Il c.d. ‘decreto crescita’ – ‘recante disposizioni urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’ – è entrato in vigore il 30.6.19. A seguire, le principali novità di rilievo per gli operatori della filiera agroalimentare. (1)
Il provvedimento in esame prevede una serie di misure atte ad agevolare le attività d’impresa e promuovere investimenti sul territorio italiano, con peculiare riguardo all’economia del Meridione. Le misure – generali e specifiche, anche di natura fiscale – sono ripartite in quattro aree:
– fiscalità agevolata per incentivare la crescita economica del Paese (Capo I),
– rilancio degli investimenti privati sul territorio (Capo II),
– sostegno al Made in Italy e contrasto al c.d. Italian sounding (Capo III),
– sostegno all’occupazione giovanile ed al Meridione (Capo IV).
Decreto crescita, le misure fiscali
In ambito fiscale, il decreto crescita si distingue per una serie di misure che stimolano acquisti di beni strumentali, reimpiego degli utili e investimenti su PMI. In particolare:
A) reintroduzione del c.d. ‘superammortamento’, vale a dire la maggiorazione dell’ammortamento su beni strumentali nuovi. Tale misura, già operativa per il 2018, viene così confermata per l’esercizio fiscale 2019. I titolari di reddito d’impresa e gli esercenti di arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi possono così usufruire dell’ammortamento sul 130% del costo di acquisto, anche per quanto attiene ai canoni di locazione finanziaria.
La misura si applica a investimenti eseguiti tra l’1.4.19 ed il 31.12.19. Con estensione fino al 30.6.20, a condizione di accettazione dell’ordine da parte del venditore e pagamento di un acconto di almeno il 20% entro il 31.12.19. Entro un tetto di 2,5 milioni di euro, con esclusione degli investimenti su veicoli e gli altri mezzi di trasporto.
B) revisione della ‘mini-IRES’. L’aliquota IRES viene ridotta al 15% sulla quota di utili di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. In altre parole, si tengono in considerazione solo gli utili di esercizio realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.18 ed accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.
Tale agevolazione viene estesa agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice. Più in generale, ai soggetti passivi di IRPEF in regime d’impresa in contabilità ordinaria. Viene inoltre concesso il cumulo con altri benefici, ad eccezione di quelli che prevedano un regime di determinazione forfetaria del reddito nonché di quelli a favore degli enti del terzo settore (i quali già godono della riduzione a metà dell’IRES),
C) deduzione IMU sui beni strumentali, incremento progressivo. Viene disposto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.22, l’incremento progressivo della deducibilità dell’IMU sui beni strumentali dai redditi d’impresa e professionale. La quota deducibile è soggetta ad incremento progressivo, secondo gli scaglioni a seguire: 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.18, 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31.12.19 ed al 31.12.20, 70% nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.21. Fino alla deducibilità totale, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.22.
D) Ulteriori misure. Tra le altre previsioni di rilievo in materia finanziaria si annovera la riforma della disciplina sulla cartolarizzazione dei crediti, con l’intento di favorire il mercato dei crediti deteriorati (non-performing loans) e l’istituzione delle cd. ‘società di investimento semplice a capitale fisso’ (SIS). Queste ultime, in regime semplificato, devono avere un patrimonio netto non superiore ai 25 milioni di euro ed un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile, senza ricorrere alla leva finanziaria, con oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione ed avvio dell’attività.
Start-up innovative, misure di sostegno e agevolazioni
I finanziamenti agevolati per lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali – in agricoltura, dell’artigianato e industria, turismo, innovazione tecnologica e tutti i settori di rilievo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile – sono oggetto di nuove previsioni. (3) Viene estesa la portata delle agevolazioni previste dal Capo I (Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell’erogazione dei servizi) e introdotta la possibilità di cumulare tali agevolazioni con altri aiuti di Stato (anche de minimis).
L’iter di accesso ai finanziamenti viene semplificato e la a durata massima dei mutui agevolati ‘a tasso 0’ elargibili per gli investimenti passa da 8 a 10 anni. Le agevolazioni sono estese alle imprese costituite entro i 60 mesi anteriori alla data di presentazione della domanda (anziché 12 mesi, come in precedenza). L’importo del finanziamento – che finora non poteva superare il 75% della spesa ammissibile – può ora raggiungere il 90% per le imprese costituite da 36 mesi e non oltre i 60 mesi. (2) Con innalzamento del tetto massimo di spesa ammissibile, in quest’ultimo caso, da 1,5 a 3 milioni.
Ulteriori finanziamenti – nella misura massima del 50% dei costi – sono previsti a sostegno di progetti di trasformazione tecnologica e digitale volti a implementare le tecnologie abilitanti individuate nel piano ‘Impresa 4.0’, per investimenti pari o superiori a 50.000 euro. Sono ammesse a tali agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda:
1) risultino iscritte nel Registro delle Imprese e con stato attivo,
2) operino in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero o svolgano servizi ad esso correlati. In via sperimentale, per gli anni 2019-2020, il regime agevolato viene esteso al settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali,
3) abbiano conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, ricavi pari ad almeno 100.000 euro,
4) abbiano approvato e depositato almeno due bilanci,
5) non siano sottoposte a procedure concorsuali né si trovino in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsivoglia altra simile condizione.
I progetti ammissibili all’agevolazione possono anche venire presentati congiuntamente da più imprese – fino a 10, riunite mediante contratti di rete, consorzi, etc. – laddove figuri come capofila un Digital Innovator Hub (DIH) o un Ecosistema Digitale per l’Innovazione (EDI).
Incentivi alla crescita delle risorse umane ed economiche in Italia
Una serie di agevolazioni ed incentivi sono previsti per favorire il rilancio degli investimenti e delle assunzioni in Italia. Con particolare attenzione alle Regioni del Sud, che negli ultimi anni hanno registrato una nuova ondata di migrazioni – di cervelli e di braccia – a causa di crisi economica e disoccupazione. Tra le misure di maggior interesse, si segnalano:
1) agevolazioni contributive nei confronti di chi assuma, con contratto a tempo indeterminato, giovani diplomati presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario. Le misure si applicano a favore di abbia promosso, in favore delle medesime istituzioni scolastiche, erogazioni liberali finalizzate a realizzazione, riqualificazione e ammodernamento di laboratori professionalizzanti (in misura >10.000 euro annui),
2) estensione dello sgravio contributivo, previsto dal c.d. ‘Bonus Sud’ per incentivare le assunzioni nelle Regioni del Mezzogiorno, anche alle assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del decreto (1.1.19). Sono a tal uopo stanziati ulteriori 200 milioni di euro, a copertura del 1’ quadrimestre dell’anno corrente,
3) agevolazioni a favore di lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi, docenti e ricercatori che scelgano di trasferire la propria residenza in Italia. Tali agevolazioni postulano due requisiti:
a) il soggetto interessato non deve esser stato residente in Italia nei due periodi d’imposta anteriori al trasferimento e deve impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni,
b) l’attività lavorativa deve venire prestata prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione si rivolge anche ai soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Un’estensione del periodo di copertura dell’agevolazione è, inoltre, disposta per lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Nonché ai lavoratori che, successivamente al proprio trasferimento in Italia, diventino ivi proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale,
4) agevolazioni nei piccoli Comuni. Al fine di favorire la riapertura di esercizi operanti nei settori di artigianato, turismo, commercio al dettaglio (ivi inclusa la pubblica somministrazione di alimenti e di bevande), servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, sono introdotte alcune misure. A favore dei soggetti che procedano all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti – ovvero alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi – situati in comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
Selena Travaglio e Dario Dongo
Note
(1) Cfr. D.L. 30.4.19 n. 34, convertito con modificazioni in legge il 28 giugno 2019 n. 58
(2) Entro i limiti e le condizioni previsti dal reg. UE 651/2014, articolo 17
(3) Alla buon’ora, le nuove previsioni aggiornano quelle a suo tempo introdotte dal d.lgs. 185/00