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Uova, variazioni minime ai marketing standards in UE

La Commissione europea ha aggiornato con variazioni minime i marketing standards relativi alle uova con i tre Regolamenti delegati (EU) No 2023/2464, 2465, 2466. Un approfondimento a seguire.

1) Regolamento UE 2023/2464. Dovere di stampigliatura delle uova nel sito di produzione

Il Regolamento (EU) No 2023/2464 introduce il dovere di eseguire la stampigliatura delle uova nel luogo di produzione. A partire dall’8 novembre 2024 non sarà più possibile stampigliarle nel primo centro di imballaggio ove le uova vengano consegnate (come già previsto dal Reg. EC 1308/2013, Allegato VII, parte VI, punto III), fatte salve deroghe nazionali basate su ‘criteri oggettivi’.

Obiettivo della riforma è ridurre i rischi di frodi alimentari ed errori di stampigliatura anche legati a possibile confusione tra uova che provengano da aziende e sistemi di produzione diversi. La stampigliatura nel luogo di produzione può quindi facilitare la corretta tracciabilità delle uova, di particolare utilità anche ai fini della gestione di possibili incidenti relativi alla sicurezza alimentare (Reg. UE 2023/2464, recital 3).

2) Regolamento (EU) No 2023/2465. La dicitura ‘gabbie attrezzate’, al posto di ‘gabbia’, in etichetta

Il successivo Regolamento (EU) No 2023/2465 – in vigore dal 28 novembre 2023 – integra il Common Markets Regulation (EU) No 1308/2013, per quanto attiene alle norme di commercializzazione delle uova, e abroga il regolamento (EC) No 589/2008.

Le etichette delle uova da galline allevate in gabbia devono venire riportare la dicitura ‘gabbie attrezzate’ al posto di ‘gabbia’. Non vi sono altre novità rispetto a:

– criteri di classificazione delle uova (in base a qualità e peso)

– conservazione e trattamento delle uova, i requisiti di stampigliatura (salvo quanto introdotto dal Reg. EU 2023/2464. V. supra, paragrafo 1) e imballaggio

– uso delle menzioni riservate facoltative,

livelli di tolleranza accettati per le varie categorie di qualità e di peso

– condizioni di importazione e di esportazione.

2.1) UOVA DI CATEGORIA A. Caratteristiche di qualità

Le caratteristiche di qualità delle uova di gallina di categoria A rimangono le seguenti:

– guscio e cuticola, di forma normale, devono essere puliti e intatti

– camera d’aria che si osserva nella parte bassa dell’uovo deve essere immobile e avere un’altezza non superiore a 6 mm. Non superiore a 4 mm nelle uova commercializzate con la dicitura ‘extra’ (1)

– il tuorlo deve essere visibile alla speratura (che si fa con la lampada sperauova nei centri di imballaggio uova) solo come ombratura, senza contorno apparente, leggermente mobile in caso di rotazione dell’uovo, ma con ritorno in posizione centrale

– l’albume deve essere chiaro e traslucido

– il germe (la macchia pallida caratteristica delle uova fecondate, al centro del tuorlo, con diametro di 2-3 mm, da cui ha origine il pulcino) deve avere uno sviluppo impercettibile

– corpi estranei e odori atipici non ammessi (Reg. EU 2023/2465, articolo 3).

2.2) Condizioni di conservazione e trattamento

Le condizioni di conservazione e trattamento delle uova di categoria A rimangono invariate. Esse non sono lavate o pulite né prima né dopo la classificazione nel centro di imballaggio uova, tranne in alcuni casi specifici in cui alcuni centri possono venire autorizzati a lavare le uova a specifiche condizioni.

La refrigerazione – intesa come mantenere a temperature inferiori a +5 °C, durante il trasporto per una durata massima di 24 ore, o nei punti vendita fino a 72 ore – non è ammessa (Reg. EU 2023/2465, articolo 4).

2.3) Classificazione in base al peso

La classificazione delle uova di categoria A in base al peso rimane a sua volta invariata:

– XL, uova grandissime, peso pari o superiore a 73 g

– L, uova grandi, peso pari o superiore a 63 g e inferiore a 73 g

– M, uova medie, peso pari o superiore a 53 g e inferiore a 63 g

– S, uova piccole, peso inferiore a 53 g.

È possibile porre in vendita uova di categoria A di calibri diversi. In tal caso l’etichetta sulla superficie esterna dell’imballaggio deve riportare la dicitura ‘uova di vario calibro’ ed è obbligatorio riportare il peso netto minimo delle uova (Reg. EU 2023/2465, articolo 5).

2.4) Tempi di lavorazione

I termini temporali per la classificazione, stampigliatura e imballaggio delle uova di categoria A rimangono a loro volta invariati. Entro dieci giorni dalla data di deposizione la generalità delle uova di categoria A, entro quattro giorni dalla data di deposizione quelle vendute come Extra Fresche (Reg. EU 2023/2465, articolo 6).

2.5) Informazioni obbligatorie su imballaggi di trasporto e documenti nei siti di produzione

Le informazioni che figurano sugli imballaggi di trasporto devono venire apposte sia su ogni imballaggio di trasporto, sia sui documenti di trasporto nei siti di produzione:

– nome e indirizzo del produttore
– codice del produttore
– numero di uova e/o relativo peso
– data o periodo di deposizione
– data di spedizione (Reg. EU 2023/2465, articolo 7).

2.6) Stampigliatura delle uova ai fini della consegna transfrontaliera

La stampigliatura delle uova destinate alla consegna trasfrontaliera – vale a dire, da un sito di produzione a un raccoglitore, a un centro di imballaggio o a un’industria (alimentare o non alimentare) situati in un altro Stato membro – deve venire eseguita:

– nel sito di produzione, riportando il codice del produttore, fatte salve

deroghe eventualmente concesse dallo Stato membro ove ha sede il sito di produzione, in accordo con quello ove è situato il centro di imballaggio, su richiesta di entrambi gli operatori interessati (Reg. EU 2023/2465, articolo 8).

2.7) UOVA DI CATEGORIA B. Indicazioni

La categoria B delle uova rimane soggetta agli stessi requisiti di stampigliatura. Tali uova devono venire contrassegnate con:

– un timbro circolare di diametro > 12 mm, all’interno del quale è inserita una lettera ‘B’ di altezza pari almeno a 5 mm, o

– un punto colorato facilmente visibile, di diametro pari almeno a 5 mm (Reg. EU 2023/2465, articolo 9).

2.8) Stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare

Gli Stati membri hanno facoltà di esentare gli operatori dall’obbligo di stampigliatura delle uova consegnate direttamente all’industria alimentare. Anche quando l’industria destinataria si trovi in un diverso Stato membro, le cui autorità devono ovviamente venire informate circa la deroga (Reg. EU 2023/2465, articolo 10).

2.9) Stampigliatura degli imballaggi delle uova di categoria A e B

Gli imballaggi che contengono uova di categoria A devono recare sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, le informazioni di cui a seguire (invariate rispetto al Reg. CE 589/2008):

– codice del centro di imballaggio ove le uova sono state imballate e/o re-imballate

– nome della categoria delle uova di qualità ‘A’, ove del caso ‘fresche’ o ‘extra fresche’

– categoria di peso

– termine minimo di conservazione, fissato a 28 giorni dalla data di deposizione

– dicitura ‘uova lavate’ per le uova lavate a norma dell’articolo 4

– raccomandazione ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto

– indicazione del metodo di allevamento (‘uova da allevamento all’aperto’, ‘uova da allevamento a terra’, ‘gabbie attrezzate’ o con metodo biologico)

– spiegazione del codice del produttore.

Le confezioni delle uova di categoria B devono invece recare sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili:

– il codice del centro di imballaggio
– la categoria di qualità ‘B’ o ‘categoria B’
– la data di imballaggio (Reg. EU 2023/2465, articolo 11).

2.10) Menzioni facoltative riservate relative alla qualità

Le diciture ‘extra’ o ‘extra fresche’ si qualificano come menzioni riservate facoltative relative alla qualità e possono venire aggiunte al nome della categoria ‘A’ fino al nono giorno dalla data di deposizione (Reg. EU 2023/2465, articolo 12).

2.11) Indicazioni facoltative relative ai mangimi

Le indicazioni facoltative relative ai mangimi somministrati alle galline ovaiole sono soggette ad appositi requisiti minimi. I cereali devono essere presenti almeno in misura superiore al 60% in peso sulla formula del mangime, che può comprendere al massimo il 15% di sottoprodotti dei cereali stessi.

Qualora venga fatto riferimento a un cereale specifico, esso deve rappresentare almeno il 30% della formula del mangime utilizzato, mentre se vengono menzionati più cereali, ognuno di essi deve essere presente in quota non inferiore al 5% nella formula del mangime. (Reg. EU 2023/2465, articolo 13).

2.12) Informazioni da fornire in caso di vendita di uova sfuse

La vendita di uova sfuse rimane soggetta alle informazioni obbligatorie già stabilite, da esporre in prossimità del luogo di vendita di uova:

– categoria di qualità (es. A)

– categoria di peso (i.e. XL, L, M, S)

– indicazione del metodo di allevamento (ad esempio allevamento a terra, all’aperto o in gabbie attrezzate)

– spiegazione del significato del codice del produttore

– termine minimo di conservazione (fissato a 28 giorni dalla data di deposizione. Reg. EU 2023/2465, articolo 14).

2.13) La qualità degli imballaggi

La qualità degli imballaggi deve venire garantita in termini di resistenza agli urti, stato asciutto, ottimo stato di manutenzione e di pulizia e utilizzo di materiali idonei a preservare le uova da odori estranei e da rischi di alterazione della qualità (Reg. EU 2023/2465, articolo 15).

2.14) Gli imballaggi delle uova industriali

Una fascetta o un’etichetta di colore rosso deve venire apposta sulle confezioni delle uova industriali. Le fascette rosse o etichette rosse devono riportare il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario, il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova, l’indicazione ‘uova industriali’ in caratteri maiuscoli, di 2 cm di altezza, seguita dalla dicitura ‘inadatte al consumo umano’ in caratteri di altezza minima di 8 mm. (Reg. EU 2023/2465, articolo 16)

2.15) Reimballaggio

Il reimballaggio delle uova imballate della categoria A è ammessa solo presso un centro di imballaggio, esclusivamente per uova che appartengono alla stessa partita.

2.16) Tolleranze per difetti di qualità, peso, stampigliatura

Le soglie di tolleranza per i difetti di qualità, peso e stampigliatura rimangono invariate rispetto al Reg. CE 589/2008 (Reg. EU 2023/2465, articoli 18,19,20). Così come le condizioni per l’importazione, l’esportazione uova verso paesi terzi, le eccezioni per i dipartimenti francesi d’oltremare e alcune regioni della Finlandia (Reg. EU 2023/2465, articoli 22-24).

La data di vendita raccomandata, in origine prevista dal al Reg. CE 589/2008, è stata modificata dal Reg. UE 2022/2258 che ha esteso la ‘sell-by date’ da 21 a 28 giorni dalla data di deposizione delle uova.

I requisiti minimi dei sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole (allegato II), gabbie attrezzate, a terra e all’aperto sono altresì confermati (Reg. EU 2023/2465, articoli 17-20).

3) Regolamento (UE) 2023/2466, marketing standards delle uova. Nessuna novità

Le norme di commercializzazione applicabili alle uova applicabili alle uova di galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, sono ora contenute nel Regolamento (EU) No 2023/2466. I marketing standard, ancora una volta invariati, riguardano:

– identificazione dei produttori e dei centri di imballaggio (art. 3)

– stampigliatura delle uova con il codice del produttore, da realizzare con caratteri di altezza pari almeno a 2 mm (art. 4)

– informazioni obbligatorie da inserire nei registri tenuti dai produttori (art. 5), dai raccoglitori (art.6), dai centri di imballaggio (art. 7)

– termine di conservazione dei registri, per almeno 12 mesi (art. 8)

– controlli di conformità (art. 9), decisioni in caso di inadempimenti (art. 10), notifiche delle infrazioni (art. 11)

– comunicazioni degli Stati membri, su richiesta della Commissione, circa le informazioni necessarie per l’applicazione del regolamento.

Dario Dongo e Maria Ada Marzano

Note

(1) Due sottili membrane, tra il guscio e l’albume dell’uovo, impediscono ai batteri di entrare nell’uovo. Il raffreddamento che avviene nell’uovo dopo la deposizione fa sì che la membrana più interna si contragga, formando una camera d’aria alla sua base. Con il passare dei giorni questa camera d’aria diventa sempre più grande

(2) Maria Ada Marzano, Dario Dongo. Uova fresche, estesa da 21 a 28 giorni la ‘sell-by date’ in UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 15.1.23

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