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Canapa alimentare e cosmetica, puzza di bruciato a Bruxelles 

La filiera della canapa industriale vive nuove incertezze, a seguito di insolite prese di posizione della Commissione europea sui suoi possibili utilizzi nei settori alimentare e cosmetico. Puzza di bruciato. 

Canapa industriale e derivati, ostacoli alla libera circolazione in UE

Il database europeo dei ‘Novel Food’, nel suo ultimo aggiornamento (15.1.19), ha introdotto nuove definizioni e incertezze sulla Cannabis Sativa L. e i prodotti da essa derivati. Fino a due mesi fa la pianta tal quale non era considerata ‘nuovo alimento’, sulla base della sua storia di uso e consumo sicuro anteriore al 25.5.97. (1) Il nuovo testo della Commissione europea apre invece nuove ipotesi di restrizioni nazionali non giustificate da esigenze di sicurezza alimentare, né di altro tipo.

Nell’Unione europea, la coltivazione di varietà di Cannabis sativa L. è consentita a condizione che siano registrate nel “Catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole” dell’UE e che il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) non superi lo 0,2%’. Tuttavia,

Alcuni prodotti derivati dalla pianta di Cannabis sativa o da parti di piante come semi, olio di semi, farina di semi di canapa, semi di canapa sgrassati hanno una storia di consumo nell’UE e quindi non sono nuovi. Altre normative nazionali specifiche possono limitare l’immissione sul mercato di questo prodotto come alimento o ingrediente alimentare in alcuni Stati membri. Pertanto, si raccomanda di verificare con le autorità nazionali competenti.’

La Commissione europea viene così definitivamente meno al proprio ruolo di garante dell’uniformità delle regole tecniche relative a produzione e commercializzazione dei prodotti nel Mercato interno. Esponendo le aziende agricole e di trasformazione, in prevalenza PMI e micro-imprese, al rischio di subire contestazioni su derrate agricole e alimentari legittimamente immesse sul mercato europeo, nel rispetto delle regole comuni. Con buona pace del principio di libera circolazione delle merci, primo pilastro del Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea. (2)

CBD, ‘Novel foodin Europa

Il CBD (cannabidiolo) e gli estratti della canapa industriale o di altre piante che contengano cannabinoidi sono inseriti nel registro europeo dei ‘Novel Food’. In assenza di una storia dimostrata del loro consumo, in alimenti o integratori alimentari, anteriore al 25.5.97 (e fatta salva ogni eventuale prova contraria). Ciò vale sia per gli estratti venduti tal quali, sia per ogni altro prodotto ove essi vengano inseriti (es. estratti titolati di CBD in olio di semi di canapa). Si qualificano altresì come ‘nuovi alimenti’, com’è ovvio, i cannabinoidi ottenuti per sintesi chimica.

La vendita del CBD come alimento o ingrediente (di alimenti e integratori) deve perciò venire preceduta da una sua autorizzazione come ‘Novel Food’, da parte della Commissione europea. A tal fine gli operatori interessati – che potranno anche coordinarsi e condividere gli impegni, in vista dell’obiettivo comune – dovranno dimostrare la sicurezza e i benefici legati all’assunzione del CBD, mediante selezione degli studi scientifici di maggior rilievo.

Si dovranno quindi identificare la sostanza, il/i processo/i di estrazione e i requisiti di purezza, i profili tossicologici. Su tali basi, proporre le condizioni d’uso (come ingrediente di integratori alimentari e/o alimenti di uso corrente) ai fini del consumo sicuro, eventuali limiti d’impiego e avvertenze, informazione al consumatore. E predisporre un dossier tecnico-scientifico da presentare all’Efsa.

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa), intanto, sta lavorando a un’opinione scientifica in merito ad alcuni estratti purificati di CBD come ‘Novel Food’. Nell’ambito delle proprie attività di routine per la valutazione dei rischi di sicurezza alimentare che devono precedere l’immissione sul mercato di nuovi alimenti. Si rimane perciò in attesa di nuovi lumi.

CBD e olio di canapa nei cosmetici, alt della Commissione europea

Il database europeo dei cosmetici, a sua volta, ha subito negli ultimi mesi una drastica restrizione sull’impiego dei derivati di canapa. (3) La Commissione europea ha deciso di escludere ‘cannabidiol, derived from extract or tincture or resin of cannabis’ e ‘cannabis sativa seed oil’ dal registro degli ingredienti cosmetici ammessi, richiamando la Convenzione ONU sulle ‘narcotic drugs’.

Puzza di bruciato il gesto dei ‘solerti’ funzionari della Commissione europea che all’improvviso – 58 anni dopo l’adozione della Convenzione ONU sulle sostanze stupefacenti (30.1961) – hanno escluso il CBD dai cosmetici. A maggior ragione perché il cannabidiolo non è soggetto ad alcuna limitazione, nella Convenzione richiamata. Perché il CBD non ha alcun effetto psicotropo, neuroprotettivo piuttosto.

Perché allora? A quale interesse rispondono i solerti funzionari della Commissione europea, DG Grow, Unità D4? Non a quelli dei consumatori, né certo a quelli degli agricoltori che in UE coltivano canapa, né alle tante imprese che in Europa la trasformano. A ‘Big Pharma’, più probabilmente. Poiché la #canapabuona è buona per davvero, un tesoro per i nostri campi e i nostri organismi, un superfood con proprietà interessanti anche in termini di benefici per la salute. I plutocrati del settore farmaceutico vogliono quindi assumere il monopolio su ogni applicazione a elevate marginalità. E i funzionari rendono pubblico servizio ai loro privati interessi.

L’olio di canapa da semi di Cannabis Sativa L. a tenore ridotto di THC, oltretutto, è riconosciuto dalla stessa Commissione europea (DG Santé, Unità E2) come un alimento tradizionale, neppure ‘Novel Food’. Ed è perciò esclusa, ai sensi del ‘General Food Law’, la sua inclusione tra le sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle rispettive convenzioni ONU. (4) 

Cortocircuito in attesa di chiarimenti, immediata correzione (mediante cancellazione del limite ingiustificatamente posto all’impiego di CBD e olio di canapa nei cosmetici) e accertamento di responsabilità.

Dario Dongo

 

Note

(1) Data di entrata in vigore del primo reg. CE 258/97, ‘sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari’. Regolamento abrogato dal successivo reg. UE 2015/2283. Il database europeo è disponibile su http://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm

(2) Cfr. Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), articolo 28

(3) V. Cosing DB, voci ‘cannabis sativa L’ e ‘cannabidiol’, su http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

(4) Cfr. reg. CE 178/02, art.2.3.d

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Dario Dongo, avvocato e giornalista, PhD in diritto alimentare internazionale, fondatore di WIISE (FARE - GIFT – Food Times) ed Égalité.

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