivi acronimi (es. ‘<i>Allevamento Sostenibile Certificato</i>’ anziché SQNZ, ‘<i>Benessere Animale Certificato</i>&#8216; in luogo di SQNBA, ‘<i>Agricoltura Integrata Certificata</i>’ al posto di SQNPI, e rispettive traduzioni nelle lingue di destino delle merci) — con il duplice obiettivo di:</p>
<ul>
<li><b>facilitare la comprensione</b> del significato di ogni certificazione pubblica da parte degli operatori e dei consumatori;</li>
<li><b>precisare il perimetro</b> delle attività e prestazioni certificate, in linea con i requisiti della direttiva (UE) 2024/825.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<h2>Digitalizzazione e riforme utili per la trasparenza sul mercato</h2>
<p>Il sistema SQNPI si inserisce in una più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di <b>transizione del settore agricolo</b> verso un modello produttivo più sostenibile, ridurre l&#8217;uso di prodotti chimici di sintesi, tutelare la biodiversità e la salute del suolo, e garantire la competitività delle produzioni italiane sui mercati nazionali e internazionali.</p>
<p>L&#8217;implementazione del sistema dipenderà dalla capacità del settore di incentivare la <b>crescita delle adesioni</b> (dai 45.000 operatori attuali verso una soglia critica di massa) e dalla risposta del mercato alla domanda di prodotti certificati. L&#8217;evoluzione normativa futura dovrà affrontare temi quali:</p>
<ul>
<li>l&#8217;<b>armonizzazione dei disciplinari regionali</b> con le Linee Guida Nazionali, riducendo le disparità tra territori;</li>
<li>l&#8217;<b>integrazione con altri sistemi di certificazione</b> (biologico, DOP/IGP, SQNZ, SQNBA, ‘Made Green in Italy’);</li>
<li>lo sviluppo di <b>sistemi di blockchain</b> per una notarizzazione digitale dei dati e un maggiore <i>appeal</i> verso i consumatori, in Italia e all’estero;</li>
<li>la promozione della <b>conoscenza del marchio &#8216;ape gialla&#8217;</b> presso i consumatori, attraverso campagne istituzionali coordinate.</li>
</ul>
<p>La nostra squadra di <b>FARE</b> (<a href="https://fareagrifood.com/"><i>Food and Agriculture Requirements</i></a>) è a disposizione di associazioni, consorzi, imprese ed enti pubblici he intendano esplorare queste e altre opportunità per meglio valorizzare la sostenibilità alimentare all&#8217;insegna della conformità alle regole vigenti e della trasparenza, senza rischi di greenwashing.</p>
<p><i>Dario Dongo</i></p>
<p><em>Credit cover<a href="https://www.pexels.com/it-it/foto/campo-fattoria-azienda-agricola-foglie-17045628/">_ptv 22</a></em></p>
<h3>Bibliografia</h3>
<h4>Normativa nazionale</h4>
<p>Legge 3 febbraio 2011, n. 4. <i>Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari</i>. Normattiva. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;4">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011;4</a></p>
<p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l&#8217;azione comunitaria ai fini dell&#8217;utilizzo sostenibile dei pesticidi. Normattiva (ultimo aggiornamento all&#8217;atto pubblicato il 03/12/2025). <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2014, n. 4890. <i>Regime di equivalenza tra i sistemi di qualità regionali di produzione integrata e il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)</i>.</p>
<p>Piano d&#8217;Azione Nazionale (PAN) sull&#8217;uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. D.M. 22 gennaio 2014.</p>
<p>Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. <i>Attuazione della direttiva (UE) 2024/825</i>. Normattiva. <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/ORIGINAL">https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/ORIGINAL</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4>Normativa europea</h4>
<p><i>Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition</i>. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</a></p>
<p><i>Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides</i>. Consolidated text: 26/07/2019. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/2019-07-26">http://data.europa.eu/eli/dir/2009/128/2019-07-26</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><i>Regulation (EU) 2021/2115 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)</i>. Consolidated text: 18/03/2026 <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/2026-03-18">http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/2026-03-18</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4>Norme tecniche (UNI, CEN, ISO)</h4>
<p>UNI 11233:2009. <i>Sistemi di produzione integrata nelle filiere agroalimentari – Principi generali per la progettazione e l&#8217;attuazione nelle filiere vegetali</i>. UNI Ente Italiano di Normazione. <a href="https://store.uni.com/uni-11233-2009">https://store.uni.com/uni-11233-2009</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>ISO/IEC 17065:2012. <i>Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services</i>. https://www.iso.org/standard/46568.html</p>
<p>ISO 17067:2013. <i>Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes</i>. https://www.iso.org/standard/55087.html</p>
<p>ISO 17029:2019. <i>Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies</i>. <a href="https://www.iso.org/standard/29352.html">https://www.iso.org/standard/29352.html</a></p>
<h4>Linee guida e norme tecniche SQNPI</h4>
<p>Linee Guida Nazionali e Regionali di Produzione Integrata. Rete PAC 2025-2027. <a href="https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26259">https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/26259</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4>Dati e statistiche</h4>
<ul>
<li>CCPB. (2025, 15 ottobre). <i>SQNPI: i numeri del 2025</i>. 45.000 operatori certificati, 1 milione di ettari. <a href="https://www.ccpb.it/blog/2025/10/15/sqnpi-i-numeri-del-2025/">https://www.ccpb.it/blog/2025/10/15/sqnpi-i-numeri-del-2025/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>Prosecco.it. (2026, 2 febbraio). <i>Sostenibilità: certificato SQNPI il 52% della Denominazione</i>. <a href="https://www.prosecco.it/it/sostenibilita-certificato-sqnpi-il-52-della-superficie/">https://www.prosecco.it/it/sostenibilita-certificato-sqnpi-il-52-della-superficie/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/sqnpi-certificazione-agricoltura-integrata-sostenibile/">SQNPI e agricoltura integrata contro il greenwashing</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‘Made Green in Italy’: il marchio di sostenibilità</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/certificazioni-e-analisi/made-green-in-italy-marchio-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni e analisi]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[industria alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>‘Made Green in Italy’ è lo schema nazionale volontario che valuta e comunica l’impronta ambientale dei prodotti italiani secondo il metodo europeo Product Environmental Footprint (PEF). Istituito da una legge dello Stato e gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), esso precede la licenza d’uso del relativo marchio ai soli prodotti che superano [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>‘Made Green in Italy’</b> è lo schema nazionale volontario che valuta e comunica l’<b>impronta ambientale</b> <b>dei prodotti italiani</b> secondo il metodo europeo <i>Product Environmental Footprint</i> (PEF). Istituito da una legge dello Stato e gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), esso precede la licenza d’uso del relativo marchio ai soli prodotti che superano soglie definite di <b>prestazioni ambientali</b>, <b>certificate</b> da un organismo terzo indipendente.</p>
<p>Con l’entrata in vigore del <b>d.lgs. 30/2026</b> – che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 (<i>Empowering Consumers for the Green Transition</i>. Dongo et al., 2026) – il marchio ‘Made Green in Italy’ assume il ruolo di ‘<b>marchio di sostenibilità</b>’. Con il duplice vantaggio di essere stato istituito da un’autorità pubblica e di essere basato su una certificazione di terza parte. L’adesione al relativo schema può quindi assumere un nuovo significato anche per eliminare i rischi (e le sanzioni) legati al <i>greenwashing</i> nel settore agroalimentare in Italia.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h2>Cos’è il marchio ‘Made Green in Italy’?</h2>
<p>Il sistema di certificazione ‘<b>Made Green in Italy</b>’ — istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale, articolo 21.1) e attuato tramite decreto ministeriale 21 marzo 2018, n. 56 — è gestito dal <b>Ministero dell’Ambiente</b> e della Sicurezza Energetica (MASE) attraverso la sua direzione generale Economia Circolare.</p>
<p>Lo schema si applica a <b>beni </b>(inclusi prodotti intermedi e semilavorati) <b>e servizi</b> che hanno <b>origine in Italia</b>,<b> </b>ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Il Codice doganale dell’Unione, si ricorda, identifica l’origine di un prodotto realizzato nei territori di più Paesi in quello ove ha avuto luogo l’ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata.</p>
<p>La metodologia di riferimento è il <b><i>Product Environmental Footprint</i></b> (PEF) che estende la valutazione all’intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento delle materie prime al fine vita. Tale metodo è attualmente definito dalla <b>raccomandazione (UE) 2021/2279</b>.</p>
<p><span class="td_btn td_btn_md td_3D_btn">&#8211; Il ‘Made Green in Italy’ diventa marchio ufficiale di sostenibilità contro il greenwashing</span></p>
<p><span class="td_btn td_btn_md td_3D_btn">&#8211; È basato sul metodo PEF ed è applicabile al settore alimentare</span></p>
<p><span class="td_btn td_btn_md td_3D_btn">&#8211; Dal 2026, l&#8217;adesione protegge le imprese dalle sanzioni del d.lgs. 30/2026</span></p>
<h3>Le Regole di Categoria di Prodotto (RCP)</h3>
<p>L’adesione allo schema ‘Made Green in Italy’ presuppone l’esistenza di una <b>Regola di Categoria di Prodotto</b> (RCP) da applicare al gruppo merceologico. Le RCP definiscono:</p>
<ul>
<li>il <b>metodo di analisi</b>, che si declina nei dati da considerare in via obbligatoria e facoltativa per condurre gli studi di impronta ambientale;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>il <b><i>benchmark</i></b>, vale a dire il profilo del prodotto che rappresenta le prestazioni medie della categoria e viene utilizzato quale parametro di confronto.</li>
</ul>
<p>Le RCP possono venire elaborate e proposte al Ministero, alternativamente:</p>
<ul>
<li>da un raggruppamento di <b>almeno tre imprese</b> (di cui almeno una PMI) che insieme rappresentino oltre il <b>50% del fatturato</b> <b>nazionale</b> della categoria;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>da un’<b>associazione di categoria</b> o da un <b>consorzio</b> che rappresenti oltre il <b>50% della produzione nazionale</b> (in termini di fatturato) e includa almeno una PMI. In quest’ultimo caso l’associazione o il consorzio delibera in rappresentanza degli associati e si fa carico, tramite un soggetto capofila, dell’intero processo.</li>
</ul>
<p>Qualora già esista una <b>PEFCR</b> (<i>Product Environmental Footprint Category Rule</i>) definita a livello UE, essa va recepita e se del caso integrata per considerare eventuali specificità legate ai territori; in assenza di PEFCR si elabora invece una RCP nazionale <i>ex novo</i>. Le RCP hanno validità quadriennale.</p>
<h3>Revisione e aggiornamento delle RCP</h3>
<p>L’aggiornamento quadriennale segue un iter analogo all’approvazione iniziale: il <b>soggetto gestore della RCP</b> presenta al MASE una proposta di revisione, sottoposta a consultazione pubblica di trenta giorni; trascorso il termine, il Ministero valuta i contributi e approva la versione aggiornata.</p>
<p>La <b>revisione</b> può riguardare l’adeguamento alle evoluzioni del metodo PEF e delle PEFCR europee, la modifica dei <i>benchmark</i> di categoria, l’integrazione di requisiti addizionali e l’adeguamento a variazioni normative o tecnologiche del settore. La sopravvenuta pubblicazione di una PEFCR europea per la stessa categoria comporta il dovere di aggiornare la RCP.</p>
<p>Durante la validità della RCP le imprese certificate continuano a utilizzare il logo. Il <b>rinnovo</b> della licenza triennale all’uso del logo va richiesto presentando una nuova domanda di adesione, con la documentazione che attesti il mantenimento delle condizioni, inclusa l’eventuale conformità alla RCP revisionata.</p>
<h3>Elaborazione e adesione<span class="Apple-converted-space"> </span></h3>
<p>È essenziale distinguere l’<b>elaborazione della RCP</b> dall’<b>adesione</b> allo schema:</p>
<ul>
<li>le <b>associazioni di categoria</b> e i <b>consorzi</b>, ovvero gruppi di imprese che rappresentino il 50% del fatturato del comparto sono il motore del sistema poiché assumono l’iniziativa, elaborano una bozza di RCP e la sottopongono al Ministero;</li>
<li>i <b>singoli operatori</b> del Made in Italy, dopo la pubblicazione della RCP, possono poi decidere di aderirvi e di sottoporsi a certificazione di parte terza per poter utilizzare il marchio di sostenibilità ‘Green Made in Italy’.</li>
</ul>
<p>Così ad esempio, la RCP «<b>Pasta secca</b>» è stata proposta da <a href="https://www.unioneitalianafood.it">Unione Italiana Food</a>, la prima associazione industriale di categoria di primo livello, nel settore alimentare, in Confindustria; le RCP dei formaggi e dei prosciutti DOP dai rispettivi consorzi di tutela.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L’impegno pionieristico del sistema associativo industriale ha peraltro avuto, a tutt’oggi, un seguito marginale da parte delle aziende. ‘Made Green in Italy’ ha infatti ancora una scarsa visibilità e l’adesione allo schema richiede investimenti finora privi di incentivi adeguati.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h3>Classificazione, certificazione, licenza d’uso del logo</h3>
<p>Il regolamento prevede tre <b>classi di prestazione</b>:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul>
<li>classe A (sopra il benchmark);</li>
<li>classe B (prossima al benchmark);</li>
<li>classe C (sotto il benchmark).</li>
</ul>
<p>L’uso del logo è concesso ai prodotti di classe A e a quelli di classe B, questi ultimi a condizione che l’azienda presenti un <b>piano di miglioramento</b> da attuare nel triennio di licenza.</p>
<p>La <b>verifica indipendente</b> è condotta da organismi accreditati secondo le norme ISO/IEC 17029 e ISO 14065. Il leader italiano delle certificazioni CSQA è stato il primo organismo accreditato da ACCREDIA per certificare lo schema.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La <b>licenza d’uso</b> del logo ha durata<b> triennale</b> ed è subordinata alla validità della RCP di riferimento; il gestore pubblica l’elenco dei prodotti aderenti.</p>
<h2>Quali prodotti alimentari hanno la certificazione ‘Made Green in Italy’?</h2>
<p>Nel comparto agroalimentare le RCP approvate e i prodotti certificati documentano una crescente, sebbene ancora circoscritta rispetto al potenziale del settore:</p>
<ul>
<li><b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/olio-di-oliva/olio-oliva-italiano-produzione-export-mercato/">olio extravergine di oliva</a>.</b> L’Oleificio Zucchi S.p.A. è stata, nel maggio 2024, <b>la</b> <b>prima industria agroalimentare</b> italiana a ottenere il marchio, con l’EVOO 100% italiano sostenibile (formati da 0,5, 0,75 e 1 litro) in <b>classe A</b>. Classe A certificata anche per Manfredi Barbera e Figli S.p.A., leader nella produzione di <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/olio-di-oliva/olio-extravergine-oliva-siciliano-guida-dop-igp-biodiversita/">olio extravergine in Sicilia</a>; <span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li><b>formaggi DOP.</b> L’<a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/formaggi/asiago-dop-identita-alpina-tutela-qualita/"><b>Asiago DOP</b></a> è stato il primo formaggio a Indicazione Geografica a ottenere la certificazione, grazie al Consorzio di Tutela che l’ha conseguita a livello di intera filiera. La principale produttrice del Consorzio, Latterie Vicentine, ha certificato Asiago Fresco e Stagionato, entrambi in <b>classe A</b>. Il Caseificio Casona S.p.A. ha a sua volta certificato l’Asiago pressato. Per il <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/formaggi/grana-padano-dop-export-2025-nutrizione/"><b>Grana Padano DOP</b></a>, il Consorzio Cooperativo Produttori Latte Torre Pallavicina e Pumenengo S.c.a. ha ottenuto nel dicembre 2025 la prima autorizzazione all’uso del logo, grazie alla collaborazione con Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore ed Enersem;</li>
<li><b>prosciutti crudi DOP.</b> Nel dicembre 2024, Devodier Prosciutti è stato il primo prosciuttificio italiano a certificare il <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/carni-salumi-e-uova/prosciutto-parma-dop-disciplinare-proteolisi-mercato/"><b>Prosciutto di Parma DOP</b></a> – nei tre formati con osso, disossato e preaffettato in vaschetta – con il supporto di Politecnico di Milano, Enersem e Consorzio di tutela. Seguito poi dal Il Gazzolo S.r.l. e dal Salumificio La Torre S.p.A.;</li>
<li><b>altre categorie.</b> In aggiunta alle RCP sopra accennate, nel comparto agroalimentare, a giugno 2026 risultano in corso di validità quelle relative a <b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/frutta/kiwi/kiwi-italiani/">kiwi</a>,</b><b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/frutta/pere-italiane-biodiversita-benefici/"> pera</a>, </b><b>foraggio a base di erba medica e mangime per animali</b> destinati alla produzione di alimenti. Altre RCP già elaborate – <b>pasta secca, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/category/aceti/">aceto</a>, </b><a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/carni-salumi-e-uova/carne-scottona-caratteristiche-nutrizionali-razze/"><b>carni bovine </b></a><b>e <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/carni-salumi-e-uova/carne-suina-fresca-italiana-filiera-qualita/">suine</a></b> fresche o refrigerate, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/gelato/filiera-gelato-italiano-tecnologia-ingredienti-guida/"><b>gelato</b></a> in vaschetta e multipack – risultano scadute ovvero<b> </b>in attesa di aggiornamento.</li>
</ul>
<h2>‘Made Green in Italy’, standard ISO e schemi privati di certificazione: le differenze</h2>
<p>La famiglia <b>ISO 14020:2022 </b>(<i>Environmental statements and programmes for products</i>)<b> </b>distingue tre tipi di etichette ambientali:</p>
<ul>
<li>le etichette di <b>Tipo I</b> (ISO 14024:2018) sono ecolabel di terza parte, multi-criterio e basate sul ciclo di vita, assegnate ai soli prodotti che superano soglie di eccellenza fissate per la categoria, secondo una logica <i>pass/fail</i>: è il caso della EU Ecolabel;</li>
<li>le etichette di <b>Tipo II</b> (ISO 14021:2016. Terza edizione in via di pubblicazione) sono autodichiarazioni del produttore, prive di verifica indipendente;</li>
<li>le etichette di <b>Tipo III</b> (ISO 14025:2006) sono le EPD (<i>Environmental Product Declaration</i>): comunicano in modo quantitativo e verificato l’impronta ambientale lungo il ciclo di vita, sulla base di regole di categoria (PCR), senza tuttavia fissare una soglia minima di accesso.</li>
</ul>
<p>Lo schema ‘<b>Made Green in Italy</b>’ integra:</p>
<ul>
<li>la <b>selettività</b> del Tipo I, con accesso riservato ai soli prodotti migliori del benchmark di categoria;</li>
<li>la <b>comunicazione quantitativa</b> del Tipo III, attraverso la <b>Dichiarazione di Impronta Ambientale di Prodotto</b> (DIAP) che dev’essere resa disponibile attraverso un QR Code accanto al logo e riferire — per ogni singolo prodotto certificato — l&#8217;unità funzionale, i risultati sintetici dello studio PEF e la comparazione con il <i>benchmark</i>, il riferimento al verificatore, la data di registrazione e l&#8217;eventuale link al programma di miglioramento.</li>
</ul>
<p>Questo schema supera quindi il requisito minimo di <b>‘eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali’ </b>che la direttiva (UE) 2024/825 associa all’EU Ecolabel — peraltro non applicabile ai prodotti alimentari, ai sensi dell’articolo 6.5 del regolamento (CE) n. 66/2010 — e ai marchi di qualità ecologica di Tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 (articolo 1.1.s).</p>
<p>Rispetto all’<b>EU Ecolabel</b> (regolamento CE n. 66/2010), che è un marchio di Tipo I con criteri definiti a livello europeo, il <b>Made Green in Italy</b> si differenzia per:</p>
<ul>
<li>l’applicabilità ad <b>alimenti e mangimi</b>;</li>
<li>il requisito di <b>origine italiana</b>;</li>
<li>l’adozione del <b>metodo PEF</b>, che accresce la comparabilità tra prodotti omogenei;</li>
<li>la possibilità di sviluppare <b>RCP</b> dedicate alle eccellenze <b>nazionali</b>.</li>
</ul>
<p>Per quanto attiene ai <b>marchi privati</b> <b>di sostenibilità</b>, censiti dal <i>Joint Research Center</i> della Commissione europea (2024), si noti bene, la direttiva (UE) 2024/825 non introduce un divieto generalizzato: vieta soltanto le etichette non supportate da un sistema di <b>certificazione di terza parte</b> (ovvero non istituite da un’autorità pubblica). Le etichette private fondate su uno schema di certificazione conforme ai requisiti della direttiva ECGT restano dunque <b>ammesse</b>.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4>‘Made Green in Italy’, standard ISO e schemi privati: tabella comparativa</h4>
<div style="overflow-x: auto; margin: 20px 0;">
<table style="width: 100%; max-width: 900px; border-collapse: collapse; font-size: 14px; line-height: 1.4; font-family: Arial, sans-serif;">
<thead>
<tr style="background: #1f4e79; color: #ffffff;">
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;">Schema / Tipo Etichetta</span></strong></th>
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Certificazione</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">Terza Parte?</span></strong></th>
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Soglia di Eccellenza</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">(Benchmark)?</span></strong></th>
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><strong><span style="color: #000000;">Applicabile ad</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">Alimenti?</span></strong></th>
<th style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;">Note di Trasparenza</span></strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr style="background: #eaf2f8;">
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;"><strong>Tipo I (ISO 14024 &#8211; es. Ecolabel UE)</strong></td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> No</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;">Logica Pass/Fail basata su criteri multi-criterio.<br />
Escluso il food.</td>
</tr>
<tr style="background: #ffffff;">
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;"><strong>Tipo II (ISO 14021)</strong></td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> No</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> No</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;">Autodichiarazioni del produttore.<br />
Forte rischio greenwashing nel 2026.</td>
</tr>
<tr style="background: #eaf2f8;">
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;"><strong>Tipo III (ISO 14025 &#8211; EPD)</strong></td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/274c.png" alt="❌" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> No</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;">Comunicazione quantitativa dei dati (LCA)<br />
senza soglie d&#8217;accesso minime.</td>
</tr>
<tr style="background: #dff0d8;">
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;"><strong>Made Green in Italy</strong></td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì (Classe A/B)</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9; text-align: center;"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Sì</td>
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #d9d9d9;">Ibrido perfetto: unisce la selettività del Tipo I<br />
alla trasparenza quantitativa del Tipo III<br />
(DIAP tramite QR Code).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<h2>Analisi SWOT</h2>
<h3>Strength (punti di forza)<span class="Apple-converted-space"> </span></h3>
<p>La combinazione del metodo PEF (<i>Product Environmental Footprint</i>) con le RCP (Regole di Categoria di Prodotto) &#8211; le quali devono basarsi sulle rispettive PEFCR (<i>Product Environmental Footprint Category Rule</i>), se esistenti &#8211; garantisce al contempo la <b>comparabilità dei dati</b> su scala europea e internazionale, e la possibilità di <b>valorizzare le specificità</b> del sistema produttivo italiano.</p>
<p>La <b>metodologia</b> è <b>solida</b>, anche nel prevedere che siano i raggruppamenti rappresentativi delle categorie a sviluppare le RCP nazionali proprio perché essi — meglio di chiunque altro — conoscono i loro processi e sanno come misurarli, oltreché migliorarli. In analogia con l’attribuzione agli operatori della primaria responsabilità sulla sicurezza alimentare, da esercitare tramite autocontrollo (reg. CE n. 852/04).</p>
<p>La matrice pubblica del sistema abbinata alla certificazione di parte terza conferisce al logo un’<i>authority</i> istituzionale che garantisce la <b>piena legittimità</b> e affidabilità <b>delle asserzioni ambientali</b>, nel contesto della direttiva (UE) 2024/825. A maggior ragione in quanto l’analisi integra i modelli di selettività e di comunicazione quantitativa della prestazione ambientale.</p>
<h3>Weakness (punti deboli)</h3>
<p><b>Il limite principale</b> del sistema ‘Made Green in Italy’ è costituito dalla scarsa <b>disponibilità e aggiornamento delle RCP</b>: senza una regola di categoria di prodotto in corso di validità l’adesione da parte dei singoli operatori è preclusa, e diverse tra le poche RCP agroalimentari risultano già scadute in attesa di revisione.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>La <b>soglia di rappresentatività</b> richiesta per proporre una RCP è del resto difficile da raggiungere in tutti quei settori e comparti ove la produzione sia frammentata al punto da non raccogliere in un’<b>associazione di categoria</b> il 50% del fatturato su scala nazionale, o comunque da non raccogliere i consensi necessari.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>L’assenza di RCP per categorie rilevanti ove è pure già presente una PEFCR europea — come il <b>vino</b>, di cui l’Italia è primo produttore mondiale — è sintomatica delle criticità sopra esposte. La <b>riconoscibilità</b> del logo presso i consumatori è inoltre di gran lunga inferiore a quella di marchi consolidati come DOP, IGP e biologico.</p>
<h3>Opportunities</h3>
<p>Il logo ‘Made Green in Italy’ potrebbe costituire un volano per <b>promuovere la sostenibilità</b> dei prodotti e servizi Made in Italy nei diversi settori in una logica di <b>sistema-Paese</b>. Un driver di politica agricola e industriale alimentare finora inespresso, poiché il marchio è pressoché sconosciuto agli stessi consumatori italiani dopo 8 anni dal suo varo.</p>
<p>La grande opportunità è pertanto legata alla volontà di attuare una <b>politica industriale</b> &#8211; della quale non si ha notizia né memoria, purtroppo, negli ultimi 30 anni &#8211; per sostenere la transizione ecologica e la promozione del ‘Made Green in Italy’ a livello globale. Soprattutto a favore dell’industria alimentare, primo comparto manifatturiero in Italia e in UE.</p>
<p>La certificazione può oltretutto favorire tanto i singoli operatori nella qualifica per gli appalti pubblici, quanto il sistema stesso di ‘<i>Green Public Procurement</i>’ o ‘<b><i>Sustainable Public Procurement</i></b>’ nei vari livelli di amministrazione locale, regionale, nazionale ed europea (Dongo, 2025).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h3>Threats (minacce)</h3>
<p>L’<b>adesione individuale</b> allo schema<span class="Apple-converted-space"> </span>richiede, da parte delle imprese, l’esecuzione di uno studio sull’impronta ambientale di ciascun prodotto (PEF) che si intenda sottoporre a certificazione, i cui costi non sono affatto trascurabili. L’allineamento alla raccomandazione (UE) 2021/2279 e la dipendenza da <b><i>Life Cycle Inventories</i></b> (LCI) affidabili costituiscono infatti la principale voce di costo per le PMI (Muscas, 2025). Anche sotto tale aspetto il ruolo delle associazioni di categoria è fondamentale poiché esse possono promuovere <b>studi di filiera</b> che abbattono i costi per i singoli associati (es. Asiago DOP).</p>
<p>Sono quindi necessari <b>incentivi pubblici</b> all&#8217;adesione, proporzionati agli oneri dello studio PEF. I contributi a fondo perduto già previsti dal MASE con due successivi bandi (decreto direttoriale 3 dicembre 2024, n. 33; decreto direttoriale 9 settembre 2025, n. 86), per importi fino a 10.000 e 7.750 euro per impresa, rispettivamente, non sono bastati a risollevare le sorti di un sistema che se fosse stato gestito da privati sarebbe già fallito. Al punto che il secondo bando citato ha ricevuto domande per un valore inferiore alla irrisoria somma disponibile (93.000 euro su 114.000 euro disponibili), ed è stato perciò riaperto (decreto 18 dicembre 2025, n. 170).<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h2>‘Made Green in Italy’ e SQNZ, conclusioni provvisorie</h2>
<p>Considerazioni analoghe a quelle sopra esposte possono venire eseguite sul <b>Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica</b> (SQNZ) che, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/carni-salumi-e-uova/sqnz-certificazione-allevamenti-sostenibili-italia/">come si è visto</a>, consente alle imprese certificate di dichiarare che i prodotti alimentari di origine animale provengono da ‘allevamento sostenibile’. Entrambi i sistemi — ‘<b>Made Green in Italy’ e SQNZ</b> — meritano oggi una rinnovata attenzione, da parte delle rappresentanze di settore e delle imprese del settore agroalimentare e di quelli contigui, in vista dell’applicazione del d.lgs. 30/2026 che recepisce la direttiva (UE) 2024/825<b> </b>sulle <b>asserzioni ambientali</b> introducendo sanzioni fino a 10 milioni di euro (Dongo, 2026). Essi hanno una base legislativa e comprendono una certificazione indipendente, vale a dire entrambi gli elementi che fondano e garantiscono l’affidabilità delle asserzioni ambientali.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Lo sviluppo di tali sistemi</b> in questa nuova stagione regolatoria <b>dipende</b> in essenza, a umile avviso di chi scrive, <b>da tre fattori</b> convergenti:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul>
<li>l’<b>iniziativa</b> delle associazioni di categoria e dei consorzi nel proporre e aggiornare le RCP (per il Made Green in Italy) e i disciplinari di produzione (per SQNZ);</li>
<li>l’<b>abbattimento dei costi</b> dell’adesione individuale tramite studi e protocolli di filiera; e soprattutto<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>l’<b>investimento pubblico</b> per sostenere l’applicazione e promuovere la visibilità dei relativi marchi in una logica di sistema.<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
</ul>
<p>La nostra squadra di <b>FARE</b> (<a href="http://www.fareagrifood.com">Food and Agriculture Requirements</a>) è a disposizione di associazioni, consorzi e imprese che intendano esplorare queste e altre opportunità per meglio valorizzare la sostenibilità alimentare all’insegna della conformità alle regole vigenti e della trasparenza, senza rischi di <i>greenwashing</i>.</p>
<p><i>Dario Dongo</i></p>
<h3>Riferimenti</h3>
<p>Commission Recommendation (EU) 2021/2279 of 15 December 2021 on the use of the Environmental Footprint methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations. <i>Official Journal of the European Union</i>, L 471. <a href="http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj">http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2279/oj</a></p>
<p>CSQA Certificazioni. (2024). <i>Made Green in Italy: CSQA primo organismo accreditato da ACCREDIA</i>. <a href="https://www.csqa.it">https://www.csqa.it</a></p>
<p>Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56. (2018). <i>Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy»</i>. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 123, 29 maggio 2018. <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/2018/05/29/18G00078/ORIGINAL">https://www.normattiva.it/eli/id/2018/05/29/18G00078/ORIGINAL</a></p>
<p>Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. (2026). <i>Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde</i>. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 56, 9 marzo 2026. <a href="https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/ORIGINAL">https://www.normattiva.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/ORIGINAL</a></p>
<p>Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (consolidated text). <i>Official Journal of the European Union</i>, L 149. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj</a></p>
<p>Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights (consolidated text). <i>Official Journal of the European Union</i>, L 304. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj</a></p>
<p>Directive (EU) 2024/825 of the European Parliament and of the Council of 28 February 2024 amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition. <a href="http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj">http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Dongo, D; Della Penna, A.A. (2026, 15 maggio). Asserzioni ambientali e pratiche commerciali sleali. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Dongo, D. (2025, 12 dicembre). Appalti pubblici alimentari, i criteri di sostenibilità in UE. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/appalti-pubblici-alimentari-criteri-ue-sostenibilita/">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/appalti-pubblici-alimentari-criteri-ue-sostenibilita/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>European Commission, Joint Research Centre, Sanye Mengual, E., Boschiero, M., Leite, J., Casonato, C., Fiorese, G., Mancini, L., Sinkko, T., Wollgast, J. , Listorti, G. and Sala, S. (2024). Sustainability labeling in the EU food sector: current status and coverage of sustainability aspects, Publications Office of the European Union, Luxembourg. JRC134427. <a href="https://data.europa.eu/doi/10.2760/90191">https://data.europa.eu/doi/10.2760/90191</a></p>
<p>International Organization for Standardization. (2006). <i>Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures</i> (ISO 14025:2006). <a href="https://www.iso.org/standard/38131.html">https://www.iso.org/standard/38131.html</a></p>
<p>International Organization for Standardization. (2018). <i>Environmental labels and declarations — Type I environmental labelling — Principles and procedures</i> (ISO 14024:2018). <a href="https://www.iso.org/standard/72458.html">https://www.iso.org/standard/72458.html</a></p>
<p>International Organization for Standardization. (2020). <i>General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information</i> (ISO 14065:2020). <a href="https://www.iso.org/standard/74257.html">https://www.iso.org/standard/74257.html</a></p>
<p>International Organization for Standardization. (2022). <i>Environmental statements and programmes for products — Principles and general requirements</i> (ISO 14020:2022). <a href="https://www.iso.org/standard/79479.html">https://www.iso.org/standard/79479.html</a></p>
<p>International Organization for Standardization &amp; International Electrotechnical Commission. (2019). <i>Conformity assessment — General principles and requirements for validation and verification bodies</i> (ISO/IEC 17029:2019). <a href="https://www.iso.org/standard/29352.html">https://www.iso.org/standard/29352.html</a></p>
<p>Legge 28 dicembre 2015, n. 221. (2015). <i>Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali</i>. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 13, 18 gennaio 2016. <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221</a></p>
<p>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2019). <i>Chiarimenti interpretativi del regolamento «Made Green in Italy» (D.M. 56/2018)</i>. <a href="https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/chiarimenti_interpretativi_regolamento_mgi_15gennaio2019-pdf">https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/chiarimenti_interpretativi_regolamento_mgi_15gennaio2019-pdf</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2024). <i>Lo Schema Nazionale «Made Green in Italy»</i>. https://www.mase.gov.it/portale/lo-schema-nazionale-made-green-in-italy-<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2026a). <i>Prodotti «Made Green in Italy»</i> (ultimo aggiornamento 5 giugno 2026). <a href="https://www.mase.gov.it/portale/prodotti-made-green-in-italy-">https://www.mase.gov.it/portale/prodotti-made-green-in-italy-</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. (2026b). <i>RCP in corso di validità</i> (ultimo aggiornamento 30 aprile 2026). <a href="https://mase.gov.it/pagina/rcp-corso-di-validita">https://mase.gov.it/pagina/rcp-corso-di-validita</a></p>
<p>Muscas, D. (2025, 10 ottobre). Nutritional LCA: un passo avanti per la sostenibilità degli alimenti. <i>FT (Food Times)</i>. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/nutritional-lca-un-passo-avanti-per-la-sostenibilita-degli-alimenti/">https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/nutritional-lca-un-passo-avanti-per-la-sostenibilita-degli-alimenti/</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Regione Veneto. (2025, 30 gennaio). <i>Consorzio Asiago ottiene la certificazione «Made Green in Italy»</i>. <a href="https://www.regione.veneto.it">https://www.regione.veneto.it</a></p>
<p>Regulation (EC) No 66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU Ecolabel Consolidated text: 14/11/2017. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/2017-11-14">http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/2017-11-14</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying down the Union Customs Code (recast). Consolidated text: 12/12/2022. <a href="http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12">http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>Unione Italiana Food. (2021). <i>Schema nazionale volontario «Made Green in Italy» — Regole di Categoria di Prodotto: Pasta secca</i>. Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/made_green_italy_rcp_pasta_secca-pdf<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claim ambientali: il modello italiano supera il test</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/rapporto-claim-ambientali-greenwashing-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Strinati]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:40:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental claim]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Associazione Consumatori Utenti (ACU) ha presentato il rapporto ‘Greenwashing in Italia 2023-2026’, curato dalla società benefit Giusto&#38;Sostenibile. (1) Il documento valuta la vulnerabilità regolatoria dei profili di comunicazione ambientale, sia accertata che potenziale, di 70 marchi attivi sul mercato nazionale. Claim ambientali e rischio ‘greenwashing’ I claim ambientali legati alla transizione ecologica e alla sostenibilità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/rapporto-claim-ambientali-greenwashing-italia/">Claim ambientali: il modello italiano supera il test</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Associazione Consumatori Utenti (ACU) ha presentato il rapporto ‘Greenwashing in Italia 2023-2026’, curato dalla società benefit Giusto&amp;Sostenibile. (1) Il documento valuta la vulnerabilità regolatoria dei profili di comunicazione ambientale, sia accertata che potenziale, di 70 marchi attivi sul mercato nazionale.</p>
<h2>Claim ambientali e rischio ‘greenwashing’</h2>
<p>I claim ambientali legati alla transizione ecologica e alla sostenibilità delle filiere rappresentano un asset competitivo centrale per le imprese dell&#8217;agroalimentare, a fronte delle crescente attenzione dei consumatori verso questi temi.</p>
<p>La validità di tali asserzioni rischia peraltro di venire compromessa da pratiche di greenwashing, qualora i messaggi risultino vaghi, non verificabili o sproporzionati rispetto ai reali impatti ambientali dell&#8217;organizzazione.</p>
<h2>Nuove regole da settembre 2026</h2>
<p>Il decreto legislativo n. 30/2026 &#8211; che recepisce in Italia la direttiva 2024/825 (<i>Empowering Consumers for the Green Transition Directive</i>, <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/empowering-consumers-for-the-green-transition-via-libera-dal-parlamento-ue/">ECGT Directive</a>) &#8211; si applica a decorrere dal 27 settembre 2026. Tale normativa <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/direttiva-asserzioni-ambientali-pratiche-sleali/">estende la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli</a> &#8211; e le relative sanzioni milionarie &#8211; alle informazioni commerciali che attengono alle prestazioni ambientali e sociali dei prodotti e delle organizzazioni.</p>
<h2>L’analisi dell’Associazione Consumatori Utenti</h2>
<p>Allo scopo di fornire uno strumento tecnico-giuridico per analizzare e riconoscere il rischio di greenwashing<i>, </i>l’analisi dell’Associazione Consumatori Utenti (ACU) adotta un approccio comparativo e multidimensionale basato su precise fasi operative:</p>
<h3>A. Selezione dei settori e dei brand</h3>
<p>ACU ha analizzato 8 settori ad alta esposizione comunicativa verso i cittadini, individuando i marchi di imprese italiane e/o operanti in Italia più visibili sulla base della loro presenza sul mercato nazionale: automotive, banche e assicurazioni, energia e utilities, food and beverage, moda e fashion, multiutility, telefonia mobile e produttori smartphone, trasporti nazionali e locali. (2)</p>
<h3>B. Classificazione dei claim e supporto probatorio</h3>
<p>I claim ambientali sono stati suddivisi in cinque categorie: di prodotto, di processo, di impatto, reputazionali e prospettici (target futuri e neutralità climatica). Con attenzione verso le affermazioni generiche (come <i>‘eco-friendly’</i> o <i>‘carbon neutral’</i>) e i loro effettivi riscontri attraverso dati quantitativi, standard ISO, certificazioni, oltreché la coerenza con i rapporti ESG. L&#8217;assenza di elementi verificabili è considerata un indicatore di vulnerabilità.</p>
<h3>C. Coerenza con il modello di business e sistema di ‘scoring’</h3>
<p>La ricerca di ACU ha altresì messo a confronto la comunicazione ambientale con l&#8217;attività principale dell&#8217;impresa e l&#8217;impatto strutturale del settore di riferimento, valutando (soprattutto nei comparti ad alta intensità carbonica) eventuali divari tra gli impegni proiettati verso il futuro e l&#8217;impatto reale attuale delle loro attività.</p>
<h2>La quantificazione del rischio greenwashing</h2>
<p>Il rischio potenziale di greenwashing è stato misurato da ACU attraverso un sistema di punteggi, da 0 a 100, suddiviso in cinque classi:</p>
<p><b>&lt; 20:</b> Trascurabile</p>
<p><b>&lt; 50:</b> Basso / Moderato-basso<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>&gt; 50:</b> Moderato / Moderato-alto<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>&gt; 60:</b> Alto<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>&gt; 80:</b> Molto alto.</p>
<p>Il punteggio attribuito, si noti bene, esprime esclusivamente la vulnerabilità della comunicazione rispetto al nuovo contesto normativo. Il rapporto distingue infatti con chiarezza il rischio potenziale rispetto all’eventuale esistenza di illeciti, il cui accertamento ricade nelle competenze dell&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM, c.d. Antitrust Italia).</p>
<h2>I profili di rischio di 10 colossi del food &amp; beverage</h2>
<p>L’analisi di ACU identifica tre aree di particolare rilievo nell’applicazione delle nuove regole sui c.d. ‘environmental claim’ al settore alimentare:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<ul>
<li>l&#8217;uso della <b>plastica monouso</b>;</li>
<li>la trasparenza dei <b>claim sulla riciclabilità</b>;<span class="Apple-converted-space"> </span></li>
<li>le dichiarazioni di <b>neutralità climatica basate su meccanismi di compensazione</b>. Vale a dire il c.d. <i>carbon offsetting</i>, volto a ‘neutralizzare’ le proprie emissioni di CO2 finanziando progetti ambientali di terzi che riducano o assorbano l&#8217;equivalente di gas serra.</li>
</ul>
<p>A queste criticità si aggiunge la tendenza a una comunicazione talvolta troppo sintetica o generica su temi complessi come la c.d. &#8216;<a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/dossier-agricoltura-rigenerativa/"><b>agricoltura rigenerativa</b></a>’.</p>
<p>In questo contesto, secondo ACU, i grandi attori globali del comparto <i>beverage</i> mostrano la maggiore vulnerabilità regolatoria.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<figure id="attachment_83931" aria-describedby="caption-attachment-83931" style="width: 696px" class="wp-caption alignnone"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-large wp-image-83931" src="https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/TABELLA-CLAIM-AMBIENTALI-FOOD-BEVERAGE-1024x435.jpg" alt="" width="696" height="296" srcset="https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/TABELLA-CLAIM-AMBIENTALI-FOOD-BEVERAGE-1024x435.jpg 1024w, https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/TABELLA-CLAIM-AMBIENTALI-FOOD-BEVERAGE-300x128.jpg 300w, https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/TABELLA-CLAIM-AMBIENTALI-FOOD-BEVERAGE-768x326.jpg 768w, https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/TABELLA-CLAIM-AMBIENTALI-FOOD-BEVERAGE-150x64.jpg 150w, https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/TABELLA-CLAIM-AMBIENTALI-FOOD-BEVERAGE-696x296.jpg 696w, https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/TABELLA-CLAIM-AMBIENTALI-FOOD-BEVERAGE-1068x454.jpg 1068w, https://www.greatitalianfoodtrade.it/wp-content/uploads/2026/05/TABELLA-CLAIM-AMBIENTALI-FOOD-BEVERAGE.jpg 1402w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /><figcaption id="caption-attachment-83931" class="wp-caption-text">Legenda: Rischio accertato (sanzioni definitive 2023-2026); Rischio potenziale (struttura claim + modello business); Indice combinato (0-100)</figcaption></figure>
<h3>Vulnerabilità alta o medio-alta</h3>
<p><b>&#8211; Nestlé (esposizione potenziale elevata)</b>: sebbene il colosso svizzero vanti una delle strategie climatiche più articolate del settore — dotata di una <i>roadmap</i> Net Zero dettagliata, target intermedi al 2030, programmi agricoli strutturati e un reporting avanzato — il suo rischio potenziale appare significativo. Tale criticità è dovuta alla vasta scala industriale, alla forte dipendenza dalle filiere tropicali, all&#8217;uso esteso di imballaggi plastici e all&#8217;impiego di compensazioni per i claim di neutralità carbonica (<i>carbon neutral</i>).<b><span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p><i>‘Net Zero entro il 2050<br />
</i></p>
<p><i>Riduzione del 50% delle emissioni entro il 2030</i></p>
<p><i>Agricoltura rigenerativa su milioni di ettari</i></p>
<p><i>Packaging 100% riciclabile o riutilizzabile<br />
</i></p>
<p><i>Zero deforestazione nelle filiere cacao e caffè<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p><i>Neutralità carbonica per alcuni brand/prodotti</i></p>
<p><i>Investimenti miliardari nella transizione climatica’.</i></p>
<p><b>&#8211; Coca-Cola (esposizione prospettica elevata)</b>: il gruppo statunitense dispone di una strategia ambientale strutturata, con obiettivi climatici anticipati al 2040 e un incremento nell&#8217;uso di plastica riciclata. Il suo modello di business rimane tuttavia fortemente ancorato agli imballaggi monouso. Il rischio principale deriva dall&#8217;ambiguità semantica dei claim sulla riciclabilità (riferita al tasso di riciclo globale e comunque legata alle performance dei sistemi nazionali), dal divario tra la raccolta equivalente e l&#8217;effettiva chiusura del ciclo, e dalla forte pressione normativa europea sulla plastica monouso.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p><i>‘World Without Waste<br />
</i></p>
<p><i>Raccoglieremo e ricicleremo l’equivalente del 100% delle bottiglie vendute entro il 2030<br />
Bottiglie 100% riciclabili<br />
</i></p>
<p><i>Riduzione del 25% della plastica vergine entro il 2025/2030<br />
</i></p>
<p><i>Net Zero entro il 2040<br />
</i></p>
<p><i>Stabilimenti italiani alimentati da energia rinnovabile<br />
</i></p>
<p><i>Riduzione consumo idrico per litro prodotto’.<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p><b>&#8211; PepsiCo (vulnerabilità medio-alta)</b>: attraverso la strategia strutturata ‘pep+’, il gruppo persegue target climatici ambiziosi e programmi agricoli su larga scala. Nondimeno, secondo ACU, PepsiCo si colloca in una fascia di rischio analoga a quella di Coca-Cola, con una specifica esposizione sul packaging degli snack (spesso multistrato), sulla comunicazione sintetica della riciclabilità, sulla dipendenza da filiere agricole intensive e sull&#8217;adozione di concetti complessi come ‘water positive’.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p><i>‘PepsiCo Positive (pep+)<br />
</i></p>
<p><i>Net Zero entro il 2040<br />
</i></p>
<p><i>100% packaging riciclabile, compostabile o riutilizzabile</i></p>
<p><i>Riduzione plastica vergine del 50% entro il 2030</i></p>
<p><i>Agricoltura rigenerativa su 7 milioni di acri</i></p>
<p><i>Riduzione emissioni Scope 1, 2 e 3 (3)</i></p>
<p><i>Water positive entro il 2030’.</i></p>
<p><b>&#8211; Lavazza (vulnerabilità medio-alta)</b>: il leader italiano del caffè propone una narrazione solida sulla sostenibilità sociale e di filiera (trasparenza sui programmi, impegno istituzionale a lungo termine e attenzione alle comunità produttrici). Anch’esso tuttavia, secondo ACU, è esposto ad alcune criticità ambientali strutturali. Il rischio regolatorio è legato soprattutto all&#8217;impatto delle capsule e all&#8217;uso di meccanismi di compensazione per la neutralità carbonica. La sua vulnerabilità è inferiore a quella dei colossi globali dei <i>soft drink</i>, ma superiore a quella dei produttori con minore intensità di packaging.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p><i>‘Impegno Net Zero entro il 2050<br />
</i></p>
<p><i>Capsule riciclabili / compostabili<br />
</i></p>
<p><i>Carbon neutral coffee per alcune linee<br />
</i></p>
<p><i>Fondazione Lavazza e sostenibilità delle comunità produttrici<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p><i>Packaging sostenibile e riduzione materiali</i></p>
<p><i>Caffè da filiere sostenibili e certificate</i></p>
<p><i>Riduzione emissioni lungo la catena del valore’</i></p>
<h3>Vulnerabilità media</h3>
<p><b>&#8211; Danone (vulnerabilità media)</b>: il gigante francese ha una strategia ESG strutturata e relativamente avanzata nel settore lattiero-caseario, caratterizzata da un reporting dettagliato, target climatici pubblici, iniziative di agricoltura rigenerativa e una comunicazione meno aggressiva rispetto ai concorrenti del <i>beverage</i>. Il rischio residuo si concentra sulle emissioni di metano della filiera del latte, sulle difficoltà strutturali di decarbonizzazione del settore e sull&#8217;ampio ricorso a packaging plastici. Il livello di rischio è inferiore rispetto a Coca-Cola e PepsiCo, ma superiore a quello di player meno esposti all&#8217;agricoltura intensiva.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b><i>Claim ambientali rilevati:<span class="Apple-converted-space"> </span></i></b></p>
<p><i>Net Zero entro il 2050<br />
</i></p>
<p><i>Riduzione emissioni 1,5°C aligned<br />
</i></p>
<p><i>Agricoltura rigenerativa e filiere latte sostenibili<br />
</i></p>
<p><i>Packaging 100% riciclabile, riutilizzabile o compostabile</i></p>
<p><i>B Corp certification<br />
</i></p>
<p><i>Riduzione plastica vergine<br />
</i></p>
<p><i>Water stewardship e protezione delle risorse idriche</i></p>
<p><b>&#8211; Ferrero (rischio potenziale medio):</b> il gigante del settore dolciario presenta una strategia ESG strutturata e formalizzata, supportata da reporting dettagliato, certificazioni di filiera, obiettivi Net Zero e programmi specifici contro la deforestazione e per la gestione del packaging. Il rischio principale non risiede in dichiarazioni infondate, bensì nella possibile sovra-percezione del termine ‘sostenibile’ applicato a filiere tropicali complesse (es. olio di palma), nella distanza tra la certificazione e l&#8217;effettivo impatto sistemico, e nell&#8217;uso di target a lungo termine (2050) come leva reputazionale.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></p>
<p><i>‘Impegno Net Zero entro il 2050<br />
</i></p>
<p><i>100% cacao certificato sostenibile<br />
</i></p>
<p><i>Packaging 100% riciclabile / riutilizzabile / compostabile entro il 2025<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p><i>Olio di palma 100% segregato e certificato sostenibile</i></p>
<p><i>Riduzione emissioni Scope 1–2–3<br />
</i></p>
<p><i>Programmi di agricoltura rigenerativa<br />
</i></p>
<p><i>Zero deforestazione nelle filiere strategiche’.</i></p>
<h3>Vulnerabilità medio-bassa o bassa</h3>
<p><b>&#8211; Heineken (vulnerabilità medio-bassa)</b>: la sua strategia ESG è strutturata e risulta meno esposta rispetto ai produttori di <i>soft drink</i> grazie a fattori quali l&#8217;uso diffuso di vetro riciclabile, la presenza di <a href="https://www.foodtimes.eu/it/sistemi-alimentari/drs-deposit-return-scheme-tre-casi-da-manuale/">sistemi di vuoto a rendere</a> e target climatici pubblici. Le criticità potenziali riguardano il claim ‘zero emission brewing’, la discrepanza tra le emissioni del singolo stabilimento e quelle dell&#8217;intero ciclo di vita del prodotto, e una comunicazione talvolta troppo sintetica sul packaging.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:</b></p>
<p><i>‘Net Zero entro il 2040 (Scope 1 e 2) e 2050 (Scope 3)</i></p>
<p><i>100% energia rinnovabile nei siti produttivi europei</i></p>
<p><i>Zero emission brewing<br />
</i></p>
<p><i>Riduzione del 30% emissioni Scope 3 entro il 2030</i></p>
<p><i>Packaging 100% riciclabile</i></p>
<p><i>Water stewardship e bilancio idrico positivo in aree a rischio</i></p>
<p><i>Orzo da agricoltura sostenibile’</i></p>
<p><b>&#8211; Granarolo (vulnerabilità medio-bassa)</b>: il campione italiano della cooperazione può contare su una filiera tracciabile, su iniziative legate al biogas e alla riduzione delle emissioni, e su una reportistica ESG ben strutturata. Ad avviso di ACU la sua potenziale vulnerabilità &#8211; superiore a quella di Mutti ma inferiore a quella dei grandi marchi globali &#8211; sarebbe legata alle criticità intrinseche del settore lattiero-caseario: emissioni di metano, difficoltà oggettive di decarbonizzazione ed esigenza di packaging plastico per i latticini freschi.</p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:</b></p>
<p><i>‘Latte 100% italiano da filiera controllata</i></p>
<p><i>Riduzione emissioni lungo la filiera latte</i></p>
<p><i>Benessere animale certificato<br />
</i></p>
<p><i>Packaging riciclabile e riduzione plastica</i></p>
<p><i>Impegno Net Zero al 2050</i></p>
<p><i>Energia rinnovabile negli stabilimenti<br />
</i></p>
<p><i>Progetti di economia circolare (biogas da reflui zootecnici)’<span class="Apple-converted-space"> </span></i></p>
<p><b>&#8211; Barilla (vulnerabilità medio-bassa)</b>: la strategia ESG del leader globale della <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/pasta/pasta-italiana-cultura-salute-mercato/">pasta</a> è strutturata e coerente con il modello agricolo-industriale dell&#8217;azienda, grazie a disciplinari di filiera documentati, una progressiva riduzione delle emissioni, l&#8217;impiego di packaging in carta riciclabile e un reporting trasparente. Esente da dichiarazioni prive di basi documentali, il rischio si limita all&#8217;ampiezza semantica della parola ‘sostenibile’, al potenziale gap tra la riciclabilità teorica del packaging e il suo riciclo effettivo, e alla complessità nel misurare le emissioni ‘Scope 3’ in agricoltura.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:</b></p>
<p><i>‘Impegno Net Zero entro il 2050<br />
</i></p>
<p><i>Grano 100% italiano per le linee principali<br />
</i></p>
<p><i>Filiera sostenibile e agricoltura rigenerativa<br />
</i></p>
<p><i>Packaging 100% riciclabile<br />
</i></p>
<p><i>Riduzione emissioni Scope 1–2–3<br />
</i></p>
<p><i>Stabilimenti alimentati da energia rinnovabile<br />
</i></p>
<p><i>Carta proveniente da foreste gestite responsabilmente’.</i></p>
<p><b>&#8211; Mutti (minore vulnerabilità regolatoria)</b>: il simbolo delle <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/salse/conserve-italiane-di-pomodoro/">conserve di pomodoro Made in Italy</a> è il brand più sicuro del campione. I principali fattori di mitigazione del rischio sono la filiera corta nazionale, un packaging costituito prevalentemente da vetro e latta, e una comunicazione meno aggressiva e non generalista. Il rischio residuo è marginale e confinato alla genericità del termine ‘filiera sostenibile’ e all&#8217;impatto idrico delle attività agricole.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p><b>Claim ambientali rilevati:</b></p>
<p>‘<i>Pomodoro 100% italiano<br />
</i></p>
<p><i>Filiera controllata e sostenibile<br />
</i></p>
<p><i>Riduzione dell’impronta carbonica<br />
</i></p>
<p><i>Packaging riciclabile (vetro, latta)<br />
</i></p>
<p><i>Agricoltura responsabile e uso efficiente dell’acqua</i></p>
<p><i>Energia rinnovabile negli stabilimenti’.</i></p>
<h2>Conclusioni<i><span class="Apple-converted-space"> </span></i></h2>
<p>Il rapporto di ACU conferma l’<b>integrità</b> dei grandi player <b>dell’industria alimentare italiana</b>, per quanto attiene alla sostenibilità socio-ambientale e alla sua comunicazione.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>In vista dell&#8217;applicazione del D.Lgs. n. 30/2026 dal prossimo 27 settembre, i fattori strutturali che determinano la minima vulnerabilità regolatoria delle aziende italiane rispetto ai competitor globali sono:</p>
<ul>
<li><b>integrazione della filiera</b>: l&#8217;adozione di filiere corte, nazionali e tracciabili (come nei casi di Mutti, Granarolo e Barilla) azzera i rischi legati alla supply chain complessa e alle emissioni indirette (Scope 3);</li>
<li><b>natura dei materiali</b>: l&#8217;utilizzo prevalente di imballaggi storicamente e totalmente riciclabili (vetro, latta e carta) mitiga il rischio sanzionatorio legato ai claim sulla gestione della plastica monouso;</li>
<li><b>strategie di decarbonizzazione reali</b>: a differenza dei grandi marchi globali del beverage, che dipendono dai meccanismi instabili del carbon offsetting (compensazione), i produttori italiani mostrano un&#8217;esposizione inferiore grazie a investimenti diretti negli stabilimenti e contratti di filiera documentati.</li>
</ul>
<p>L&#8217;analisi tecnica dimostra che la conformità alle nuove regole europee è già una realtà consolidata per il modello agroalimentare italiano, traducendosi in un vantaggio competitivo immediato basato su dati oggettivi e verificabili.</p>
<p><i>Marta Strinati</i></p>
<h3>Note</h3>
<p>(1) ‘RAPPORTO GREENWASHING IN ITALIA 2023-2026: Come i principali brand e settori economici italiani comunicano i propri claim ambientali e di sostenibilità’. A cura di Giuseppe D’Ippolito. Giusto&amp;Sostenibile. 524 pagine.10 maggio 2026. Formato kindle su <a href="https://www.amazon.it/dp/B0H182VZ92">https://www.amazon.it/dp/B0H182VZ92</a><span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>(2) I brand esaminati per ciascuno degli otto settori sono: <b>Automotive:</b> Stellantis, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Renault, Ford, Hyundai, Kia, Toyota, Tesla. <b>Banche &amp; Assicurazioni:</b> Generali, Allianz Italia, AXA Italia, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Unipol, Poste Italiane / Poste Vita, Banco BPM, BPER Banca, Banca Etica. <b>Energia &amp; Utilities:</b> Eni, Sorgenia, Edison, A2A, Hera, Iren, Snam, Acea, Enel, Terna. <b>Food &amp; Beverage:</b> Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Lavazza, Danone, Heineken, Barilla, Granarolo, Ferrero, Mutti. <b>Moda &amp; Fashion:</b> H&amp;M, Zara, Nike, Adidas, OVS, Gucci, Calzedonia Group, Benetton, Armani, Prada. <b>Multiutility:</b> ACEA S.p.A., HERA S.p.A., A2A. <b>Telefonia Mobile &amp; Produttori Smartphone:</b> TIM, Wind Tre, Vodafone / Fastweb, Iliad, Huawei, Samsung, Xiaomi, Apple, OPPO. <b>Trasporti Nazionali &amp; Locali:</b> ITA Airways, Ryanair, EasyJet, Italo &#8211; NTV, AMAT Palermo, ATAC Roma, Trenitalia, ATM Milano.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p>(3) Per misurare e classificare l&#8217;impatto climatico di un&#8217;azienda, lo standard globale del <i>GHG Protocol</i> suddivide i gas serra in tre livelli: emissioni dirette societarie (<b>Scope 1</b>), emissioni indirette da energia acquistata (<b>Scope 2</b>) e tutte le altre emissioni indirette generate dalla filiera (<b>Scope 3</b>).</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità e Made in Italy, Osservatorio Immagino sui consumi</title>
		<link>https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/sostenibilita-e-made-in-italy-osservatorio-immagino-sui-consumi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dario Dongo&nbsp;--&nbsp;Sabrina Bergamini]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 13:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[GS1 Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gasbarrino]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Immagino]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La sostenibilità è la ‘hot topic di questi mesi, anche nel mondo del largo consumo’. Ed è così che l’Osservatorio Immagino, alla sesta edizione (Oi 2019-2), vi dedica un apposito approfondimento. Senza tralasciare Made in Italy e filiera corta, la pietra miliare dei nostri consumi. Un approfondimento. Osservatorio Immagino. Lo scenario dei consumi attraverso le etichette L’Osservatorio Immagino &#8211; ideato da GS1-Italy, con il supporto [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La sostenibilità è la ‘<em>hot topic di questi mesi, anche nel mondo del largo consumo</em>’. Ed è così che l’Osservatorio Immagino, alla sesta edizione (Oi 2019-2), vi dedica un apposito approfondimento. Senza tralasciare <em>Made in Italy</em> e filiera corta, la pietra miliare dei nostri consumi. Un approfondimento.</p>
<h2>Osservatorio Immagino. Lo scenario dei consumi attraverso le etichette</h2>
<p><strong>L’Osservatorio Immagino</strong> &#8211; ideato da GS1-<em>Italy</em>, con il supporto di Nielsen &#8211; è divenuto in pochi anni la fonte d’informazione principale in merito ai consumi di FMCG (<em>Fast Moving Consumer Goods</em>) in Italia. Con la prerogativa, unica al mondo, di tracciare le vendite grazie all’identificazione esatta di ogni referenza esposta a scaffale. Attraverso il sistema Immagino che proprio GS1-<em>Italy</em> ha introdotto nel retail italiano, in avanguardia planetaria.</p>
<p><em><strong>‘Le etichette dei prodotti</strong> raccontano i consumi degli italiani’.</em> Un aforisma degno di nota, il consumatore acquista ciò che identifica attraverso un insieme di diciture. E i dati statistici sui consumi possibile venire disaggregati al punto da identificare le tendenze di consumo dei prodotti che, nelle diverse categorie, esprimono vari concetti (es. <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/sana-2019-il-bio-che-cresce-e-apporta-valore">biologico</a>, equo e sostenibile, <em>made in Italy</em>).</p>
<p><strong>Il numero di referenze</strong> censite nel rapporto dell’Osservatorio Immagino ora in esame supera le 106mila. (1) 30mila SKU (<em>Stock Keeping Unit</em>) in più rispetto alla <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/il-carrello-della-spesa-in-italia-osservatorio-immagino-2018">precedente edizione</a>, la quale già offriva uno scenario ampio e rappresentativo del mercato italiano nel 2018.</p>
<h2>Sostenibilità, domanda e offerta</h2>
<p><strong>Le aspettative dei consumatori</strong> in tema di sostenibilità delle filiere sono molto elevate. Il sondaggio eseguito da Nielsen evidenzia quanto segue:</p>
<ul>
<li><strong>il 74%</strong> degli intervistati considera ‘<em>estremamente</em>’ o ‘<em>molto importante</em>’ che le imprese del largo consumo adottino azioni a tutela dell’ambiente, garantendo un maggior rispetto degli ecosistemi, delle persone e degli animali.</li>
<li><strong>il 61%</strong> si dichiara ‘<em>abbastanza certo</em>’ (45%) o ‘<em>molto sicuro</em>’ (16%) di cambiare le proprie abitudini di consumo e acquisto per ridurre il proprio impatto ambientale,</li>
<li><strong>il 20% </strong>è ‘<em>disposto a spendere di più per acquistare prodotti che offrano qualità, sicurezza e rispetto dell’ambiente</em>’. (2)</li>
</ul>
<p><strong>Industria e distribuzione</strong> hanno saputo intercettare questa tendenza di consumo con discreta rapidità, considerati i tempi e le risorse richiesti per riorganizzare filiere e processi, ma anche solo per programmare nuove linee di prodotti. Senza mai da sottovalutare il rischio, dell’effetto <em>boomerang</em> di operazioni di mero <em>greenwashing</em>.</p>
<h2>Il ‘paniere <em>green</em>’ a scaffale dei supermercati</h2>
<p><strong>Il ‘paniere <em>green</em>’</strong> composto dall’Osservatorio Immagino consta di 19.182 prodotti, i quali si distinguono poiché riportano in etichetta almeno un <em>claim</em> riconducibile all’idea di ‘<em>sostenibilità</em>’. Ci si riferisce perciò al 18,0% delle referenze a scaffale e al 19,4% del giro d’affari. Con € 7 miliardi di vendite sui canali iper- e supermercati, nei 12 mesi conclusi a giugno 2019 (+3,4%).</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>‘<em>La sostenibilità</em></strong><em> si sta facendo strada sulle etichette, in alcuni casi occupando più spazio del brand stesso, diventando esso stesso brand. Così il consumatore attento ai temi del rispetto dell’ambiente sarà influenzato da come viene comunicato (o non comunicato) il materiale con cui è fatta una bottiglietta d’acqua, se è riciclabile, se è addirittura compostabile. Timidamente appaiono nuovi claim che fanno riferimento a filiera, tracciabilità, assenza di antibiotici, probiotici, polifenoli, agricoltura sostenibile, aromatizzato, speziato, gourmet… e non solo</em>’ (Marco Cuppini, Osservatorio Immagino, GS1-Italy).</span></p>
<p><strong>Le etichette esaminate</strong>, vale la pena ribadire, sono oggetto di un’analisi statistica che è utile a registrare una variazione, anche significativa, nella presentazione dei prodotti a scaffale. Ma non è evidentemente idonea a valutare l’attendibilità né il significato effettivo di singole informazioni commerciali rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile la cui ampiezza, come si è visto, deve ricomprendere un’ampia serie di elementi.</p>
<p><strong>Le dichiarazioni</strong> in etichetta che attengono alla ‘sostenibilità’ sono state suddivise, nel rapporto in esame, in quattro aree:</p>
<p><strong>1) risorse</strong>, gestione ‘sostenibile’</p>
<p><strong>2) agricoltura e allevamento</strong>, metodi ‘sostenibili’,</p>
<p><strong>3) lavoratori e foreste</strong>, rispetto e salvaguardia,</p>
<p><strong>4) pesca sostenibile</strong> e rispetto degli animali, adesione a protocolli.</p>
<h2>Gestione sostenibile delle risorse</h2>
<p><strong>Gli 11 <em>claim</em></strong> considerati in quest’area sono ‘<em>sostenibilità</em>’, ‘<em>sustainable cleaning</em>’ (certificazione), ‘<em>riduzione impatto ambientale</em>’, ‘<em>con materiale riciclato</em>’, ‘<em>senza fosfati’</em>, ‘<em>biodegradabile</em>’, ‘<em>vegetale</em>’ (nel cura casa e nel cura persona), ‘<em>riduzione sprechi</em>’, ‘<em>riduzione/controllo emissioni CO₂</em>’, ‘<em>Ecolabel</em>’ (non-food, certificazione), ‘<em>meno plastica</em>’.</p>
<p><strong>5.841 prodotti</strong>, il 5,5% del ‘<em>paniere green</em>’, riportano in etichetta una o più delle predette indicazioni. 2,854 miliardi di euro di vendite, in crescita (+3,9%, 8% del paniere). ‘<em>Il 42,8% del giro d’affari è generato dai prodotti per la cura della casa, tra cui spiccano i prodotti per bucato lavatrice (in forte crescita), gli ammorbidenti e i detersivi per lavastoviglie. Seguono i prodotti della drogheria alimentare (25,5%) e quelli del freddo (12,5%)’. </em>Solo 193 i marchi coinvolti.</p>
<p><em><strong>‘Sostenibilità’</strong></em>è la parola ubiquitaria, riferita alla salvaguardia di territorio e risorse, piuttosto che ad agricoltura e allevamento, (3) condizioni di lavoro e ambiente. € 1,359 miliardi di vendite (3,8% sul largo consumo totale), in crescita (+4,0%).</p>
<p><strong>Riduzione degli sprechi e ‘<em>packaging</em></strong> sostenibile’ registrano crescite a doppia cifra. Aumentano le vendite di prodotti che vantino una riduzione degli sprechi in fase di consumo (es. dosaggio controllato, erogatori particolari, +17,7%), come quelle relative a packaging variamente ecologico (+26%). Ancora si trascura però &#8211; aggiungiamo noi, richiamando un insegnamento di Mario Gasbarrino (ex AD di Unes-U2 Supermercati) &#8211; il valore cruciale del cambio di paradigma su detersivi e detergenti, che dovrebbero venire venduti soltanto in versione concentrata (con enormi risparmi su <em>packaging</em> e trasporti).</p>
<p><strong>Gli impegni </strong>a ridurre o compensare le emissioni di CO2 sono invece ancora troppo scarsi, considerata la crescente e doverosa attenzione al <em>climate change</em>. Ne riferiscono soltanto 19 imprese su 206 degli oltre 106 mila prodotti analizzati dall’Osservatorio Immagino. Ed è altresì rara l’indicazione ‘<em>meno plastica</em>’, che si ritrova su appena 132 confezioni, se pure in crescita (+19,5%, € 48 milioni).</p>
<h2>Agricoltura e allevamento sostenibile</h2>
<p><strong>Le indicazioni</strong> relative ad agricoltura e allevamento sostenibili oggetto di considerazioni sono ‘<em>biologico/EU organic</em>’, ‘<em>senza OGM</em>’, (4) ‘<em>100% ingredienti naturali</em>’, ‘<em>senza antibiotici</em>’, ‘<em>biologico cura persona</em>’, ‘<em>Ecocert</em>’ (certificazione), ‘<em>filiera/tracciabilità</em>’.</p>
<p><strong>Ben 10.367 prodotti</strong> per € 2,245 milioni di euro di <em>sell-out</em> (6,3% del totale), in vivace crescita annua (+5,7%):</p>
<p><strong>&#8211; il <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/il-manifesto-del-bio-2030/">biologico</a></strong> domina la scena con 7.227 prodotti e oltre 1,1 miliardi di euro di giro d’affari (+2,8%),</p>
<p><strong>&#8211; le garanzie di filiera</strong> e tracciabilità dei (filiera controllata, certificata, garantita, italiana e di territorio, <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/mercati/filiera-corta-e-km0-tendenze-di-mercato-e-norme-in-italia">filiera corta e km0</a>), su 861 etichette per € 488 milioni di <em>sell-out</em>, sono un astro nascente (+15,4%),</p>
<p><em><strong>&#8211; ‘senza antibiotici’</strong></em> letteralmente vola (vendute +87,1% di sell-out), con spiccata oltre crescita dell’offerta e della domanda, ‘<em>a conferma dell’ampio spazio disponibile per ampliare gli assortimenti in futuro</em>’. (5)</p>
<h2>Filiere eque e pesca sostenibile</h2>
<p><strong>La responsabilità sociale e ambientale</strong> espressa mediante certificazioni su filiere eque, rispetto dei lavoratori e dell’ambiente è associata ai nomi delle organizzazioni che operano nei relativi ambito (es. ‘<em>Fairtrade</em>’, ‘FSC’, ‘UTZ’). 4.226 prodotti, € 2,150 miliardi di fatturato (+1,4%).</p>
<p><strong>I protocolli</strong> di certificazione di pesca sostenibile e benessere animale &#8211; come ‘<em>Friends of the sea’</em> e ‘<em>cruelty free</em>’ sono ancora marginali, purtroppo. 939 prodotti (0,9%) e 437 milioni di euro di vendite, seppure in aumento (+2,3%).</p>
<h2><em>Made in Italy, 100% made in Italy</em></h2>
<p><strong>Il carrello tricolore</strong> si distingue per indicazioni come ‘<em>made in Italy’</em>, ‘<em>product in Italy</em>’, ‘<em>solo ingredienti italiani</em>’, ‘<em>100% italiano</em>’ e indicazioni geografiche (Dop, Igp, Dop, Doc, Docg). Oltre ai nomi delle Regioni e alla bandiera italiana. Ed è il fenomeno più significativo, che investe il il 25,2% dei prodotti a scaffale. Quasi 20 mila prodotti (19.228), oltre 7,1 miliardi di euro di giro d’affari.</p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>‘<em>Lʼitalianità</em></strong><em> è entrata prepotentemente, e sembra stabilmente, nel carrello della spesa: ormai un prodotto su quattro acquistato in supermercati e ipermercati riporta sull’etichetta un riferimento alla sua origine nazionale</em>’. (Osservatorio Immagino)</span></p>
<p><strong>La bandiera italiana</strong> è il segno più diffuso, sul 14,5% dei prodotti rilevati. E innesca ora l’obbligo, tra l’altro, di indicare in etichetta la diversa origine dell’ingrediente primario (ai sensi del reg. UE 2018/775, dall’1.4.20). <strong>‘100% italiano’</strong> macina ulteriori consensi (+3,5%), così come le identità regionali (+2,6%) che da sole sviluppano oltre 2,34 miliardi di euro, il 10,8% delle referenze alimentari rilevate dall’Osservatorio Immagino.</p>
<p><strong>Spesa sostenibile</strong> e filiera corta, il percorso è segnato. La <em>blockchain</em>, un’opportunità per garantire i fatti oltre alle parole. (6)</p>
<p><em>Dario Dongo e Sabrina Bergamini</em></p>
<p><strong>Note</strong></p>
<p>(1) Il rapporto Oi 2019-2 si può scaricare gratuitamente su <a href="https://osservatorioimmagino.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://osservatorioimmagino.it/</a></p>
<p>(2) Fonte <em>Nielsen Sustainable Shoppers Report 2018</em>, citata nel documento in nota 1</p>
<p>(3) NB: il concetto di ‘<em>agricoltura sostenibile</em>’ viene spesso abusato, in quanto trattasi di caratteristica comune a tutti i prodotti agricoli realizzati in UE sulla base di prescrizioni cogenti. Si veda <a href="https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/agricoltura-sostenibile-labc/">https://www.foodtimes.eu/it/pianeta/agricoltura-sostenibile-labc/ </a></p>
<p>(4) Il concetto ‘<em>senza OGM</em>’ presenta, ad avviso di chi scrive, un’opportunità di sviluppo interessante negli alimenti di origine animale da filiere ‘<em>OGM-free</em>’. Vale a dire senza impiego di soia OGM nei mangimi degli animali da reddito (v. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/i-crimini-dell-amazzonia-nelle-nostre-dop/"> https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/i-crimini-dell-amazzonia-nelle-nostre-dop/</a>). Attenzione va viceversa dedicata al rischio di ‘nuovi OGM’ (NBT) in ortofrutta (es. indivia)</p>
<p>(5) Non a caso il sondaggio realizzato da Efsa per l’Eurobarometro, il 7.6.19, indicava i residui di antibiotici nei cibi in cima alla lista delle paure dei cittadini europei. V. <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/i-timori-nel-piatto-indagine-di-eurobarometro/">https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/i-timori-nel-piatto-indagine-di-eurobarometro/ </a></p>
<p>(6) A condizione che si tratti di vera <em>blockchain</em>, pubblica e interoperabile, e non di una fraudolenta presentazione come ‘<em>blockchain</em>’ di sistemi chiusi che con essa non hanno nulla a che fare. Si veda l’articolo <a href="https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/blockchain-vero-o-falso-la-frode-allangolo/"> https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/blockchain-vero-o-falso-la-frode-allangolo/</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it/notizie/sostenibilita-e-made-in-italy-osservatorio-immagino-sui-consumi/">Sostenibilità e Made in Italy, Osservatorio Immagino sui consumi</a> proviene da <a href="https://www.greatitalianfoodtrade.it">Gift</a>.</p>
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